Can.
1055 - § 1. Il patto matrimoniale con cui l\'uomo e la donna
stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua
natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione
della prole, tra battezzati è stato elevato da Cristo Signore
alla dignità di sacramento.
§
2. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto
matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
Can.
1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l\'unità
e l\'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono
una peculiare stabilità in ragione del sacramento.
Can.
1057 - § 1. L\'atto che costituisce il matrimonio è
il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente
abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà
umana.
§
2. Il consenso matrimoniale è l\'atto della volontà
con cui l\'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano
reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.
Can.
1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la
proibizione dal diritto.
Can.
1059 - Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia battezzata
una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino,
ma anche da quello canonico, salva la competenza dell\'autorità
civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio.
Can.
1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio
si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato
il contrario.
Can.
1061 - § 1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente
rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi
hanno compiuto tra loro, in modo umano, l\'atto per sé idoneo
alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato
per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.
§
2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne
presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.
§
3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona
fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti
non divengano consapevoli della sua nullità.
Can.
1062 - § 1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia
bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare
stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali
consuetudini e leggi civili.
§
2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l\'azione per esigere
la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei
danni, se dovuta.
Capitolo
I
LA
CURA PASTORALE E GLI ATTI DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Can.
1063 - I pastori d\'anime sono tenuti all\'obbligo di provvedere
che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell\'assistenza
mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito
cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata
innanzitutto:
1°
con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani
e agli adulti, e anche con l\'uso degli strumenti di comunicazione
sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato
del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani;
2°
con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio,
per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri
del loro nuovo stato;
3°
con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui
appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero
di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa.
4°
offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo
con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita
familiare ogni giorno più santa e più intensa.
Can.
1064 - Spetta all\'Ordinario del luogo curare che tale assistenza
sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno,
uomini e donne di provata esperienza e competenza
Can.
1065 - § 1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento
della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio,
se è possibile senza grave incomodo.
§
2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente
il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza
e della santissima Eucarestia.
Can.
1066 - Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla
si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.
Can.
1067 - La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l\'esame
degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e
gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni
prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa
procedere all\'assistenza del matrimonio.
Can.
1068 - In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre
prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente
l\'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede,
che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.
Can.
1069 - Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli
sono tenuti all\'obbligo di rivelare al parroco o all\'Ordinario
del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.
Can.
1070 - Se eseguì le investigazioni un parroco diverso da
quello cui compete assistere al matrimonio, informi questo quanto
prima del loro esito mediante un documento autentico.
Can.
1071 - § 1. Tranne che in caso di necessità, nessuno
assista senza la licenza dell\'Ordinario del luogo:
1°
al matrimonio dei girovaghi;
2°
al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato
a norma della legge civile;
3°
al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati
da una precedente unione verso l\'altra parte o i figli;
4°
al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica;
5°
al matrimonio di chi è irretito da censura;
6°
al matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente
contrari i genitori;
7°
al matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui al can.
1105.
§
2. L\'Ordinario del luogo non conceda la licenza di assistere al
matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica,
se non dopo che siano state osservate, con opportuno riferimento,
le norme di cui al can. 1125.
Can.
1072 - I pastori d\'anime si adoperino a distogliere i giovani dal
celebrare il matrimonio prima dell\'età in cui si è
soliti farlo secondo le usanze della regione.
Capitolo
II
GLI
IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN GENERE
Can.
1073 - L\'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre
validamente il matrimonio.
Can.
1074 - L\'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato
in foro esterno; altrimenti è occulto.
Can.
1075 - § 1. Spetta solo alla autorità suprema della
Chiesa dichiarare autenticamente quanto il diritto divino proibisca
o dirima il matrimonio.
§
2. E\' pure diritto della sola autorità suprema stabilire
altri impedimenti per i battezzati.
Can.
1076 - E\' riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento
o che sia contraria a quelli esistenti.
Can.
1077 - § 1. L\'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio
ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono
attualmente nel suo territorio, in un caso peculiare, ma solo per
un tempo determinato, per una causa grave e fin tanto che questa
perduri.
§
2. Solo l\'autorità suprema della Chiesa può aggiungere
al divieto una clausola dirimente.
Can.
1078 - § 1. L\'Ordinario del luogo può dispensare i
propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel
suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico,
eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica.
§
2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede
Apostolica sono:
1°
impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo
di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio;
2°
l\'impedimento di crimine, di cui al can. 1090.
