Assicurazione su infortuni e malattia
Assicurazione su infortuni e malattia
Ente competente è l'I.N.A.I.L. e cioè L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro il quale opera sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro. La tutela non si applica a tutti i lavoratori ma solo a quelli che,
durante l'attività lavorativa, hanno un'intensa esposizione al rischio. Ai
sensi dell'art.4 del D. Lgs. 38/00 sono compresi nell'assicurazione tutti
coloro che "in modo permanente o avventizio prestano, alle dipendenze o sotto
la direzione altrui, opera manuale retribuita qualunque sia la forma della
retribuzione". Due sono dunque i requisiti dell'assicurato: la subordinazione e
la manualità della prestazione. Con il D. Lgs. 38/00 è stato esteso l'obbligo
assicurativo anche all'area dirigenziale, parasubordinata e ai datori di
lavoro.
Infortunio sul lavoro
Si verifica quando l'infortunio è avvenuto per causa violenta, in occasione
della prestazione di lavoro dal quale è derivata la morte o l'invalidità
permanente, assoluta o parziale, o l'invalidità temporanea con l'astensione al
lavoro per almeno 3 giorni. Dall'infortunio deve derivare la lesione e cioè
l'alterazione recata all'organismo fisiopsichico del lavoratore che riduce o
limita l'attitudine del soggetto a svolgere attività lavorativa. Altro
requisito è la causa violenta e cioè il nesso di causa ed effetto con la
lesione.
Infortunio in itinere
Si intende l'infortunio in cui può incorrere il lavoratore mentre si reca sul
posto di lavoro o sulla strada del ritorno. L'art.12 del D.Lgs.38/00 lo
definisce come l'infortunio occorso alle persone assicurate durante il normale
percorso di andata o di ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o
che collega due posti di lavoro o, se l'azienda non è fornita di mensa, che
collega il posto di lavoro con il luogo abituale di consumazione dei pasti;
anche in caso di utilizzo del mezzo privato. Sono, invece, esclusi gli
infortuni avvenuti durante spostamenti non dipendenti da cause di lavoro.
Malattia professionale
Anch'essa è da considerarsi come una lesione della capacità lavorativa e
differisce dall'infortunio, per ciò che riguarda la causa, che qui non è
violenta, bensì lenta e progressiva in relazione diretta con l'esercizio
dell'attività. Sono considerate malattie professionali tutte quelle malattie
indicate nelle tabelle del T.U., ma la Corte Cost. con sentenza n.179/88 ha
riconosciuto la facoltà di dimostrare la professionalità di malattie non
tabellate.
Tutela giudiziaria
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INAIL, sia per l'indennità
temporanea che per la permanente, è possibile richiedere allo stesso istituto
visita collegiale. Solo se l'I.N.A.I.L. rigetterà la domanda o in caso di
formazione del silenzio-rigetto, l'assicurato potrà tutelare i propri diritti
dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente: il Giudice del Lavoro.