Articolo 1
Oggetto
della legge.
1.
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana,
pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e
disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Articolo
2
Convenzioni
internazionali.
1.
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione
delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2.
Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro
carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione
uniforme.
Articolo 3
Ambito
della giurisdizione.
1.
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato
o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura
civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente
la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles
il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971,
n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche
allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno
Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese
nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre
materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti
per la competenza per territorio.
Articolo 4
Accettazione
e deroga della giurisdizione.
1.
Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno
sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale
accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo
atto difensivo.
2.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata
a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la
deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano
la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Articolo 5
Azioni
reali relative ad immobili siti all'estero.
1.
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali
aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Articolo 6
Questioni
preliminari.
1.
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che
non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione
è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Articolo 7
Pendenza di un processo straniero.
1.
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza
tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il
medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano,
se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto
per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice
straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento
straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio
in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte
interessata.
2.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina
secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice
italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Articolo 8
Momento
determinante della giurisdizione.
1.
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica
l'art. 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione
sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono
nel corso del processo.
Articolo 9
Giurisdizione
volontaria.
1.
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste,
oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge
e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di
un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne
un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando
esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la
legge italiana.
Articolo 10
Materia
cautelare.
1.
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando
il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice
italiano ha giurisdizione nel merito.
Articolo
11
Rilevabilità
del difetto di giurisdizione.
1.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito
che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione
italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque
stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre
l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana
è esclusa per effetto di norma internazionale.
Articolo 12
Legge
regolatrice del processo.
1.
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge
italiana.
Articolo
13
Rinvio.
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera,
si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale
privato straniero alla legge di un altro Stato:
--a)
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
--b)
se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2.
L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
--a)
nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile
la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso
dalle parti interessate;
--b)
riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
--c)
in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
3.
Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio
soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente
lo stabilimento della filiazione.
4.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una
convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio,
la soluzione adottata dalla convenzione.
Articolo 14
Conoscenza
della legge straniera applicabile.
1.
L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal
giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti
indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite
per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì
interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera
indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata
mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti
per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge
italiana.
Articolo 15
Interpretazione
e applicazione della legge straniera.
1.
La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione
e di applicazione nel tempo.
Articolo 16
Ordine
pubblico.
1.
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari
all'ordine pubblico.
2.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri
di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Articolo 17
Norme
di applicazione necessaria.
1.
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono
delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto
e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo
alla legge straniera.
Articolo 18
Ordinamenti
plurilegislativi.
1.
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni
della presente legge coesistono più sistemi normativi a base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina
secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il
sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il
collegamento più stretto.
Articolo 19
Apolidi,
rifugiati e persone con più cittadinanze.
1.
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano
la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata
si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza,
la legge dello Stato di residenza.
2.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello
tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento
più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa
prevale.
Capo II
Capacità
e diritti delle persone fisiche.
Articolo 20
Capacità
giuridica delle persone fisiche.
1.
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte
dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla
stessa legge.
Articolo 21
Commorienza.
1.
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento
della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto
rispetto al quale l'accertamento rileva.
Articolo 22
Scomparsa,
assenza e morte presunta.
1.
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e
della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua
ultima legge nazionale.
2.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al
comma 1:
--a)
se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
--b)
se l'ultima residenza della persona era in Italia;
--c)
se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte
presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Articolo 23
Capacità
di agire delle persone fisiche.
1.
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro
legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto
prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono
regolate dalla stessa legge.
2.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso
Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in
cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante
dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente,
al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di
tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace
dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare
l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto
se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno
fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
4.
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti
relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di
morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati
in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.
Articolo 24
Diritti
della personalità.
1.
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti
che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla
legge applicabile a tale rapporto.
2.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma
1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità
per fatti illeciti.
Articolo 25
Società
ed altri enti.
1.
Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente,
pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato
perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia,
la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata
in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale
di tali enti.
2.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
--a)
la natura giuridica;
--b)
la denominazione o ragione sociale;
--c)
la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
--d)
la capacità;
--e)
la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli
organi;
--f)
la rappresentanza dell'ente;
--g)
le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato
o socio nonchè i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
--h)
la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
--i)
le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3.
