Decreto 30 giugno 1965, n. 1124
Titolo I
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA
Capo I
ATTIVITA' PROTETTE
Art. 1
E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano
addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad
apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché
delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati
per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine,
apparecchi o impianti (2).
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì
quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma
siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad
operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla
vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è
inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addetti ai lavori (3);
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere
pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere
stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere
edili, nonché ai lavori, sul le strade, di innaffiatura, spalatura della neve,
potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione,
riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno
di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle
macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di
esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il
miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani,
per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi d'acqua,
compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in
galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi
genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazioni
di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6)
di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di
distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli
relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e
rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di
parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi
meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o
materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi
meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima,
lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34
del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la
navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della
pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque
esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura (4);
13) di produzione,
trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi,
esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai
lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette
sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che
hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli
greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di
taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli
stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle
concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle
miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione
delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di
produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di
costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di
recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle
macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale dei
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (5);
23) per il servizio di
salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie
giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca (6);
25)
per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e
custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici negli
acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici
spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse
le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali
(7);
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi
di cui al al n. 5 dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine,
apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per
effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto
dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette
ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di
lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali
diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono
altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente
articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono
comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o
sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non
sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo
domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di
automezzi ad uso familiare o privato (8).
Non rientrano nell'assicurazione
del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o
forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da
agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali
ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo dei presente decreto
(9).
________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 369 del 19-12-1985 che:
"dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827 ("Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale") ed
1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo Unico sulle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"),
nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del
lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa
italiana".
V. D.L. 18-11-1986, n. 761; DD.LL., 17-1-1987, n. 6; 1-4-1987, n.
130; 1-6-1987, n. 211; non convertiti in legge; V. sent. della Corte Cost. n.
880 del 7-7-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'assicurazione
obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero". (G.U.
n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
nella L. 3-10-1987, n. 398.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 221 del
14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 1° comma, e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3,
38, 2° comma e 53 Cost.; ord. Corte Cost. n. 199 del 21-5-1987 che dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
l° comma e 2 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma,
Cost. (G.U. n. 26 del 24-6-1987).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 55 del
25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in
relazione all'art. 4, n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non
comprende nelle previsioni, di cui al 3° comma dell'art. 1 medesimo, le persone
che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di
cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così
come disciplinata dal titolo primo del testo unico".
(4) V. L. 13-3-1958, n.
250.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 157 del 6-5-1987 che dichiara
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3°
comma, n. 22 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 della Cost. (G.U.
n. 21 del 20-5-1987).
(6) V. ord. della Corte Cost. n. 28 del 14-1-1983 che
ha dichiarato la manifesta inarnmissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 24, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli
artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
(7) V. sent. della Corte Cost.
n. 137 dell'8-3-1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
1, terzo comma, n. 27, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso D.P.R., nella parte
in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i
ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione
di pubblici spettacoli.
(8) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403.
(9) V. L.
15-6-1984, n. 240, art. 1; L. 5-4-1985, n. 126, art. 1.
Capo II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio
avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte
o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità
temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(1).
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro
l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul
lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da
disposizioni speciali (2).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 8
del 12-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale all'art. 2, in rif. agli artt. 76 e 38 Cost. (G.U. n. 17 dei
19-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 462 del 19-7-1989 che ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata in
riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
(2) V. R.D.
27-7-1934, n. 1265 (S.O.G.U. n. 186 del 9-8-1934); R.D. 28-1-1935, n. 93 (G.U.
n. 49 dei 27-2-1935; L. 11-3-1953, n. 160 (G.U. n. 76 dell'l-4-1953); V. sent.
della Corte Cost. n. 226 del 4-6-1987 che "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non
comprende tra i casi di infortunio sul lavoro, l'evento dannoso derivante da
infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".
Art. 3
(1)
L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate
nella tabella allegato n. 4, (2) le quali siano contratte nell'esercizio e a
causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può
essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative (3).
Per le malattie professionali, in
quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si
applicano quelle concernenti gli infortuni.
______
(1) V. sent. della
Corte Cost. n. 127 del 24-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. sent. della
Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 3 e 38 Cost., ha dichiarato, altresì, inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 23, 38, 76 e 77 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. ord. della
Corte Cost. n. 18 del 14-1-1983 che ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 140 del 1981 (G.U. n. 39 del 9-2-1983).
V. sent. Corte Cost. n.
179 del 10-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale in riferimento
all'art. 38, 2° comma Cost., dell'art. 3, I° comma, del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie
professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle
comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle
causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle
tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la
causa di lavoro."
V. ord. Corte Cost. n. 553 del 10-5-1988 che dichiara la
manifesta inamrnissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 38
Cost. (G.U. n. 21 del 25-5-1988).
(2) V. ord. Corte Cost. n. 812 del
4-7-1988 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, soli~ in
rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 29 del 20-7-1988).
Per i lavoratori
italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari, v. D.L. 18-11-1986, n.
761, art. 2; DD.LL 17-1-1987, n. 6, art. 2; 1-4-1987, n. 130, art. 2; 1-6-1987,
n. 211, art. 3; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella L
3-10-1987, n. 398, art. 3.
(3) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482; sostituito dal
D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere dal 22-6-1994).
V. sent. della Corte
Cost. n. 206 del 4-7-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35, l° comma, e 38, l° e 2° comma,
Cost. (G.U. n. 180 dei 10-7-1974).
V. ord. della Corte Cost. n. 88 del
16-4-1975 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 108 del
23-4-1975).
V. ord. della Corte Cost. n. 141 dell' 1-5-1975 che ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 e della tab. all. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 3
Cost. (G.U. n. 159 del 18-6-1975).
V. ord. della Corte Cost. n. 41 del
12-2-1976 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4, voce n. 38, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. e già decisa con
la sent. n. 206 del 27-6-1974 (G.U. n. 51 del 25-2-1976).
V. sent. della
Corte Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tab. all. 4 dei D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, in rif. agli artt. 3, 38 e 24 Cost.; ha dichiarato, altresì,
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e
delle tab. all. 4 e 5 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate coi D.P.R.
n. 482 del 1975), in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del
29-7-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 24 del 19-1-1982 che ha dichiarato:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
della voce n. 21 della tab. all. 5 al D.P.R. 9-6-1975, n. 482 (modificazioni ed
integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e
nell'agricoltura, all. nn. 4 e 5 al D.P.R. 30-6-1965, n. 1124), sollevata in
rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost.; b) la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle
voci nn. 42 e 44, lett. i , della tab. all. 4 al D.P.R. n. 482 del 1975, e 140
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate in rif. agli artt. 3, 24, 35 e 38 Cost.
(G.U. n. 40 del 10-2-1982).
Capo III
PERSONE ASSICURATE
Art. 4
Sono compresi nell'assicurazione (1):
1) coloro che in modo
permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui
opera manuale (2) retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2)
coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza
partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3)
gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese
(3);
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge (4);
5) gli
insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli
istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e
gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro
(5);
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti,
gli affini, gli affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o
senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2 (6);
7) i soci delle cooperative e
di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure non manuale alle condizioni
di cui al precedente n. 2 (7);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in
ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio
interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei
lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle
attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o
di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per
attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1,
nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse (8).
Per i
lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958,
n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1959, n. 1289 (9).
Tra le persone assicurate sono compresi i
commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur
vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esecizio delle proprie mansioni si
avvolgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti (10).
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose
che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di
cui al precedente n. 2, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti
ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera
a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia (11), anche se le modalità
delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro
e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se
la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro
all'ente predetto (12).
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono
compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti,
delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.
_______
(1) V. anche L. 20-2-1958, n. 93; L. 13-3-1958, n. 250; L. 3-2-1965, n. 123;
L. 9-10-1970, n. 740; L. 1-3-1975, n. 47; V. sentenza della Corte Cost. n. 369
del 19-12-1985 che: "dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ("perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale") ed 1 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte
in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore
italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana"; D.L.
18-11-1986, n. 761; D.L. 17-1-1987, n. 6; D.L. 1-4-1987, n. 130; D.L. 1-6-1987,
n. 211; sent. Corte Cost. n. 880 del 7-7-1988 che dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in
cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani che
lavorano all'esterno (G.U. n. 31 del 3-8-1988); D.L. 31-7-1987, n. 317,
convertito, con rnodificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398. V. sent. della Corte
Cost. n. 221 del 14-10-1986 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 1° comma e 4 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif.
agli artt. 3, 38, 2° comma e 53 Cost.; V. sent. della Corte Cost. n. .158 del
6-5-1987 che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, l° comma e 38,
l° comma della Cost. (G.U. n. 21 del 20-5-1987) nella parte in cui impone
l'obbligo assicurativo a lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali
macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di
infortunio; sent. Corte Cost. n. 429 del 24-9-1990 (G.U. n. 40 del
10-10-1990).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, n.
1 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 162
del 15-6-1977). V. ord. Della Corte Cost. n. 111 dell'1-8-1979 che dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 1° comma e 38, 2° comma,
Cost. (G.U. n. 217 dell'8-8-1979).
(3) V. L. 15-4-1965, n. 413; D.M.
4-12-1981; L. 26-3-1983, n. 85; L. 8-8-1985, n. 443.
(4) V. L. 19-1-1955, n.
25; L. 8-7-1956, n. 706; D.P.R. 30-12-1956, n. 1668; L. 2-4-1968, n. 424; L.
28-2-1987, n. 56, art. 2 l.
(5) V. D.M. 12-12-1968; D.M. 26-10-1970; L.
6-8-1975, n. 418; L. 21-12-1978, n. 845, art. 12; D.M. 15-7-1987.
(6) V. al
riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa alla "Adozione
speciale" (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 "Riforma del
diritto di famiglia". (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983, n. 184
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (S.O.G.U. n. 133 del
17-5-1983); D.M. 31-3-1980, art. 2; V. sent. della Corte Cost. n. 476 dei
10-12-1987 che dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma,
n. 6 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 nella parte in cui non ricomprende tra le
persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati
nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa
assimilata ai sensi del precedente n. 2."; D.M. 27-12-1988.
(7) V. D.P.R.
30-4-1970, n. 602; D.M. 27-6-1974; D.M. 20-11-1974; D.M. 29-9-1975; D.M.
29-11-1979; v. sent. della Corte Cost. n. 332 del 2-7-1992 che dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede tra le
persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera
manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art.
4.
(8) V. D.M. 30-6-1969; vedi al riguardo le disposizioni della L.
26-7-19751 n. 354 "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario" (S.O.G.U. n. 212
del 9-8-1975) e dei D.P.R. 29-4-1976, n. 431 "Approvazione del regolamento di
esecuzione della L. 26-7-1975 n. 354, recante norme sull'ordinarnento
penitenziario e sulle misure preventive e lirnitative della libertà" (S.O.G.U.
n. 162 del 22-6-1976).
(9) La L. 13-3-1958 n. 264 è stata abrogata dalla L.
18-12-1973, n. 877;V. D.M. 15-2-1974; D.M. 6-11-1974; L. 16-12-1980, n.
858.
(10) V. sent. della Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la
"illegittimità costituzionale del 2°comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui
al 3°comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost.
n. 134 del 16-7-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art.
199, 2° cornma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i
commesso viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, 3° comma, dello stesso
decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del
l° gennaio 1966".
V. sent. della Corte Cost. n. 114 del 9-6-1977 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 162 del
15-6-1977).
V. ord. Corte Cost. n. 705 del 9-6-1988 che dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 3°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata con riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione (G.U. n. 26 del 29-6-1988).
(11) V. L. 25-3-1985, n.
121 (S.O.G.U. n. 85 del 10-4-1985).
(12) V. sent. Corte Cost. n. 108 dei
24-5-1977 che dichiara "a illegittimità costituzionale dell'articolo unico, l°
comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui esclude dalla
soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia
e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando
prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di
associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettera a e b del Concordato
tra la Santa Sede e l'Italia" (G.U. n. 162 del 15-6-1997).
Art. 5
Si considerano compresi nell'assicurazione, agli effetti del n.
1 dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela,
abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
Art. 6
Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto
alle prestazioni stabilite nell' art. 66 anche se l'infortunio avviene durante
il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle
quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal
ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di
arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per
l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza
ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 7
Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come
persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte
sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di
equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri matricola e di
paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano
componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che
sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall' art. 20 e che
per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve
osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente
alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali
durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate
presso le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.
Il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe
alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la
conservazione dei libri di matricola e di paga.
Art. 8
Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per
qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve
essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale
menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.
Capo IV
DATORI DI LAVORO
Art. 9
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente
titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli
Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano
persone tra quelle indicate nell'art. 4 (1).
Agli effetti del presente
titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
le società cooperative e
ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci
addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art. 4;
le compagnie
portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco,
sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le
carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei
propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali
dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca
marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo,
nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli
armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado,
anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri
scuola, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;
le
case di cura, gli ospizi, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei
confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8;
gli istituti e
gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei
limiti di cui all'art. 4, n. 9;
gli appaltatori e i concessionari di lavori,
opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di
Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di
lavoro nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine,
apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli
impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera
occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369
(2), da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti
gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia
effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre
per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente,
anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti
dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si
tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1: di lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di
rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di
impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in
sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio
di vigilanza privata; di allevamento, di riproduzione e custodia di animali; di
allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed
esercizio di parchi di divertimento.
_______
(1) V. sent. Corte Cost. n.
98 del 21 febbraio 1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di
lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle
indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso D.P.R. anche
se esercitate da altri.
(2) In G.U. n. 289 del 25-11-1960.
Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (1) (2)
(3).
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a
carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato (1) (3).
Permane, altresì, la responsabilità civile
del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o
sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba rispondere secondo il Codice
civile (4).
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando
per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la
querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi
procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito
a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se,
per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a
norma dei commi secondo, terzo e quarto dei presente articolo (5).
Non si fa
luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma
maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata
all'infortunato o ai suoi aventi diritto (6).
Quando si faccia luogo a
risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità
liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti (7).
Agli effetti dei
precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal
valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui
all'art. 39.
_________________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del
9-3-1967, lett. d), riportata alla nota 2) di questa pagina.
V. ord. della
Corte Cost. n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 2° comma, D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 30 del 27-7-1988).
(2) V. sent. della Corte
Cost. n. 74 del 3-4-1981, che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, l° comma, e
131 dei D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4, 24, 32 e 42 Cost.
(G.U. n. 151 del 3-6-1981).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n. 356
dell'11/18-7-91 che "dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della
Costituzione.
(4) V. ord. Corte Cost n. 861 del 5-7-1988 che dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, 3° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 1° comma, Cost.. (G.U. n. 30 del 27-7-1988). V. sent. Corte Cost.
n. 444 del 25-3-1988.
(5) V. sent. della Corte Cost. n. 22 del 9-3-1967 che:
"a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma del R.D.
17-8-1935, n. 1765, contenente "disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" nella parte in cui
limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro
derivante da reato, alla ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli
incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri
dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il codice civile; b) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n.
1765, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che
ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione
dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare la
ipotesi di prescrizione dei reato; c) in applicazione dell'art. 27, ultima
parte, della L. 11 -3-1953, n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, che approva il T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
limitatamente al comma 3° e al comma 5°, nella parte in cui essi riproducono le
norme dichiarate incostituzionali nei limiti di cui sub a) e b); d) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° e 2° comma,
del R.D. 17-8-1935, n.1765 predetto (ora art. 10, 1° e 2° comma, T.U. 1124/1965
in rif. agli artt. 3, 1° e 2° comma, 35 e 38 della Cost."
