Difesa di ufficio e Patrocinio a spese dello Stato
Lo Stato
riconoscere a chiunque l'esercizio del diritto di difesa e tale diritto, per la
sua valenza, è costituzionalmente garantito.
Nell'esercizio
di tale diritto, pertanto, chiunque sia sottoposto a procedimento penale, ha diritto
a nominare un difensore di fiducia è, in mancanza di tale nomina, ha diritto
ad essere assistito da un difensore di ufficio.
Il difensore
di ufficio è nominato dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia
giudiziaria ogni qualvolta si debba procedere al compimento di un atto per il quale
è richiesta la presenza di un difensore ed è scelto sulla base di
elenchi predisposti da ciascun Consiglio dell'Ordine Forense.
Il difensore
di ufficio deve essere retribuito da parte di chi si sia avvalso della sua opera
professionale e non abbia inteso nominare un difensore di fiducia. Il difensore
di ufficio, infatti, a seguito dell'incarico, è tenuto ad esercitare il proprio
mandato nell'interesse dell'assistito e di conseguenza ha diritto a percepire il
proprio onorario, potendo anche procedere a recuperare tali somme in via forzosa.
La difesa
di ufficio si distingue dal gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello stato.
Il gratuito patrocinio, infatti, spetta alle persone non abbienti che si trovino
in particolari condizioni di reddito e può avvalersene oltre chi assume la
figura di indagato o imputato, anche la persona offesa, il danneggiato che intende
costituirsi parte civile ed il responsabile civile.
Il limite
di reddito è specificamente indicato dalla legge: può essere ammesso
al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini d'imposta
non superiore a 9.296,22. Tale limite è elevato di 1.032,91
per ciascun familiare convivente con il richiedente.
Non possono
essere ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali abbiano riportato condanne
per reati di evasione.
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Artt.
96 e ss. codice di procedura penale - Art. 74 e ss. D.P.R. 30/05/2002 n° 115