Notizie flash in tema di pensione di reversibilità
Reversibilità ai coniugi divorziati.
Ai sensi della Legge n.74/87, che regolamenta il diritto alla pensione in caso
di divorzio, il coniuge divorziato che alla morte dell’altro coniuge abbia i
requisiti per ottenere la reversibilità, ha diritto di richiedere la pensione
di reversibilità, ciò sebbene sia stata pronunciata una sentenza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. A tal fine occorre che:
-
il coniuge divorziato superstite sia titolare del diritto a percepire l’assegno di mantenimento e non abbia contratto nuovo matrimonio;
-
il coniuge dante causa sia deceduto dopo il 12.03.1987 (ciò giustificato dal principio della non retroattività della legge);
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il requisito contributivo dal quale trae origine il diritto alla reversibilità sia anteriore alla data di emissione della sentenza di scioglimento.
Prescrizione del diritto alla pensione di reversibilità.
Il diritto di richiedere prestazioni pensionistiche può essere esercitato in
qualsiasi momento e, quindi, non è soggetto ad alcun tipo di prescrizione. Ben
diverso è il problema riguardante il pagamento delle somme arretrate. Tali
somme possono essere riconosciute, e riscosse, con decorrenza fino ad un
massimo di dieci anni. La prescrizione decennale, detta ordinaria, riguarda,
però, solo le rate di pensione che non sono state mai liquidate, come per
esempio nel caso in cui l’avente diritto ha presentato la domanda solo dopo
molti anni. Mentre, nel caso in cui le rate di pensione che sono state poste
regolarmente messe in liquidazione, non vengono riscosse dal beneficiario, la
prescrizione è da considerarsi quinquennale.
Nuovo decreto legislativo in tema di totalizzazione pensionistica.
Il decreto legislativo n.42/06 non è altro che la continuazione logica dei
principi introdotti con la legge n.388/00. Il primo fine della totalizzazione è
garantire al lavoratore l’accesso alla pensione di vecchiaia anche in caso di
assenza dei presupposti ordinari : almeno 20 anni di contributi e un’età non
inferiore a 65 anni. Attraverso il meccanismo della totalizzazione, i
contributi versati nei vari fondi pensionistici si sommano in modo virtuale ai
fini dell’acquisizione del diritto alla pensione. Il calcolo dell’importo dovrà
essere effettuato sulla scorta del metodo pro-quota, ed infatti, ogni ente
dovrà liquidare la quota che risulta di sua competenza. Il problema della
totalizzazione non è, però, così semplice, in quanto non sempre risulta
conveniente. Senz’altro per chi resterebbe altrimenti senza pensione, altra via
non rimane che esercitare il cumulo, senza il quale in nessun fondo riuscirebbe
a raggiungere il requisito minimo essenziale. Il problema sorge nel caso di un
soggetto che, pur avendo maturato il diritto in un determinato fondo, si vedrà
totalizzata la pensione con il sistema contributivo. In questo caso, spesso,
con la rinuncia alla totalizzazione, si può ottenere un trattamento economico
più vantaggioso, in quanto si verrebbe a sommare alla pensione retributiva, un
insieme di rendite ottenute grazie ai periodi contributivi.
La pensione anticipata ai soggetti non vedenti.
Ai sensi della L.113/85 veniva riconosciuta ai non vedenti una maggiorazione
dell’anzianità contributiva pari a quattro mesi relativa ad ogni anno di
lavoro. Con la legge 120/91 tale diritto è stato esteso a tutti i dipendenti
che risultino ciechi assoluti o parziali con capacità visiva ridotta a più di
un decimo per entrambi gli occhi. Tale maggiorazione oltre non tutti i periodi
lavorativi ma solo quelli relativi alla patologia riscontrata, viene applicata
solo se l’interessato presenta una domanda all’Ufficio pubblico competente,
allegando apposita documentazione medica da cui risulti il grado di cecità.
Oltre alla maggiorazione, si non vedenti può essere riconosciuto un anticipo
sul requisito dell’età per la pensione di vecchiaia. Infatti possono andare in
pensione, coloro che sono cechi dalla nascita, a 55 anni gli uomini e a 50 anno
le donne, con soli dieci anni di contributi. I lavoratori autonomi, invece,
possono andare in pensione coloro che hanno raggiunto i 60 anni, per gli
uomini, e 55 per le donne.