Legge 12 giugno 1984, n. 222
Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 Giugno
1984 , n. 165)
Art. 1
Assegno ordinario d'invalidità
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad
assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni
confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di
infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della
capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al
rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano
sopraggiunte nuove infermità.
3. L'assegno d'invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le
norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al
trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del
trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della
pensione sociale di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che
posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione
sociale di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati
legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello
del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa.
Dal computo dei redditi é escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati
devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di
cui all'art. 24 della L. 13 aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai
superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme
che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in
favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di
contribuzione di cui al secondo comma del successivo art. 4, si considerano
utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata
prestata attività lavorativa.
7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per
periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora
permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione
stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La
conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza nel caso in cui la
domanda sia presentata nei semestre antecedente tale data, oppure dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda qualora la
stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza
suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato
automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo
art. 9.
9. I contributi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa,
successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della
liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'art. 7 della L. 23
aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità,
l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno
precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica
e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta,
valutata secondo la disciplina dell'art. 7 sopra citato.
10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia
l'assegno di invalidità si trasforma in presenza dei requisiti di assicurazione
e di contribuzione in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento
dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si
considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione
stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello
dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.
11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la
disciplina del cumulo prevista dall'art. 20 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1971 n. 118, è
incompatibile con l'assegno di invalidità.
Art. 2.
Pensione ordinaria di inabilità
1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il
quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è
subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli
operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi
professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione
avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è
corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
rinuncia o della cancellazione .
3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita
dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma
del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
a) per
l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari
alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato
sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo
dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo
pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e
la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere
computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è
costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe
spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso
tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di
detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito
nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria
alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente,
nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme
previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di
lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla
concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli
elenchi anagrafici degli operai agricoli con l'iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a
carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro
trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si
verifichi una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a
darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di
inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di
cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al
verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il
diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente
percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra
l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.
6. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia
professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione
di cui alle lettere a) c b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte
eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.
Art. 4
Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
riconoscimento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di
inabilità
1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e
alla pensione di inabilità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è richiesto il
possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art.
9, n. 2), del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n.
1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i
requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'art. 9, n. 2), di cui
al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti,
sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi
settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle
lettere a) e b) dello stesso art. 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a
1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del
presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro
favore, almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel
quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché
risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo
il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della L. 3
giugno 1975, n. 160.
4. Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità
lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il
riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il
quale ha usufruito della pensione stessa.
Art. 5
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai
pensionati
per inabilità
1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza
continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma
successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista
nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. L'assegno di cui sopra:
a) non è dovuto in caso di ricovero in
istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
b)
non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di
assistenza personale continuativa a norma degli artt. 76 e 218 del testo unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
c)
è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre
forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura
corrispondente all'importo della prestazione stessa.
2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a
presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda
corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il
riconoscimento del relativo diritto.
Art. 6
Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di
inabilità
od ai superstiti per cause di servizio
1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di
invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2,
anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 4, quando:
a) l'invalidità o
l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di
servizio;
b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati
nell'art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed
integrazioni hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità
purché:
1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con
finalità di servizio;
2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti
il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di
natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti
pubblici.
3. L'art. 12 della L. 21 luglio 1965, n. 903 è abrogato.
Art. 7
Perequazione automatica
Alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti
derivanti da rivalutazioni per perequazione automatica previsti dalle vigenti
disposizioni.
Art. 8
Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni
previdenziali
1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22, della L. 21 luglio 1965, n.
903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1 della L. 9 agosto
1954, n. 657 e dell'art. 1 della L. 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive
modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. L'ultimo comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni
familiari, approvato con Dpr 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Per i figli e le persone
equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si
trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età"
Art. 9
Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di
inabilità
1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti artt.
1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la
revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà
luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di
invalidità di cui agli artt. 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle
condizioni di reddito previste dall'art. 8 del Dl 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al
trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal
mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto
previsto al successivo quinto comma.
3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di
mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto,
comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi
che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione l'eventuale
provvedimento modificativo dei trattamento in atto ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli
accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate
di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile
procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del
provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile
far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato
luogo al trattamento in atto.
6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può
ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata,
ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero
di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente art.
1, è attribuito l'assegno di invalidità.
7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile
gli è attribuita la pensione di cui all'art. 2. L'importo della pensione non può
essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate
per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo
comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del
provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.
Art. 10
Riduzione dei requisiti contributivi
Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'art. 4 della presente
legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di
assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del
biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art 11
Limite alla presentazione di nuove domande
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che
abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del
diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli artt.
1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a
quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel
caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato.
Art.12
Decorrenza della normativa
1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni
liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente
legge.
2. Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi
della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le
prestazioni stesse fanno carico.
Art. 13
Personale medico degli enti previdenziali
Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli
istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della L.
23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 14.
Surrogazione
1. L'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è
surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato
o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di
assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore
capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite
con le stesse basi di quelle allegate al D.m. 19 febbraio
1981, in attuazione
dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art.15.
Modifica dell'art. 36 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
All'art. 36, primo comma, n. 2), del Dpr 30 aprile 1970, n. 639, sono
soppresse le parole: socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e
dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza
proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i
ricorsi nell'anzidetta materia.