V. sent. della
Corte Cost. n. 10 del 28-1-1970 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, 5° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765
(ora art. 10, 5° comma, T.U. 1124/1965), in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost.
(G.U. n.37 dell'11-2-1970).
V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5°
comma, in rif. all'art. 66 Cost. (G.U. n. 122 del 10-5-1972).
V. sent. della
Corte Cost. n. 102 del 29-4-1981 che: "1) dichiara l'illegitimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso
dell'I.NA.I.L. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale
promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di soluzione, malgrado che
l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento
penale. 2) Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art. 10
D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini
dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.NA.I.L., l'accertamento del fatto
reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il
procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si
sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di
archiviazione. 3) Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 11 e 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel
giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui
sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento
dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante
anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non
posto in condizione di intervenire. 4) Dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953
l'illegittimità costituzionale del comma 5° dell'art 10 del D.P.R. n. 1124 del
1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di
regresso dell'I.NA.I.L, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal
giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia
stato nel giudizio civile instaurato dall'I.NAI.L.. 5) Dichiara inammissibile le
questioni di legittimità costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di
Cagliari in rif. all'art 24, 1° e 3° comma, Cost. e dal pretore di Genova in
rif. agli artt. 3 e 27 Cost."
V. ord. della Corte Cost. n. 49 del 22-1-1982
che ha dichiarato manifestamente fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti impugnate,
con sent. n. 102 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).
V. ord. della Corte
Cost. n. 118 del 3-6-1982 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con sent. n. 102 dei 1981 (G.U. n. 178 del 30-6-1982).
V. ord. della Corte Cost. n. 338 del 17-11-1983 che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
10 e 11 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 336 del
7-12-1983).
V. ord. della Corte Cost. n. 862 del 5-7-1988 che dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
10, 5° comma, D.P.P. 30-6-1965, n. 1124, sollevata in rif. agli artt. 3 e 24
Cost. (V. G.U. n. 30 del 27-7-1988).
V. sent. Corte Cost. n. 372 del
23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ. 10, 5° comma, 11 e 112, 5° comma, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
(G.U. n. 15 del 13-4-1988).
V. sent. della Corte Cost. n. 118 del 24-4-1986
che:
"a) Dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art.
lo del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini
dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto
di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non
essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di
un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) Dichiara ex art. 27
della legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del quinto comma
dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai
fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del
fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il
procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente,
si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria."
(6) V. sent. della
Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e 2° comma, in
rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del 30-6-1971).
(7) V. sent.
della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi
aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili
per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico
non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo
se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente
considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L."
Art. 11
L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi
previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme
pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone
civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì,
versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale
dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39
(1) (2) (3).
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei
precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in
credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma
precedente (1) (2).
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di
regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo dei
medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non
doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere
accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
_____
(1)
v. sent. della Corte Cost. n. 134 del 22-6-1971 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, e 11, 1° e
2° comma, in rif. agli artt. 3, 35 e 38 Cost. (G.U. n. 163 del
30-6-1971).
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 115 del 6-7-1970 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. in
rif. all'art. 3, 1° comma, Cost. (G.U. n. 170 dell'8-7-1970).
V. sent. della
Corte Cost. n. 107 del 7-5-1975 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° e 2° comma, in rif. all'art. 3 Cost.
(G.U. n. 126 del 14-5-1975).
V. sent. della Corte Cost. n. 117 del 21-5-1975
che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916, c.c. 2° comma,
nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è
ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato."
V. sent. della Corte Cost.
n. 444 del 25-8-1985 che dichiara: a) inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono
l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail nei confronti dei lavoratori
dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano
cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore; b) inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata, in rif. agli artt. 35 e 38
Cost., del 2° comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede
l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'Inail, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e
che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore (G.U. n. 17
del 27-4-1988).
(3) V. Sent. della Corte Cost. n.356 dell'11/18-7-1991 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella
parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto
di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da
questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico"; v.
Sent. della Corte Cost. n. 485 del 18-12-1991 che "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'eserciziodel
diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme
dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico
non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Art. 12
(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni dei presente
titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le
lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per
l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto
medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la
valutazione del rischio e la determinazione deL premio di assicurazione
(2).
Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non
fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il
datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I
datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto
dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno
da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per
le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del
rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del
datore di lavoro (3).
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia
delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il
domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni
da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata
denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di
assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo
giorno successivo a quello della cessazione (3).
_____
(1) V. L.
10-5-1982,. n. 251, art. 16; v. D.L. 30-12-1988, n. 548, art. 8; D.L. 9-10-1989,
n. 338, convertito nella L. 7-12-1989, n. 389, art. 4, 5° comma; v. D.L.
15-1-1993, n. 6 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 4, (denuncia
nominativa dei lavoratori assicurati); v. L. 412 del 31-12-1991, art. 14, comma
4; v. D.L. n. 6 del 15-1-1993 convertito nella L. 17-3-1993, n. 63, art. 1; v.
L. 7-8-1990, n. 241 e"Norme di attuazione INAIL per il comparto
istituzionale".
(2) V. D.M. 18-6-1988.
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art.
2; come modificato dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; L. 23-4-1981, n.
155, art. 12.
Art. 13 (1)
La denuncia dei lavori e delle modificazioni di
essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto
assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'istituto
assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita
dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti.
_______
(1)
Integrato (3° comma, della L. 10-5-1982, n. 251, art. 17; interamente modificato
dal D.M. 26-1-1988; vedi anche D.M. 18-6-1988; D.L. 30-12-1988, n. 548, art.
8.
Art. 14
Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla
gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della
persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le
eventuali variazioni della persona stessa.
Art. 15(1)
Nel caso di trasferimento di un'azienda da un datore di lavoro
ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art.
12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso
del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto
all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi
interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in
corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o
la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comrna sussiste in ogni caso
quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia
avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.
_______
(1) V.
D.M. 18-6-1988.
Art. 16
L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si
sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso
previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata,
fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto
termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del
presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante
dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore; a decorrere dall'inizio
dei lavori (1).
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro
facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci
giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro
(2).
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore
ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto
sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la
sospensione degli effetti della decisione di primo grado (2).
All'Istituto
assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità
giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della
decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2).
Per il
procedimento avanti all'autorità giudiziaria si osservano, anche per la
competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura civile
(2).
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al
terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere
rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del
galleggiante e il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, salva sempre
l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti
(2).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 107 del 22-6-1963 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2°
comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (ora art. 16, 2° comma, T.U. n. 1124/1965),
in rif. agli artt. 3, 24 e 113 Cost. (G.U. n. 175 del 2-7-1963).
(2) V. al
riguardo le disposizini del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199; e della L. 11-8-1973, n.
533, art. 444 c.p.c.; vedi anche L. 24-11-1981, n. 689.
V. ord. della Corte
Cost. n. 44 del 16-2-1984, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, 5° comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U. n. 60 del 29-2-1984).
Art. 17
Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro
marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di
navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovano in disarmo al
principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle
persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la
retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono
dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona
di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre,
notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'istituto
assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al
datore di lavoro l'ammontare dei contributo e le modalità di pagamento.
Ogni
variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le
retribuzioni, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore. Gli
statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce agli
Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.
Art. 18
Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono
trasmettere mensilmente all'istituto nazionale per l'assicuratore contro gli
infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate.
Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto le Camere di commercio,
industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in
genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva
circoscrizione (1).
(1) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 1, come modificato
dalla legge di conversione 4-8-1978, n. 467; testo coordinato D.L. 30-12-1987,
n. 536 con la legge di conversione 29-2-1988, n. 48, art. 9, 4° comma.
Art. 19
(1) Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai
datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli
artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per
esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative
alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di
assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento, nella
propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette ,
delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre
occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro
rappresentati, che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente
errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire centoventimila,
salvo che il fatto non costituisca reato più grave (2).
Gli incaricati
dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni
altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di
ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave
(2).
________
(1) V. D.L. 12-9-1983 , n. 463, art. 3; come modificato
dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
(2) V. L. 24-11-1981, n. 689,
art. 35.
Art. 20
(1) I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente
titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti,
nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima
dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il
libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di
ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la
data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro,
la categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di
paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il
numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno,
con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione
effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto
altra forma (2).
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una
retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la
giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque
minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso
eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale
prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non
apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori
sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa
stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori di opera di età
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e
lavorazione.
_______
(1) V. L. 4-10-1966, n. 840.
(2) V. sent. della
Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituizionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, 1° comma, e 195
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 27 Cost. (G.U. n. 191 del
21-7-1976).
V. anche L. 11-1-1979, n. 12 art. 5.
Art. 21 (1)
Il libro di paga e quello di matricola debbono essere
presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli
incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere
rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro (2).
Il datore di
lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri
documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti
necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati
dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di
riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma
sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto assicuratore, a
mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro
di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.
Gli
incaricati medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante
relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha
diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il
datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il
motivo del rifiuto (3).
________
(1) V. D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 3,
come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.
(2) V. L.
11-1-1979, n. 12, art. 5.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 224
dell'8-7-1975 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, in rif. all'art. 24 Cost. (G.U. n. 195 del
23-7-1975).
Art. 22
L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole
dell'istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:
a) del
libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende
sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse
sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di
paga;
b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri
sistemi idonei alle registrazioni prescritte;
c) del libro di matricola per i
lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga
quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzione medie. In
questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al
momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore
le generalità del personale tecnico addettovi.
Art. 23
Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, nn.
6 e 7, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di
matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente
e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia
concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma
dell'art. 30.
Art. 24
Il datore deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie
che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone
comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da
esse eseguite.
Art. 25
Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno
debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da
ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel
penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al
lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre
giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.
Nel
caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede
dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di
lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le
scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite
ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono
essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate,
a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a
cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al
lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
Art. 26
Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati
e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere
presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni
pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei
fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e
la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti
senza alcun spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con
altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia
necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto
assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri
o fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati
in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.
I libri o fogli
di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura
dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di
lavoro deve conservare i libri di paga e di matricola per cinque anni almeno
dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai
sensi del primo comma (1).
________
(1) V. L. 30-4-1969, n. 153, art.
42; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638.
Art. 27
La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di
lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni,
sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa
dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito
con l'ammenda sino lire quattrocentomila (1).
Le compagnie portuali previste
nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli
enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.
_________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 28
(1) I premi o contributi di assicurazione debbono essere
versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le
modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un
anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle
retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante
l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o
contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata
come segue:
a) per il primo pagamento del premio afferente al periodo
assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre, e per il
pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni
presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;
b) per il pagamento delle
rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base
alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si
considerano come presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al
calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base
delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore
comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.
Il
datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del
20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della
regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo,
salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione
dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà
essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione
stessa contestualmente all'autoliquidazione del premio.
La regolazione del
premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro
in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata
con le modalità e nei termini di cui all'art. 44.
Il datore di lavoro, se per
il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di
erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni
stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 31
dicembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore medesimo intende
disporre.
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il
premio o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle
retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al
quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può
richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In
caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di
cui al comma 4, I'Istituto assicuratore può o procedere direttamente
all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese
sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio
dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio
delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano
impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per le
sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto
un premio superiore a quello già richiesto o riscosso".
________
(1) Testo
così sostituito dal D.M. 13-12-1989, e modificato dal D.M. 23-10-1990, V. D.L.
9-10-1989, n. 338 convertito nella legge 7-12-1989 n.389, art. 2, comma 11.
Art. 29
(1) Per la determinazione della base imponibile per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura,
al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro (2).
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al
lavoratore a titolo (3):
1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra
fissa, limitatamente al 50% del loro montare (4);
2) di rimborsi a piè di
lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per
l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità (5);
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a
terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo
ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo
di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate,
anche direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale (6).
di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi
consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza
dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni
familiari (6).
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa
dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a
rimborso di spese, nel limite massimo del 50% dell'importo lordo dei compensi
stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione
imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è
presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle
gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
_________
(1)
Testo così sostituito dalla L. 30-4-1969, n. 153, art. 12; V. D.L. 29-3-1991, n.
103, convertito nella L. 1-6-1991, n. 166, art. 9 bis.
(2) V. D.L. 29-7-1981,
n. 402, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537;
D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, come modificato
dalla legge di conversione 19-12-1984, n.863.
(3) V. D.L. 1-3-1985, n. 44,
art. 1, 4° comma.
(4) V. D.L. 4-8-1984, n. 467; D.M. 30-11-1984; D.L.
18-11-1986, n. 761, art. 5; DD.LL. 17-1-1987, n. 6, art. 5, 1-4-1987, n. 130,
art. 4, 1-6-1987, n. 211, art. 5; D.L. 31-7-1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, nella L. 3-10-1987, n. 398, art. 5; per le somme corrisposte ai
trasfertisti fissi; v. D.L. 29-3-1991, n. 103, convertito nella L. 1-6-1991, n.
166.
(5) V. L. 29-5-1982, n. 297 (G.U. n. 147 del 31-5-1982).
(6) Numero
aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.
Art. 30
Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o
convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione (1).
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in
altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei
prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
(2).
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per
retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle
spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura
forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume,
qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della
stessa località.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di
inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di
età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con
decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole
private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi
(3).
__________
(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4;
D.M. 17-10-1970; D.M. 26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M.
8-11-1973; n. 877, art. 9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974;
DD.MM. 23-12-1974; DD.mm. 4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L.
6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M. 29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L.
21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M. 29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1,
come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981;
D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come
modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M.
29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma 6; D.M. 13-11-1987; D.M.
9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993; v. anche D.M.
12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.
(2) V. D.M. 27-1-1979.
(3)
Numero aggiunto dalla L. 13-12-1986, n. 876, art. 1.
Art. 31
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima, il cui arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo
comma del successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione,
le stesse norme dell'art. 29.
Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi
di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga e
il vitto debbono essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale è
fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga
debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale
appartiene il prestatore d'opera.
Nel caso di arruolamento a viaggio la
retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di
equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del
vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.
Quando il
contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il
prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno
con lo stesso grado, la retribuzione annua a base della determinazione della
rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella effettivamente
corrisposta durante un anno; negli altri casi è eguale a trecento volte la
retribuzione giornaliera.
Art. 32
Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo
o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le
associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e
l'autorità marittima, retribuzioni convenzionali (1) da valere sia per il
calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per
inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente o ai superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni
convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di
compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in
natura quanto se corrisposta in danaro.
Il decreto di approvazione delle
retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con quello per la marina mercantile.
Le retribuzioni
convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni
triennio.
_______
(1) V. D.M. 30-6-1969; D.P.R. 30-4-1970, n. 602, art. 4;
D.M. 17-10-1970; D.M. 26-10-1970; D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 5; D.M.
8-11-1973; n. 877, art. 9; D.M. 27-6-1974; D.M. 6-11-1974; DD.MM. 20-11-1974;
DD.MM. 23-12-1974; DD.mm. 4-3-1975; DD.MM. 6-3-1975; D.M. 26-3-1975; L.
6-8-1975, n. 418, art. 2; D.M. 29-4-1976; D.M. 16-9-1976; D.M. 13-1-1978; L.
