I tribunali Ecclesiastici
I tribunali della Chiesa: questi sconosciuti.
Il “tribunale ecclesiastico” è quell’organo giudicante, legittimamente
costituito in virtù di norme e leggi canoniche, deputato alla
trattazione e decisione di tutte le cause che la Chiesa Cattolica ritiene
essere di sua competenza. Inoltre, con il medesimo termine di “tribunale”, si
indica il luogo fisico ove queste cause vengono celebrate.
Nell’immaginario collettivo questi tribunali della Chiesa appaiono ancora per
molti come dei luoghi imprecisati, di cui poco o nulla è dato sapere, in
cui le cause vengono definite in base ad antiche norme, forse risalenti ai
primi secoli del cristianesimo.
In realtà il moderno Tribunale ecclesiastico, situato in luoghi molto
visibili delle città più importanti, non è né
più né meno che un organo giudicante da equipararsi ai moderni
tribunali civili costituiti in un qualsiasi stato di diritto, che giudica in
virtù di norme recentemente emesse dai competenti organi legislativi
della Chiesa.
Nei tribunali ecclesiastici si trattano teoricamente tutti i tipi di cause
inerente il diritto civile e penale, tuttavia le cause maggiormente discusse
sono quelle relative al diritto matrimoniale ed in particolar modo gli
annullamenti dei matrimoni celebrati secondo il rito della chiesa cattolica. Il
motivo di questa specializzazione dei giudici ecclesiastici è quello per
cui tutte le sentenze emesse da questi Tribunali avrebbero efficacia solo
nell’ambito ecclesiale e non civile. Infatti per avere efficacia nello Stato
italiano le sentenze straniere devono essere recepite in virtù di una
complessa normativa che muovendo da accordi internazionali bilaterali tra i due
stati, prevede la promulgazione di leggi italiane che riconoscono efficacia e
validità della sentenza straniera nello stato italiano.
Nel caso di specie, a seguito dei “Patti lateranensi” del 1929 fino agli
“accordi di Villa Madama” del 1984, sono state promulgate in Italia delle leggi
che consentono proprio il recepimento delle sentenze ecclesiastiche, ma
esclusivamente in relazione alla nullità matrimoniale. Infatti le
sentenze relative alle altre materie del diritto civile e penale rimangono
efficaci nella misura in cui le parti, destinatarie del provvedimento
giudiziale ecclesiastico, in propria coscienza accettino e si adeguino alle
decisioni dei giudici.
I tribunali ecclesiastici
In uno schema semplificato, i Tribunali ecclesiastici relativi alle cause di
nullità matrimoniale, vengono pertanto così ripartiti:
-
Tribunale diocesano o
di prima istanza
-
Tribunale metropolitano di seconda istanza
-
Tribunale della Rota Romana che può essere di prima, seconda o terza istanza.
Il Tribunale Diocesano
è quello a cui si rivolgono tutti coloro (seppure con qualche piccola
eccezione), che per la prima volta intendono introdurre una causa di
nullità matrimoniale.
E’ il tribunale istituito presso le singole diocesi ed è pertanto il
tribunale del vescovo diocesano, al quale appartiene la potestà di
giudicare i membri della propria diocesi in primo grado. (Secondo il canone 369
del codice di diritto canonico (c.i.c.) la diocesi è la porzione del
popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la
cooperazione del presbiterio).
Il vescovo, tuttavia, non giudica quasi mai in prima persona perché
solitamente impegnato in altri uffici di tipo pastorale, e dunque delega la sua
potestà giudicante, in modo stabile, ai giudici ordinari che esercitano
in quella determinata diocesi.
Solitamente il tribunale diocesano è situato all’interno del palazzo
vescovile o della curia diocesana, edificio che a sua volta è spesso
limitrofo alla Chiesa Cattedrale.
Il Tribunale Metropolitano
Il tribunale di appello (seconda istanza), competente a giudicare le cause
già definite con sentenza in prima istanza dal tribunale diocesano, che
vengono appellate da una delle parti. (Il Tribunale “metropolitano” è
così denominato perché è il tribunale dell’Arcivescovo,
chiamato anche Metropolita, che è stato messo a capo di una “provincia
ecclesiastica”, intesa come insieme di più diocesi).
Questo tribunale è situato solitamente all’interno del palazzo
arcivescovile.
Il Tribunale della Rota Romana
Il tribunale attraverso cui giudica direttamente il papa, tramite la
potestà delegata ai giudici rotali, c.d. “uditores”.