§
3. Mai si dà dispensa dall\'impedimento di consanguineità
nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Can.
1079 - § 1. In urgente pericolo di morte , l\'Ordinario del
luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino,
e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza
della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da
tutti e singoli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e
occulti, eccetto l\'impedimento proveniente dal sacro ordine del
presbiterato.
§
2. Nelle medesime circostanze di cui al § 1, ma solo nei casi
in cui non sia possibile ricorrere neppure all\'Ordinario del luogo,
hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il
ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono
che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, § 2.
§
3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare
dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori
della confessione sacramentale.
§
4. Nel caso di cui al § 2, si ritiene impossibile il ricorso
all\'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite
telegrafo o telefono.
Can.
1080 - § 1. Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto
è già pronto per le nozze, e non è possibile,
senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio
finché non si ottenga la dispensa dell\'autorità competente,
hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto
quelli di cui al can. 1078, § 2, n. 1, l\'Ordinario del luogo
e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al can.
1079, §§ 2-3, alle condizioni ivi determinate.
§
2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio,
qualora vi sia il medesimo pericolo nell\'attesa e manchi il tempo
di ricorrere alla Sede Apostolica o all\'Ordinario del luogo, relativamente
agli impedimenti da cui questi può dispensare.
Can.
1081 - Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al can.
1079, § 2, informino subito l\'Ordinario del luogo della dispensa
da essi concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel
libro dei matrimoni.
Can.
1082 - Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente,
la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non
sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell\'archivio
segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro
esterno, qualora l\'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico.
Capitolo
III
GLI
IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE
Can.
1083 - § 1. L\'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna
prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido
matrimonio.
§
2. E\' diritto della Conferenza Episcopale fissare una età
maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
Can.
1084 - § 1. L\'impotenza copulativa antecedente e perpetua,
sia da parte dell\'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa,
per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.
§
2. Se l\'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio
di diritto sia di fatto, il matrimonio non deve essere impedito
né, stante il dubbio, dichiarato nullo.
§
3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio,
fermo restando il disposto del can. 1098.
Can.
1085 - § 1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è
legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
§
2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa,
nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarre un altro
prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità
o lo scioglimento del precedente.
Can.
1086 - § 1. E\' invalido il matrimonio tra due persone, di
cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta
e non separata dalla medesima con atto formale, e l\'altra non battezzata.
§
2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state
adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.
§
3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta
comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere
a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché
non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l\'altra
invece non battezzata.
Can.
1087 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti
nei sacri ordini.
Can.
1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati
dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto
religioso.
Can.
1089 - Non è possibile costituire un valido matrimonio tra
l\'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre
matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore
e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
Can.
1090 § 1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una
determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio ,
attenta invalidamente tale matrimonio.
§
2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che
cooperano fisicamente o moralmente all\'uccisione di un coniuge.
Can.
1091 - § 1. Nella linea retta della consanguineità è
nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia
legittimi sia naturali.
§
2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al
quarto grado incluso.
§
3. L\'impedimento di consanguineità non si moltiplica.
§
4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio
che le parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta
o nel secondo grado della linea collaterale.
Can.
1092 - L\'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio
in qualunque grado.
Can.
1093 - L\'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio
invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico
e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta
tra l\'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.
Can.
1094 - Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro
nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli
che sono uniti da parentela legale sorta dall\'adozione.
Capitolo
IV
IL
CONSENSO MATRIMONIALE
Can.
1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:
1°
coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2°
coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa
i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare
reciprocamente;
3°
coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli
obblighi essenziali del matrimonio.
Can.
1096 - § 1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale,
è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il
matrimonio è la comunità permanente tra l\'uomo e
la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche
cooperazione sessuale.
§
2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.
Can.
1097 - § 1. L\'errore di persona rende invalido il matrimonio.
§
2. L\'errore circa una qualità della persona, quantunque
sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto
che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.
Can.
1098 - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per
ottenere il consenso, circa una qualità dell\'altra parte,
che per sua natura può perturbare gravemente la comunità
di vita coniugale, contrae invalidamente.
Can.
1099 - L\'errore circa l\'unità o l\'indissolubilità
o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso
matrimoniale, purché non determini la volontà.
Can.
1100 - Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude
necessariamente il consenso matrimoniale.
Can.
1101 - § 1. Il consenso interno dell\'animo si presume conforme
alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
§
2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto
di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale
o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.
Can.