21-12-1978, n. 843, art. 22; D.M. 29-11-1979; D.L. 29-7-1981, n. 402, art. 1,
come modificato dalla legge di conversione 26-9-1981, n. 537; D.M. 1-8-1981;
D.M. 4-12-1981; D.M. 30-7-1983; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come
modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 22-4-1985; D.M.
29-6-1985; L. 28-2-1986, n. 41, art. 31, comma 6; D.M. 13-11-1987; D.M.
9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M. 12-7-1993; D.M. 9-10-1993; v. anche D.M.
12-12-1968; D.M. 27-2-1986; D.M. 3-8-1990.
Art. 33
I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro
per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme
supplementari a titolo di penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno
in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma
secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore
a norma degli artt. 2754 e 2778 dei codice civile (1).
I crediti di cui al
comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1
dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o
prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli
accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado
terzo stabilito dall'art. 552 dei codice della navigazione.
Detti crediti
seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
_______
(1) V. L
29-7-1975, n. 426, artt. 4 e 12; v. D.L 9-10-1989, n. 338 convertito nella L.
7-12-1989, n. 389, art. 4, 3° comma; v. D.L. 9-10-1989, n. 338 convertito nella
L 7-12-1989, n. 389, art. 2; v. D.P.P. 29-9-1973, n. 602; v. D.P.R. 28-1-1988,
n. 43.
Art. 34
(1) Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo
precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle
imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e
38.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima
istanza, dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il
lavoro e, in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (2).
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro
sessanta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto
l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da
quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del
lavoro.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia
l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
sede di esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il
ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile
giudizio.
L'azione avanti all'autorità giudiziaria non può proporsi se non
dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.
Riguardo all'azione
giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art.
16.
__________
(1) V. D.M. 5-2-1969; D.L. 2-12-1985, n. 688, art.
1.
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 e della
L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 35
La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista
dall'art. 34 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme
dovute secondo l'art. 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse
mutue di cui al n. 1 dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero
costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264
(1), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 (2) e degli artt. 10, 11 e 12
del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 (3), sull'ordinamento dell'istituto
stesso.
Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non
contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del
procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
__________
(1) In
G.U. n. 86 del 12-4-1933.
(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.
(3) In G.U. n.
193 del 21-8-1933.
Art. 36
L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla
base delle scritture contabili dell'istituto assicuratore, il quale li scrive in
apposito elenco.
L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio
dell'Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al
predetto art. 34, può presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo
entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere
notificata dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro.
Scaduto detto
termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo
di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorato del
lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e
l'invia al Sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte
dirette e dei contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza
dell'istituto.
Art. 37
Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli
di esazione di cui all'art. 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato
all'ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata
comunicata all'Istituto assicuratore affinchè questo possa presentare nel
termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie
controdeduzioni.
Art. 38
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma
dell'art. 34, è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno all'esattore e all'istituto assicuratore.
Art. 39
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti
per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di
quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno
ogni quinquennio (1).
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate
in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli
infortuni del periodo di assicurazione.(2)
_______
(1) V. D.L. 9-7-1984 (S.O.G.U. n. 290 del
20-10-1984).
(2) V. D.P.R. 14-5-2001, n.
314.
Art. 40
Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità
di applicazione sono approvate con decreto dei Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (1).
La tariffa dei premi e dei contributi
relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 è determinata
secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.
La tariffa
stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio
nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere
finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
_________
(1) V. D.M.
14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); D.M. 1-2-1979 (G.U. n. 53 del
22-2-1979); D.M. 20-2-1981 (G.U. n. 64 del 5-3-1981); D.M. 12-10-1981 (G.U. n.
303 del 4-11-1981); D.M. 2-2-1988 (G.U. n. 97 del 27-4-1988); D.M. 18-6-1988;
D.M. 21-6-1988; D.M. 19-1-1989.
Art. 41
(1) Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in
base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e
applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa
stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte
o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la
durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo
dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di
retribuzione.
__________
(1) V. D.M. 14-11-1978, (S.O.G.U. n. 362 del
30-12-1978); L. 10-5-1982, n. 251, art. 16; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 1, come
modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n.
726, art. 2, come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984, n. 863; D.M.
18-6-1988; D.M. 13-12-1989.
Art. 42
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano,
indipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre
circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei
modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza, sociale, su delibera dell'istituto assicuratore,
premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle
persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di
carburante utilizzo, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art.
39 (1).
___________
(1) V. D. M. 4-12-1981; DD.MM. 15-7-1987 e seg. D.M.
21-6-1988.
Art. 43
Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle
temporanee di durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima
volta al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31
dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni
solari, ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà
quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino
alla data della cessazione stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata
non superiore ad un anno, il premio è riferito a tutta la durata della
lavorazione.
Art. 44
(1) (2) Il primo pagamento del premio di assicurazione deve
essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il
pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere
effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si
riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento
della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
Ove
risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre
dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli
relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove
risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro,
l'Istituto effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda
disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione
fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le
quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le
differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o
rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto
all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di
lavoro le date delle singole scadenze.
___________
(1) V. D.M. 14-11-1978,
(S.O.G.U. n. 362 del 30-12-1978); L. 10-5-1982, n. 251, art. 16; D.L. 12-9-1983,
n. 463, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638;
D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 2, come modificato dalla legge di conversione
19-12-1984, n. 863; D.M. 18-6-1988; D.M. 13-12-1989.
(2) Così sostituito dal
D.M. 13-12-1989.
Art. 45
(1) Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
presente articolo, deve effettuare il versamento del premio di assicurazione,
nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri
casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo
al ricorso, salvo conguaglio per la e, differenza tra la somma versata e quella
che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al
pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di
differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
__________
(1) V. D.P.R. 14-5-2001, n. 314.
Artt. 46,47,48,49
Abrogati dal D.P.R. 14-5-2001, n.
314.
Art. 50
(1) I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della
denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti
con l'ammenda sino a lire ventimila quando le persone da essi dipendenti,
comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci,
sino a lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di
cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più di cento
(2).
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono
tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione
dovuto dall'inizio dei lavori, un a somma pari alla quota di detto premio
corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la
data di presentazione della denuncia (3).
I datori di lavoro che alle
scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore,
al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle
differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli
operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica
delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio,
o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli
interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del
premio dovuto e delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto
di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio
infedeli o che omettono le denunce di modificazione di estensione e di natura
del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte
registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o
dovute o che abbiano denunciato ai fini della regolazione dei premi,
retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la
liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto,
sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza
supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a
detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza
(5).
___________
(1) L'art. 4 del D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella
L. 29-1-1988, n. 48 ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in materia di
contributi valido per tutti gli Istituti previdenziali: i datori di lavoro che
non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi dovuti
alle gestioni previdenziali ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella
dovuta sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione
civile il cui importo varia secondo le diverse ipotesi previste dalla
legge.
(2) V. L. 21-4-1967, n. 272; D.M. 14-11-1970; D.M. 4-10-1979; L.
23-4-1981, n. 155, art. 27; L. 24-11-1981, n. 689, art. 35; L. 10-5-1982, n.
251, art. 14; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, come modificato dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.L. 21-1-984, n. 4, art. 4, come modificato
dalla legge di conversione 22-3-1984, n. 30; D.M. 24-4-1985; D.L. 2-12-1985, n.
688, art. 1, modificato dalla legge di conversione n. 11 del 31-1-1986, art. 1;
DD.LL. 23-2-1987, n. 48; 28-4-1987, n. 156; 27-6-1987, n. 244; 28-8-1987, n.
358; 30-10-1987, n. 442; testo coordinato D.L. 30-12-1987, n. 536, con legge di
conversione 29-2-1988, n. 48; v. anche art. 3 D.L. 29-3-1991, n. 103 convertito
nella L. 1-6-1991, n. 166.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del
14-7-1976 alla nota (1).
(4) V. D.L. 12-9-1983, n. 4653, art. 2, 19° comma,
come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 38.
(5) V. D.L.
6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni nella L. 4-8-1978, n. 467.
Art. 51
(1) I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in
un'inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima
inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo
medesimo, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni
liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri
dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come
indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le
rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.
____________
(1) Vedi
nota (2).
V. anche sent. della Corte Cost. n. 45 del 27-2-1974 che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, in rif.
all'art. 3 Cost. (G.U. n. 62 del 6-3-1974).
Art. 52
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di
lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto
ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo
successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in
cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della
malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro
entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di
decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Art. 53
(1) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera,
e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da
ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le
modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico
(2).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale
sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo
entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio
prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per
la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il
certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il
giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di
esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di
prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto
con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia
delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui
all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da
certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il
prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione
della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del
domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una
relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e
di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno
l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie (2).
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore
lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni
precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli
addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve
essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del
galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio
si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la
denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio
nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono
puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila (3).
____________
(1) V. L. 10-5-1982, n. 251, art. 16, 4° e 5° comma.
(2)
Così sostituito dal D.M. 26-1-1988.
(3) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8°
comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
Art. 54
(1) Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi
del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità
locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La
denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui
è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio
straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui
circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e
per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma
del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare
competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono
rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La
denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o
denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in
cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta
dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
4) il
nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona
rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili
dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito
definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni
dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo
dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto
dall'art. 13 (2).
____________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8°
comma; v. L. 28-12-1993, n. 561, art. 1, comma 1, lett. d).
(2) Così
sostituito dal D.M. 26-1-1988.
Art. 55
Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per
servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od
abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità
superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità
consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla
quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle
forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della
navigazione.
Per le spese relative all'inchiesta si provvede in conformità
degli artt. 58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di
inchiesta deve essere rimessa al Pretore del luogo dove è situato l'ufficio di
porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore.
Su richiesta
dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità marittima o consolare
dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali
non sia prevedibile un'inabilità superiore ai trenta giorni. La spesa relativa
all'inchiesta è a carico dell'Istituto assicuratore.
Art. 56
L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di
cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta
giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un
esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro
giorni dal ricevimento della denuncia, il Pretore procede ad una inchiesta al
fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto
l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e
la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di
igiene e di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso
si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato
dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni
di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la
residenza di questi ultimi.
Il Pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero
ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi
superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.
L'Istituto
assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare
direttamente al Pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che
abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i
quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità dì pubblica
sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le
conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata
eseguita.
Art. 57
L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è
comunicata, a cura del Pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia
ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e
all'Istituto assicuratore.
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli
interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico
o di altri periti, scelti dal Pretore.
Qualora non siano presenti, ne
rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, il Pretore fa assistere
all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli
addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio e,
preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.
Il
Pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo
giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause
dell'infortunio.
Art. 58
I Pretori o i Vice pretori da essi delegati, i quali, per
eseguire le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro
residenza, hanno diritto a un'indennità nella misura ed alle condizioni
stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di
trasferte giudiziarie.
L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la
trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.
E
parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla
vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal
Pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.
Art. 59
Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello
Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si
compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti
segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli
stabilimenti presentano al Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio,
che è unita al processo verbale dell'inchiesta.
Art. 60
Salvo il caso di impedimento da constatarsi nel processo
verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il
decimo giorno da quello in cui è pervenuta al Pretore la denuncia
dell'infortunio.
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli
intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi
previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul
luogo dell'infortunio.
Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore e resta
depositato per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.
Art. 61
Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo
precedente, il processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità
giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge,
rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del
Tribunale civile nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria
conserva i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno
dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella
cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono
prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.
Copia del processo
verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto-assicuratore,
all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del
cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.
Art. 62
Le indennità di cui all'art. 58, per quanto riguarda il
Pretore, sono liquidate dal Presidente del tribunale e, per quanto riguarda i
testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso Pretore facendosi nell'un caso e
nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di
cui all'art. 56.
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici
condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli
effetti indicati nell'art. 56.
L'onorario per l'autopsia con il referto è
liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi con decreto dei Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità (1), ed è
compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo art. 202.
Il
pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in
mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e
grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per
tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le
quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni
vigenti nella materia.
____________
(1) V. D.P.R. 19-12-1981.
Art. 63
In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza
motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il Pretore, ove
ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore
tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per
assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate
nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo
precedente.
Art. 64
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che
l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso
siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore
l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli
692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di
procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto
assicuratore.
Art. 65
L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia
dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni
prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.
Capo V
PRESTAZIONI
Art. 66
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti (1):
1)
un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea (2);
2) una rendita per
l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale
continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in
caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti
clinici (3);
6) la fornitura degli apparecchi di protesi (4).
_________________
(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 1; vedi anche art.
180.
(2) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 74; V. D.M. 13-8-1984; V. D.M.
10-10-1985, art. 2.
(3) V. al riguardo le disposizioni del D.L. 8-7-1974, n.
264, convertito, con modificazioni, nella L. 17-8-1974, n. 386;
vedi anche L.
23-12-1978, n. 833; D.L. 30-12-1979, n. 663, art. 5, come modificato dalla legge
di conversione 29-2-1980, n. 33; D.L. 25-1-1982, n. 16, come modificato dalla
legge di conversione 25-3-1982, n. 98; D.L. 12-9-1983, n. 463, artt. 11 e 13,
come modificati dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 27-5-1985;
L. 11-3-1988, n. 67, art. 12.
(4) V. D.P.R. 18-4-1979; D.M. 2-3-1984; D.M.
28-12-1992 (Nomenclatore protesi).
Art. 67
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte
dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia
adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.
Art. 68
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è
avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a
quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto
all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso
un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione
giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi
oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque
per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in
via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla
navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre
dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposta
nella misura dei settantacinque per cento della retribuzione effettivamente
goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza.
Agli
effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo
per trenta la retribuzione mensile.
Art. 69
Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la
data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel
territorio nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale
consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in
un porto del territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito delle spese di
cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene
invece in altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o
consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti
sull'indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso
crederà di stabilire.
Art. 70
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni
sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto
assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto
assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede
il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso
Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di
lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa
convenzione.
Art. 71
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli
da computare per la determinazione della durata delle conseguenze
dell'infortunio stesso.
Art. 72
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto
assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità
temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima la facoltà di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale
della panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato
abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a
proprio carico ascendenti.
Art. 73
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore
infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori
condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti
collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando
sussiste la carenza dell'assicurazione (1).
L'obbligo suddetto sussiste anche
nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L'obbligo
suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia
professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia
professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla
base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi
quindici giorni precedenti l'evento.
___________
(1) v. sent. della corte
cost. n. 44 del 9-6-1965 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della L. 19-1-1963, n. 15 (ora art. 73), in rif. agli
artt. 3, l° comma, 23 e 38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 155 del 19-1-1965).
V.
sent. della Corte Cost. n. 74 del 21-6-1966 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 19-1-1963, n. 15,
in rif. agli artt. 36 e 38, 4° comma, Cost. (G.U. n. 156 del 25-6-1966).
Art. 74
(1) Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità
permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un
infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma
essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia
accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata
un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento (2)
per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno
successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una
rendita di inabilità (3) rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base
delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento,
al sessanta per cento, aliquota crescente coi grado dell'inabilità, come dalla
tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per
inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota
pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento
per cento, aliquota pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite
mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o
superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra
(4).
A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per
inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione
allegato n. 7.
Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite
in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al
comma precedente.
____________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 125 del
23-6-1981 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 74 e 136 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli
artt. 3, 2° comma, 35, 36 e 38 Cost. (G.U. n. 193 del 15-7-1981). V. sent. della
Corte Cost. n. 87 del 28-1- 15-2-1991 che ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo
comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione.
