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L
26/07/1975 n.354
ISTITUTI
DI PREVENZIONE E DI PENA
Legge 26 luglio
1975, n. 354 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 212, del 9 agosto). --
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà. (RIFORMA ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Preambolo
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica:
Promulga la
seguente legge:
Titolo
I
TRATTAMENTO
PENITENZIARIO
Capo
I
Articolo
1
Trattamento
e rieducazione.
Il trattamento
penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto
della dignità della persona.
Il trattamento
è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità,
razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze
religiose.
Negli istituti
devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate
restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli
imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
I detenuti
e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento
degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non
sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti
dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo
che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento
sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione
in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
Articolo
2
Spese per
l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.
Le spese per
l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico
dello Stato.
Il rimborso
delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini
degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura
penale.
Il rimborso
delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante
prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso
dell'art. 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul
rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'art.
213 del codice penale.
Sono spese
di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
Il rimborso
delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi
del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni
esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota
media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
Articolo
3
Parità di
condizioni fra i detenuti e gli internati.
Negli istituti
penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni
di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare
del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Articolo
4
Esercizio
dei diritti dei detenuti e degli internati.
I detenuti
e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente
legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Articolo
5
Caratteristiche
degli edifici penitenziari.
Gli istituti
penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero
non elevato di detenuti o internati.
Gli edifici
penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di
vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.
Articolo
6
Locali di
soggiorno e di pernottamento.
I locali nei
quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza
sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere
il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo
esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale.
I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati
al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
Particolare
cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere
a più posti.
Agli imputati
deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la
situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto
e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
Articolo
7
Vestiario
e corredo.
Ciascun soggetto
è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente,
in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione
delle normali esigenze di vita.
L'abito è
di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. E' concesso l'abito di lavoro
quando è reso necessario dall'attività svolta.
Gli imputati
e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti
di loro proprietà, purchè puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati
deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
I detenuti
e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà
e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
Articolo
8
Igiene personale.
E' assicurato
ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni
o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della
persona.
In ciascun
istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e
la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio
dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni
igienico-sanitarie.
Articolo
9
Alimentazione.
Ai detenuti
e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata
all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto è
somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti
e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità
e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate
con decreto ministeriale.
Il servizio
di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione
penitenziaria.
Una rappresentanza
dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla
l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti
e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari
e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi
alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente
dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi
controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori
a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza
indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto
tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi
venduti nell'istituto.
Articolo
10
Permanenza
all'aperto.
Ai soggetti
che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due
ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a
non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza
all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati
nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed è dedicata, se possibile,
ad esercizi fisici.
Articolo
11
Servizio
sanitario.
Ogni istituto
penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti
alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
Ove siano
necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati
nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e
gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni
di cura.
All'atto dell'ingresso
nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo
di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria
è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti
riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Il sanitario
deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta;
deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari
indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente
l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.
I detenuti
e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono
immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati
senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti
l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.
In ogni istituto
penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza
sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri
è consentito di tenere presso di sè i figli fino all'età di tre anni. Per
la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido.
L'amministrazione
penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari,
può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri
ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del
Ministero della sanità.
I detenuti
e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un
sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione
del magistrato che procede sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Il medico
provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di
pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario l'adeguatezza delle
misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario
penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico
provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare
al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì
i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.
Articolo
12
Attrezzature
per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione.
Negli istituti
penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature
per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale,
ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
Gli istituti
devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici,
scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.
Alla gestione
del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli
internati.
Capo
III
Modalità
del trattamento.
Articolo
13
Individualizzazione
del trattamento.
Il trattamento
penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di
ciascun soggetto.
Nei confronti
dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica
della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause
del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione
e proseguita nel corso di essa.
Per ciascun
condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate
indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato
il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che
si prospettano nel corso dell'esecuzione.
Le indicazioni
generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari,
biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente
annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere
favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività
di osservazione e di trattamento.
Articolo
14
Assegnazione,
raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.
Il numero
dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere
limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
L'assegnazione
dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle
sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità
di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare
influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati
di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42.
E' assicurata
la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto
dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati
all'arresto dai condannati alla reclusione.
E' consentita,
in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività
organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le donne sono
ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
Articolo
15
Elementi
del trattamento.