1102 - § 1. Non si può contrarre validamente il matrimonio
sotto condizione futura.
§
2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è
valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione.
§
3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di
cui al § 2, se non con la licenza scritta dell\'Ordinario del
luogo.
Can.
1103 - E\' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore
grave incusso dall\'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi
dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
Can.
1104 - § 1. Per contrarre validamente il matrimonio è
necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia
di persona sia tramite procuratore.
§
2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole;
se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.
Can.
1105 - § 1. Per celebrare validamente il matrimonio tramite
procuratore si richiede:
1°
che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata;
2°
che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli
adempia di persona il suo incarico.
§
2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto
dal mandante e inoltre dal parroco o dall\'Ordinario del luogo in
cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi,
o a almeno due testimoni oppure deve essere fatto con documento
autentico a norma del diritto civile.
§
3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato
e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto;
diversamente il mandato è invalido.
§
4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome,
revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido,
anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l\'altra parte contraente.
Can.
1106 - E\' consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia
il parroco non vi assista se non gli costa della fedeltà
dell\'interprete.
Can.
1107 - Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo
di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso
manifestato perseveri finché non consti della sua revoca.
Capitolo
V
LA
FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Can.
1108 - § 1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono
alla presenza dell\'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote
oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché
alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme
stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann.
144, 1112, § 1, 1116, 1127, §§ 2-3.
§
2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona,
chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve
in nome della Chiesa.
Can.
1109 - L\'Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza
o decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall\'ufficio
oppure dichiarati tali, in forza dell\'ufficio assistono validamente,
entro i confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei
sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi
sia di rito latino.
Can.
1110 - L\'Ordinario e il parroco personali, in forza dell\'ufficio
assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno
un contraente sia suddito nell\'ambito della sua giurisdizione.
Can.
1111 - § 1. L\'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che
esercitano validamente l\'ufficio, possono delegare a sacerdoti
e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni
entro i confini del proprio territorio.
§
2. Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere
ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate;
e se si tratta di delega speciale, deve essere data anche per un
matrimonio determinato; se poi si tratta di delega generale, deve
essere concessa per iscritto.
Can.
1112 - § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano,
previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta
la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici
perché assistano ai matrimoni.
§
2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato
a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.
Can.
1113 - Prima di concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò
che stabilisce il diritto per provare lo stato libero.
Can.
1114 - L\'assistente al matrimonio agisce illecitamente se non gli
consti dello stato libero dei contraenti a norma del diritto e,
se è possibile, del permesso del parroco, ogni volta che
assiste in forza della delega generale.
Can.
1115 - I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l\'una
o l\'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio
o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi,
nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del
proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può
essere celebrato altrove.
Can.
1116 - § 1. Se non si può avere o andare senza grave
incomodo dall\'assistente competente a norma del diritto, coloro
che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente
e lecitamente alla presenza dei soli testimoni:
1°
in pericolo di morte;
2°
al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente
che tale stato di cose durerà per un mese.
§
2. Nell\'uno e nell\'altro caso, se vi è un altro sacerdote
o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere,
insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la
validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.
Can.
1117 - La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno
una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella
Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima
con atto formale, salve le disposizioni del can. 1127, § 2.
Can.
1118 - § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica
e l\'altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale;
con il permesso dell\'Ordinario del luogo o del parroco potrà
essere celebrato in altra chiesa o oratorio.
§
2. L\'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio
sia celebrato in altro luogo conveniente.
§
3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l\'altra non battezzata
potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente.
Can.
1119 - Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del
matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati
dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini.
Can.
1120 - La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito
del matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa
Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo
spirito cristiano, a condizione però, che l\'assistente al
matrimonio, di persona chieda e riceva la manifestazione del consenso
dei contraenti.
Can.
1121 - § 1. Si annoti anche l\'avvenuta celebrazione del matrimonio
nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo
dei coniugi.
§
2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del can.
1116, il sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione,
altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti,
a comunicare quanto prima al parroco o all\'Ordinario del luogo
l\'avvenuta celebrazione del matrimonio.
§
3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica,
l\'Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione
siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della
parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì
le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto
a comunicare quanto prima all\'Ordinario e al parroco di cui sopra
l\'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo
nonché la forma pubblica usata.
Can.
1122 - § 1. Si annoti anche l\'avvenuta celebrazione del matrimonio
nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo
dei coniugi.
§
2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia
in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta
quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del
luogo in cui fu amministrato il battesimo.
