Domande frequenti
1. Se ho subito un processo e viene pronunciata sentenza di assoluzione posso rivalermi
sullo Stato o su chi mi ha denunciato?
Occorre distinguere le ipotesi
in cui il reato sia procedibile di ufficio dai reati procedibili a querela. Nel
caso di reato procedibile di ufficio, vale a dire di reato alla cui perseguibilità
lo Stato ha interesse, ove dovessi essere riconosciuto non colpevole e dichiarato
assolto, anche con formula ampiamente liberatoria, non potrò in nessun modo
rivalermi sullo stato per le spese sostenute. Potrò rivalermi e chiedere
il risarcimento dei danni solo nel caso in cui abbia patito una ingiusta detenzione,
sia in stato di custodia cautelare, sia nell'ipotesi di espiazione di una pena erroneamente
applicata.
Nell'ipotesi di reato procedibile a querela, invece, in caso di assoluzione, ho
la possibilità di denunciare chi mi ha querelato per il reato di calunnia
e di conseguenza costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale,
per richiedere il risarcimento dei danni e delle spese subite
2. Posso
sapere se ci sono dei procedimenti penali pendenti a mio carico?
Si, è possibile sapere
dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico, sempre che non si trovino
in una fase di indagini in cui è necessario per il pubblico ministero mantenere
in segreto istruttorio. In tutti gli altri casi, posso presentare alla Procura della
Repubblica un'istanza, ai sensi dell'art. 335 codice di procedura penale e chiedere
di essere informato sulla eventuale esistenza di procedimenti a mio carico iscritti
nell'apposito registro di notizie di reato.
3. Entro
quali limiti può essere concessa la pena sospesa?
La pena sospesa può
essere concessa nel limite di due anni. Vale a dire che se vengo condannato ad una
pena rientrante nel detto limite posso godere di tale beneficio, la cui concessione
è, in ogni caso, rimessa alla discrezionalità del giudice. Quest'ultimo,
ove ritenga l'imputato meritevole, in quanto sia ragionevole prevedere che si asterrà
nel futuro dal commettere altri reati, concede la sospensione condizionale della
pena.
La sospensione non può essere concessa per più di una volta. Può
essere concessa una seconda volta sempre che la pena complessiva irrogata con la
prima e con la seconda condanna rientri nel limite di due anni.
Il reato è estinto
se nel termine di cinque anni, se si tratta di delitto, di due anni, se si tratta
di contravvenzione, non viene commesso un altro reato, di talché non ha luogo
l'esecuzione della pena.
Il beneficio può essere revocato quando, nei termini predetti, venga commesso
un reato della stessa indole di quello per il quale si è stati condannati
a pena sospesa oppure qualora venga riportata un'altra condanna che cumulata a quella
sospesa superi il limite di due anni.
(Vedi artt. 163 e ss. codice di procedura penale)
4. In
quanto tempo si prescrivono i reati?
I reati si prescrivono in
tempo diverso a seconda dell'entità e del tipo di pena per ciascuno prevista.
In particolare, si prescrivono: in 20 anni i delitti per i quali è prevista
la pena della reclusione non inferiore a 24 anni; in 15 anni i delitti per i quali
è prevista la pena della reclusione non inferiore a 10 anni; in dieci anni
i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a
5 anni; in 5 anni se si tratta di delitti puniti con la reclusione inferiore a 5
anni, o con la pena della multa; in tre anni se si tratta di contravvenzioni punite
con la pena dell'arresto e in 2 anni se si tratta di contravvenzioni punite con
la pena dell'ammenda.
Il termine decorre normalmente dal giorno in cui il reato è stato commesso.
La prescrizione può
essere sospesa nei casi previsti dalla legge e in tal caso la prescrizione riprende
il suo corso a partire dal giorno in cui viene a cessare la causa di sospensione.
La prescrizione può essere altresì interrotta nei casi previsti dalla
legge e in tal caso la prescrizione riprende il suo corso a partire dal giorno della
interruzione. Tuttavia, se si verificano più fatti interruttivi, i termini
sopra indicati non possono, nei singoli casi, essere superati di oltre la metà.
Ciò vale a dire che nell'ipotesi di una contravvenzione, punibile con sola
ammenda, che normalmente dovrebbe prescriversi nel termine di due anni, nel caso
in cui si verifichi un fatto interruttivo (ad es. il decreto di citazione a giudizio),
il reato si prescriverà nel termine massimo di tre anni; nell'ipotesi di
contravvenzione punibile con la pena dell'arresto il termine massimo sarà
pertanto di 4 anni e 6 mesi e così via per tutti gli altri casi.
5. Se
ho subito una condanna, in che modo posso ottenere la riabilitazione?
La riabilitazione consente
a chi sia stato condannato di ottenere l'estinzione della pena e di ogni altro effetto
penale della condanna, salvo i casi in cui la facoltà di tale richiesta sia
esclusa.
L'istanza di riabilitazione può essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza
il quale valuterà la sussistenza delle condizioni necessarie alla concessione.
In primo luogo occorre che siano trascorsi almeno 5 anni dal giorno in cui la pena
è stata eseguita o altrimenti estinta, ovvero che siano trascorsi 10 anni
nel caso di condannati recidivi; in secondo luogo il Tribunale valuterà che
l'interessato, nel periodo trascorso, abbia dato prove effettive e costanti di buona
condotta, dedicandosi al lavoro e soprattutto astenendosi dal commettere qualsiasi
reato.
Peraltro, la riabilitazione anche se concessa a chi si sia mostrato meritevole,
può essere revocata nell'ipotesi in cui, nei 5 anni successivi alla concessione
venga commesso un altro delitto per il quale sia inflitta una pena non inferiore
a 3 anni.
(Vedi artt. 178,179,180 e 181 codice penale - art. 683 codice procedura penale)