Procedimenti speciali
I procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura penale sono: il
rito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudizio direttissimo ed il giudizio immediato.
In particolare sia con il rito abbreviato che con l'applicazione della pena a
richiesta di parte o patteggiamento le parti intendono evitare lo svolgimento
del processo con il rito ordinario; mentre con il giudizio direttissimo ed il
giudizio immediato si fa in modo che si giunga al dibattimento, e quindi al
processo, prima che con il rito ordinario.
Il rito abbreviato può essere definito un giudizio allo stato degli atti
in quanto si identifica con la possibilità per l'imputato di chiedere
che il giudice investito del processo decida sulla base delle allegazioni
probatorie già acquisite, vale a dire sulla base di quanto è
acquisito nel fascicolo del pubblico ministero, senza procedere ad un ulteriore
istruttoria e soprattutto senza procedere allo svolgimento del dibattimento.
La scelta di tale rito comporta una riduzione della pena da applicare,
quantificata nella misura di un terzo della pena complessiva.
La richiesta può essere proposta per iscritto, oralmente oppure a mezzo
di difensore munito di procura speciale, nel corso della udienza preliminare o
della udienza dibattimentale e, in ogni caso, fino a quando non siano formulate
le conclusioni.
La richiesta può essere condizionata dal richiedente ad una integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione, come ad esempio l'esame di un
teste o l'acquisizione di un documento, e in tal caso il pubblico ministero ha
diritto alla prova contraria.
E' importante sottolineare che, in caso di condanna con le forme del rito
abbreviato, è possibile proporre appello.
Il patteggiamento è un accordo sulla pena che si realizza quando
l'imputato ed il pubblico ministero concordemente chiedono al giudice di
applicare una pena determinata nella specie e nella misura con il vantaggio per
l'imputato di ottenere una riduzione della pena finale quantificata fino ad un
terzo della pena complessiva. Nella determinazione della pena da applicare, la
pena finale, tenuto conto di tutte le circostanze e della diminuzione per la
scelta del rito, non può superare il limite di due anni, soli o
congiunti a pena pecuniaria.
La richiesta di patteggiamento può essere avanzata, nel corso delle
indagini preliminari, o dinanzi il Giudice della Udienza Preliminare, oppure
dinanzi il Giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento.
Oltre ad una riduzione sulla pena finale, con la sentenza di patteggiamento non
viene pronunciata condanna alle spese processuali, né condanna a
sanzioni accessorie ed il reato è estinto nel termine di 5 anni se si
tratta di un delitto e di 2 anni se si tratta di una contravvenzione.
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili ed
amministrativi e pertanto nell'ipotesi di condanna in sede penale con
l'applicazione di tale rito, ove fossero sottese delle questioni civili o
amministrative, queste ultime devono essere decise indipendentemente dalla
pronuncia penale. Per esempio nell'ipotesi di responsabilità derivante
da circolazione stradale, ove l'imputato decidesse di accedere al
patteggiamento, tale scelta non potrà influire sull'eventuale giudizio
civile instaurato per la richiesta di risarcimento del danno.
In ogni caso la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza
di condanna per la quale non può essere proposto appello ma, nei casi
previsti, ricorso per cassazione.
Il giudizio direttissimo viene richiesto dal pubblico ministero nei confronti
di chi sia stato arrestato in flagranza di reato o di chi abbia reso
confessione. In tal caso il pubblico ministero, entro 48 ore, può
presentare l'imputato in stato di arresto dinanzi al giudice competente per la
convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, oppure se l'arresto è
stato già convalidato, può presentare l'imputato in udienza entro
15 giorni dall'arresto.
All'udienza l'imputato può chiedere il rito abbreviato o il
patteggiamento.
Il giudizio immediato può essere richiesto dal pubblico ministero quando
la prova dei fatti a carico dell'imputato appare evidente e lo stesso sia stato
sottoposto ad interrogatorio per i fatti per cui si procede. Ove ricorrano tali
condizioni, il pubblico ministero, entro 90 giorni dall'iscrizione della
notizia nel registro delle notizie di reato, può formulare al Giudice
delle Indagini Preliminari la richiesta di procedersi con il giudizio
immediato.
Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta e di fissazione dell'udienza, la
stessa si svolge con il rito ordinario e l'imputato può chiedere il rito
abbreviato o il patteggiamento.
Leggi piu' importanti in materia
Artt. 438 e ss codice di procedura penale; artt. 444 e ss. codice di procedura
penale; artt. 449 e ss. codice di procedura penale; artt. 453 e ss. codice di
procedura penale.