L'affiliazione
Nell'ordinamento sportivo per società sportive si intendono tutta le
organizzazioni di tipo associativo che hanno come oggetto l’esercizio
dell'attività sportiva.
Non solo tipiche società regolata dal codice civile e dalle leggi speciali, ma
anche, e soprattutto, le associazioni riconosciute e il non, di cui
all'articolo 12 e ss. Del codice civile.
Qualsiasi società sportiva entra far parte dell'ordinamento sportivo mediante
l'affiliazione alla federazione sportiva nazionale, Disciplina associata o Ente
di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e competente per lo sport che
quella società intende praticare.
L'affiliazione e l'atto con il quale la società sportiva acquista il complesso
di diritti ed obblighi nascente delle norme amministrative, disciplinari,
economiche e tecniche che possono riguardare la sua attività sportiva in ambito
sportivo nazionale ed internazionale.
L'articolo 10 comma 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 stabilisce che le società
sportive professionistiche per poter essere iscritte nel Registro delle imprese
devono ottenere l affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali
riconosciute dal Coni.
La società sportiva senza affiliazione non può essere iscritto al Registro
delle imprese e pertanto senza non può svolgere attività sportiva.
Alla luce dell’articolo 10 della L. n. 91 del 1981 l’ affiliazione di una
società sportiva non è più considerata una semplice atto di autonomia privata,
ma ha natura pubblicistica, e più precisamente quella di atto amministrativo di
ammissione manifestazione di un potere discrezionale delle federazioni ed
espressione dei completi poteri di controllo che gli organi dell’ordinamento
sportivo esercita sulle società sportive, per delega dello Stato.
Prima che dire il giudice amministrativo alla società è consentito rimanere
l’ambito dell’ordinamento sportivo ricorrendo alla giunta nazionale.
L’articolo 10 ultimo comma nelle ’91 del mio 181 stabilisce che società
sportive professionistiche possono ricorrere al lla Giunta Nazionale t del Coni
avverso le decisioni di revoca dell’affiliazione delle federazioni sportive
nazionali.
Inoltre lo Statuto del Coni all’articolo 7 comma 5 lett. E) prevede che la
Giunta Nnazionale si pronunci il tema di revoca o diniego dell’ affiliazione
delle società sportive entro sessanta giorni dal ricevimento dei ricorsi
proposti per contestare le decisioni delle Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Associate, previo parere della Camera di conciliazione e Arbitrato
del Coni
In ambito statale le questioni relative all’ ammissione e all’affiliazione alle
Federazioni di società e associazioni sportive e di singoli tesserati non sono
state riservate in via esclusiva alla giurisdizione sportiva dell’articolo 2
della legge della L. 280/2003.
Così le società potranno anche adire il TAR del Lazio nel caso in cui la
propria richiesta di affiliazione costituisca la situazione giuridica
soggettiva tutelabile anche per l’ordinamento statale.
Prima di adire il giudice amministrativo alla società è consentito rimanere
l’ambito dell’ordinamento sportivo ricorrendo alla Giunta Nazionale del Coni.
La Federazione dovrà motivare il diniego o la revoca dell’ affiliazione
prevista solo laddove lo statuto della società non possiede requisiti previsti
dalle L. ’91/1981, o per le società non professionistiche, dalle disposizioni
della legge n. 128/2004 , della legge di 289/2002 e del codice civile ,nonché
in presenza di clausole in contrasto con le suddette norme: di fatto pertanto,
il potere discrezionale delle federazioni è limitato ai soli requisiti tecnico
sportivi.
A conferma dice ciò, la revoca dell’affiliazione è prevista anche nei
regolamenti federali come sanzione in caso di gravi infrazioni dell’ordinamento
sportivo non produce automaticamente lo scioglimento della messa liquidazione
delle società, ma soltanto libri sono allo svolgimento dell’attività sportiva.
Infine le società alle associazioni sportive con sede nel territorio italiano
che non possiede uno scopo di lucro ottengono il riconoscimento ai fini
sportivi da parte del Consiglio Nazionale del Coni i che ora per delega viene
attribuito dalla federazione sportiva ,Disciplina Associata o Ente di
promozione per cui si è affiliati.