Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461
Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate.
testo in vigore dal: 22-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340,
allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n.
416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n.
1024;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n.
1094;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n.
111;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n.349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23
dicembre 1996, n.662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23
aprile 2001 e del 4 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;
E m a
n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende:
a)
per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni
pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché l'appartenente alle Forze di
polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
b)
per "militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento
militare;
c)
per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo militare,
equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
d)
per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo
165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
e)
per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui
all'articolo 10.
Art. 2.
Iniziativa a
domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o
contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti,
ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente
la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e,
ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e
sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il
trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione
dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o
da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o
dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la
cessazione del rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo
indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di
causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in
quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della
richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve
riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o
sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle
categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in
dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi
equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando
la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla
cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti
da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo può essere
proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei
mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto
salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve
essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione
ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la
menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente
da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale
in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della
vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché
per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3.
Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il
procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un
proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a
cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa
d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o
sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche
in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di
servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4.
Tutela della
riservatezza
1. In applicazione dell'articolo 22, comma
3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica
le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e
necessarie in relazione alle finalità perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati
all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti
interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformità
agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni
di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali
operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite
solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi
interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i
dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5
giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per
la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5.
Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura
l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato,
all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento
finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il
provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove
rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa
con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di
trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti
istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto
organizzativo interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi
pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il
provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto
previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente
la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione
allo stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il
quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi
di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni
corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare
l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili
relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento,
salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra
comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione
e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.
Art. 6.
Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o lesione,
comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del
momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità
fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla
Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima
assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto,
alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro
che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione,
da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal
medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione è composta di tre ufficiali
medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente
sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado,
con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi
su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le
modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico
della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla
complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante
la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non
integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di
almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma
dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e
gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione
ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria
stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i
motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di
accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla
Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di
infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella
l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa
l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le
necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135, per l'ulteriore
utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita è
comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal
dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del
dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del
dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli
atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso
di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa,
dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale
utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni
sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di
svolgimento dei lavori.
Art. 7.
Incombenze
dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento
finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale
tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale
documentazione prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota
nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare
richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché
di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore
corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana
il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo
notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi
dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda
qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo
2.
4. L'ufficio respinge la domanda di equo
indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata
presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione diretta di
certificazione medica
1. Al fine dell'accelerazione del
procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente
può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di
servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa
clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata
da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda
stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano
condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta
giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la
relazione di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente è data comunicazione della
trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota
nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare
richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché
di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al
comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria
locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6,
comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia,
senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha
effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui
all'articolo 2.
Art. 9.
Ricorso alternativo ad altro
organismo di accertamento medico
1. In alternativa all'invio alla Commissione
di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i
carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche
territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la
documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1,
per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla
Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati
all'articolo 6, comma 1.
2. La Commissione medica procede
all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano,
anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7. 3. Per le visite relative a militari o
appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi
del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con
un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o
amministrazione di appartenenza.
Art. 10.
Comitato di verifica per le cause di
servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di
servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di
componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra
esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali
medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari
medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a
militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il
Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari
dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a
due.
3. I componenti, nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni,
prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di
comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo
organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo
di provenienza la spesa relativa al trattamento economico
complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il
Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a
componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non
ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni
composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro
membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari
medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al
Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca
degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o
ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un
contingente di personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione
all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre,
nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la
conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato
ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui
all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine
non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle
domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a
norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle
pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali
Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma
3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande
ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le
domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli
stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di
verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di
servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è
utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è
elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie
disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.
Art. 11.
Pareri del
Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad
attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione
a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o
lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento
degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore,
si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con
parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal
Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli
atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla
Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui
all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo
rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata
nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i
casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo
6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al
Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
Art. 12.
Unicità di
accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo
anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento
pensionistico di privilegio.
Art. 13.
Atti per via
telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal
presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida
di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento
dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di
comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota
di trasmissione degli atti stessi.
3. È in facoltà del dipendente chiedere, in
qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti,
da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine
i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea,
il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla
nota di comunicazione.
Art. 14.
Termini e
competenza
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo
riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su
conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di
equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di
ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per
motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di
richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei
successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del
Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel
rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è
notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei
successivi quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo
indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione
di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo
indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal
presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di
comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di
aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per
la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere
all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le
procedure indicate dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei
provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è
del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in
ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente
dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti di inidoneità
ed altre forme di inabilità
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni
di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita
della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione
recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6.
3. In conformità all'accertamento sanitario
di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione
procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla
risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la
concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione di
procedure
1. L'Amministrazione non può chiedere pareri,
anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal
presente regolamento né dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate
necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la
definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti pensionistici di
privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di
causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di
stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di
servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello
Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento,
fino all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi
procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul
termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la
presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
Art. 18.
Disposizione
transitoria
1. I procedimenti relativi a domande di
riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché
di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di
idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini
procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e
dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e
del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano
nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente
regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilità non
dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8
maggio 1997, n.187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo
le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si
applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento
di inidoneità al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono
comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati
personali.
Art. 19.
Norme finali e di
coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni
normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito
dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al
procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento
si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di
indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il
regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta
secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di
polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o
meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della
legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la
presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome
provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di
riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a)
la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e
14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del
presente regolamento;
b)
il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n.1024, salvo
gli articoli 19, 20 e 21;
c)
gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d)
gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
e)
l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi
primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175,
176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
f)
l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
g)
il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.349;
h)
l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20
dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160