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni
di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se
posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
Articolo 26
Promessa
di matrimonio.
1.
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione
sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in
mancanza, dalla legge italiana.
Articolo 27
Condizioni
per contrarre matrimonio.
1.
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo
al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno
dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano
o riconosciuto in Italia.
Articolo 28
Forma del matrimonio.
1.
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale
di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla
legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Articolo 29
Rapporti personali tra coniugi.
1.
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
comune.
2.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze
o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato
nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Articolo 30
Rapporti
patrimoniali tra coniugi.
1.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia
convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono
regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è
cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è
considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in
cui l'accordo è stato stipulato.
3.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da
una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne
abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.
Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità
è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di
pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni
si trovano.
Articolo 31
Separazione
personale e scioglimento del matrimonio.
1.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono
regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento
della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora
non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati
dalla legge italiana.
Articolo 32
Giurisdizione
in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento
del matrimonio.
1.
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione
italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3,
anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio
è stato celebrato in Italia.
Articolo 33
Filiazione.
1.
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio
al momento della nascita.
2.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato
di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita
del figlio.
3.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola
i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione
dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito
in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere
contestato che alla stregua di tale legge.
Articolo 34
Legittimazione.
1.
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla
legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o
dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2.
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello
Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore
nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione
destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimamente,
si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.
Articolo 35
Riconoscimento
di figlio naturale.
1.
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita
o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che
fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata
dalla sua legge nazionale.
3.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato
in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Articolo 36
Rapporti
tra genitori e figli.
1.
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa
la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale
del figlio.
Articolo 37
Giurisdizione
in materia di filiazione.
1.
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori
e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi
previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando
uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede
in Italia.
Articolo 38
Adozione.
1.
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono
regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti
se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale
gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello
Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il
diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione
di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente
richieda.
Articolo 39
Rapporti
fra adottato e famiglia adottiva.
1.
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante
o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto
nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza,
dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Articolo 40
Giurisdizione
in materia di adozione.
1.
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorchè:
--a)
gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani
ovvero stranieri residenti in Italia;
--b)
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2.
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato
e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici
italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste
dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base
al diritto italiano.
Articolo 41
Riconoscimento
dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.
1.
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili
in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori.
Capo VI
Protezione
degli incapaci e obblighi alimentari.
Articolo 42
Giurisdizione
e legge applicabile in materia di protezione dei minori.
1.
La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
2.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone
considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè
alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli
Stati contraenti.
Articolo 43
Protezione
dei maggiori d'età.
1.
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli
incapaci maggiori di età, nonchè i rapporti fra l'incapace e
chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona
o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le
misure previste dalla legge italiana.
Articolo 44
Giurisdizione
in materia di protezione dei maggiori d'età.
1.
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione
degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono
necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la
persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2.
Quando in base all'art. 66 dell'ordinamento italiano si producono
gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità
di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare
i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Articolo 45
Obbligazioni
alimentari nella famiglia.
1.
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva
con la legge 24 ottobre 1980, n. 745.
Articolo 46
Successione
per causa di morte.
1.
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale
del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
2.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con
dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto
se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in
tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano,
la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce
ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della
persona della cui successione si tratta.
3.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla
successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano
designato la legge del luogo d'apertura della successione o
del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
Articolo 47
Capacità
di testare.
1.
La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di
revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al
momento del testamento, della modifica o della revoca.
Articolo 48
Forma
del testamento.
1.
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto,
ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento
del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello
Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Articolo 49
Successione
dello Stato.
1.
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di
successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni
ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Articolo 50
Giurisdizione
in materia successoria.
1.
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
--a)
se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
--b)
se la successione si è aperta in Italia;
--c)
se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica
è situata in Italia;
--d)
se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato
la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa
a beni immobili situati all'estero;
--e)
se la domanda concerne beni situati in Italia.
Articolo 51
Possesso
e diritti reali.
1.
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni
mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in
cui i beni si trovano.
2.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che
in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un
diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Articolo 52
Diritti
reali su beni in transito.