Can.
1123 - Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il
foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente
fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo
della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la
dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati.
Capitolo
VI
I MATRIMONI
MISTI
Can.
1124 - Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una
sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il
battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l\'altra
invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non
in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere
celebrato senza espressa licenza della competente autorità.
Can.
1125 - L\'Ordinario del luogo, se è una causa giusta e ragionevole,
può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo
il compimento delle seguenti condizioni:
1°
la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli
di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è
in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati
nella Chiesa cattolica;
2°
di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente
informata l\'altra parte, così che consti che questa è
realmente consapevole della promessa e dell\'obbligo della parte
cattolica;
3°
entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà
essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno
dei due contraenti.
Can.
1126 - Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in
cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie,
sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno
e la parte non cattolica ne sia informata.
Can.
1127 - § 1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio
misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la
parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di
rito orientale, l\'osservanza della forma canonica della celebrazione
è necessaria solo per la liceità; per la validità,
invece, si richiede l\'intervento di un ministro sacro, salvo quant\'altro
è da osservarsi a norma del diritto.
§
2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza
della forma canonica, l\'Ordinario del luogo della parte cattolica
ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione,
però, dell\'Ordinario del luogo in cui viene celebrato il
matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica
di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme
per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni.
Can.
1128 - Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d\'anime facciano
in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto
non manchi l\'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e
aiutino i coniugi ad accrescere l\'unione della vita coniugale e
familiare.
Can.
1129 - Le disposizioni dei cann. 1127 e 1128 si devono applicare
anche ai matrimoni ai quali si oppone l\'adempimento di disparità
di culto, di cui al can. 1086, § 1.
Capitolo
VII
LA
CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO
Can.
1130 - Per una grave e urgente causa l\'Ordinario del luogo può
permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.
Can.
1131 - Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:
1°
che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali;
2°
che dell\'avvenuta celebrazione del matrimonio conservino il segreto
l\'Ordinario del luogo, l\'assistente, i testimoni e i coniugi.
Can.
1132 - L\'obbligo di conservare il segreto di cui al can. 1131,
n. 2, cessa per l\'Ordinario del luogo se dall\'osservanza del segreto
incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità
del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della
celebrazione del matrimonio.
Can.
1133 - Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello
speciale registro da conservarsi nell\'archivio segreto della curia.
Capitolo
VIII
EFFETTI
DEL MATRIMONIO
Can.
1134 - Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi
un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio
cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro
stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.
Can.
1135 - Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto
riguarda la comunità di vita coniugale.
Can.
1136 - I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario
di curare secondo le proprie forze, l\'educazione della prole, sia
fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.
Can.
1137 - Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido
o putativo.
Can.
1138 - § 1. Il padre è colui che indicano le giuste
nozze, eccetto che si provi il contrario con argomenti evidenti.
§
2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la
celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello
scioglimento della vita coniugale.
Can.
1139 - I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio
dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della Santa
Sede.
Can.
1140 - I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici,
sono in tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non
abbia disposto altro espressamente.
Capitolo
IX
LA
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Art.
1
Lo
scioglimento del vincolo
Can.
1141 - Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto
da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la
morte.
Can.
1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte
battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può
essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le
parti o di una delle due, anche se l\'altra fosse contraria.
Can.
1143 - § 1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati,
per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della
parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa
contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non
battezzata.
§
2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol
coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente
senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle,
dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
Can.
1144 - § 1. Perché la parte battezzata possa contrarre
validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la
parte non battezzata:
1°
se voglia essa pure ricevere il battesimo;
2°
se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente,
senza offesa al creatore.
§
2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia
l\'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere
che l\'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può
anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché
da procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non
è possibile o che sarebbe inutile farla.
Can.
1145 - § 1. Di regola l\'interpellazione va fatta per autorità
dell\'Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo
Ordinario spetta pure concedere all\'altro coniuge, se mai lo richiede,
un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che,
trascorso inutilmente l\'intervallo, il suo silenzio verrà
ritenuto come una risposta negativa.
§
2. E\' valida anche l\'interpellazione fatta privatamente dalla
stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è
possibile osservare la forma sopra stabilita.
§
3. In entrambi i casi, l\'interpellazione compiuta e il suo esito
devono constare legittimamente nel foro esterno.
Can.
1146 - La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con
una parte cattolica:
1°
se l\'altra parte risponde negativamente all\'interpellazione, o
se questa fu legittimamente omessa;
2°
se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima
perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore,
in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando
le disposizioni dei cann. 1144 e 1145.