Il trattamento
del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione,
del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive
e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la
famiglia.
Ai fini del
trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato
è assicurato il lavoro.
Gli imputati
sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali
e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità
giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale,
possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro
posizione giuridica.
Articolo
16
Regolamento
dell'istituto.
In ciascun
istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che
l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei
gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
Le modalità
del trattamento da seguire per ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento
interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato
di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano,
dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente
sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati
nel quarto comma dell'art. 80.
Il regolamento
interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro
che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
Il regolamento
interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e
giustizia.
Articolo
17
Partecipazione
della comunità esterna all'azione rieducativa.
La finalità
del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita
anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni
o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.
Sono ammessi
a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le
direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore,
tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione
dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti
tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone
indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.
Articolo
18
Colloqui,
corrispondenza e informazione.
I detenuti
e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti
e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui
si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo
del personale di custodia.
Particolare
favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione
penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono
sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Il magistrato
di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza
dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del
direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato
dallo stesso direttore.
Può essere
autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi
corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
Per gli imputati
i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni
alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria
che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice
di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorità giudiziaria può anche
disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.
I detenuti
e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici
e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
Articolo
19
Istruzione.
Negli istituti
penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione
dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale,
secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione
dei soggetti.
Particolare
cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di
età inferiore ai venticinque anni.
Con le procedure
previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione
secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
E' agevolato
il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita
la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.
E' favorito
l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà
di scelta delle letture.
Articolo
20
Lavoro.
Negli istituti
penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei
detenuti e degli internati.
Il lavoro
penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro
è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza
della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti
alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale
psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo
risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione
e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella
società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale
adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale.
Nell'assegnazione
dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini
nonchè delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi
dopo la dimissione.
I detenuti
e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche
possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare,
per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti
che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un
tirocinio retribuito.
La durata
delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi
vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti
il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.
Articolo
21
Modalità
del lavoro.
L'amministrazione
penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli
internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti,
organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.
Nel caso di
assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o
in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole
o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti
o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno
di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta
salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si
tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il
diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato
è assegnato.
Articolo
22
Determinazione
delle mercedi.
Le mercedi
per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità del
lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del
detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi
delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale
degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore
generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del
Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali
più rappresentative sul piano nazionale.
Segretario
della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della
direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
La medesima
commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.
Articolo
23
Remunerazione
e assegni familiari.
La remunerazione
corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per
gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.
La differenza
tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa
per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
La differenza
tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata
all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla
cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.
Ai detenuti
e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni
familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni
familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità
fissate dal regolamento.
Articolo
24
Pignorabilità
e sequestrabilità della remunerazione.
Sulla remunerazione
spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento
del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante
ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai
sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2.
In ogni caso
deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti.
Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni
derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato
alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
La remunerazione
dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro,
salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento
del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
Articolo
25
Peculio.
Il peculio
dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione
ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto
dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti
di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo
di premio o di sussidio.
Le somme costituite
in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il peculio
è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il regolamento
deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile
dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali
o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto
della dimissione dagli istituti.
Articolo
26
Religione
e pratiche di culto.
I detenuti
e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di
istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti
è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun
istituto è addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti
a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta,
l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
Articolo
27
Attività
culturali, ricreative e sportive.
Negli istituti
devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative
e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti
e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione
composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali
e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione
delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il
mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Articolo
28
Rapporti
con la famiglia.
Particolare
cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti
e degli internati con le famiglie.
Articolo
29
Comunicazioni
dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi.
I detenuti
e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti
e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un
istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
In caso di
decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato,
deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente
da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente
informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma
precedente.
Articolo
30
Permessi.
Nel caso di
imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati
e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con
le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso
è concesso dall'autorità giudiziaria.
Analoghi permessi
possono essere concessi per gravi e accertati motivi.
Il detenuto
che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo,
se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito
in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile
a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la
disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
L'internato
che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato
motivo è punito in via disciplinare.
Articolo
31
Costituzione
delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
Le rappresentanze
dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate
per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
Articolo
32
Norme di
condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno.
I detenuti
e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario,
successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari
attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono
osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto
o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un
potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza
sugli altri.
I detenuti
e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione
e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti
e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione
penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento
penale e disciplinare.
