Associazioni sportive riconosciute
Con il riconoscimento un associazione acquista la personalità giuridica e cioè
la piena capacità giuridica di agire e la completa autonomia patrimoniale.
Le associazioni riconosciute, godono di una autonomia patrimoniale perfetta,
dalla quale deriva una netta distinzione tra il patrimonio dell’ente è quello
del singolo associato: i creditori della associazione non possono agire nei
confronti del patrimonio dei singoli associati, ma solo sul patrimonio
dell’associazione e, nello stesso tempo, i creditori personali degli associati
non possono soddisfarsi sulle patrimonio dell’ente; inoltre godono della
limitazione della responsabilità dei loro amministratori per le obbligazioni
assunte per conto del a associazioni.
E’ questa la fondamentale differenza con le associazioni non riconosciuta nelle
quali l’autonomia patrimoniale è imperfetta in quanto associati e
amministratori rispondono personalmente ed illimitatamente con il proprio
patrimonio, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione.
Il procedimento di riconoscimento
Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è stato
modificato con il DPR 10 febbraio 2000, n. 361
Fino ad allora le associazioni, ai sensi dell’articolo 12 del codice civile,
acquistavano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Prefetto, su delega
del governo, per gli enti che esercitavano la loro attività nell’ambito della
provincia, a condizioni che ha l’atto costitutivo fosse redatto per atto
pubblico e contenesse, ai sensi dell’articolo 16 del codice civile, la
denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della
sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, sull’iscrizione
e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati e
le condizioni per la loro ammissione.
Attualmente, con l’ abrogazione dell’articolo 12 del c.c., il registro delle
persone giuridiche è stato trasferito dalle cancellerie dei Tribunali alle
Prefetture ed sono stati istituiti registri regionali e provinciali con le
persone giuridiche con l’ambito di attività più ridotto.
Con il nuovo sistema il riconoscimento coincide con l’iscrizione nel registro e
la personalità giuridica non costituisce più oggetto di un provvedimento di
concessione amministrativa.
Il decreto del Prefetto o del Presidente della Regione non è più un decreto di
riconoscimento, ma un ordine di iscrizione nel registro stesso.
Negli stessi registri saranno iscritte anche tutta le modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto.
L’atto di riconoscimento è un atto amministrativo discrezionale, di natura
concessoria, rimesso ad una valutazione da parte dell’autorità pubblica sulla
congruità dei presupposti dell’ente ed in particolare sulla sufficienza del
patrimonio per raggiungere lo scopo prefissato, sulla legittimità delle
disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto e sulla utilità sociale
dello scopo perseguito ed ha funzione di controllare che ha l’acquisto della
personalità giuridica riguardi enti che possano adempiere alle loro
obbligazioni.
Alle condizioni gli ed i requisiti per il riconoscimento previsti dagli
articoli 14 è il 16 cod. civ., il decreto del presidente della Repubblica n.
61/2000 ha aggiunto che lo scopo dell’ente sia possibile e lecito, che il
patrimonio sia adeguato alla realizzazione gli dello scopo e che la consistenza
del patrimonio sia dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere proposta
dal rappresentante legale ed è presentata alla Prefettura della cui provincia è
stabilita la sede dell’ente, unitamente ad una copia dell’atto dell’ atto
costitutivo e dello statuto.
La Prefettura deve rilasciare una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.
Entro 120 giorni dalla data di presentazione, il Prefetto provvede al
riconoscimento ed alla conseguente iscrizione nel registro delle persone
giuridiche oppure dà motivata comunicazione delle ragioni ostative
all’iscrizione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono
presentare i documenti mancanti o memorie.
Se nell’ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica il motivato
diniego o nonno provvede , questa si intende negata.