(2) V. sent.
della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che: "dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella parte in cui non pone, agli effetti
della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione
di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro" (G.U. n. 155
dell'8-6-1977).
(3) V. D.L. 6-7-1978, n. 352, art. 3.
(4) Comma così
sostituito dal D.M. 26-1-1988.
Art. 75
(1) Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione
della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato
risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e
inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una
somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo
comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite
minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'articolo 116,
applicabile al momento della liquidazione di tale
somma.
______________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 9-4-1981
che: "ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: 1)
dell'articolo 75 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita,
calcolata nel minimo della retribuzione annua, e del combinato disposto degli
artt. 75, 79 e 80 dello stesso D.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta
la capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una
rendita corrispondente al grado di invalidità derivata da due infortuni
policroni, questione sollevata in rif. agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Cost; 2)
dell'art. 79 del D.P.R.- n. 1124/1965 e del combinato disposto dallo stesso
articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai
sensi dell'art. 75"- e dell'art 80 del medesimo D.P.R., questione sollevata in
rif. agli artt. 3 e 38, 2° comma, della Cost.; 3) dell'art. 75 in relazione
all'art. 212 dello stesso D.P.R., questione sollevata in rif. agli artt. 3, 35,
38 e 76 della Cost. (G.U. n. 165 del 17-6-1981).
Art. 76
(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazione elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in
luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di
accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è
consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei
beneficiari.
_____________
(1) Cosi sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251,
art. 6; V. sent. della Corte Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che "ha dichiarato
non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso D.P.R. ed alla
tabella allegato n. 3";
Art. 77
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli
aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un
ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di
matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono
corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale
effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui
al secondo e terzo comma dei n. 1 dell'art. 85 (1).
Le quote integrative
della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con
questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la
quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i
figli. Per i figli viventi a carico dei lavoratore infortunato dette quote sono
corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non
oltre il ventesimo anno di età, se studenti universitari.
Le quote predette,
che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite
per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia
dell'infortunato stesso.
__________
(1) V. sent Corte Cost. n. 529 del
10-5-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 77
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, per quanto
riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del
n. 1 dell'art. 85 stessa legge (G.U. n. 20 del 18-5-1988).
Art. 78
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della
rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun
caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti
di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli
organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione,
il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della
percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione
del valore lavorativo della funzione perduta.
In caso di perdita di più arti,
od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità
espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine
al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in
conseguenza dell'infortunio, e per effetto della consistenza delle singole
lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.
Art. 79
Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro
causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti
derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal
presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 (1), deve essere
rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto
delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il
denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il
numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l'infortunio.
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del
9-4-1981.
Art. 80
(1) Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a
norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con
una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di una unica rendita in
base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle
lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo,
valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è
servita per la determinazione della precedente rendita (2). Se però tale
retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la
rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in
base a quest'ultima retribuzione.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè
considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e
l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata
la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma
precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata
inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo
infortunio risulti un'inabilità permanente che complessivamente superi detta
percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione
dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla
retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato
(3).
____________
(1) V. D.M. 10-10-1985, art. 3.
(2) V. sent. Corte
Cost. n. 318 del 18-5-1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 80, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora
sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla
costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta
una rendita non inferiore a quella già erogatagli.
(3) V. sent. Corte Cost.
n. 71 del 20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Pretore di
Torino; v. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona.
Art. 81
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla
preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione
di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del
regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (1), la rendita a seguito del nuovo
infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni
dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno
continuativo mensile, ai sensi dell'articolo 124, l'importo della rendita,
determinato come nel precedente comma, è diminuito di quello dell'assegno
predetto.
_________
(1) In G.U. n. 43 del 27-2-1904.
Art. 82
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e
quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede
secondo il criterio stabilito dall'art. 80.
Art. 83
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su
domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed
in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della
rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato
dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. la rendita
può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei
limiti dei minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere
presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato
medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze
dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al
lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima (1).
Se l'Istituto
assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero
l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il
titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo
che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del
pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni
dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta
o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei
mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive
revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno
dalla precedente (2).
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione
della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la
prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio
(3) (4).
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se i di
malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato
guarito senza i di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il
minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore
la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini
stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento (4).
In caso
di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della
rendita di inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della
revisione o della liquidazione a seguito di
aggravamento.
_____________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L.
11-8-1973, n. 533.
(2) v. sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971, che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 6°
e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n.
206 del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987, che dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 30 del
22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991 che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e
settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del
26-4-1971, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, 6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif all'art. 38
Cost. (G.U. n. 206 del 28-4-1971): sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987,
che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
83 e 137 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n.
30 del 22-7-1987); sent. della Corte Cost. n. 358 dell'1 1/18-7-1991 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83,
sesto e settimo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(4) V. sent. della Corte Cost. n. 32
del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83, 7° e 8°comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in
rif. all'art. 38, 1° e 2°comma, Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977); sent. della
Corte Cost. n. 358 dell'11/18-7-1991 che ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 8° comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
sollevata, in riferimento all'art. 38, 2° comma, della Costituzione.
Art. 84
Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia
modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a
quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la
revisione.
Art. 85
(1) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri
seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo
le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al
coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso
è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per
cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e
adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per
cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli
adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a
carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del
ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per
tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è
loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui
al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data
dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data
dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di
superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli
ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla
loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti
per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a
suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma
delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come
sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata
come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole
rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più
rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente
reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle
singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli
aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra
è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente
i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i
superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver
sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura
corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo
previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla
navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al, precedente
comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli
altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i
genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti
regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le
persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
_________
(1) Così
sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 7.
V. sent. della Corte Cost. n.
186 dell'11-11-1981 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 85 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in riferimento
all'art. 3 Cost. (G.U. n. 345 del 16-12-1981); v. sent. della Corte Cost. n. 360
del 18-12-1985 che "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 nella
parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato,
agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita,
esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale
che lo ha riconosciuto.
Art. 86
L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei
casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quando dispongono gli
artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata
dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
occorrono al recupero della capacità lavorativa (1).
__________
(1) v.
nota (3).
Art. 87
L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di
sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga
necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure
prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio
arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un
medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta
o, in mancanza, dal Presidente del tribunale e di un terzo medico scelto da essi
in una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti
non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal
Ministero della sanità (1).
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore
o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla
costatazione del rifiuto (1).
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle
cure o l'elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la
perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della
rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se
l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.
__________
(1) V.
al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 88
(1) Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti
ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il
ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura
indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per
la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita
convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la
tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei
Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere
che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo
carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che
avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente
alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma
precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari.
Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto
assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio
arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità
stabilite in detto articolo.
________
(1) V. al riguardo le disposizioni
del D.L. 8-7-1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17-8-1974, n.
386, della L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 89
Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità
l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure
mediche é chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della
capacità lavorativa (1).
Durante il periodo delle cure e fin quando
l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore
integra la rendita di inabilita fino alla misura massima dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta (2).
In caso di rifiuto dell'infortunato a
sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art.
87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto,
l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in
misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure
chirurgiche di cui al presente articolo le disposizioni dell'articolo
precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con istituti
all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale (3).
La
stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta
in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
___________
(1) v. nota (3).
(2) v. sent. della Corte Cost. n. 213
dell'1-7-1983, che ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità
costituzionale dello art. 89, 2°comma, del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 205 del 27-7-1983); D.M. 10-10-1985,
art. 2.
(3) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 17; D.P.R. 18-4-1979, art. 1;
D.P.R. 22-2-1982, n. 182, art. 81.
Art. 90
L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima
fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado
dell'inabilità, nonchè alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il
termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona
manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di
inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato (1).
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, artt. 26 e 57; D.P.R. 18-4-1979,
art. 3; D.L. 30-12-1979, n. 663, art. 5; D.L. 25-1-1982, n. 16, art. 1, come
motificato dalla legge di conversione 25-3-1982, n. 98; L. 10-5-1982, n. 251;
D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 11, 2° comma, come sostituito dalla legge di
conversione 11-11-1983, n. 638; D.M. 2-3-1984; D.P.R. 18-7-1984, n. 782.
Art. 91
Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale,
l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e
al pagamento dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il
disposto dell'art. 72 (1).
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è
dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del
quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa
l'operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in
conformità dell'art. 87.
__________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 160
del 29-12-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 91 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 38
e 32 Cost. (G.U. n. 4 del 4-1-1978).
Art. 92
(1) L'istituto assicuratore provvede ai servizi per la
prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche
mediante accordi con enti o sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa
provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l'istituto stesso
gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i
soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere
al trasporto dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
Il
datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un
cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto
assicuratore.
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833.
Art. 93
Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere
di zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia (1).
_______
(1) V. L. 16-6-1951, n. 756 (G.U. n. 207 del 10-9-1951).
Art. 94
(1) Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di
ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono
dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero
all'istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalità
da parte dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai
termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato
dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far
visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedale.
I
medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la
lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art.
88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione
all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti
clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se
richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta,
nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto
assicuratore.
_________
(1) V. nota (2).
Art. 95
(1) L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare
l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano state praticate e di
disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato
dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono
permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e fornire allo stesso
tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.
In caso di
contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
______
(1)
V. nota (2).
Art. 96
(1) Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o
stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e
l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o
stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo
quanto dispone il secondo comma dell'art. 88.
_________
(1) V. nota
(2).
Art. 97
(1) Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono
rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono
tenuti a rilasciare i relativi certificati.
I compensi spettanti per le
prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti dall'istituto
assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
_________
(1) V. L.
23-12-1978, n. 833.
Art. 98
I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui
agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati dal Presidente del tribunale nelle misure
stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge
21 febbraio 1963, n. 244.
Il Presidente del tribunale decide circa l'onere
dei predetti compensi e delle eventuali spese da lui contestualmente
liquidate.
Art. 99
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte
dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'Istituto stesso circa
la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore
dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba
costituire il collegio arbitrale previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
_________
(1) V. al
riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, V. L. 23-12-1978, n.
833.
Art. 100
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico
attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto
assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente
titolo, provvede affinchè, entro il più breve termine e in ogni caso non oltre
il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato
l'indennità per inabilità temporanea (1).
_______
(1) V. L. 7-8-1990, n.
241 e norme d'attuazione.
Art. 101
Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato
a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o gli
aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.
Art. 102
Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo
della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato
la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no
prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del
presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, L'Istituto
assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado
dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica
all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli
elementi che sono serviti di base a tale liquidazione (1).
Quando per le
condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità
permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria,
dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di
procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non
accettata dell'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto
assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a
corrispondere la rendita liquidata.
____________
(1) V. L. 7-8-1990, n.
241 e norme d'attuazione.
Art. 103
L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata
un'inabilità permanente indennizzatile, deve presentare all'Istituto
assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la
richiesta documentazione anagrafica (1).
_________
(1) V. al riguardo le
disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" (G.U. n. 23 del 27-1-1968)
e della L. 11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni della L. 4-1-1968, n. 15
contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 104
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i
quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare
indennità o non concordi sulla data di cessazione dell'indennità per inabilità
temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la
liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non
ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in
cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal
quale emergano gli elementi giustificativi della domanda (1).
Non ricevendo
risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda
di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente,
l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti
l'autorità giudiziaria (2).
Qualora il termine di cui ai commi secondo e
terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto
all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione
dei comma precedente.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del
D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, art. 7 e della L- 11-8-1973, n. 533.
V. seni.
della Corte Cost. n. 234 del 17-7-1974 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 104, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost.
(G. U. n. 194 del 24-7-1974).
(2) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R.
24-11-1971, n. 1199 e della L. 11-8-1973, n. 533.
Art. 105
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i
superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore
gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore,
accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede
alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai
superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di
opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione
sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 106
(1) Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata
quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi
sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il
defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al
lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo
quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della
morte della moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico
l'Istituto assicuratore può assumere le notizie del caso presso gli uffici
comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici e può
chiedere per le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli
uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che siano
da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono,
altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli stati
di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori
medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di
rendita.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968,
n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione delle firme". (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n.
300 "Modifiche e integrazioni della L. 4-1-1969, n. 15 contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle
firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971)
Art. 107
Le rendite di inabilità permanente e quelle ai superstiti sono
pagate a rate posticipate mensili (1).
In caso di morte del titolare della
rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
_______
(1)
Comma così sostituito dal D. M. 26-1-1988.
Art. 108
Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente
diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente
od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere
l'indennità medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito
rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma
precedente. In questo caso la procura è vistata dal Sindaco o, nel caso di
residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.
Art. 109
Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di
intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle
indennità fissate dal presente titolo.
Sono puniti con l'ammenda fino a lire
quarantamila (1):
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto
agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi
indicati nel comma precedente;
b) coloro che, per ragione del loro ufficio,
avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per
metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera
a).
_________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35.
Art. 110
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può
essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato o sequestrato, tranne che
per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza
passata in giudizio, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto (1).
_________
(1) V. sent della
Corte Cost. n. 23 dell'1-3-1973, che dichiara la "illegittimità costituzionale
dell'art. 57 della L. 30-4-1969, n. 153, concernente "revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" nella parte
in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore
nei confronti dell'INAIL, in rif. all'articolo. 3 Cost.".
V. sent. della
Corte Cost. n. 55 del 9-5-1973 che dichiara la "illegittimità costituzionale
dell'art. 110 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, contenente il testo unico delle
disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione
espressa con le parole "tranne che per le spese di giudizio alle quali
l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato siano stati
condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente
decreto".
Al riguardo vedi anche le disposizioni della L. 11-8-1973, n.
533.
V. sent. della Corte Cost. n. 1041 del 22-11-1988 (G.U. n. 49 del
7-12-1988) che dichiara la "illegittimità costituzionale dell'art. 128 del
R.D.L. 4-10-1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30-4-1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte
in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R.
5-1-1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni
corrisposte dall'INPS".
V. sent. Corte Cost. n. 572 del 13-12-1989 che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 100 del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non
consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950,
n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite
erogate dall'INAIL.
Art. 111
Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non
dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la
liquidazione amministrativa delle indennità (1).
La prescrizione prevista
dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via
amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere
esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto
dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi
tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di
proporre l'azione giudiziaria (1).
________
(1) V. al riguardo le
disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 148.
V. anche sent. della Corte
Cost. n. 31 del 18-1-1977 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli
artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 24 del 26-1-1977).
V. ord. della Corte Cost. n.
145 del 12-5-1983 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124,
in rif. agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 156 dell'8-6-1983).
Art. 112
L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente
titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da
quello della manifestazione della malattia professionale (1).
L'azione per
riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di
lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno
in cui se ne doveva eseguire il pagamento (2).
Le azioni spettanti
all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di
lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente
dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La
prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi
diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo
secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche
amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme
(3).
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi
tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le
cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si
prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza
penale è divenuta irrevocabile (4).
__________
(1) V. sent. della Corte
Cost. n. 116 dell'8-7-1969 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
66, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella
parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per
inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel
caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto
l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; dichiara
altresì, in applicazione dell'art. 27 della L. 11-3-1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, 15 modifiche e
integrazioni al R.D. 17-8-1935, n. 1765) nonché dell'art. 112, 1° comma, del
D.P.R. 30-6-1965, 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
V.
sent. della Corte Cost. n. 80 del 26-4-1971 che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, nei limiti di
cui in motivazione, in rif. all'art. 38 Cost. (G.U. n. 106 del 28-4-1971).