Articolo
33
Isolamento.
Negli istituti
penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:
1) quando
è prescritto per ragioni sanitarie;
2) durante
l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
3) per gli
imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione,
se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.
Articolo
34
Perquisizione
personale.
I detenuti
e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi
di sicurezza.
La perquisizione
personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.
Articolo
35
Diritto
di reclamo.
I detenuti
e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche
in busta chiusa:
1) al direttore
dell'istituto, nonchè agli ispettori, al direttore generale per gli istituti
di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
2) al magistrato
di sorveglianza;
3) alle autorità
giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4) al presidente
della giunta regionale;
5) al Capo
dello Stato.
Articolo
36
Regime disciplinare.
Il regime
disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la
capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche
dei soggetti.
Articolo
37
Ricompense.
Le ricompense
costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella
condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Le ricompense
e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Articolo
38
Infrazioni
disciplinari.
I detenuti
e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente
previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione
può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione
dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione
delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità
del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni
sono eseguite nel rispetto della personalità.
Articolo
39
Sanzioni
disciplinari.
Le infrazioni
disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
1) richiamo
del direttore;
2) ammonizione,
rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un
gruppo di detenuti o internati;
3) esclusione
da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
4) isolamento
durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
5) esclusione
dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione
della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la
certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto
può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto
a costante controllo sanitario.
L'esecuzione
della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti
delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino
la propria prole fino ad un anno.
Articolo
40
Autorità
competente a deliberare le sanzioni.
Le sanzioni
del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni
sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in
caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con
funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.
Articolo
41
Impiego
della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.
Non è consentito
l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati
se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire
tentativi di evasione e per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione
degli ordini impartiti.
Il personale
che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti
dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore
dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede
alle altre indagini del caso.
Non può essere
usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto
dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari
ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità
dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario
e deve essere costantemente controllato dal sanitario.
Gli agenti
in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei
casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
Articolo
42
Trasferimenti
e traduzioni.
I trasferimenti
sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto,
per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre
i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in
istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti
e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con
almeno parte del loro peculio.
Le traduzioni
dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve
possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi
di donne, con l'assistenza di personale femminile.
Nelle traduzioni
sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità
del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi.
E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano
l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso
di abiti civili.
Articolo
43
Dimissione.
La dimissione
dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto
in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza.
Il direttore
dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima,
al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in
cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire
la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi
assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere
previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena
viene a conoscenza della relativa decisione.
Il direttore
deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza
nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto
a misura di sicurezza.
Il consiglio
di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente,
rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione
professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
I soggetti,
che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
Articolo
44
Nascite,
matrimoni, decessi.
Negli atti
di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute
in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.
La direzione
dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di
un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto
dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.
La salma è
messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
Articolo
45
Assistenza
alle famiglie.
Il trattamento
dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle
loro famiglie.
Tale azione
è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i
familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento
sociale.
E' utilizzata,
all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza
sociale.
Articolo
46
Assistenza
post-penitenziaria.
I detenuti
e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente
precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo
reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale
svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.
I dimessi
affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono
segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela
della sanità pubblica.
Capo
VI
Misure
alternative alla detenzione e remissione del debito.
Articolo
47
Affidamento
in prova al servizio sociale.
Allorchè alla
pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena
non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di
persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli
anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori
dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
L'affidamento
al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente
commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso è escluso per i delitti
di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione.
Il provvedimento
è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta
per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni
di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per
prevenire il pericolo che egli compia altri reati.
All'atto dell'affidamento
è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà
seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora,
alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali
ed al lavoro.
Con lo stesso
provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di
affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni
in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano
al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono
occasionare il compimento di altri reati.
Nel verbale
può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del
suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
Nel corso
dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.
Il servizio
sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà
di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
Il servizio
sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate
notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica
delle prescrizioni.
L'affidamento
è revocato qualora il comportamento del soggetto contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
L'esito positivo
del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
Articolo
48
Regime di
semilibertà.
Il regime
di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di
trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività
lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati
e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi
istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti
civili.
La concessione
della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'art.
47.
Articolo
49
Ammissione
obbligatoria al regime di semilibertà.
Sono espiate
in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di
pene pecuniarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio
sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.
Articolo
50
Ammissione
facoltativa alla semilibertà.
