Riti alternativi al dibattimento
Il procedimento per decreto è uno dei riti alternativi al dibattimento.
Può essere adottato solo per reati procedibili di ufficio o procedibili
a querela, quando la parte non abbia dichiarato nel corso della stessa querela
di opporvisi, e solo nel caso in cui debba applicarsi una pena pecuniaria,
anche in sostituzione di una pena detentiva.
Il procedimento si realizza mediante la richiesta, da parte del pubblico
ministero, di una condanna ad una pena (che può essere diminuita sino
alla metà), e nella emissione da parte del Giudice delle Indagini
Preliminari richiesto di un proprio decreto, che viene definito appunto decreto
penale di condanna.
Il decreto penale di condanna può essere opposto nel termine di 15
giorni dal ricevimento dello stesso, mediante una dichiarazione di opposizione
rivolta al Giudice delle Indagini Preliminari con indicazione contestuale della
richiesta di procedersi con il giudizio immediato, con un procedimento speciale
(patteggiamento o rito abbreviato) o con richiesta di oblazione.
La richiesta di opposizione deve essere depositata presso la cancelleria del
Giudice delle Indagini Preliminari e deve indicare, a pena di
inammissibilità, gli estremi del decreto penale, la data di emissione
del medesimo e il giudice che lo ha emesso.
Ai fini della opposizione è prevista la restituzione in termini per il
condannato che dimostri di non aver potuto proporre la stessa nel termine di 15
giorni per caso fortuito o forza maggiore.
Nell'ipotesi in cui la persona attinta da decreto penale voglia accedere al
patteggiamento, al rito abbreviato o chiedere l'oblazione dovrà farlo
nell'atto di opposizione, altrimenti non potrà più richiedere
l'applicazione di tali procedimenti alla prima udienza utile nel giudizio
conseguente all'opposizione.
Il decreto penale è revocato se non è possibile effettuare la
notifica all'imputato e, pertanto, ove sia pronunciato il così detto
decreto di irreperibilità, dovrà procedersi con le forme del rito
ordinario.
Nel caso in cui il decreto non venga opposto, lo stesso diviene esecutivo ed
obbliga al pagamento della somma a titolo di ammenda o di multa. Tuttavia, la
condanna con tale procedimento non comporta condanna alle spese di giustizia,
né l'applicazione di sanzioni accessorie.
In seguito al pagamento, il reato si estingue nel termine di 5 anni, se si
tratta di delitto, e nel termine di 2 anni, se si tratta di contravvenzione.
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Artt. 459 e ss. codice di procedura penale.