Mobbing e pubblica amministrazione
Fenomeni di mobbing si verificano anche nell’ambito del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni. Infatti, anche il
datore di lavoro pubblico è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare
l’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro (ex art. 2087 cod. civ.
http://www.101professionisti.it/ftpnuovo/leg/cc.5.htm) ed è responsabile anche
per il fatto illecito dei propri dipendenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs 165/2001,
testo unico in materia di pubblico impiego, “il prestatore di lavoro deve
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale di procedure concorsuali o selettive”
Peraltro, è noto che, in seguito all’intervenuta
privatizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il
lavoratore pubblico gode delle medesime prerogative ed ha le medesime tutele
del lavoratore privato.
Così, ove vengano violate le disposizioni del testo unico in
materia di pubblico impiego e/o del codice civile, lo Stato o l’ente pubblico
datore di lavoro è responsabile dei danni causati al lavoratore al pari del
datore di lavoro privato.
In questi casi, la responsabilità dello Stato e/o dell’ente
pubblico concorre con quella personale e diretta del dipendente autore del
comportamento illecito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 Cost.,
secondo il quale “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Ciò implica, peraltro, che l’amministrazione può rivalersi,
azionando apposito giudizio innanzi alla Corte dei Conti, nei confronti
dell'amministratore o dipendente pubblico che determini, in sede civile, con il
suo comportamento, la condanna della stessa amministrazione al risarcimento del
danno a favore del privato. In questo caso, il giudice contabile deve ricercare
la colpa grave dell'agente pubblico e valutare il vantaggio comunque conseguito
dall'amministrazione o dalla comunità di riferimento, con il comportamento, pur
per altri versi dannoso, tenuto dallo stesso agente. Non è da escludersi che il
giudice contabile possa giungere a pronunce diverse da quelle prese del giudice
ordinario( può cioè escludere la rivalsa), salvo in questo caso l’obbligo di
motivarle adeguatamente e puntualmente. ( vedi in proposito Corte dei Conti
sentenza del 25/10/2005 n.623)
L’eventuale accertamento di responsabilità dell’agente
pubblico potrà determinare nei suoi confronti anche l’applicazione di sanzioni
disciplinari e in alcuni casi addirittura la revoca dall’incarico.
Fattispecie di mobbing, peraltro, possono riscontrarsi anche
con riferimento nei rapporti di lavoro pubblico non privatizzato ( magistrati,
avvocati dello Stato, militari ed equiparati, docenti universitari etc). La
giurisprudenza ha chiarito che in questi “spesso risulta più agevole la tutela
della potenziale vittima del mobbing, dato che i poteri datoriali vengono
ricondotti all’esercizio di poteri autoritativi finalizzati al perseguimento
dell’interesse pubblico, e quindi ad essi si applicano tutte le norme che
procedimentalizzano le scelte dell’amministrazione ed il controllo del giudice
amministrativo è agevolato dalla funzionalizzazione degli atti all’interesse
pubblico e non al (più difficilmente individuabile) interesse dell’azienda”
(cfr. Tar Lecce n.3001/05 e Tar Veneto n.2/2004, Tar Liguria 302/03).
Il ripetersi di episodi di mobbing nell’ambito delle
Pubbliche amministrazioni ha indotto gli enti a prevedere, anche in sede di
contrattazione collettiva, (nella quale peraltro è stata data una definizione
di mobbing, vedi, in proposito, il Contratto collettivo nazionale delle regioni
e degli enti locali) a prevedere la costituzione di comitati paritetici e di
osservatori. Inoltre, il comportamento mobbizzante è stato ritenuto
suscettibile dell’applicazione di sanzioni disciplinari.
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di
“mobbing”:
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Enti locali- condotta vessatoria del segretario comunale – responsabilità dell’ente locale sussistenza. Un funzionario di un ente locale lamentava di essere stato oggetto di una serie di comportamenti vessatori da parte del segretario dell’ente (sanzioni disciplinari poi dichiarate illegittime, ordini di servizio contenenti richieste defatigatori e inutili, privazione dell’attrezzatura informatica, isolamento professionale). La P.A. di provenienza è stata ritenuta responsabile del danno esistenziale provocato al lavoratore.
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Istituto di istruzione secondaria – comportamenti vessatori del preside – mobbing collettivo. Un gruppo di docenti lamenta di essere stati oggetto da parte del preside dell’istituto di comportamenti vessatori consistente in un controllo ossessivo dell’orario di lavoro mediante cartellino marcatempo, nell’invio altrettanto ossessivo di visite fiscali in caso di assenze, nel controllo del tempo trascorso vicino la macchinetta del caffè, nel isolamento dal resto del corpo docente. Sussistono gli estremi per chiedere la cessazione delle condotte lesive e la reintegra nel posto di lavoro.
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Dirigente pubblico non privatizzato – demansionamento – disparità di trattamento – mobbing. Un dirigente pubblico lamenta di essere stato vittima di mobbing. Le condotte illegittime sarebbero consistite nella immotivata revoca dell’incarico rivestito, nell’affidamento di detto incarico ad altra persona di altro settore e meno qualificata, nell’adibizione a mansioni proprie della qualifica inferiore e nell’immotivato rigetto di qualunque istanza con la quale il ricorrente ha chiesto l’adibizione agli incarichi afferenti la sua qualifica via via liberatisi nell’ambito della medesima struttura. E’ in corso giudizio al Tar per l’accertamento del mobbing e d il risarcimento del danno.