Possono essere
espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione
non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova
al servizio sociale.
Fuori dei
casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato
può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di
almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.
Per il computo
della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta
congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.
L'ammissione
al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel
corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del
soggetto nella società.
Articolo
51
Sospensione
e revoca del regime di semilibertà.
Il provvedimento
di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si
appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato,
ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato
motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere
proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza
si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo
comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo
capoverso dello stesso articolo.
La denuncia
per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio
e la condanna ne importa la revoca.
All'internato
ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato
motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 53.
Articolo
52
Licenza
al condannato ammesso al regime di semilibertà.
Al condannato
ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio
una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque
all'anno.
Durante la
licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se il condannato
durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere
revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
Al condannato
che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto
sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.
Articolo
53
Licenze
agli internati.
Agli internati
può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente
alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai medesimi
può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza
di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una
licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine
di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati
ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo
di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.
Durante la
licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se l'internato
durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere
revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
L'internato
che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato
motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire
la revoca della concessione.
Articolo
54
Liberazione
anticipata.
Al condannato
a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione
può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società,
una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva
scontata.
La concessione
del benefico è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte
d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al
pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.
La condanna
per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente
alla concessione del benefico ne comporta la revoca.
Nel computo
della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale
la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come
scontata.
La concessione
della liberazione anticipata non è ammessa nei casi di cui al secondo comma
dell'art. 47.
Articolo
55
Modalità
di esecuzione della libertà vigilata.
I sottoposti
alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 228
del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento
sociale.
Articolo
56
Remissione
del debito.
Il debito
per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei
condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche
e si siano distinti per regolare condotta.
La condotta
si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione o l'esecuzione
della misura di sicurezza, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e
nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità
nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Articolo
57
Legittimazione
alla richiesta dei benefici.
Il trattamento
ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere
richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti
dal consiglio di disciplina.
Articolo
58
Comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza.
Dei provvedimenti
previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza,
esclusi quelli di cui all'art. 56, è data immediata comunicazione all'autorità
provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo
I
Articolo
59
Istituti
per adulti.
Gli istituti
per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:
1) istituti
di custodia preventiva;
2) istituti
per l'esecuzione delle pene;
3) istituti
per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri
di osservazione.
Articolo
60
Istituti
di custodia preventiva.
Gli istituti
di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.
Le case mandamentali
assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono
istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.
Le case circondariali
assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria.
Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
Le case mandamentali
e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate
dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria
e quella dei detenuti e degli internati in transito.
Può essere
istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più
mandamenti o circondari.
Articolo
61
Istituti
per l'esecuzione delle pene.
Gli istituti
per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
1) case di
arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di
case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali
o circondariali;
2) case di
reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di
case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.
Per esigenze
particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati
alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case
di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere
altresì assegnati alle case di arresto.
Articolo
62
Istituti
per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Gli istituti
per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in :
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura
e custodia;
ospedali psichiatrici
giudiziari.
In detti istituti
si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1,
2 e 3 del primo capoverso dell'art. 215 del codice penale.
Possono essere
istituite:
sezioni per
l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa
di lavoro e viceversa;
sezioni per
l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso
un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per
l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa
di lavoro presso le case di reclusione.
Articolo
63
Centri di
osservazione.
I centri di
osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri
istituti.
I predetti
svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'art. 13 e
prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli
istituti.
Le risultanze
dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su richiesta
dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione
di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.
I centri di
osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.
Articolo
64
Differenziazione
degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.
I singoli
istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione
alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di
trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
Articolo
65
Istituti
per infermi e minorati.
I soggetti
affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati
ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti
o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non
possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Articolo
66
Costituzione,
trasformazione e soppressione degli istituti.
La costituzione,
la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonchè delle
sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
Articolo
67
Visite agli
istituti.
Gli istituti
penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a)
il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale;
b)
i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato,
i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c)
il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica
presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza,
nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio
delle sue funzioni;
d)
i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito
della loro circoscrizione;
e)
l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f)
il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g)
il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati
e i funzionari da lui delegati;
h)
gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i)
l'ispettore dei cappellani;
l)
gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione
non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma
precedente per ragioni del loro ufficio.
Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni
del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Possono accedere
agli istituti con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico
e di altri culti.
Articolo
68
Uffici di
sorveglianza.