V.
sent. della Corte Cost. n. 33 del 5-2-1974 che dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 67, 1° comma, del R.D. 17-8-1935, n.
1765, 16, 1° comma, della L. 19-1-1963, n. 15, e 112, 1° comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 2° comma, Cost. (G.U. n. 48 del
20-2-1974).
V. sent. della Corte Cost. n. 33 del 18-1-1977 che dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, 1° comma, del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38, 1° e 2° comma, Cost. (G.U. n. 24
del 26-1-1977).
V. sent. Corte Cost. n. 129 del 21-5-1986 che "dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 primo comma del D.P.R. 30-6-1965,
n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione
dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far
tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia,
effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione
del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione;
v. sent. Corte Cost. n. 544 del 12-12-1990 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 112, primo comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la
prescrizione delusione giudiziaria decorre da "un momento anteriore alla morte
dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se
non mediante, o previo, esame autoptico; v. sent. Corte Cost. n. 31 del
17-1-1991 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del
combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(2) Termine elevato a tre anni dalla L.
29-2-1980, n. 33; vedi anche D.P.R. 31-12-1971, n. 1403, art. 23; D.L. 12-9-1983
n. 463, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638, così sostituito dal D.L. 30-12-1987, n. 536 convertito nella
L. 29-1-1988, n. 48.
V. sent. della Corte Cost. n. 110 del 21-5-1982 che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,
2° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 24, 76 e 77 Cost.
(G.U. n. 164 del 16-6-1982); termine elevato a dieci anni dall'art. 12 del D.L.
30-12-1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella L. 29-2-1988, n. 48 (v.
testo coordinato).
(3) V. sent. della Corte Cost. n. 78 del 4-5-1972 che
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,
ultimo comma, in rif. all'art. 76 Cost. (G.U. n. 122, del 10-5-1972).
(4) V.
sent. Corte Cost. n. 372 del 23-3-1988 che dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2947, 3° comma, cod. civ.: 19, 5° comma,
artt. 11 e 112, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (G.U. n. 15 del 13-4-1988).
Art. 113
Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di
procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità,
il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in
confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'istituto
assicuratore.
Art. 114
E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle
indennità o a diminuire la misura stabilita nel presente titolo.
Le
transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa non sono
valide senza l'omologazione del tribunale dei luogo dove si è effettuata la
transazione stessa. All'omologazione il tribunale provvede in camera di
consiglio (1).
______
(1) V. al riguardo le disposizioni della L.
11-8-1973, n. 533.
Art. 115
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità
per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita
ai superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli
artt. da 116 a 120 del presente decreto e dell'art. 29 o, per la navigazione
marittima, degli artt. 31 e 32.
Art. 116
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e
delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è
assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata
corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi
trascorsi prima dell'infortunio (1).
Qualora l'infortunato non abbia prestato
la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia
prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il
cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua
si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto,
si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene
rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda
per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito
dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno
dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia
possibile l'accertamento dei guadagni percepiti (2).
In ogni caso la
retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la
retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo
corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del
trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata
per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza
dell'anno stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base
della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni
sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio
precedente e definiti nell'esercizio stesso (3).
Ove sia intervenuta,
rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una
variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto
interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli
effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo
comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo
di tempo considerato (3).
La variazione inferiore al cinque per cento,
intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi
per la determinazione della retribuzione media giornaliera (3).
Per i
componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima
la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è
aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi
macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso
di godimento alla data di inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto
interministeriale di cui al quarto comma dei presente articolo, sono
riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su
retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali
considerate dal decreto stesso (3).
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno
1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto
della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto
alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3
luglio 1980 (3).
_____________
(1) V. D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5,
come modificato dalla legge di conversione 19-12-1984.
(2) V. L. 26-5-1966,
n. 310.
(3) Così sostituito dall'art. 1 della L. 10-5-1982, n. 251;
modificato dalla L. 28-2-1986, n. 41, art. 20; L. 30-12-1991, n. 412, art. 11
(G.U. n. 305 del 31-12-1991).
Art. 117
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea,
quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da
assumere come base è eguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col
procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il
guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti
quello dell'infortunio.
Art. 118
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle
organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni
medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche
per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere
come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del
terzo comma dell'art. 116 (1).
Le rendite liquidate sulle retribuzioni
convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma
dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla
scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore
al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare
riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116 (2).
La
variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con
quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite
(3).
_________
(1) V. D.P.R. 31-12-1971, n. 1403; L. 18-12-1973, n. 877,
art. 8; L. 6-8-1975, n. 418, art. 2; vedi anche D.M. 12-12-1968; D.M. 30-6-1969;
D.M. 26-10-1970; D.M. 3-5-1971; DD-MM. 2-2-1973; D.M. 27-6-1974; D.M. 29-9-1975;
D.M. 29-7-1977; D.M. 26-5-1979; D.M. 31-3-1980; D.M. 18-6-1983; L. 28-2-1986, n.
41, art. 31, 6° comma; D.M. 13-11-1987; D.M. 9-2-1988; D.M. 25-3-1993; D.M.
12-7-1993; D.M. 9-10-1993.
(2) Comma così sostituito dalla L. 10-5-1982, n.
251, art. 2.
(3) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art. 2.
Art. 119
(1) Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli
anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le
prestazioni in danaro, commisurate alla retribuzione, sono così
determinate:
a) I'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata
alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;
b) la rendita di
inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della
qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni
diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti
stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella
più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di
età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi
in cui le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la
remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in
base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di
queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa
località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso
fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Il contributo settimanale
dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (2), per ogni
apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è
fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta.
________
(1) V. L. 28-2-1987, n. 56, art. 21.
(2) Per il testo
dell'art. 22 della L. 19-1-1955, n. 25, v. pag. 107.
Art. 120
Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è
superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20,
l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la
retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto
stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora
venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme
vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a
quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite
dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai
casi previsti dall'art. 118.
Art. 121
Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi
perduta secondo l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del
naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave,
siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone
dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la
liquidazione dell'indennità assicurata per il caso di morte.
Il termine di
tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione per conseguire
l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei
mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui
notizie certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già
liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti
fra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e
colui che si credeva disperso.
Art. 122
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio
dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per
ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere
proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data
della morte (1).
________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L.
11-8-1973, n. 533, art. 8.
Art. 123
Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo
di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della
rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative
per la liquidazione della rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i
superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena
venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli
effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il
termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti
sono venuti a conoscenza del decesso.
Art. 124
(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1965, agli invalidi per
infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati
ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929,
n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di
inabilità dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita
vitalizia, lire ottomila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove
per cento, se liquidati in capitale, lire seimila;
con grado di inabilità
dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di
inabilità dal novanta al cento per cento, lire venticinquemila;
con grado di
inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza
personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire venticinquemila, più lire
trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale
continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e
assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile
corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'Istituto
assicuratore.
___________
(1) Sostituito dalla L. 12-3-1968, n. 235, art.
1 e modificato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979,
art. 3; v. D.M. 6-8-1991 e D.M. 7-8-1991.
Art. 125
Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino
alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per
legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente
corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in
caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di
contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino
alla copertura dell'intera retribuzione.
Capo VI
ISTITUTI ASSICURATORI
Art. 126
(1) L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata,
anche con forme di assistenza e di servizio sociale (2), dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone
l'articolo seguente.
_________
(1) V. L. 20-2-1958, n. 93, art. 6; L.
17-8-1974, n. 386, art. 12-bis; L. 23-12-1978, n. 833; L. 9-3-1989, n. 88; L.
7-8-1990, n. 241 e "Norme di attuazione INAIL per il comparto
istituzionale".
(2) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616; D.L. 18-8-1978, n. 481,
convertito, con modificazioni, nella L. 21-10-1978, n. 641; L. 21-12-1978, n.
845, art. 8, lett. g); D.P.C.M. 24-3-1979; D.P.R. 18-4-1979; D.P.R. 22-2-1982,
n. 182.
Art. 127
Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla
navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di
bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono
le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (1)
convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 (2); le Casse predette sono
autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari
previsti da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di
arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo
dell'assicurazione presso le Casse predette;
2) i dipendenti delle aziende
autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il personale
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
3) i detenuti addetti a
lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i dipendenti dello Stato
l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può
anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto
degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme
sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro
e la previdenza sociale e per la sanità (3) (4).
_________
(1) In G.U. n.
86 del 12-4-1933.
(2) In G.U. n. 171 del 25-7-1933.
(3) V. L. 11-7-1980,
n. 312; D.M. 13-8-1984.
(4) V. D.M. 10-10-1985.
Art. 128
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il
servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai
superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite
stesse nel presente titolo, in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i
valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra
gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di
esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate, quelle
formate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ai termini dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono
provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del
presente titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, con le
modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni assicurative
per infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni
dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo
dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.
Art. 129
Le Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 sono poste sotto la
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad
esse le disposizioni dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033,
concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina
mercantile, sentito il Consiglio di stato.
Le Casse rimettono al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci
e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da detto
Ministero.
Art. 130
Gli impiegati dell'istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli
effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla
sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
Capo VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 131
(1) Per le malattie professionali si applicano le disposizioni
concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni del presente
capo.
_______
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 157 cod. pen. 131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 3
Cost. (G.U. n. 6 del 10-2-1988).
Art. 132
Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità
complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da
malattia professionale (1).
_______
(1) V. ordinanza Corte Cost. n. 338
del 26-6-1990 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R.
30-6-1965 n. 1124 (Testo unico alle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
questione sollevata dal Pretore di Ancona.
Art. 133
La tutela assicurativa contro le malattie professionali non
comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
Art. 134
(1) Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute
anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle
lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè
l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna
malattia è indicato nella tabella allegato n. 4.
Le prestazioni sono pure
dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che
sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale
ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di
prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.
Agli
effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta
indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in vigore
delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione
obbligatoria.
________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 179 del 10-2-1988 che
"dichiara l'illegittimità costituzionale, in rif. all'art. 38, 2° comma Cost.
dell'art. 3, 1° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non
prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è
obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle
allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si
tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro" (G.U. n.
8 del 24-2-1988).
Art. 135
La manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della
malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si
manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella
lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia
professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata
all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico
(1).
_________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 206 dell'11-2-1988 che
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2 del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (G.U. n. 9 del 2-3-1988).
Art. 136
Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di
malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con
l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e
nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non
intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado
di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con
l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali
controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto assicuratore in
applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale
costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la
misura della riduzione della rendita.
Art. 137
La misura della rendita di inabilità da malattia professionale
può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine
al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del
titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia
derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzatile.
La domanda di
revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere
corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un
aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la
nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda
l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal
ricevimento di essa (1).
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la
domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la
soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente
articolo, dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto
assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di
parte di essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che
siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità
temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso
un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna
delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza
inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per
modifìcazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione
della rendita (2).
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di
decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui
al comma precedente (1).
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni
della L. 11-8-1973, n. 533.
(2) V. sent. della Corte Cost. n. 80 del
26-4-1971 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, 6° e 7° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 38
Cost. (G.U. n. 206 del 28-4-1971); sent. della Corte Cost. n. 228 del 4-6-1987
che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
83 e 137 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n.
30 del 22-7-1987).
Art. 138
L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti
relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni
vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.
Art. 139
(1) E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in
un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità (2).
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro
competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico
provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono
puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila (3).
Se la
contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente
norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire ottomila a lire
quarantamila (3).
_______
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14-1-1988 che
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art.
3 Cost. (G.U. n. 6 del 10-2-1988).
(2) V. D.M. 18-4-1973, n. 173.
(3) V.
L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8° comma.
Capo VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI
Art. 140
(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie
professionali contemplata dall'art. 3 del presente decreto è compresa la
silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella,
allegato n.8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella
predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che
espongano al rischio della silicosi.
_________
(1) V. sent. della Corte
Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140, in relazione alla tab. all. 8, nonché dell'intero
capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt. 3, 4 e 38 Cost.
(G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 141
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto
applicatili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel
presente capo.
Art. 142
Art. 142 (1)
(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent.
della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8,
nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 143
Art. 143 (1)
(1) Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3; v. sent.
della Corte Cost. n. 206 del 27-6-1974 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 142 e 143 in relazione alla tab. all. 8,
nonché dell'intero capo VIII del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. agli artt.
3, 4 e 38 Cost. (G.U. n. 180 del 10-7-1974).
Art. 144
(1) Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie
professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa
l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella,
allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella
predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che
espongano al rischio dell'asbestosi.
_______
(1) Così sostituito dalla L.
27-12-1975, n. 780, art. 2.
Art. 145
(1) Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i
casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia
derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per
cento (2);
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre
formo morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si
procederà alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla
lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte
derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose
dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
________
(1) Così
sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 4.
(2) V. sent. della Corte
Cost. n. 64 del 124-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 145, lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4
della L 27-12-1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della
corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo
di inabilità permanente superiore al 20% anziché al 10%."
V. ord. della
Corte Cost. n. 124 del 23-6-1981 che ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780),
già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata con
sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 193 del 15-7-1981).
V. ord. della Corte
Cost. n. 157 del 15-7-1981 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780), già
dichiarato illegittimo con sentenza n. 64 del 1981, in rif. agli artt. 3 e 38
Cost. (G.U. n. 214 del 5-8-1981).
V. ord. della Corte Cost. n. 48 del
22-1-1982 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145 lett. a), del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (sostituito
dall'art. 4 della L. 27-12-1975, n. 780), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 64 del 1981 (G.U. n. 54 del 24-2-1982).
Art. 146
La misura della rendita di inabilità da silicosi o da asbestosi
può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine
al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del
titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia
derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione
della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento che ha luogo alla
liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono
rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei
limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e
dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato
respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile (1).
Il
titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo
che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del
pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver
luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della
malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della
rendita.
Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza
inferiore ad un anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze
tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al precedente
articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.
Le
revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche
oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto
assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve
pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
_________
(1) Comma così
sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 5.
Art. 147
Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione
annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita
dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la
manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato
adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della
malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il
periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette
all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto,
viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla
data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e
nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data
dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della
malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti
commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato
in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo
del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che
sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse
avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale
retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della
manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.
Art. 148
Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose
contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza
dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore dei
lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le
quali spettano all'istituto nazionale della previdenza sociale, purchè
sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Ove non sussistano le
condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti
diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Se per
l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è
obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde,
durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura
corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea
assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un
istituto di cura, egli ha diritto ad una assegno giornaliero corrispondente
all'indennità di cui all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti,
qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica
la disposizione dell'art. 89 (1).
_________
(1) V. D.M. 10-10-1985 art.
2.
Art. 149
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le
contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla
decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (1).
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito
dall'istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971, n.
1199.
Art. 150
Qualora l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la
lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè
riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con
inabilità permanente di qualunque grado, purchè non superiore all'ottanta per
cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed
indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per
l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia
una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in
lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è pari ai due
terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai
sensi dell'articolo 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti
l'abbandono della lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo,
percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga
temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari ai due terzi della
retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita
negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed
indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.
Qualora
l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel
secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta,
entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di
durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva
lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa
all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (1).
La rendita
di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità
spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la
retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennità di
disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella
quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data
dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad
accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la
rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione
dell'assegno medesimo.