1.
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge
del luogo di destinazione.
Articolo 53
Usucapione
di beni mobili.
1.
L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato
in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Articolo 54
Diritti
su beni immateriali.
1.
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello
Stato di utilizzazione.
Articolo 55
Pubblicità
degli atti relativi ai diritti reali.
1.
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione
dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui
il bene si trova al momento dell'atto.
Articolo 56
Donazioni.
1.
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante
al momento della donazione.
2.
Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla
donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato
in cui egli risiede.
3.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale
dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello
Stato nel quale l'atto è compiuto.
Capo X
Obbligazioni
contrattuali.
Articolo 57
Obbligazioni
contrattuali.
1.
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge
18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili.
Capo XI
Obbligazioni
non contrattuali.
Articolo 58
Promessa
unilaterale.
1.
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in
cui viene manifestata.
Articolo 59
Titoli
di credito.
1.
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso
regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra
del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale
e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto
1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946,
e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni
bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077,
convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte
fuori dei territori degli Stati contraenti e allorchè esse designino
la legge di uno Stato non contraente.
3.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello
Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni
diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello
Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Articolo 60
Rappresentanza
volontaria.
1.
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato
in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre
che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta
o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica
la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via
principale i suoi poteri nel caso concreto.
2.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido,
quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola
la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in
essere.
Articolo 61
Obbligazioni
nascenti dalla legge.
1.
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il
pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non
diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti
alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui
deriva l'obbligazione.
Articolo 62
Responsabilità
per fatto illecito.
1.
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge
dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato
può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si
è verificato il fatto che ha causato il danno.
2.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un
medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale
Stato.
Articolo 63
Responsabilità
extracontrattuale per danno da prodotto.
1.
La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta
del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il
domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella
dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che
il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio
senza il suo consenso.
Titolo IV
EFFICACIA
DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Articolo 64
Riconoscimento
di sentenze straniere.
1.
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
--a)
il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano;
--b)
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza
del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del
luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati
i diritti essenziali della difesa;
--c)
le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata
in conformità a tale legge;
--d)
essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
--e)
essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice
italiano passata in giudicato;
--f)
non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo
oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima
del processo straniero;
--g)
le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine
pubblico.
Articolo 65
Riconoscimento
di provvedimenti stranieri.
1.
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla
capacità delle persone nonchè all'esistenza di rapporti di famiglia
o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati
dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme
della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di
quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato,
purchè non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati
rispettati i diritti essenziali della difesa.
Articolo 66
Riconoscimento
di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.
1.
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre
che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto
applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato
la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente
legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato
ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati
da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti
a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Articolo 67
Attuazione
di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
e contestazione del riconoscimento.
1.
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento
della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte
d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti
del riconoscimento.
2.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda
di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per
l'esecuzione forzata.
3.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice
adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Articolo 68
Attuazione
ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.
1.
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione
e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti
in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Articolo 69
Assunzione
di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.
1.
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti
esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori
o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi
esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui
si deve procedere a tali atti.
2.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve
essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento
che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata
dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in
via diplomatica.
3.
La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi
l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento
di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano
semprechè essi non contrastino con i princìpi dell'ordinamento
stesso.
5.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla
legge italiana. Tuttavia si osservano le norme espressamente
richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili
con i princìpi dell'ordinamento italiano.
Articolo 70
Esecuzione
richiesta in via diplomatica.
1.
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di
istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata
non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione,
i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio
dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura
del cancelliere.
Articolo 71
Notificazione
di atti di autorità straniere.
1.
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità
straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è
autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella
cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a
cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da
lui richiesto.
3.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla
legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste
dall'autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi
dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato,
da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti
volontariamente.
Titolo V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 72
Disposizioni tansitorie.
1.
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo
la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità
alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti
norme di diritto internazionale privato.
2.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti
e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel
corso del processo.
Articolo 73
Abrogazione
di norme incompatibili.
1.
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile, nonchè gli articoli
2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo
comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile.
A rticolo 74
Entrata
in vigore.
1.
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.