Gli uffici
di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di
cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno
giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
Ai detti uffici,
per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati
magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie
e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
I magistrati
addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni
giudiziarie.
Articolo
69
Funzioni
e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
Il magistrato
di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione
e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare
riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
Esercita,
altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia
degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
Sovraintende
all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive. Approva,
con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma
dell'art. 13 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni
che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi
dei condannati e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.
Decide, con
ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti
l'osservanza delle norme riguardanti:
a)
l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede
e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di
lavoro e le assicurazioni sociali;
b)
l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
Provvede,
con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà
vigilata, sulla remissione del debito di cui all'art. 56, sui permessi e sulle
licenze, nonchè in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'art.
11 ed ai ricoveri di cui all'art. 148 del codice penale.
Esprime motivato
parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.
Svolge, inoltre,
le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura
penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento
e le forme ivi previsti.
Articolo
70
Funzioni
e provvedimenti della sezione di sorveglianza.
In ciascun
distretto di corte di appello è costituita una apposita sezione, alla quale
sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale
ai sensi dell'art. 47, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione
al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, concessione
delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni
stesse.
A ciascuna
sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle
esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici
di sorveglianza del distretto.
La sezione
provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed è composta da un
magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede,
da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale,
nonchè da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel quarto comma dell'art.
80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto
la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.
La composizione
delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario.
Le decisioni
della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio.
In caso di
parità di voto prevale il voto del presidente.
Articolo
71
Procedimento
di sorveglianza.
Il presidente
della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o
della proposta previste dall'art. 57 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il
giorno della deliberazione e ne fa pervenire avviso al pubblico ministero
ed all'interessato almeno cinque giorni prima di quello stabilito, avvertendoli
che possono partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
L'interessato
nomina un difensore. Ove non vi provveda, il difensore è nominato d'ufficio
dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.
Le disposizioni
di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la
sezione o il magistrato di sorveglianza procedono d'ufficio.
La competenza
spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione
sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto
della richiesta o della proposta previste dall'art. 57 od all'inizio d'ufficio
del procedimento di sorveglianza.
L'ordinanza
che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero
e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.
Avverso l'ordinanza
della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato
possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci
giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Le comunicazioni
all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti
sono effettuate ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura penale.
La sezione
e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi
della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della
loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'art.
637 del codice di procedura penale.
Alla revoca
delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'art. 54 quando la condanna
è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza
provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.
Capo
III
Servizio
sociale e assistenza.
Articolo
72
Centri di
servizio sociale.
Nelle sedi
degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per
adulti.
Il Ministro
per la grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici
di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone
la sede.
I centri di
servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione
è disciplinata dal regolamento.
I centri,
a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta
del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste
sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione,
la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei
condannati e degli internati, nonchè a prestare la loro opera per assicurare
il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non
detentive.
I centri prestano
inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza
per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Svolgono, infine,
ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi
di servizio sociale.
Articolo
73
Cassa per
il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
Presso la
direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la
cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
La cassa ha
personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato
e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per il bilancio,
l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste
dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
La cassa è
amministrata da un consiglio composto:
1) dal direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
2) da un rappresentante
del Ministero del tesoro;
3) da un rappresentante
del Ministero dell'interno.
Le funzioni
di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale
per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.
Nessuna indennità
o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
Il patrimonio
della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni,
dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'art.
23.
I fondi della
cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del
delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
Articolo
74
Consigli
di aiuto sociale.
Nel capoluogo
di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto
dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto
dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui
designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione,
da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione
civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato,
dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro,
da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari
del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente
del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza
sociale.
Il consiglio
di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del
Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
I componenti
del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia,
può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico
ente.
Alle spese
necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
1) con le
assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547;
2) con lo
stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
3) con i proventi
delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro
per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta
per cento del loro ammontare;
4) con i fondi
ordinari di bilancio;
5) con gli
altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.
Alle spese
necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel
settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede
con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i
fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevute dall'ente
a tale scopo.
Il regolamento
stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio
di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.
Articolo
75
Attività
del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.
Il consiglio
di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
1) cura che
siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni
consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
2) cura che
siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei
liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le
condizioni familiari;
3) assume
notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge,
anche a mezzo del comitato di cui all'art 77, opera diretta ad assicurare
una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario
stesso;
4) organizza,
anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività
lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione
professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì
la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento
professionale predisposti dalle regioni;
5) cura il
mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;
6) segnala
alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti
e degli internati, che rendono necessari speciali interventi.