______________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 178 del
10-2-1988, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, 5° comma,
del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi
indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella
prevista dal 1° comma dello stesso articolo sempre che ricorrano tutte le altre
condizioni in esso prescritte (G.U. n. 8 del 24-2-1988).
Art. 151
Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui
all'art. 50, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro
il termine di centottanta giorni (1) dalla data in cui, a seguito dell'esito
degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato
occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se
sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro
attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione,
deve essere accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato
occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata,
dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e
sulla misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia
disoccupato, da relativa attestazione degli organi
competenti.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L.
11-8-1973, n. 533.
Art. 152
In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'istituto
assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia
delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il datore di
lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso
all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore e quello
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione
dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche
preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre la
sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria
non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle
visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.
Art. 153
I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella
tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare,
fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai
esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da
determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai
dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. (1).
A tale scopo, i
datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione
delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni
da questo richiesti per la valutazione del rischio (2).
________
(1) Comma
così sostituito dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 10, ultimo comma.
(2) V. L.
10-5-1982, n. 251, art. 16.
Art. 154
I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui
al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione
sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (1).
________
(1) V. D.M. 20-6-1988.
Art. 155
Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11,
la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e
l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di
prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.
Art. 156
I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le
registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a raggruppare gli operai
addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi,
secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.
Art. 157
(1) (2) I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni
di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono
stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a
spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica,
oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e
seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette
(3).
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori
ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale
accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità
di cui all'articolo seguente.
Per i lavoratori per i quali le disposizioni
legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più
brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista
nel comma precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle
lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da
asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se
iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al
secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'ispettorato
del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere
definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui agli articoli 160
e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo
presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal
datore di lavoro.
Le spese per il funzionamento dei collegio medico di cui al
precedente comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun
Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'lstituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35,
8° comma.
(2) V. D.M. 21-1-1987.
(3) V. D.1gs 15-8-1991, n. 277, art. 22,
37.
Art. 158
(1) Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo
precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra
impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e
l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta
visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad
un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa
essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui
all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini
della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo
è eseguita ai sensi del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data
della precedente visita.
__________
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 159
La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta
dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a
norma dell'art. 161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione
medica eventualmente in suo possesso.
Art. 160
(1) La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre
l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito
polmonare
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la
radiografia del torace con l'esame schermografico, purchè lo schermogramma non
abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta lo
schermogramrna non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art. 157,
deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografía, una
radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica
indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del
lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il
numero dello schermogramma o del radiograrnma.
In ogni schermogramma o
radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene
eseguito.
_______
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 161
Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli
esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettore
del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'adeguata
organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il
medico provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni, intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono
essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Ministero della sanità.
Art. 162
I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160
sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A,
allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione
di cui all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui
il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a
tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la
precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle
lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art.
157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data
in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli
accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione,
nonchè i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci
giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li
ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia
dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore
interessato ed a conservare i documenti originali, unicamente al registro di cui
all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno
sette anni, nonchè a presentarli ad ogni richiesta dell'ispettorato del lavoro o
del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la
conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.
Art. 163
Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto
da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore
di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente
anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro
entro cinque giorni dal ricevimento.
Art. 164
Su istanza del lavoratore, che intende richiedere
l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, il datore di
lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima
copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
Art. 165
Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al
quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che
lo rappresenta nel collegio.
L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone
avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante
sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato
la scheda di cui al primo comma dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati
relativi agli accertamenti stessi.
Art. 166
Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione,
comunica le proprie decisioni all'ispettorato del lavoro, che provvede a
notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver
annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo comma
dell'art. 162.
Art. 167
I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto
comina dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni
relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
Art. 168
Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati
nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con
motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori.
Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte
dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere
relativo grava sul datore di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e
quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'art. 157 debbono essere
portati a conoscenza delle persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le
modalità e i termini ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i
risultati delle visite di controllo, può richiedere un nuovo accertamento nei
modi e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 157.
Art. 169
L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del
competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le
visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da
esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una
parte di essi.
Art. 170
La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite
mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei
riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.
Art. 171
(1) Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito
l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere
tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo, anche
allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione
dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti
radiologia.
_______
(1) V. D.M. 21-1-1987.
Art. 172
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche
periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non può
continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato
n.8.
Art. 173
Le disposizioni particolari, concernenti le misure di
prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i
termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle
lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità
(1).
_________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833, art. 24.
Art. 174
Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo
precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento
generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (1).
______
(1) V. L. 23-12-1978, n. 833,
art. 24.
Art. 175
(1) Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri
dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti
medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i
lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associata a tubercolosi
polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire
cinquemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia
avvenuta la predetta violazione.
L'importo complessivo dell'ammenda non può
in ogni caso superare le lire ottantamila.
_______
(1) V. L. 24-11-1981,
n. 689, art. 35, 8° comma.
Art. 176
(1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del
presente capo è punito con l'ammenda da lire duemila a lire ventimila per
ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione
stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le
lire ottantamila.
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8°
comma.
Art. 177
(1) Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione
distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire
le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n.
455 (2), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (3) e
del presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per
sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si
sia manifestata oltre il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione
delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n.
455 e successive modificazioni e integrazioni;
b) lavoratori assicurati o
loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata
presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle
lavorazioni indicate nella tabella predetta;
c) lavoratori assicurati o loro
superstiti che, per effetto dei lungo intervallo tra l'ultima occupazione in
lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto
liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di
una retribuzione notevolmente svalutata;
d) lavoratori emigrati che,
rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con
inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese
dal quale essi provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto
altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti
da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali
non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
f)
all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche
concernenti la silicosi e l'asbestosi.
__________
(1) V. L. 24-11-1981,
n. 689, art. 29.
(2) In G.U. n. 137 del 14-6-1943.
(3) In G.U. n. 173 del
13-7-1956.
Cap IX
ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI
Art. 178
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di
provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla
cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e
perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale
dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale
gestione coloro che, essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio
1904, n. 51 (1), al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (2), al decreto
legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 (3) e loro successive
modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano
un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro
quinti.
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi
tecnici della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del
Comitato tecnico di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 maggio 1947, n. 438 (4), alle cure chirurgiche, mediche,
ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di protesi e di altri
apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in
quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del presente
decreto, nonché ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso,
anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore
un'inabilità inferiore ai quattro quinti.
_________
(1) In G.U. del
27-2-1904.
(2) In G.U. n. 240 del 14-10-1935.
(3) In G.U. n. 218 del
14-9-1917.
(4) In G.U. n. 134 del 16-6-1947.
Art. 179
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai
quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della
costituzione di rendita o dalla data di completamente delle cure indicate agli
artt. 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di
qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività
lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo
le possibilità di occupazione del mercato del lavoro (1).
Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero
della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi
della legge 29 aprile 1949, n. 264 (2), e riconosciuti idonei per la
rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente.
Su tali
piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva la facoltà dell'Associazione
suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi
dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335 (3).
I partecipanti ai predetti
corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt. 52 e 61 della legge 29
aprite 1949, n. 264.
__________
(1) V. D.P.R. 24-7-1977, n. 616, artt. 35
e 36; L. 21-12-1978, n. 845, artt. 2 e 8; D.P.R. 31-3-1979; D.P.R. 18-4-1979;
D.P.R. 22-2-1982, n. 182.
(2) In S.O.G.U. n. 125 dell'1-6-1949.
(3) In
G.U. n. 93 del 17-4-1958; vedi anche D.P.R. 31-3-1979, art. 4.
Art. 180
(1) Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni
previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione
obbligatoria nelle imprese private, l'associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di
accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire
quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.
Le
modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di
cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
__________
(1) V. L. 5-5-1976, n. 248, art. 10; L. 21-10-1978, n.
641, art. 1-decies; D.P.R. 31-3-1979, art. 5; D.M. 9-5-1986 (G.U. n. 136 del
14-6-1986); D.M. 27-1-1987, n. 137; D.M. 26-1-1988; D.M. 13-6-1990 (G.U. n. 154
del 4-7-1990); D.M. 27-9-1990 (G.U. n. 243 del 17-10-1990); D.M. 2-7-1991.
Art. 181
Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la
realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si
provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21
marzo 1958, n. 335.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente
prelevato e versato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori
(1) di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle
somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrativi a favore degli
invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano
di cui all'art. 179 (1).
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma
precedente, è devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo
precedente (2).
__________
(1) V. L. 21-12-1978, n. 845, art. 23; D.M.
15-9-1979, art. 2.
(2) V. L. 21-10-1978, n. 641, artt. 1 duodecies e 2.
Art. 182
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178:
a) con i mezzi
stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle
singole gestioni dell'istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle
singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 127 nella misura da
stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive
gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli
invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed
erogazioni di terzi.
Art. 183
Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che,
nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità, si
applicano le disposizioni dell'art. 72.
Art. 184
Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1 e 2
dell'art. 127 hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai
grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito
ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilità
permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni
predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed
informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
Art. 185
Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come
titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e, in
genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni
economiche e familiari di esso.
Art. 186
(1) I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali
da parte della gestione o circa la natura e i limiti delle prestazioni stesse
sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni
del D.P.R. 24-11-1971, n. 1199.
Art. 187
Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla
gestione delibera:
1 - sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e
limiti di essa;
2 - sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3 - sulla
compilazione di regolamenti interni;
4 - su convenzioni da stipulare con Enti
ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l'assistenza;
5 - su quanto
attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
Il Comitato predispone
il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e propone la misura
del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'art.
182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si
applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia
per il Comitato esecutivo dell'istituto medesimo.
Art. 188
Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del
bilancio dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Art. 189
Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e
con il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Capo X
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 190
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai
dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla
navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle
categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.
Per
l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può
provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono
emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per
il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
Art. 191
Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali
faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.
Art. 192
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19
gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni
sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le
concerne e dei propri statuti.
Art. 193
Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della
legislazione che lo concerne (1).
_________
(1) V. al riguardo le
disposizioni del D.P.R. 24-1-1978, n. 84 (S.O.G.U. n. 91 del 3-4-1978).
Art. 194
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione
industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente
decreto si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una
tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con
un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Per l'anno 1965 e gli anni successivi l'addizionale
di cui sopra è determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al
venti per cento (1).
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale
suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a
favore di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in
vigore.
_________
(1) D.M. 28-2-1967 (G.U. n. 62 del 10-3-1967); D.M.
20-12-1967 (G.U. n. 13 del 17-1-1968); D.M. 7-2-1969 (G.U. n. 53 del 27-2-1969);
D.M. 15-10-1969 (G.U. n. 275 del 29-10-1969); D.M. 29-12-1971 (G.U. n. 10 del
13-1-1972); D.M. 16-3-1973 (G.U. n. 93 del 14-4-1973); D.M. 17-7-1974 (G.U. n.
203 del 2-8-1974); D.M. 20-8-1975 (G.U. n. 282 del 23-10-1975); D.M. 3-9-1976
(G.U. n. 248 del 17-9-1976); D.M. 26-9-1977 (G.U. n. 273 del 6-10-1977); D.M.
18-10-1978 (G.U. n. 314 del 9-11-1978); D.M. 15-9-1979 (G.U. n. 296 del
30-10-1979); D.M. 10-10-1980 (G.U. n. 287 del 18-10-1980); D.M. 2-10-1981 (G.U.
n. 284 del 15-10-1981); D.M. 1-10-1982 (G.U. n. 282 del 23-10-1982); vedi anche
L. 27-12-1975, n. 780, art. 10; v. D.M. 18-6-1988 (nuova tariffa dei premi).
Art. 195
I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del
presente titolo sono puniti con ammenda fino a lire ottantamila, salvo i casi
nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni
(1).
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689.
V. sent. della Corte Cost.
n. 173 del 14-7-1976 alla nota (1).
Art. 196
(1) I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente
titolo debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia
conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione
deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia presentato all'uno o
all'altro. L'ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al ricorrente
un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale
termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova, l'ispettorato del lavoro
e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il
ricorso.
______
(1) v. al riguardo le disposizioni del D.P.R. 24-11-1971,
n. 1199.
Art. 197
(1) Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed
al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito
presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31
gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale può erogare somme:
a) per contribuire al
finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi
invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia
professionali
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e
l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere
agli infortunati;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento
degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in
genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite
al Fondo speciali infortuni.
________
(1) Così sostituito dalla L.
5-5-1976, n. 248, art. 9.
Art. 198
(1) Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni
diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di
qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o
scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza
del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e
l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo
dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e
dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti
le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti
di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i
certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza
del decreto stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
delle Casse di cui all'art. 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro
favore sono esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti
dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi dell'Istituto, le
modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e documenti che
possono occorrere tanto all'istituto per se stesso, quanto agli assicurati,
relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le
eccedenze attive di bilancio dell'istituto e delle Casse predette, i frutti
annuali e le rendite da essi liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati
dall'istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti
al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora,
però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche
contro la cessione di annualità dovute dallo stato o di altri crediti di
qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa
proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non
abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.
Su depositi di titoli
pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'istituto e dalle
Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno
per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito
ai termini dell'art. 1 del regio decreto legge 12 gennaio 1928, n. 38,
convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.
___________
(1) V. al
riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 -Norme sulla documentazione e
autenticazione di firme- (G.U. n. 23 del 27-1-1968); della L. 11-5-1971, n. 300
-Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
(G.U. n. 158 del 24-6-1971) e del D.P.R. 29-9-1973, n. 601 -Disciplina delle
agevolazioni tributarie. (S.O. n. 2 G.U. n. 268 del 16-10-1973).
Art. 199
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli
addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia
diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo
medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo
assicurativo a norma del presente titolo (1), nonché per i commessi viaggiatori,
i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma
dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio
1966 (2).
_________
(1) V. L. 26-3-1983, n. 85.
(2) V. sent. della
Corte Cost. n. 152 del 17-12-1969 che dichiara la illegittimità costituzionale
del 2° comma dell'art. 199 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui
esclude che gli agenti delle imposte di consumo, di cui al 3° comma dell'art. 4
dello stesso decreto, siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla
data del 1° gennaio 1966."
V. sent. della Corte Cost. n. 134 del 16-7-1973
che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 199, 2° comma, del D.P.R.
30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i
piazzisti, di cui all'art. 4, 3° comma, dello stesso decreto, dall'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966."
Art. 200
Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato
del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la
pesca marittima, all'autorità marittima o consolare.
Art. 201
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo
dell'ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima,
la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza è
esercitata rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del territorio dello
Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.
Le autorità
predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave, quando risulti che le
disposizioni stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima
le spedizioni debbono essere negate quando siano stati omessi in tutto o in
parte i versamenti dei contributi assicurativi.
Art. 202
Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti
previsti dal presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di
perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro
e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli
artt. 126 e 127.
Gli Istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria
dello Stato la somma occorsa per le spese di cui al precedente comma,
nell'ammontare liquidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con quella del tesoro, e ripartito fra gli Istituti stessi in
proporzione dei premi e contributi assicurativi da essi introitati.
Art. 203
I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della
tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli stessi
adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per
l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni
(1).
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di
cui all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 52.
In caso di infortunio sul lavoro del
titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'inpossibilità di
provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per
primo costatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata
notizia all'Istituto assicuratore.
__________
(1) V. D.L. 2-12-19851 n.
688, art. 1.
Titolo II
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'AGRICOLTURA
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE (SOGGETTI E LAVORATORI)
Art. 204
I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori
d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi tra
le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti a
seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1° gennaio
1966 (1).
