Assegno e pensione di invalidità
ASSEGNO DI INVALIDITA’
Ne ha diritto colui che ha una
capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Per
permanenza non si intende che la patologia di cui è affetto l’assicurato è
irreversibile ma che è imprevedibile un miglioramento futuro. La revoca può
essere, però, effettuata, ogni qualvolta che si accerti che ci sia una
insufficienza delle patologie già riconosciute. Esso è compatibile con
qualsiasi attività lavorativa.
PENSIONE DI INABILITA’
al contrario dell’assegno di
invalidità, viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione in caso di
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Essa non può mai
essere soggetta a revisione.
REQUISITI
per il riconoscimento sono necessari due requisiti,
uno contributivo e l’altro medico.
Il requisito contributivo, sia per l’assegno che per la pensione, è previsto in
cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la
data di presentazione della domanda per ottenere il beneficio.
Il requisito medico riguarda il riconoscimento di un infermità fisica o mentale
che sia accertata dagli organi competenti dell’I.N.P.S. tali da provocare una
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
per la pensione, e relativa per l’assegno.
DOMANDA
deve essere presentata presso le competenti sedi
I.N.P.S., da individuare in relazione alla residenza dell’eventuale
beneficiario.