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I tribunali Ecclesiastici

I tribunali della Chiesa: questi sconosciuti.

Il “tribunale ecclesiastico” è quell’organo giudicante, legittimamente costituito in virtù di norme e leggi canoniche, deputato alla trattazione e decisione di tutte le cause che la Chiesa Cattolica ritiene essere di sua competenza. Inoltre, con il medesimo termine di “tribunale”, si indica il luogo fisico ove queste cause vengono celebrate.
Nell’immaginario collettivo questi tribunali della Chiesa appaiono ancora per molti come dei luoghi imprecisati, di cui poco o nulla è dato sapere, in cui le cause vengono definite in base ad antiche norme, forse risalenti ai primi secoli del cristianesimo.
In realtà il moderno Tribunale ecclesiastico, situato in luoghi molto visibili delle città più importanti, non è né più né meno che un organo giudicante da equipararsi ai moderni tribunali civili costituiti in un qualsiasi stato di diritto, che giudica in virtù di norme recentemente emesse dai competenti organi legislativi della Chiesa.
Nei tribunali ecclesiastici si trattano teoricamente tutti i tipi di cause inerente il diritto civile e penale, tuttavia le cause maggiormente discusse sono quelle relative al diritto matrimoniale ed in particolar modo gli annullamenti dei matrimoni celebrati secondo il rito della chiesa cattolica. Il motivo di questa specializzazione dei giudici ecclesiastici è quello per cui tutte le sentenze emesse da questi Tribunali avrebbero efficacia solo nell’ambito ecclesiale e non civile. Infatti per avere efficacia nello Stato italiano le sentenze straniere devono essere recepite in virtù di una complessa normativa che muovendo da accordi internazionali bilaterali tra i due stati, prevede la promulgazione di leggi italiane che riconoscono efficacia e validità della sentenza straniera nello stato italiano.
Nel caso di specie, a seguito dei “Patti lateranensi” del 1929 fino agli “accordi di Villa Madama” del 1984, sono state promulgate in Italia delle leggi che consentono proprio il recepimento delle sentenze ecclesiastiche, ma esclusivamente in relazione alla nullità matrimoniale. Infatti le sentenze relative alle altre materie del diritto civile e penale rimangono efficaci nella misura in cui le parti, destinatarie del provvedimento giudiziale ecclesiastico, in propria coscienza accettino e si adeguino alle decisioni dei giudici.

I tribunali ecclesiastici

In uno schema semplificato, i Tribunali ecclesiastici relativi alle cause di nullità matrimoniale, vengono pertanto così ripartiti:

  1. Tribunale diocesano o di prima istanza
  2. Tribunale metropolitano di seconda istanza
  3. Tribunale della Rota Romana che può essere di prima, seconda o terza istanza.
Il Tribunale Diocesano

è quello a cui si rivolgono tutti coloro (seppure con qualche piccola eccezione), che per la prima volta intendono introdurre una causa di nullità matrimoniale.
E’ il tribunale istituito presso le singole diocesi ed è pertanto il tribunale del vescovo diocesano, al quale appartiene la potestà di giudicare i membri della propria diocesi in primo grado. (Secondo il canone 369 del codice di diritto canonico (c.i.c.) la diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio).
Il vescovo, tuttavia, non giudica quasi mai in prima persona perché solitamente impegnato in altri uffici di tipo pastorale, e dunque delega la sua potestà giudicante, in modo stabile, ai giudici ordinari che esercitano in quella determinata diocesi.
Solitamente il tribunale diocesano è situato all’interno del palazzo vescovile o della curia diocesana, edificio che a sua volta è spesso limitrofo alla Chiesa Cattedrale.

Il Tribunale Metropolitano

Il tribunale di appello (seconda istanza), competente a giudicare le cause già definite con sentenza in prima istanza dal tribunale diocesano, che vengono appellate da una delle parti. (Il Tribunale “metropolitano” è così denominato perché è il tribunale dell’Arcivescovo, chiamato anche Metropolita, che è stato messo a capo di una “provincia ecclesiastica”, intesa come insieme di più diocesi).
Questo tribunale è situato solitamente all’interno del palazzo arcivescovile.

