buongiorno, sono la presidente di una piccola cooperativa sociale, sto vivendo una brutta situazione...

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Quesito risolto:
buongiorno, sono la presidente di una piccola cooperativa sociale, sto vivendo una brutta situazione in quanto l'anno scorso ero in maternità e la presidente in carica senza preavviso si è dimessa contemporaneamente dal suo incarico e licenziata dal suo lavoro (era assunta con un contratto subordinato da impiegata. io che ero insieme ad un terzo componente nel CDA mi sono trovata per forza (l'altro componente aveva già fatto - mandati) ad assumermi l'incarico di presidente per mantenere la mia posizione tra l'altro in part-time (prima di entrare in maternità). La coop. versava in una situazione grave già da molto tempo a causa di perdita di commesse e appalti che via via si sono tutti annullati (ne erano rimasti -: uno è finito a gennaio e l'altro ad agosto di quest'anno). Di comune accordo nel CDA abbiamo sempre preso la decisione di pagare tutti i lavoratori e soci della cooperativa prima di tutti noi e cosi abbiamo fatto fino a quel momento. La coop. infatti non ha debiti ne con le banche ne con l'erario (F-- e contributi sempre pagati). Gli unici importi non pagati erano gli arretrati sui nostri stipendi e TFR che naturalmente speravamo con il tempo di ripianare. Ora la presidente che per - anni e mezzo ha assunto questo incarico, andandosene ha chiesto tramite avvocato e relativo decreto ingiuntivo tutta la somma comprensiva di TFR in un unica soluzione. Io non so cosa fare poiché vorrei poter saldare il debito ma la cooperativa non ha più nessun lavoro e nessuna entrata e non ha niente in cassa. Siamo ad un passo dalla liquidazione. Allora le mie domande sono; Sotto il profilo personale cosa mi succede se non riesco a pagare e chiudiamo la cooperativa? Tenga presente che abbiamo scoperto, riguardando le buste paghe che la ex presidente si metteva in busta paga ogni mese da più di un anno, -/- circa di straordinario ---€ e nell'ultima busta si è inserita oltre alla quota sociale di ---€ anche ferie non godute da più di un anno. Tutto ciò in un momento difficile per la cooperativa come si evince dai bilanci e senza che nessun altro abbia mai saputo niente di tutto ciò. Perché fare degli straordinari se non ci sono appalti e commesse? Inoltre gli straordinari non li ha mai presi nessuno in cooperativa e questo lo si può vedere dalle buste paghe, tranne la sua. E' plausibile secondo lei ricorrere contro tutto ciò? Ha senso oppure andiamo ad ingarbugliare ancor più la cosa con ulteriori aggravi di spese legali? Abbiamo anche fatto una proposta di pagare (tirando fuori di tasca nostra, io e l'altro consigliere socio con il quale avremmo dei progetti per far ripartire il tutto) ----€ in un unica soluzione su ----- € che gli venivano oppure -----€ in rate da mille € ma la risposta è stata il decreto ingiuntivo. In sostanza se la cooperativa va in liquidazione possono intaccare il mio patrimonio e il mio nome? e io posso reinserirmi in un altra nuova cooperativa oppure avrei degli strascichi? La ex presidente non ha nessuna responsabilità in tutto ciò permanendo questa situazione di crisi da molto tempo? Infine nel caso di liquidazione che fine faranno i nostri arretrati e il nostro TFR oltre alle spese legali in caso di perdita della causa?
Inviato: 1994 giorni fa
Materia: Societario
Pubblicato il: 29/10/2018

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 1994 giorni fa
Aggiungo che ad oggi io sono in maternità facoltativa e non abbiamo più nessun lavoratore in forza.
expert
Il Professionista ha risposto: 1992 giorni fa


Riscontro la sua richiesta di consulenza, come appresso.
Innanzi le ribadisco che il decreto ingiuntivo entro -- gg dalla notifica passerà in giudicato.
Le ribadisco, altresì, che si può difendere, prponnedo opposizione da quello che mi sembra di capire sul quantum, sostenendo che lo straordinario è fittizio etc.
Tuttavia deve valutare se ne vale la pena a livello di costi/benefici.
Più chiaramente se la somma ingiunta non è tutta dovuta, quanto deve restituire alcuni importi oppure perchè gli stessi sono errati o indebiti, decreto viene revocato parzialmente ma la Cooperativa è sempre soccombente a livello di spese.
Deve poi pagare il compenso al suo avvocato.
Se il decreto passa in giduciato sarà controparte a dover attivarsi per il recupero
Tuttavia mi sembra di capire che la Cooperativa non ha immobili.
SE ha qualche bene aziendale, potrà essere aggredito quello se non indispensabile per il lavoro.
Se ha attivo in bilancio o crediti, potranno essere aggrediti detti valori.
Da quanto lei riferisce però non vi è nulla
Per le obbligazioni sociali (cioè per i debiti contratti nei confronti di terzi dalla copperativa) risponde solamente la società con il proprio patrimonio (ciò a differenza di quanto avveniva prima della riforma entrata in vigore nel ----).
Ciò vuol dire che il creditore della cooperativa sociale (e di ogni altro tipo di cooperativa) non potrà né aggredire la quota del singolo socio, né i beni personali del singolo socio. In aggiunta vi è da dire che la legge impedisce al creditore personale del singolo socio di una cooperativa di aggredire, finché dura la società cooperativa, la quota e le azioni del socio: non vi potrà essere dunque pignoramento della quota e delle azioni del socio non solo da parte del creditore della società cooperativa, ma nemmeno (finché dura la società) da parte del creditore del socio stesso.
Se la cooperativa non riesca a svolgere attività alcuna, viene messa in liquidazione
La liquidazione delle società, ivi comprese le cooperative, sottostanno ai seguenti principi giuridici: I liquidatori compiute le attività della liquidazione, devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi
Conseguentemente se nulla prende il socio con la liquidazione, nulla può essere aggredito dai credito.
Dai principi giuridici indicati ne consegue chiaramente che una società cooperativa può essere cancellata dalla Camera di commercio anche se gravata da debiti ed è priva dei mezzi per poterli onorare. 
Probabilmente ha fatto tutto per avere il tfr dall'inps.
La l. ---/---- avrebbe esteso ai soci lavoratori di cooperativa la garanzia del fondo di garanzia istituito presso l'Inps ma tale estensione non implicherebbe il diritto dei soci lavoratori di cooperative al TFR il quale spetterebbe solo se previsto in via negoziale.
La l. ---/----, che all'art. - riconosce il diritto del socio lavoratore di cooperativa ad un trattamento economico complessivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe dal CCNLdi settore, non riconosce il TFR come un diritto del socio lavoratore.
La Cassazione, pur considerando giusto l'iter seguito dai giudici di merito, afferma che in queste fattispecie occorre verificare se la cooperativa abbia manifestato, anche per fatti concludenti, l'intenzione di riconoscere al lavoratore il diritto al TFR ed abbia, dunque, generato nel socio l'affidamento circa la volontà datoriale di corrispondere questo emolumento.
Se emerge tale comportamento datoriale, il diritto al TFR va riconosciuto.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti ed assistenza


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