7) concede
sussidi in denaro o in natura;
8) collabora
con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli
enti e delle associazioni pubbliche e private nonchè delle persone che svolgono
opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e
appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti
e degli internati.
Articolo
76
Attività
del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto.
Il consiglio
di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura
o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore
dei minorenni orfani a causa del delitto.
Articolo
77
Comitato
per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
Al fine di
favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione
e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di
cui al quarto comma dell'art. 74, è istituito il comitato per l'occupazione
degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
Di tale comitato,
presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato
da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria,
del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti
dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un
rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva
dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio
sociale di cui all'art. 72.
I componenti
del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.
Il comitato
delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
Articolo
78
Assistenti
volontari.
L'amministrazione
penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare
persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti
penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale
dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti
volontari possono cooperare nelle attività culturali o ricreative dell'istituto
sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di
tutto il personale addetto al trattamento.
L'attività
prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti
volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento
in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle
loro famiglie.
Capo
IV
Disposizioni
finali e transitorie.
Articolo
79
Minori degli
anni diciotto sottoposti a misure penali.
Le norme della
presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto
sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita
legge.
Articolo
80
Personale
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Presso gli
istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto
dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali
dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione
penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione
e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici
da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale
incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata
previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento
delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria
può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati
alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio
infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura
e custodia è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di
infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati
negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.
A tal fine
la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali
unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160
ai capi operai.
Le modalità
relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento
di esecuzione.
Articolo
81
Attribuzioni
degli assistenti sociali.
Gli assistenti
sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli
articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito
dei centri di servizio sociale previsti dall'art. 72 della presente legge.
Gli assistenti
sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'art.
72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale.
Esercitano
opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza
personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; partecipano,
inoltre, all'attività di assistenza dei dimessi.
Articolo
82
Attribuzioni
degli educatori.
Gli educatori
partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità
dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale
o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto
alle attività concernenti la rieducazione.
Essi svolgono,
quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.
Collaborano,
inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle
riviste e dei giornali.
Articolo
83
Ruoli organici
del personale di servizio sociale e degli educatori.
La tabella
dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale,
annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B
allegata alla presente legge.
Sono istituiti
i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli
assistenti sociali per adulti.
Le dotazioni
organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente
dalle tabelle C e Dallegate alla presente legge.
Al personale
delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, nonchè, in quanto compatibili, quelle
di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni;
lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria
e dai suoi organi periferici.
Gli impiegati
della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano
la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al primo
comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla
partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.
La nomina
è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti
informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.
Articolo
84
Concorso
per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti
sociali per adulti.
Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per
la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al
ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito
dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva
dotazione organica del ruolo stesso.
Entro trenta
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso
pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali
per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione
organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti
sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto
del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale
21 giugno 1971.
Il concorso
previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti
dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro
i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività
retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena
per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo
grado nonchè di certificato di qualificazione professionale rilasciato da
una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
Il concorso
consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
1) teoria
e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni
di diritto e procedura penale;
4) regolamenti
per gli istituti di prevenzione e di pena.
La commissione
esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione
e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:
un magistrato
di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione
e di pena;
un docente
universitario in neuropsichiatra o in psicologia o in criminologia o in antropologia
criminale;
un ispettore
generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
un docente
di materie di servizio sociale.
Le funzioni
di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della
carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore
a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).
La prova si
considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore
a sei decimi.
I vincitori
del concorso sono nominati:
a)
alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano
prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo
per almeno due anni;
b)
alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se
abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
c)
alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano
prestato tale servizio per almeno otto anni.
Nei confronti
di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio,
ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale
prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo,
oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento
nella classe di stipendio immediatamente superiore.
Entro tre
mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso
hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi
del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza
e della indennità di buonuscita.
Articolo
85
Accesso
alla carriera direttiva di servizio sociale.
Alla lettera
e) dell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085,
sono soppresse le parole «istituita o autorizzata a norma di legge».
Articolo
86
Personale
per gli uffici di sorveglianza.
Con decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati
e del personale di cui all'art. 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza
nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
Articolo
87
Norme di
esecuzione.
Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.
Per quanto concerne la materia dell'istruzione negli istituti di prevenzione
e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con
il Ministro per la pubblica istruzione.