Il Tribunale della Rota Romana

Il tribunale attraverso cui giudica direttamente il papa, tramite la potestà delegata ai giudici rotali, c.d. “uditores”.
Il nome ufficiale è oggi quello di “Rota Romana” preferito al più antico e noto “Sacra Romana Rota”. Il cambiamento di denominazione è avvenuto per esigenze di modernizzazione, riforma e riorganizzazione di tutti gli uffici amministrativi e giudicanti della Curia Romana, a seguito della promulgazione della Costituzione apostolica “Pastor Bonus” del 1985.

Le funzioni della Rota Romana sono:

  1. giudiziale, tramite la tutela dei diritti dei fedeli, propria di ogni Tribunale ecclesiastico, anche se detta tutela viene esercitata con competenza ecclesialmente più ampia degli altri Tribunali;
  2. interpretativa delle leggi, consentendo in tal modo l’armonia e l’unitarietà della giurisprudenza. E’ questa una funzione di garanzia interpretativa facoltativa per gli altri tribunali ecclesiastici, i quali hanno comunque una piena autonomia nei loro giudizi. Tramite l’indirizzo interpretativo tuttavia la Rota costituisce un valido aiuto per tutti i Tribunali inferiori, nell’interpretazione delle questioni da dirimere e giudicare.

La Rota Romana:

  • è Tribunale di prima istanza esclusivamente per i giudizi in cui siano parte in causa i Capi di Stato ovvero per tutte quelle cause che il romano Pontefice vuole avocare a se. Ciò significa che non possono introdurre per la prima volta un procedimento di nullità matrimoniale avanti alla Rota Romana tutti i soggetti che non rientrino in queste categorie.
  • Tribunale di appello (seconda istanza) per tutte le cause che in prima istanza sono state trattate e definite con sentenza avanti ai Tribunali diocesani ovvero alla Rota. I soggetti che volessero appellare una sentenza di prima istanza emessa dal tribunale diocesano, possono facoltativamente adire la Rota Romana in appello, in alternativa al Tribunale Metropolitano. Nella prassi, tuttavia, la maggior parte delle cause trattate in prima istanza vengono appellate non alla Rota, bensì ai tribunali metropolitani di appello. Si tenga infatti conto che il tribunale della Rota è unico per tutto il mondo, mentre i tribunali metropolitani sono decisamente molto più numerosi ed hanno competenza territoriale più ristretta rispetto alla Rota. Per tale motivo anche i tempi per la definizione di un giudizio avanti al tribunale metropolitano sono teoricamente più veloci che in Rota.
  • è Tribunale di terza istanza per tutti i giudizi definiti in secondo grado, compresi quelli celebrati avanti alla stessa Rota. La terza istanza (che rimanendo giudizio di merito non è equiparabile al Ns. giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione) trova giustificazione laddove, nei giudizi di nullità matrimoniale per avere il permesso di sposarsi nuovamente dopo l’annullamento del matrimonio, occorre che vi siano due sentenze conformi, e invece le due prime emesse dai tribunali di prima e seconda istanza, sono risultate difformi tra loro.
    E’ infine da evidenziare che le norme speciali della Rota, prevedono la facoltà spettante al Decano di avocare alla Rota, sin dalla prima istanza, le cause che egli ritiene opportuno dirimere e giudicare. Detta avocazione è oggi una prerogativa assai ampia di questo tribunale e consente di introdurre la causa presso la Rota in base ad una valutazione caso per caso del c.d. bene delle anime (bonum animarum).

La Rota Romana ha sede a Roma all’interno del magnifico palazzo apostolico della Cancelleria, nel cuore della capitale, in piazza della Cancelleria, adiacente alla famosa piazza di Campo de’ Fiori.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Questo Tribunale Apostolico, che insieme a quello della Rota è l’altro che fa capo direttamente al papa, è equiparabile alla suprema Corte di Cassazione, ovvero un tipo di organo giudicante che mira a riformare le sentenze rotali da un punto di vista di legittimità e non di merito. In buona sostanza le parti possono adire questo Tribunale quando ritengono che una sentenza emessa dalla Rota Romana sia nulla per un difetto di legittimità. I due rimedi tipici di impugnazione avanti a questo Tribunale sono la “querela di nullità” ed la “restituito in integrum”.

Anche questo Tribunale Apostolico è sito a Roma, nel Palazzo della Cancelleria.