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CHIESA CATTOLICA E CULTI DIVERSI
Legge 25 marzo 1985, n. 121 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 85, del 10 aprile).
-- Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. (ACCORDI DI VILLA MADAMA).
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo,
con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Articolo
2
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo con protocollo addizionale
di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore
in conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.
Preambolo
ACCORDO
La
Santa Sede e la Repubblica italiana:
Tenuto
conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi
in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella
Chiesa dal Concilio Vaticano II; Avendo presenti, da parte della
Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione,
e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico
Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa
e la comunità politica, nonchè la nuova codificazione del diritto
canonico; Considerato inoltre che, in forza del secondo comma
dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti
tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi,
i quali per altro possono essere modificati di comune accordo
dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione
costituzionale; Hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire
alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Articolo
1
La
Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei
loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione
dell'uomo e il bene del Paese.
Articolo
2
1.
La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena
libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa,
di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata
alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio
del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale
nonchè della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2.
E' ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione
e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale
Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero
e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione
degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3.
E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni
la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4.
La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che
Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
Articolo
3
1.
La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente
determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna
a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi
la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2.
La nomina dei titolati di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata
dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle
competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi
diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione
territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri
uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3.
Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non
saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici
che non siano cittadini italiani.
Articolo
4
1.
I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti
hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati
dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2.
In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati
alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso
fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi
sanitari.
3.
Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica
alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e
delle società di vita apostolica possono usufuire degli stessi
rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università
italiane.
4.
Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare magistrati o ad altra
autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragione del loro ministero.
Articolo
5
1.
Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo
con la competente autorità ecclesiastica.
2.
Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti
al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3.
L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni,
fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto
concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e
delle pertinenti opere parrocchiali.
Articolo
6
La
Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche
e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti.
Articolo
7
1.
La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art.
20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
2.
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su
domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà
a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
aventi sede in Italia, eretti e approvati secondo le norme del
diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili
di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3.
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione
o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati
a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
Le
attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli
enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura
e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4.
Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici,
e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad
essere soggetti al regime vigente.
5.
L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici
è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti
di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti
dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6.
All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono
una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da
sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la
materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli
impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del
medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
In
via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e
30 del precedente testo concordatario.
Articolo
8
1.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo
le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo
sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o
il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del
matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti
i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio
originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite
le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La
Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a)
quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circa l'età richiesta per la celebrazione;
b)
quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile
considera inderogabile.
La
trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile,
l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più
proposta.
La
richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del
luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove
sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro
ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da notizia al
parroco.
Il
matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche
se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia
effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La
trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta
dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza
e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano
conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della
celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza
pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2.
Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda,
delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica
italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando
questa accerti:
a)
che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente
articolo;
b)
che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio
in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
c)
che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La
corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva
una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori
a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato
nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione
sulla materia.
3.
Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale
la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato
della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della
Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della
società.
Articolo
9
1.
La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla
propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto
di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti
di educazione.
A
tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà,
ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato.
2.
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa
e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare,
nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado.
Nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa
dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto
dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale
diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Articolo
10
1.
Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi
e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione
nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto
canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2.
I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche,
determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate
dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono
parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane
di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3.
Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto
il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.
Articolo
11
1.
La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze
armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza
in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza
negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad
alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento
delle pratiche di culto dei cattolici.
2.
L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici
nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità
ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità
stabiliti d'intesa fra tali autorità.
Articolo
12
1.
La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine,
collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al
fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le
esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due
Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,
la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La
conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico
e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite
e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle
due Parti.
2.
La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio
italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione
e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre
catacombe.
Con
l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali
diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti
ed al trasferimento delle sacre reliquie.
Articolo
13
1.
Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato
lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto
previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso
non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2.
Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione
tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia
con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti
autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Articolo
14
Se
in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione
delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione
paritetica da loro nominata.
Roma,
diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino
card. Casaroli Bettino Craxi
Allegato
unico
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al
momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana,
desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore
applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni,
e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di
comune intesa:
1.In relazione all'art. 1.
Si
considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato
dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione
dello Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
a)
Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari,
i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al
culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza
spirituale di cui all'art. 11.
b)
La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà
comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio
dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c)
La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato
lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento
canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art.
23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale
gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati
da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno
intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai
cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
a)
La repubblica Italiana assicura che resterà escluso l'obbligo
per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni
immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti
autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari
ragioni.
b)
La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi
lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
a)
Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b),
si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1)
l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2)
la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti
civili;
3)
gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b)
Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli
796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener
conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è
regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1)
si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana
alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono
fatti al diritto canonico;
2)
si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
divenuta esecutiva secondo il diritto canonico.
3)
si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c)
Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati,
prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità
alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge
27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il
procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto
dalle norme stesse.
5. In relazione all'art. 9.
a)
L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate
al n. 2 è impartito -- in conformità alla dottrina della Chiesa
e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni -- da insegnanti
che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa dall'autorità scolastica.
Nelle
scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica,
che sia disposto a svolgerlo.
b)
Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e
la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1)
i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i
diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2)
le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione
alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3)
i criteri per la scelta dei libri di testo;
4)
i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c)
Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente
nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata
da norme particolari.
6.
In relazione all'art. 10.
La
Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 -- che non
innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 -- si atterrà
alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al
medesimo articolo.
7.
In relazione all'art. 13, n.
1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione,
nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il
presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo
che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma,
diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
Agostino
card. Casaroli Bettino Craxi