Il nome ufficiale è oggi quello di “Rota Romana” preferito al più
antico e noto “Sacra Romana Rota”. Il cambiamento di denominazione è
avvenuto per esigenze di modernizzazione, riforma e riorganizzazione di tutti
gli uffici amministrativi e giudicanti della Curia Romana, a seguito della
promulgazione della Costituzione apostolica “Pastor Bonus” del 1985.
Le funzioni della Rota Romana sono:
-
giudiziale,
tramite la tutela dei diritti dei fedeli, propria di ogni Tribunale ecclesiastico,
anche se detta tutela viene esercitata con competenza ecclesialmente più
ampia degli altri Tribunali;
-
interpretativa delle leggi, consentendo in tal modo l’armonia
e l’unitarietà della giurisprudenza. E’ questa una funzione di garanzia interpretativa
facoltativa per gli altri tribunali ecclesiastici, i quali hanno comunque una piena
autonomia nei loro giudizi. Tramite l’indirizzo interpretativo tuttavia la Rota
costituisce un valido aiuto per tutti i Tribunali inferiori, nell’interpretazione
delle questioni da dirimere e giudicare.
La Rota Romana:
-
è Tribunale di prima istanza esclusivamente per i giudizi in cui siano parte in causa i
Capi di Stato ovvero per tutte quelle cause che il romano Pontefice vuole
avocare a se. Ciò significa che non possono introdurre per la prima volta
un procedimento di nullità matrimoniale avanti alla Rota Romana tutti i soggetti
che non rientrino in queste categorie.
-
Tribunale di appello (seconda istanza) per tutte le cause che
in prima istanza sono state trattate e definite con sentenza avanti ai Tribunali
diocesani ovvero alla Rota. I soggetti che volessero
appellare una sentenza di prima istanza emessa dal tribunale diocesano, possono
facoltativamente adire la Rota Romana in appello, in alternativa al Tribunale Metropolitano.
Nella prassi, tuttavia, la maggior parte delle cause trattate in prima istanza vengono
appellate non alla Rota, bensì ai tribunali metropolitani di appello. Si
tenga infatti conto che il tribunale della Rota è unico per tutto il mondo,
mentre i tribunali metropolitani sono decisamente molto più numerosi ed hanno
competenza territoriale più ristretta rispetto alla Rota. Per tale motivo
anche i tempi per la definizione di un giudizio avanti al tribunale metropolitano
sono teoricamente più veloci che in Rota.
-
è Tribunale di terza istanza per tutti i giudizi definiti in secondo
grado, compresi quelli celebrati avanti alla stessa Rota. La terza istanza (che
rimanendo giudizio di merito non è equiparabile al Ns. giudizio di legittimità
avanti alla Corte di Cassazione) trova giustificazione laddove, nei giudizi di nullità
matrimoniale per avere il permesso di sposarsi nuovamente dopo l’annullamento del
matrimonio, occorre che vi siano due sentenze conformi, e invece le due prime emesse
dai tribunali di prima e seconda istanza, sono risultate difformi tra loro.
E’ infine da evidenziare che le norme speciali della Rota, prevedono la facoltà
spettante al Decano di avocare alla Rota, sin dalla prima istanza, le cause che
egli ritiene opportuno dirimere e giudicare. Detta avocazione è oggi una
prerogativa assai ampia di questo tribunale e consente di introdurre la causa presso
la Rota in base ad una valutazione caso per caso del c.d. bene delle anime (bonum
animarum).
La Rota Romana ha sede a Roma all’interno del magnifico palazzo apostolico della
Cancelleria, nel cuore della capitale, in piazza della Cancelleria, adiacente
alla famosa piazza di Campo de’ Fiori.
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Questo Tribunale Apostolico, che insieme a quello della Rota è l’altro
che fa capo direttamente al papa, è equiparabile alla suprema Corte di
Cassazione, ovvero un tipo di organo giudicante che mira a riformare le
sentenze rotali da un punto di vista di legittimità e non di merito. In
buona sostanza le parti possono adire questo Tribunale quando ritengono che una
sentenza emessa dalla Rota Romana sia nulla per un difetto di
legittimità. I due rimedi tipici di impugnazione avanti a questo
Tribunale sono la “querela di nullità” ed la “restituito in integrum”.
Anche questo Tribunale Apostolico è sito a Roma, nel Palazzo della
Cancelleria.