Associazioni sportive non riconosciute
Attualmente la maggior parte dell’attività sportive dilettantistica hanno
assunto forma associazione non riconosciuta disciplinate giudicare dagli artt.
36,37, e 38 del codice civile dalle disposizioni relative alle associazioni
riconosciute non incompatibili con la speciale nature natura delle associazioni
non riconosciute.
L’articolo 36 c.c. dispone che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, e
pertanto rappresentano una fonte primaria di disciplina dell’ente.
La costituzione della associazione non riconosciuta e per i singoli contratti
di adesione, il codice non richiede alcuna forma determinata, salvo che vi
siano conferimenti di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, per i
quali è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a
pena di nullità (articolo 1350 c. c.).
In teoria quindi l’atto costitutivo può essere concluso anche forma orale,
essendo sufficiente la volontà di più soggetti di svolgere in modo continuativo
un’attività comune e di destinarvi un’organizzazione ed i mezzi patrimoniali
necessari.
In pratica, tuttavia, la costituzione mediante atto scritto è necessaria:
-
per assicurare maggiore certezza e tutela giuridica agli associati ed ai
terzi che avranno rapporti giuridici con l’ente.
-
per ottenere il riconoscimento sportivo, che presuppone il deposito dello
statuto presto la federazione di appartenenza per la verifica dei requisiti per
l’affiliazione.
-
per godere delle agevolazioni fiscali.
Il codice civile non prevede quali siano elementi che indicare nell’atto
costitutivo. Certamente obbligatoria è l’individuazione dello scopo, delle
condizioni di ammissione degli associati e delle regole dell’ordinamento
interno e sulla amministrazione.
Lo scopo è il fine comune cui gli associati tendono.
Esso, secondo i principi comuni, deve essere lecito, possibile, determinato o
determinabile e “ideale” cioè non lucrativo, non economico, altruistico
rispetto allo scopo tipicamente egoistico delle società.
Ciò non toglie, naturalmente, che l’associazione non riconosciuta, al fine di
realizzare il suo scopo di natura ideale, possa esercitare un’attività
economica di tipo imprenditoriale, i cui utili siano reinvestiti
nell’associazione stessa.
Il contratto associativo è un “contratto aperto” caratterizzato dal fatto che è
possibile l’adesione di nuovi associati, senza che ciò comporti la conclusione
di un altro contratto.
L’adesione successiva ha la stessa natura giuridica della partecipazione
originaria e sì perfeziona al momento in cui l’associazione accetta la
richiesta di adesione.
In analogia con quanto previsto all’articolo 16 del codice civile per le
associazioni riconosciute, l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare le
condizioni di ammissione degli associati.
E’, pertanto, inammissibile una clausola che vieti nuove adesioni o esenti gli
amministratori dell’obbligo di motivare il rigetto della domanda di ammissione,
ma l’associazione non ha l’obbligo di ammettere coloro che si dimostrino in
possesso dei requisiti e non attribuisce quest’ultimi alcun diritto di
ammissione né legittimazione ad adire il giudice avverso il rifiuto della
domanda di adesione.
L’unico elemento che deve necessariamente essere indicato sono le regole
sull’ordinamento interno e sull’amministrazione.
Di norma l’organizzazione interna di associazione si articola in una pluralità
di organi:
-
ASSEMBLEA: formata da tutti associati, organo deliberante per eccellenza;
-
ORGANO ESECUTIVO: cui spetta la gestione dell’ente e la sua rappresentanza
nei confronti dei terzi che può essere unico amministratore o una pluralità di
amministratori che costituiscono il consiglio direttivo o di amministrazione;
-
ORGANO DI CONTROLLO: il collegio dei revisori dei conti;
-
ORGANO CON FUNZIONE GIURISDIZIONALE: per dirimere le controversie sorte
all’interno dell’associazione, il collegio dei probiviri.
In mancanza di accordi degli associati, all’assemblea delle associazioni non
riconosciute si applicano i principi dettati per le persone giuridiche dagli
artt. , 20, 21 e 23 c.c.
I componenti dell’organo amministrativo, è previsto nell’atto costitutivo, sono
eletti dall’assemblea.
Gli amministratori, i quali possono operare congiuntamente, o disgiuntamente
collegialmente, devono realizzare finalità dell’ente ed eseguire le
deliberazioni dell’assemblea.
Inoltre essi, in qualità di persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni
dell’associazione.
L’articolo 36, comma 2, del codice civile stabilisce che le associazioni non
riconosciute possono stare il giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo le accordi tra gli associati, è conferita la Presidenza o la direzione.
Non è invece obbligatoria ma soltanto opportuna per evitare il pericolo di
confusione con altri enti, l’indicazione nell’atto costitutivo e nello statuto
della denominazione e della sede.
Per quest’ultima soccorre l’ art. 19 codice di procedura civile che stabilisce
la sede dell’associazione nel luogo in cui questa svolge l’attività in modo
continuativo.
Neppure indispensabile è l’ indicazione del patrimonio: eventuali creditori
potranno rivalersi sugli amministratori (articolo 38 c. c.).
Secondo l’articolo 37 c. c. il patrimonio dell’associazione è costituito dai
contributi degli associati e dai beni con essi acquistate nonché di tutti gli
altri beni comunque pervenuti all’ente.
Si pensi in particolare alle donazioni, liberalità il genere, legati ed eredità
a favore di associazioni non riconosciute, le quali peraltro con l’abrogazione
degli articoli 17, 600 e 786 del codice civile, non sono più obbligate a
chiedere il riconoscimento per l’acquisto dei beni oggetto di questi lasciti.
Sul fondo comune gli associati non hanno alcun diritto: non possono chiedere la
divisione durante la vita dell’associazione, non posso ripetere i contributi
versati, né pretende la propria quota in caso di recesso, non possono alienare
la propria quota.
Sul fondo comune possono soddisfare le loro giorni i creditori della
associazione, ma non i creditori personali degli associati.
Da un punto di vista civilistico, nessun obbligo è imposto alle associazioni
non riconosciute e l’attuale in relazione alla tenuta dei libri sociali e della
contabilità ed in ordine alla redazione del bilancio.
L’associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste dall’atto
costitutivo dallo statuto, quali:
-
la volontà degli associati manifestata in assemblea;
-
la scadenza del termine;
-
il conseguimento dello scopo o la sopravvenuta in possibilità di perseguirlo
o l’illiceità dello scopo stesso;
-
il venir meno di tutti associati;
-
il provvedimento dell’autorità governativa.
Il verificarsi di una di queste cause non determina l’estinzione dell’ente, ma
lo pone in liquidazione, fase nella quale gli amministratori devono procedere
alla definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti.
Se dopo le operazioni di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto
in conformità dell’atto costitutivo e dello statuto.
In ogni caso è esclusa la ripartizione tra gli associati, in quanto
incompatibile con le finalità ideali dell’ente.