La responsabilità del datore di lavoro
							
							
								La responsabilità del datore di lavoro per le condotte mobbizzanti da questi 
								poste in essere viene ricondotta alla violazione degli obblighi di cui 
								all’art.2087 cc. In virtù di tale disposizione, l’imprenditore è tenuto ad 
								adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del 
								prestatore di lavoro. Si tratta, dunque, in questo caso, di una responsabilità 
								di tipo contrattuale.
							
							
								La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro è stata 
								affermata anche quando il lavoratore lamenti, oltre alla lesione di interessi 
								di natura patrimoniale, anche la lesione di diritti fondamentali 
								costituzionalmente tutelati ( quale appunto il diritto alla salute).
							
							
								L’identificazione della natura della responsabilità del datore di lavoro 
								diviene più complessa quando le condotte mobbizzanti siano poste in essere da 
								altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, colleghi del danneggiato.
							
							
								Soprattutto con riferimento a strutture complesse, quali aziende di grandi 
								dimensioni, è apparso discutibile configurare una responsabilità in capo al 
								datore di lavoro per condotte riferibili a soggetti diversi. Tuttavia, la 
								giurisprudenza sembra orientata nel senso di ricondurre, anche in questi casi, 
								la responsabilità del datore di lavoro alla violazione degli obblighi di 
								protezione di cui all’art. 2087 o comunque all’art.1228, 
								in virtù dei quali il debitore (datore di lavoro) è responsabile dei fatti 
								dolosi o colposi dei terzi di cui si sia avvalso nell’adempimento 
								dell’obbligazione. ( vedi in proposito Tribunale di Trieste, sentenza del 
								10/12/2003 n. 840)
							
								In proposito, si è ritenuto che “il datore di lavoro risponde anche per il 
								comportamento dei propri dipendenti che compiano mobbing a carico di colleghi”( 
								Trib. Bari sent. 4 novembre 2004). Il mobbing, infatti, consiste in un 
								comportamento antigiuridico del datore di lavoro che, a conoscenza di azioni di 
								disturbo da parte di colleghi non si adoperi per farle cessare, né impiega le 
								necessarie misure a tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore di 
								lavoro.
							
							
								Esulano dalla responsabilità del datore di lavoro le semplici quanto frequenti 
								“liti” tra dipendenti.
							
							
								Mentre il datore di lavoro risponde a titolo contrattuale, il prestatore di 
								lavoro che ponga in essere condotte mobbizzanti risponde personalmente e 
								direttamente nei confronti del soggetto mobbizzato, ma naturalmente in via 
								extracontrattuale. del datore di lavoro le semplici quanto frequenti “liti” tra 
								dipendenti.
							
							
								Nei casi in cui le condotte poste in essere da colleghi o superiori del 
								mobbizzato non siano parte di un disegno preordinato dal datore di lavoro per 
								danneggiarlo,ma siano frutto di autonome iniziative di tali soggetti, il datore 
								di lavoro potrà rivalersi nei confronti di chi ha posto in essere le condotte 
								mobbizzanti sia per gli eventuali danni che venga condannato a rifondere al 
								lavoratore che di eventuali altri danni subiti dall’impresa( ad esempio il 
								danno all’immagine), nei confronti di chi ha posto in essere le condotte 
								mobbizzanti.