I.N.A.I.L.
ASSICURAZIONE SU INFORTUNI E MALATTIA
Ente competente è l'I.N.A.I.L. e cioè L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro il quale opera sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro. La tutela non si applica a tutti i lavoratori ma solo a quelli che,
durante l'attività lavorativa, hanno un'intensa esposizione al rischio. Ai
sensi dell'art.4 del D. Lgs. 38/00 sono compresi nell'assicurazione tutti
coloro che "in modo permanente o avventizio prestano, alle dipendenze o sotto
la direzione altrui, opera manuale retribuita qualunque sia la forma della
retribuzione". Due sono dunque i requisiti dell'assicurato: la subordinazione e
la manualità della prestazione. Con il D. Lgs. 38/00 ha esteso l'obbligo
assicurativo anche all'area dirigenziale, parasubordinata e ai datori di
lavoro.
INFORTUNIO SUL LAVORO
Si verifica quando l'infortunio è avvenuto per causa violenta, in occasione
della prestazione di lavoro dal quale è derivata la morte o l'invalidità
permanente, assoluta o parziale, o l'invalidità temporanea con l'astensione al
lavoro per almeno 3 giorni. Dall'infortunio ne deve derivare la lesione e cioè
l'alterazione recata all'organismo fisiopsichico del lavoratore che riduce o
limita l'attitudine del soggetto a svolgere attività lavorativa. Altro
requisito è la causa violenta e cioè il nesso di causa ed effetto con la
lesione.
INFORTUNIO IN ITINERE
Si intende l'infortunio in cui può incorrere il lavoratore mentre si reca sul
posto di lavoro o sulla strada del ritorno. L'art.12 del D.Lgs.38/00 lo
definisce come l'infortunio occorso alle persone assicurate durante il normale
percorso di andata o di ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o
che collega due posti di lavoro o, se l'azienda non è fornita di mensa, che
collega il posto di lavoro con il luogo abituale di consumazione dei pasti;
anche in caso di utilizzo del mezzo privato. Sono, invece, esclusi gli
infortuni avvenuti durante spostamenti non dipendenti da cause di lavoro.
MALATTIA PROFESSIONALE
Anch'essa è da considerarsi come una lesione della capacità lavorativa e, si
differisce dall'infortunio, per ciò che riguarda la causa che qui non è
violenta, bensì lenta e progressiva in relazione diretta con l'esercizio
dell'attività. Sono considerate malattie professionali tutte quelle malattie
indicate nelle tabelle del T.U., ma la Corte Cost. con sentenza n.179/88 ha
riconosciuto la facoltà di dimostrare di dimostrare la professionalità di
malattie non tabellate.
TUTELA GIUDIZIARIA
in caso di mancato riconoscimento da parte dell'Istituto, sia per l'indennità
temporanea che per la permanente, è possibile richiedere allo stesso visita
collegiale. Solo se l'I.N.A.I.L. rigetterà la domanda o in caso di formazione
del silenzio-rigetto, l'assicurato potrà tutelare i propri diritti dinanzi
all'Autorità Giudiziaria competente: il Giudice del Lavoro.