Fino all'emanazione
del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili
con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.
Entro il termine
indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano
l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori
per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le disposizioni
concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno
in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Articolo
88
Attuazione
dei ruoli del personale.
L'istituzione
del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti,
l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale,
l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori
per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli
ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente
legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
Articolo
89
Norme abrogate.
Sono abrogati
gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso dell'art. 207 del
codice penale, l'art. 585 del codice di procedura penale nonchè ogni altra
norma incompatibile con la presente legge.
Articolo
90
Esigenze
di sicurezza.
Quando ricorrono
gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia
e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione
in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente
necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente
legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e
sicurezza.
Articolo
91
Copertura
finanziaria.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi
per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Allegato
1
Tabella A
SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA
Ancona:
tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
Macerata:
tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
Bari:
tribunali di Bari, Trani.
Foggia:
tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna:
tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
Modena:
tribunale di Modena.
Reggio
Emilia: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
Brescia:
tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
Mantova:
tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari:
tribunali di Cagliari, Oristano.
Nuoro:
tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassari:
tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
Caltanissetta:
tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
Catania:
tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa:
tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
Catanzaro:
tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.
Cosenza:
tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
Reggio
Calabria: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
Firenze:
tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.
Siena:
tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
Livorno:
tribunale di Livorno.
Pisa:
tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
Genova:
tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
Apuania
Massa: tribunali di Apuania Massa, La Spezia.
L'Aquila:
tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.
Pescara:
tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.
Lecce:
tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina:
tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
Milano:
tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia:
tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
Varese:
tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
Napoli:
tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
Campobasso:
tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
Salerno:
tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
Santa
Maria Capua Vetere: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Palermo:
tribunali di Palermo, Termini Imerese.
Agrigento:
tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani:
tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia:
tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto:
tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza:
tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
Matera:
tribunali di Matera, Melfi.
Roma:
tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
Frosinone:
tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo:
tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino:
tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria:
tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
Novara:
tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
Vercelli:
tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
Cuneo:
tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
Trento:
tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
Trieste:
tribunale di Trieste.
Gorizia:
tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
Venezia:
tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
Padova:
tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
Verona:
tribunali di Verona, Vicenza.
Allegato
2
RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Tabella B
====================================================================
Personale dirigente
--------------------+--------+-----------------------------+--------
| Livello| | Posti
Qualifica | di | Funzione | in
|funzioni| |funzione
--------------------+--------+-----------------------------+--------
| | |
Dirigente superiore | D | Ispettore generale per i |
| | servizi sociali o consi- |
| | gliere ministeriale ag- |
| | giunto . . . . . . . . . | 6
| | |
Primo dirigente . . | E | Direttore di centro di ser- |
| | vizio sociale o di ufficio|
| | di servizio sociale per |
| | minorenni di particolare |
| | importanza o vice consi- |
| | gliere ministeriale ag- |
| | giunto . . . . . . . . . | 12
| | | ----
| | | 18
| | | ====
====================================================================
Personale direttivo
----------------------------------+---------+-------------+---------
| | Anni |Dotazione
Qualifica |Parametro|di permanenza| organica
| |nella classe |
| |di stipendio |
----------------------------------+---------+-------------+---------
| | |
Direttore aggiunto di centro di | 530 | -- | +
servizio sociale o direttore di | | 487 | 7 | |
ufficio di servizio sociale per | | 455 | 5 | | 18
minorenni | | 426 | 5 | |
| ì 387 | 2 | ø
| | |
Direttore di sezione . . . . . . | 307 | -- | +
| | 257 | 4 | | 52
Consigliere . . . . . . . . . . | ì 190 | 6 mesi | ø
| | | ----
| | | 70
| | | ====
Allegato
3
Tabella C
RUOLO ORGANICO
DEGLI EDUCATORI PER ADULTI
DELLA CARRIERA
DI CONCETTO
Parametro Qualifica Organico
-- -- --
370 Educatore capo .............................. 41
297 + Educatore principale ........................ 185
255 ø
218 +
178 | Educatore ................................... 184
160 ø
----
410
====
Allegato
4
Tabella D
RUOLO ORGANICO
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI
DELLA CARRIERA
DI CONCETTO
Parametro Qualifica Organico
-- -- --
370 Assistente sociale capo ..................... 37
297 + Assistente sociale principale ............... 167
255 ø
218 +
178 | Assistente sociale .......................... 166
160 ø
-----
370
=====