Can.
1147 - Tuttavia l\'Ordinario del luogo, per una grave causa, può
concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino,
di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata
sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni
sui matrimoni misti.
Can.
1148 - § 1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente
più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa
cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di
esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo
stesso vala per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente
più mariti non battezzati.
§
2. Nei casi di cui al § 1, il matrimonio, dopo aver ricevuto
il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando
anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni
del diritto.
§
3. L\'Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale
ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto
sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle
altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità
e dell\'equità naturale.
Can.
1149 - Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa
cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge
non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può
contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l\'altra parte
avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del can.
1141.
Can.
1150 - Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del
diritto.
Art.
2
La
separazione con permanenza del vincolo
Can.
1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza
coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can.
1152 - § 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun
coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene
della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e
non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato
la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere
la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all\'adulterio,
o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
§
2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo
dell\'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l\'altro
coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò
per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso
l\'autorità ecclesiastica o civile.
§
3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa
la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione
alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate
tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge
innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la
separazione.
Can.
1153 - § 1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene
sia spirituale sia corporale dell\'altro o della prole, oppure rende
altrimenti troppo dura la vita comune, dà all\'altro una
causa legittima per separarsi, per decreto dell\'Ordinario del luogo
e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell\'attesa.
§
2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve
ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito
diversamente dall\'autorità ecclesiastica.
Can.
1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere
opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can.
1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può
ammettere nuovamente l\'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual
caso rinuncia al diritto di separazione.
Capitolo
X
CONVALIDAZIONE
DEL MATRIMONIO
Art.
1
La
convalidazione semplice
Can.
1156 - § 1. Per la convalidazione di un matrimonio nullo a
causa di un impedimento dirimente, si richiede che l\'impedimento
cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno
la parte che è consapevole dell\'impedimento.
§
2. Questa rinnovazione del consenso per diritto ecclesiastico è
richiesta per la validità della convalidazione, anche se
entrambe le parti hanno il consenso all\'inizio e non lo hanno revocato
in seguito.
Can.
1157 - La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di
volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o
suppone essere stato nullo dall\'inizio.
Can.
1158 - § 1. Se l\'impedimento è pubblico, il consenso
deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica,
salvo il disposto del can. 1127, § 3.
§
2. Se l\'impedimento non può essere provato, è sufficiente
che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente
dalla parte consapevole dell\'impedimento, purché l\'altra
perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l\'impedimento
è noto ad ambedue.
Can.
1159 - § 1. Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso,
si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva
dato, purché perseveri il consenso dell\'altra.
§
2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è
sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente
e in segreto.
§
3. Se il vizio di consenso può essere provato, è necessario
che questo venga dato secondo la forma canonica.
Can.
1160 - Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per divenire
valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica,
salvo il disposto del can. 1127, § 3.
Art.
2
La
sanzione in radice
Can.
1161 - § 1. La sanzione in radice di un matrimonio nullo consiste
nella sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa
dalla competente autorità; essa comporta la dispensa dall\'impedimento,
se c\'è, e dalla forma canonica se non fu osservata, nonché
la retroazione al passato degli effetti canonici.
§
2. La convalidazione avviene al momento della concessione della
grazia; le retroazione, invece, la si intende fatta al momento della
celebrazione del matrimonio, se non è stabilito altro espressamente.
§
3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile
che le parti vogliano perseverare nella vita coniugale.
Can.
1162 - § 1. Se difetta il consenso in entrambe le parti o in
una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice,
sia che il consenso manchi fin dall\'inizio, sia che, dato all\'inizio,
sia stato revocato in seguito.
§
2. Che se invece, il consenso era mancato all\'inizio, ma poi venne
dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu
dato il consenso.
Can.
1163 - § 1. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o
di un vizio della forma legittima, può essere sanato, purché
perseveri il consenso di entrambe le parti.
§
2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale
o divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato
l\'impedimento.
Can.
1164 - La sanazione può essere concessa validamente anche
all\'insaputa di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda
se non per una grave causa.
Can.
1165 - § 1. La sanazione in radice può essere concessa
dalla Sede Apostolica.
§
2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano,
anche se nello stesso matrimonio concorrano più cause di
nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al can. 1125,
per la sanazione di un matrimonio misto; dal medesimo, invece, non
può essere concessa, se c\'è un impedimento la cui
dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del can.
1078, § 2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale
o divino positivo già cessato.