Gli effetti della separazione sui rapporti personali tra coniugi.
La sentenza che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi
gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 c. c.. Essa determina innanzitutto
la sospensione dell’obbligo di coabitazione, già venuto meno al momento
dell’emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal
Presidente del Tribunale, autorizzando i coniugi a vivere separati. Ugualmente
incompatibile con lo stato di separazione è l’adempimento degli obblighi di
assistenza morale e di collaborazione, salvo che essi riguardino i figli.
Parimenti è necessario ritenere sospeso l’obbligo di fedeltà, anche perché, in
caso contrario, esso si risolverebbe in pratica in un obbligo di castità (in
tal senso, tra le altre, si veda Cass. sent. n. 6566 e n. 9317 del 1997).
Dunque, in base alla normativa vigente ed all’evoluzione giurisprudenziale in
materia, si può affermare che tra i coniugi separati restano sospesi tutti gli
obblighi reciproci derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo
dell’assistenza patrimoniale.
Peraltro, la separazione appare idonea ad incidere sui rapporti personali tra i
coniugi anche in altro modo. Così, secondo l’art. 156bis c. c., il giudice può
vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando
tale uso sia per costui particolarmente pregiudizievole e, viceversa, può
autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa
derivarle grave pregiudizio. Tale pronuncia, peraltro, deve seguire ad una
precisa richiesta in tal senso del marito o della moglie e non è
necessariamente collegata alla dichiarazione di addebito. Una simile previsione
normativa pone dunque in evidenza la duplice valenza del cognome, quale
elemento di identificazione di un soggetto nei rapporti pubblicistici e quale
emblema della persona nei rapporti di diritto privato.
L’intervenuta separazione assume altresì rilievo dal punto di vista della
presunzione di concepimento ex art. 232, comma 2, c. c., il quale stabilisce
che non operi detta presunzione di concepimento di un figlio durante il
matrimonio qualora questi nasca decorsi trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale o dall’omologazione della separazione consensuale ovvero
dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando gli stessi
siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio.
Nel contesto dei rapporti personali tra i coniugi, la separazione produce
effetti, da ultimo, per quel che concerne l’assenso del coniuge stesso
all’adozione di una persona maggiore di età, assenso che non è appunto
richiesto quando i coniugi siano legalmente separati, ai sensi dell’art. 297 c.
c.