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la
restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.
Qualora detti
contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro
previsti dal presente decreto, oppure garantiscano gli indennizzi stabiliti in
misura superiore a quella delle indennità fissate dal decreto medesimo, i
contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi
ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dagli
artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro ai sensi del presente decreto.
________
(1) V. D.P.R.
31-12-1971, n. 1403, art. 21.
V. sent. della Corte Cost. n. 3 del 15-1-1970
che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
204 in riferimento all'art. 76 Cost. (G.U. n. 24 del 28-1-1970).
Art. 205
In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono
assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici
anni ai settanta compiuti (1):
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad
aziende agricole o forestali (2);
b) i proprietari, mezzadri, affittuari,
loro "coniuge" e figli (3), anche naturali e adottivi (4), che
prestano opera
manuale abituale nelle rispettive aziende (5);
c) i sovrastanti ai lavori di
aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati
come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda,
esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi
materialmente non partecipino (6).
Sono pure compresi nell'assicurazione i
soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i
partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti
negli artt. 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti
diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli
esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano coi
proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a
tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del
presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a)
(7).
____________
(1) V. L. 17-10-1967, n. 977, art. 24; L. 8-8-1972, n.
457, art. 4 che ha abolito i limiti di età previsti.
V. sent. della Corte
Cost. n. 262 del 29-12-1976 che dichiara la -illegittimità costituzionale
dell'art. 205, 1° comma, nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli
autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro."
(2) V. L. 31-3-1979, n. 92,
art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 221 del 12-7-1985, che dichiara non
fondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 205 lett. a) e
c) e 213 in rif. agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. 185/bis del 7-8-1985).
(3) V.
L. 243/1993 art. 14, lett. b) ; L. 1047/1957 art. 1; L. 9/1963 art. 2 (a
decorrere dal 1° giugno 1993).
(4) V. L. 9-12-1977, n. 903, art. 10.
(5)
V. al riguardo le disposizioni della L. 5-6-1967, n. 43, relativa all'-Adozione
speciale- (G.U. n. 154 del 22-6-1967), della L. 10-5-1975, n. 151 -Riforma del
diritto di famiglia. (G.U. n. 135 del 23-5-1975) e della L. 4-5-1983, n. 184
-Disciplina dell'adozione e dell'affidarnento dei minori- (S.O.G.U. n. 133 del
17-5-1983); v. L. 243/1993, art. 14; L. 1047/1957 art. 1; L, 9/1963, art. 2, che
hanno ricompreso fra i soggetti di cui al comma 1, lett. b) i parenti ed affini
entro il quarto grado nonchè gli esposti regolarmente affidati che esercitano le
medesime attività sugli stessi fondi (a decorrere dal 1° giugno 1993).
(6) V.
L. 1047/1957, art. 1 e L. 9/1963, art. 3, che comprendono fra i soggetti di cui
al comma 1, lett. a) i parenti ed affini oltre il quarto grado (a decorrere dal
1° giugno 1993).
(7) v. nota (5).
Art. 206
(1) Sono considerate aziende agricole e forestali, ai fini del
presente titolo, quelle sercenti una attività diretta alla coltivazione dei
fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a
norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle
specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare
e quello attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili
(2).
________
(1) Così sostituito dall'art. 1 della L. 20-11-1986, n.
778.
(2) V. L. 30-4-1976, n. 386, art. 3.
Art. 207
(1) Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente
titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame (2) ed attività connesse, ossia quelli che
rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del
Codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse
da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche
se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice
del fondo (3).
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette
alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano
eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di
un'azienda agricola, sono comprese nell'assicurazione a norma del presente
titolo (4).
Sono altresì soggetti alle. disposizioni del presente titolo i
lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i
quali non si sia stabilita l'imposta sui terreni.
Fra le lavorazioni di cui
al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche quelle attinenti
all'avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili
(5).
____________
(1) V. L. 243/1993, art. 14; L. 9/1963, artt. 2 e 3; le
quali a decorrere dal 1° giugno 1993 prevedono: - che l'effettiva prestazione di
lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente
per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il
governo del bestiame; - che il fabbisogno per la coltivazione del fondo sia pari
o superiore a 104 giornate lavorative annue per i coltivatori diretti e a 120
per i mezzadri ed i coloni.
(2) V. nota 1.
(3) V. L. 5-4-1985, n. 126,
art. 1.
(4) V. L. 15-6-1984, n. 240, art. 2.
(5) V. L. 20-11-1986, n. 778,
art. 2; con il testo originario V. appendice.
Art. 208
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle
disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali
la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante,
l'estirpazione delle piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio e
la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito
sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro
getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano
svolti da imprenditori agricoli.
E soggetta, altresì, alle disposizioni del
presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.
Nelle
lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata come tale anche
la carbonizzazione.
Art. 209
(1) Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto,
addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla
persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del
titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette
macchine (2).
Dette prestazioni spettano, altresì alle persone previste
all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4, siano
addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, comma esclusione di quelle
di cui ai nn. 7, 8, 10, 13 limitatamente al deposito ed all'impiego, 14 se
eseguite con meno di quattro persone, 24 e 26.
_________
(1) V. D.M.
29-7-1977; D.M. 31-3-1980; D.L. 22-12-1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, nella L. 26-2-1982, n. 54; L. 10-5-1982, n. 251, art. 4; D.L.
12-9-1983, n. 463, art. 7, 1° comma, come modificato dalla legge di conversione
11-11-1983, n. 638; D.L. 30-10-1984, n. 726, art. 5, 19° comma.
(2) V. sent,
Corte Cost. n. 231 del 31-10-1986 che -dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 209 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che
spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I
(L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso
D.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle
macchine-.
CapoII
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 210
L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti i
casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui
sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per
più di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la
conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale
la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al
quindici per cento e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, in conformità
della tabella allegato n. 2 (1).
Si considera come inabilità temporanea
assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per
un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.
_________
(1) V.
L. 8-8-1972, n. 457.
Art. 211
L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali
indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed
a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali
lavorazioni rientrano tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 (1).
Per
tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in
agricoltura.
________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975, n. 482.
V. sent. Corte
Cost. n. 140 del 25-6-1981 che ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 e delle tab. all. 4 e 5 del
D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (come modificate col D.P.R. n. 482 del 1975), in rif.
agli artt. 3 e 38 Cost. (G.U. n. 207 del 29-7-1981).
V. sent. Corte Cost. n.
179 del 10-2-1988 che dichiara l'illegittimità costituzionale, in rif. all'art.
38, 2° comma, Cost. dell'art. 3. 1° comma del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali
nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese
nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una
lavorazione specificato o da un agente patogeno indicato nelle stesse, purchè si
tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro". (G.U.
n. 8 del 24-2-1988).
Capo III
PRESTAZIONI
Art. 212
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si
applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quella in rendita, nonchè
ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortunio sul lavoro in
agricoltura, le disposizioni del titolo primo per gli infortuni su lavoro
nell'industria (1).
__________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 71 del
20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124 V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124.
Art. 213
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal
lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per
tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone
previste alle lettere a) e c) dell'art. 205 nella misura del sessanta per cento
della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai
sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488 (1).
Quando la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura
dell'inabilità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma
precedente (2) in lire cinquecentoventicinque (1).
Il giorno in cui avviene
l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare
la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro è
obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone
previste alle lettere a) e c) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la
giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della
retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e
regolamentari, nonchè da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i
giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione come
previsto dall'art. 73 (3).
__________
(1) V. sent. Corte Cost. n. 71 del
20-2-1990 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma,
della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del D.P.R. 30-6-1965, n.
1124 V. ordinanza Corte Cost. n. 338 del 26-6-1990 che ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
degli artt. 80, 132 e 212 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124.
(2) Comma così
sostituito dalla L. 16-2-1977, n. 37, art. 1, vedi anche art. 2; v. L. 251/1982,
art. 4.
Per i soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) a decorrere dal
1° giugno 1993 l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta deve
essere liquidata sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata per le
generalità dei lavoratori nell'industria (v. L. 243/1993, art. 14, lett.
d).
(3) V. nota (1) all'art. 73.
Art. 214
Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della
rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun
caso.
Valgono, altresì, per la valutazione delle inabilità, i criteri
specificati nell'art. 78.
Art. 215
Per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul
lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per
cento (1), è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della
cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (2) una rendita di inabilità sulla
base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i
lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i
lavoratori di età non superiore a sedici anni (3) e delle aliquote percentuali
stabilite nella tabella allegato n. 6.
A decorre dal 1° luglio 1965 si
applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui
all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al
precedente comma.
__________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457; v. sent. Corte
Cost. n. 1129 del 14-2-1988 che "dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 215 del D P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di
infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede ai fini della corresponsione
della rendita un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici
per cento anziché al dieci per cento." (G.U. n. 52 del 28-12-1988).
Per i
soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) a decorrere dal 1° giugno l993
la base retributiva per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e
delle rendite a superstiti è pari al minimale di legge stabilito per i
lavoratori dell'industria; v. L. 243/1993, art. 14, lett. e).
(2) V. sent.
della Corte Cost. n. 69 del 27-3-1969 che dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 215, in rif. agli artt. 76 e 77 Cost. (G.
U. n. 98 del 16-4-1969).
(3) V. L. 16-2-1977, n. 37, art. 3.
Art. 216
Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore a
sedici anni sono elevate, a compimento del sedicesimo anno di età, alla misura
prevista per i lavoratori di età superiore a sedici anni (1).
________
(1)
V. L. 16-2-1977, n. 37, art. 3.
Art. 217
Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni
dell'art. 77.
Art. 218
(1) Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire duccentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in
luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri
enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia
effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di
accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è
consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei
beneficiari.
________
(1) Così sostituito dalla L. 10-5-1982, n. 251, art.
6.
V. sent. della Corte Cost. n. 216 del 20/24-5-1991 che ha dichiarato non
fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 218 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso D.P.R. ed alla
tabella allegato n. 3.
Art. 219
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di
inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento è data
facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno (1) dalla
scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la
corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al
valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle
rendite è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale (2).
_________
(1) V. al riguardo le
disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art. 8.
(2) V. D.M. 9-7-1984
(S.O.G.U. n. 290 del 20-10-1984).
Art. 220
(1) Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante
da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per
cento, con moglie (2) e figli, o solo moglie (2), o solo figli aventi i
requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai
sensi dell'art. 77, può essere concesso, al solo scopo di investimento in beni
terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad
uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi almeno due anni
dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non
superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte
della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati
negli articoli che seguono.
__________
(1) V. al riguardo le disposizioni
della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme" (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L.
11-5-1971, n. 300 "Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente
norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme". (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
(2) V. L. 9-12-1977,
n. 903, art. 10.
Art. 221
(1) Il riscatto in capitale della rendita di cui all'articolo
precedente è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita
del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo
stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre
l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le
opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda
agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole,
per il cui acquisto può essere concesso il riscatto, debbono essere di
apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione all'entità ed alle
caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere
usate.
_________
(1) V. al riguardo le disposizioni della L. 4-1-1968, n.
15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme. (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e della L. 11-5-1971, n.
300. Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15, contenente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
(G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 222
(1) La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220
deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
deve essere corredata dai documenti dimostrativi della ricorrenza delle
condizioni richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre,
tutti gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi
d'ufficio alle autorità competenti.
_________
(1) V. al riguardo le
disposizioni della L. 4-1-1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". (G.U. n. 23 del 27-1-1968) e
della L. 11-5-1971, n. 300. "Modifiche e integrazioni alla L. 4-1-1968, n. 15,
contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme" (G.U. n. 158 del 24-6-1971).
Art. 223
Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui
all'art. 220 è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla
data di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita
eventualmente pagati dopo tale data.
Art. 224
Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art.
220 può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono
ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate
siano suscettibili di modifìcazioni, la rendita può essere riscattata in misura
non superiore alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità
dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposta
semprechè permangano le condizioni richieste dall'art. 220.
Art. 225
Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi
dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile
con rendita di inabilità permanente ai sensi dei presente titolo, l'importo
della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82,
è decurtata dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora
l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta
ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art. 231, quando sia provato
che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.
Art. 226
A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi
dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:
a) ad
intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali
ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati o ipotecati, sotto
pena di nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della
rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la
stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali sono a carico
dell'infortunato acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione,
ricostruzione e riparazione di cui all'art. 221, il versamento del capitale di
riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio uffìcio
tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle
macchine agricole, il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre
garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla
legge.
Art. 227
Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222 decide il
Comitato esecutivo dell'Istituto assicuratore, il quale, sentito il Comitato
tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura,
deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 228
Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui
all'articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; che decide in via
definitiva (1).
____________
(1) V. al riguardo le disposizioni del D.P.R.
24-11-1971, n. 1199.
Art. 229
L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui
all'art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni
mediche, chirurgiche e protesiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del
lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai
termini di legge, nel limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni legislative.
Art. 230
Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per
infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute
negli artt. 83 e 84.
Art. 231
Le indennità per i casi di morte derivante da infortuni sul
lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita (1) sulla base delle
retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformità delle disposizioni del
titolo primo.
A decorrere dal I° luglio 1965 le rendite di cui al comma
precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per
cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'art.
234.
__________
(1) A decorrere dal 1° giugno 1993 la base retributiva per
la liquidazione delle rendite a superstiti dei soggetti di cui all'art. 205,
comma 1, lett. b), è pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori
dell'industria; v. L. 243/1993, art. 14, lett. e.
Art. 232
In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o
degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei
componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia;
le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta
deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'istituto assicuratore, il
Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il
loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un
elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità. Se i
componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo
risultare da una dichiarazione che rilascia all'istituto assicuratore, a sua
domanda, nella quale fa menzione, altresì, dell'avvertenza fatta ai componenti
la famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a
norma del presente articolo sono in ogni caso a carico dell'istituto
assicuratore; l'onorario per l'autopsia, con il referto, è liquidato dal Pretore
nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la sanità (1).
_________
(1) V. D.P.R.
19-12-1981.
Art. 233
(1) Oltre alla rendita di cui all'art. 231 è corrisposto ai
superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le
disposizioni dell'art. 85.
_________
(1) Così sostituito dalla L.
10-5-1982, n. 251, art. 8.
Art. 234
(1) Le rendite per inabilità permanente e per morte sono
riliquidate ogni anno (2) a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni
dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori
dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate
nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
A tale
effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una
variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il
cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base
debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul
lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre
1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della
nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in
misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua
convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio
1980.
________
(1) Cosi sostituito dall'art. 3 della L. 10-5-1982, n. 251,
modificato dalla L. 28-2-1986, n. 41, art. 20, v. L. 31-12-1991, n. 412, art.
11.
(2) V. L. 28-2-1986, n. 41, art. 20.
A decorrere dal 1° giugno 1993
per i soggetti di cui all'art. 205, comma 1, lett. b) alla rivalutazione delle
rendite agricole in godimento si applica lo stesso coefficiente di variazione
previsto per il settore industriale dall'art. 116; v. L. 243/1993, art. 14,
lett. c).
Art. 235
(1) Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per
infortuni sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita
a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 188, per l'esecuzione
del predetto decreto luogotenenziale con grado di inabilità non inferiore al
cinquanta per cento, sono concessi i seguenti assegni-continuativi
mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, se
titolari di rendita vitaliza, lire diecimila;
con grado di inabilità dal
sessanta al settantanove per cento, se liquidati in capitale, lire tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire
ventiseimila; con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire
trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia
indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218, lire
trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale
continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e
assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile
corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto
assicuratore.
