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I.N.A.I.L.

ASSICURAZIONE SU INFORTUNI E MALATTIA

Ente competente è l'I.N.A.I.L. e cioè L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il quale opera sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. La tutela non si applica a tutti i lavoratori ma solo a quelli che, durante l'attività lavorativa, hanno un'intensa esposizione al rischio. Ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 38/00 sono compresi nell'assicurazione tutti coloro che "in modo permanente o avventizio prestano, alle dipendenze o sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita qualunque sia la forma della retribuzione". Due sono dunque i requisiti dell'assicurato: la subordinazione e la manualità della prestazione. Con il D. Lgs. 38/00 ha esteso l'obbligo assicurativo anche all'area dirigenziale, parasubordinata e ai datori di lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Si verifica quando l'infortunio è avvenuto per causa violenta, in occasione della prestazione di lavoro dal quale è derivata la morte o l'invalidità permanente, assoluta o parziale, o l'invalidità temporanea con l'astensione al lavoro per almeno 3 giorni. Dall'infortunio ne deve derivare la lesione e cioè l'alterazione recata all'organismo fisiopsichico del lavoratore che riduce o limita l'attitudine del soggetto a svolgere attività lavorativa. Altro requisito è la causa violenta e cioè il nesso di causa ed effetto con la lesione.

INFORTUNIO IN ITINERE

Si intende l'infortunio in cui può incorrere il lavoratore mentre si reca sul posto di lavoro o sulla strada del ritorno. L'art.12 del D.Lgs.38/00 lo definisce come l'infortunio occorso alle persone assicurate durante il normale percorso di andata o di ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o che collega due posti di lavoro o, se l'azienda non è fornita di mensa, che collega il posto di lavoro con il luogo abituale di consumazione dei pasti; anche in caso di utilizzo del mezzo privato. Sono, invece, esclusi gli infortuni avvenuti durante spostamenti non dipendenti da cause di lavoro.

MALATTIA PROFESSIONALE

Anch'essa è da considerarsi come una lesione della capacità lavorativa e, si differisce dall'infortunio, per ciò che riguarda la causa che qui non è violenta, bensì lenta e progressiva in relazione diretta con l'esercizio dell'attività. Sono considerate malattie professionali tutte quelle malattie indicate nelle tabelle del T.U., ma la Corte Cost. con sentenza n.179/88 ha riconosciuto la facoltà di dimostrare di dimostrare la professionalità di malattie non tabellate.

TUTELA GIUDIZIARIA

in caso di mancato riconoscimento da parte dell'Istituto, sia per l'indennità temporanea che per la permanente, è possibile richiedere allo stesso visita collegiale. Solo se l'I.N.A.I.L. rigetterà la domanda o in caso di formazione del silenzio-rigetto, l'assicurato potrà tutelare i propri diritti dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente: il Giudice del Lavoro.