Leggi
Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 (G.U. n. 249 del 23.10.2002)
Art. 1. - Ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti
effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente,
la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni,
gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica,
istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto
pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una
libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali
o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali
operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni
nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento
principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile,
il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta
da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni
a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto
del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili
si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1993.
Art. 3. - Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi
degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento
del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile.
Art. 4. - Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito
nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria
la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,
quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce
o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura
o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili,
il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di
sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi
casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori
due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore
rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni
siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi
sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione
e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5. - Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente
decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento
di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione
di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre
in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in
vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione
si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma
1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.
Art. 6. - Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle
somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove
il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità,
possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle
tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7. - Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento,
è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce
o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti
commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato
da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore
liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore
o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini
di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad
esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo
all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze
di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto
dell'accordo medesimo.
Art. 8. - Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole
e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate
ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali
concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne
l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire
a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel
giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che
ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100,
per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Art. 9. - Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti:
"da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede
in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e
può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il
termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore
a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale
del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
Art. 10. - Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito:
"In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore,
senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al
saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale
europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di
sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori
in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento
in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in
questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda
di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale
pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art. 11. - Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima
dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali
che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente
concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai
creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture
aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture
contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.