_______
(1) Sostituito dalla L 12-3-1968, n. 235, art. 2; v.
anche L 27-12-1975, n. 780, art. 8; vedi anche D.P.R. 18-4-1979, art. 3.
Art. 236
Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto
assicuratore è tenuto ad erogare le medesime prestazioni sanitarie previste per
gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli
articoli 86 e seguenti.
Art. 237
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i
casi di infortunio sul lavoro in agricoltura , agli obblighi stabiliti dagli
articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente
titolo (1).
________
(1) V. L. 23-12-1978, n. 883.
Art. 238
Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è
obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la
lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione
assoluta dal lavoro per più di tre giorni.
Detto certificato vale anche come
denuncia dell'infortunio: esso è compilato secondo un modulo speciale portante
un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni, sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero
sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici
postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende
(1).
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie
necessarie per completare il modulo, e firmarlo egli pure, quando ne sia
richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che
il certificato sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della
prima assistenza, all'uffìcio postale per l'invio all'istituto assicuratore e,
qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà passibile
della penalità comminata dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal
certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna al mittente con la firma
dell'impiegato di posta e col timbro dell'uffico di accettazione e trasmette il
certificato stesso, raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto
assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il
certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore fermo l'obbligo di
redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso.
________
(1) I
lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato v. L. 26-2-1982 n. 54,
art. 14.
Art. 239
Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da
doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai
trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del
certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi
del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia
all'Ispettorato del lavoro e al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio. Inoltre, in caso di infortunio mortale, il medico deve darne
avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore
dall'infortunio all'istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa.
Il
Pretore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro
giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una
inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli 56 e 62 e negli
artt. 64 e 232.
Art. 240
Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale
di inchiesta deve essere, a cura del Pretore, rimessa al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 241
L'Infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o
al preposto all'azienda.
Art. 242
Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni
da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come
data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella della
prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato
guaritile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una
speciale dichiarazione nella denuncia.
Art. 243
Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul
lavoro in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e
seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Art. 244
L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a
sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto
dell'infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure
o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se
intrasportabile.
Art. 245
Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta
comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo
della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare,
altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le
indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo a
disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato
di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì inviare i
certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti
dall'Istituto medesimo.
Art. 246
La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati
di continuazione e termini della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore,
il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il
medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo
incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi dei
primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma
dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmetta
copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con un'ammenda da lire mille
a lire quattromila (1).
________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art. 35, 8°
comma.
Art. 247
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che
l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso
siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore
l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli
articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di
procedura penale: le spese relative sono a carico dell'istituto
assicuratore.
Art. 248
Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al
coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone cui sia comune il diritto
ad esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere
rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo
caso la procura deve essere vistata dal Sindaco.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 249
Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali
in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del
titolo primo, in quanto applicatili e non in contrasto, salvo quanto
diversamente disposto dalle norme che seguono (1).
_________
(1) V. D.P.R.
9-6-1975, n. 482; v. sent. Corte Cost. n. 231 del 31-10-1986 che dichiara
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella
parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie
professionali nell'industria) dello stesso D.P.R. anche ai lavoratori agricoli
comunque addetti all'utilizzazione della macchine"; sent. Corte Cost. n. 351 del
15-10-1987 che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 209 e 249, D.P.R. 30-6-1965, n.
1124 (G.U. n. 47 dell'11-11-1987).
Art. 250
La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta
con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta
presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia
indugiato a denunciare la malattia al medico per più di quindicigiorni da quello
dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto
all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia.
La
manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo
giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la
malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che
l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si
considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la
denuncia con il certificato medico.
Art. 251
Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto
da malattia ritenuta professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia
all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita
medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo
giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per
più di tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate
all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.
Art. 252
Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della
diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente presidenziale la
prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a
quando non sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente
adito.
Art. 253
La malattia dà luogo a rendita quando comporti un'inabilità
permanente di grado superiore al venti per cento (1).
Quando la morte in
conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la
costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore
deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 231, debbono proporre
domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte
(2).
________
(1) V. sent. della Corte Cost. n. 93 del 30-5-1977 che
"dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 74, 2° comma, nella parte in
cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia
professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul
lavoro".
(2) V. al riguardo le disposizioni della L. 11-8-1973, n. 533, art.
8.
Art. 254
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche
quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per
le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità o la
morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è
indicato nella tabella allegato n. 5 (1).
________
(1) V. D.P.R. 9-6-1975,
n. 482; sostituito dal D.P.R. 13-4-1994, n. 336 (a decorrere dal 22-6-1994).
Art. 255
L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di
accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per
i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti
relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la
profilassi della stessa.
Capo V
ORGANIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 256
L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche
con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 257
Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante
contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi
rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle
convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari,
i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione
dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera
media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure
possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le
norme indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei contributi sono
determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui
fondi rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.
I
ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente di
finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione
dell'imposta erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo
fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte
provinciali nè comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti
al contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei
lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia
provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino
un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo.
Art. 258
I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di
assicurazione sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I ricorsi
riguardanti i contributi assegnati a singole aziende, in applicazione delle
tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.
Art. 259
Il cinque per cento del contributo annuale deve essere
accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale
sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli
interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà
di un fabbisogno annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli
interessi, cessano quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo
stabilito dal comma precedente, ma debbono essere ripristinate quando il fondo
stesso venga risultare inferiore al limite suddetto.
Il fondo di riserva è
investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o
titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili e in
operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I e II del testo unico delle
leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 260
I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente
articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.
La
restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui
ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto
di credito di notoria solidità.
Art. 261
Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge
19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene
provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da
ricuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.
Le eventuali
variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo sono
stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al
fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da
approvarsi con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza
sociale.
Tale contributo è commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei
fondi rustici ed è iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria, ai sensi dell'art.
3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale
all'imposta stessa.
Art. 262
Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base
nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite
dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza
sanitaria, delle spese di gestione compreso l'ammortamento degli impianti, delle
altre spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni
al fondo di riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è
effettuata tenendo conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai
risultati degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per
indennità di inabilità permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle
rate di rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni
avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano
nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi
degli esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere
portati gli avanzi di esercizi e gli interessi del fondo di riserva, quando
questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni
esercizio è stabilito con delibera dei Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 263
Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e
questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su
richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo
assicurativo, sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per
colmare, in uno o più esercizi, i disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è
inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale può autorizzare l'Istituto assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti
dal fondo di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede
in conformità del primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il fondo di riserva abbia
raggiunto il limite di cui all'art. 259, può apportare una congrua diminuzione
al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e
questo sia superiore al venti per cento dell'onere di competenza.
Art. 264
I saggi dei contributi di assicurazione possono essere
stabiliti in ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o
forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed
in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in
un numero di voci non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui
terreni dovuta all'erario per le proprietà agricole e forestali (tariffe per
imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art.
257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole
e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie,
assumano una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di
infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con
suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.
Art. 265
I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura
sono determinati, in base al fabbisogno ed all'estensione complessiva dei
terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente della mano
d'opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e,
eventualmente, del rischio di infortunio.
Per le proprietà agricole o
forestali di limitata estensione le predette tariffe possono contenere saggi di
contributo commisurati alla sola imposta sui terreni dovuta all'erario.
Art. 266
I saggi di contributo per estensione e coltura non possono
superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.
Per le
proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati
all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati
in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.
Art. 267
I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al
rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni
dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le
tariffe per estensione e coltura.
Art. 268
I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini
o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non
sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono
determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture,
se i predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le
tariffe per estensione e colture;
b) in ragione del saggio medio risultante
dal rapporto fra il complessivo contributo e la corrispondente superficie
agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti sui terreni per i quali
sono applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di
coltivazione delle piante situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni e
ai quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati
tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime
lavorazioni.
Art. 269
Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale approva il fabbisogno dei contributi è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione, le Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a norma
dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo
della Repubblica contro detto decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione
dei contributi, salvo gli eventuali conguagli sui contributi degli esercizi
successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento
definitivo.
Art. 270
La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti
quote addizionali all' imposta terreni, è affidata, con l'obbligo del non
riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le
stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per
la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio
delle esattorie, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la
detta riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito nei
rispettivi contratti di appalto.
Art. 271
La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le
riscossioni dei contributi sono effettuate dall'istituto assicuratore
distintamente per ciascun esercizio per ogni Comune.
In ciascun ruolo sono
iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli dello stesso anno per
l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro può avvalersi degli elementi esistenti presso
gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali
debbono concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati
dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con
decreto dei Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata
anche, in parte o in tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle
imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con
l'autorizzazione del Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a
carico dell'Istituto assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli
dell'imposta erariale sui fondi rustici l'Istituto assicuratore deve
corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti
dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre
1954, n. 869.
Art. 272
Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati
all'intendente di finanza, il quale li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci
in pieghi postali raccomandati, perché vengano pubblicati e consegnati
all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i
ruoli delle imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere
trasmessa, entro il mese di gennaio, in piego postale raccomandato all'Istituto
assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne accerta la causa e promuove
dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.
Art. 273
L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli
esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fatto secondo il modulo
prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso
Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che l'avviso e le
cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le
quote dei contributi di assicurazione.
Art. 274
Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale e quello per le finanze può anche essere stabilito che il contributo di
assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli
stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui
terreni.
Art. 275
I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di
tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le
rispettive quote di contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per
estensione e coltura, le proprietà agricole e forestali sono considerate per
l'estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante dalla partita
catastale di ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in
corrispondenza delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed
assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento delle voci di tariffa,
sono stabilite con il decreto che approva le tariffe. Le aziende che abbiano una
proprietà complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbono essere ad esse
applicate le tariffe per estensione e coltura, sono soggette al contributo
corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio più basso della tariffa
fra quelli applicabili alle rispettive colture.
Per le estensioni superiori
ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e quelle
maggiori si considerano per un ettaro intero.
I saggi delle tariffe per
imposta sono applicabili per ciascun contribuente alla imposta erariale
principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni,
indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprietà cui si riferisse
l'imposta medesima salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art. 277.
Art. 276
I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali
alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.
Il versamento
all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da
parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità di invocare il
caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso come
riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza
bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata
suddivisa nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente
e nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla
scadenza della rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme,
l'esattore deve corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennità di mora
nella misura del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei
per cento se il ritardo è superiore.
Nei casi inadempienza da parte
dell'esattore nel pagamento delle rate, il ricevitore provinciale è tenuto,
quando ne venga richiesto dal predetto Istituto, a procedere sulla cauzione e
sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei
capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie.
Art. 277
Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento e, in mancanza, della notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla
notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare
all'intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o
correzione della rispettiva quota di contributo.
E ammesso il reclamo per i
ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora la quota di contributo
iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva estensione
catastale delle sue proprietà agricole e forestali, calcolate le frazioni nel
modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio massimo per ettaro, nel
qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.
Il ricorso non sospende
in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato sui ruoli, salvo il
diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non dovuto.
Art. 278
Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici
errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di
merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto
assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o
dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le
risultanze dei registri catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio
è indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perché sospenda la riscossione
della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel
versamento della rata di prossima scadenza.
Art. 279
Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente
di finanza determina nella sua decisione l'ammontare del contributo
effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma
iscritta nel ruolo.
Art. 280
La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in
originale al reclamante per mezzo del Sindaco del Comune di
residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso,
l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando
l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente
costituisce provvedimento definitivo.
Art. 281
Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale
decisione dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso
dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione
di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora
insoddisfatta o far apporre dal contribuente la quietanza del rimborso
ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può
imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al
netto dell'aggio corrispondente.
Art. 282
Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel
caso previsto dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far
pervenire al Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale gli atti dai quali
risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso.
Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni
stabilite dal citato articolo, comunica la sua decisione all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza,
perché disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a
ruolo.
Art. 283
Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non
pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso
esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta
erariale, l'esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del
contributo di assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti
esecutivi, venga riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze l'inesigibilità
dell'imposta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo
certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di
ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione
iscritto al nome del contribuente stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi
siano stati esperiti per il solo contributo, l'esattore deve esibire
all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilità, salvo
all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto
di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione del rifiuto stesso.
Art. 284
Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non
toglie all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero
delle quote rimborsate.
Art. 285
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende
all'istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione,
delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli
aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.
Capo VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 286
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11 si applicano
anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.
Fermo restando
il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono
esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti
riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi
verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e quanti
altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.
Gli avanzi
di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia
che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a
diminuzione dei contributi di cui all'art. 257.
Art. 287
(1) La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del
proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è
stabilito nel comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o
colonia parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non
presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto
è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è
dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione
del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota
corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;
c) se il terreno è
dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota
della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso
assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.
________
(1) V. L.
27-12-1973, n. 852.
Art. 288
Salvo i casi previsti dall'articolo precedente, chiunque
mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a
sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila (1).
___________
(1) V. L. 24-11-1981, n. 689, art.
35.
Art. 289
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(1).
__________
(1) V. L. 8-8-1972, n. 457, art. 23.
Art. 290
Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie
professionali delle persone previste dall'art. 205 debbono essere adottate dagli
esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti
speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le
proposte dell'istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato (1).
________
(1) V. L.
23-12-1978, n. 833, art. 24.
Titolo III
REGIMI SPECIALI
Capo I
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DEI MARITTIMI
IMBARCATI SU NAVI
STRANIERE
Art. 291
Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad
assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli
equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti per almeno due
terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le
stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità
è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte
dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse
marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli
oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi
spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni
categoria.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Art. 292
Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul
lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del
decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21
della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente
decreto concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli
assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni
nell'industria.
Art. 293
Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 (1), si
applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648
(2).
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge
24 settembre 1931, n. 1555 (3), convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375
(4), ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro
della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio
1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario
annuo di lire trecentosettantamila (5).
Qualora il grado di inabilità risulti
inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una
somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo
comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (6), dell'ulteriore
rendita spettante, calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire
trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge
18 aprile 1950, n. 243 (7), ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo
corrisposti.
_________
(1) Per il testo della L. 27-7-1962, n.
1115.
(2) Per il testo della tabella vedi G.U. n. 173 del 13-7-1956; vedi
anche L. 27-12-1975, n. 780, art. 6.
V. sent. della Corte Cost. n. 54 del
25-3-1981 che: "dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 293, 1°
comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, limitatamente alle parole "nonché la
tabella allegata al D.P.R. 20-3-1956, n. 648".
(3) In G.U. n. 299 del
29-12-1931.
(4) In G.U. n. 99 del 29-4-1932.
(5) V. L. 10-5-1982, n. 251,
artt. 9 e 13; L. 26-9-1984, n. 624.
(6) V. D.M. 8-11-1962 (G.U. n. 301 del
26-11-1962).
(7) In G.U. n. 118 del 24-5-1950.
Art. 294
Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse
marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli
effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori
medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II,
III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti
dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1963, n. 15, le
rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma,
per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori
addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente
liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del
regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1°
luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire
trecentosettantamila annue.
DISPOSIZIONI FINALI DEL PROVVEDIMENTO
Art. 295
Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi
relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui
alla legge 15 aprile 1965, n. 413 (1), restano in vigore nei limiti della loro
originaria efficacia per i casi in esse previsti.
________
(1) Per il
testo della L. 15-4-1965, n. 413, v. pag. 125.
Art. 296
Le disposizioni
del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto
dal 1° luglio 1965.