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Le risposte della Cassazione
1) Può un allenatore avere contemporaneamente con la medesima società un
rapporto di lavoro subordinato e autonomo?
Anche ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 è configurabile un rapporto di
lavoro autonomo tra un allenatore sportivo professionista ed una società
sportiva, come confermato dall'art. 3, secondo comma, che, in relazione alla
posizione degli atleti professionisti, prevede ipotesi di lavoro autonomo. Né
può escludersi la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di
lavoro autonomo, se sono ben distinte le prestazioni e i compensi relativi ai
due diversi rapporti contrattuali, con la conseguenza che, in caso di recesso
della società sportiva da ambedue i rapporti, la stessa per il rapporto di
lavoro autonomo è tenuta, a norma dell'art. 2237 cod. civ., solo al compenso
per l'opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del
recesso.(Nella specie, all'allenatore sportivo responsabile della prima squadra
per un'intera stagione calcistica - e come tale pacificamente vincolato da un
rapporto di lavoro subordinato - era stato affidato anche il coordinamento e la
supervisione del settore giovanile. La S.C., nel confermare, sulla base dei
suesposti principi, la sentenza impugnata - che aveva ritenuto la sussistenza
di due contratti, nonostante l'unicità del testo negoziale - ha in particolare
rigettato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione come di lavoro
autonomo del secondo rapporto, rilevando che neppure il ricorrente aveva
dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lett. b) e c) dell'art. 3,
secondo comma, citato da lui richiamato).
Sez. Lav., sent. n. 354 del 17-01-1996, Ghio c. Associazione Calcio Pavia (rv
495469).
2) E’ nullo il contratto di lavoro non conforme al contratto tipo anche se
gli accordi collettivi non prevedono tale nullità?
Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge 23 marzo 1981
n. 91 per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono
affetti da nullità i contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un
giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non
conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa
previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente
dall'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza
della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4
citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un
immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione
italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Sez. Lav., sent. n. 1855 del 04/03/1999, Monelli c. Soc. Pescara Calcio (rv
523846).
3) La nullità del contratto di lavoro per mancanza di forma si applica
anche al rapporto di lavoro tra lo sportivo e la Federazione?
L'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (in tema di lavoro sportivo), che
prevede la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, si applica ai
rapporti fra sportivi professionisti e società e non si può estendere ai
distinti rapporti di questi con le federazioni sportive.
Sez. Lav., sent. n. 4219 del 13-04-1995, Salemme c. F.I.T (rv 491782).
28-12-1996, Alberti c. Soc. Calcio Venezia 1907 (rv 501531).
4) La comproprietà di uno sportivo può essere indicata come posta attiva
nel bilancio della società?
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in
materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, è illecita la
comproprietà di un calciatore. Conseguentemente, essa non può essere indicata
quale posta attiva di bilancio. (Fattispecie di false comunicazioni sociali).
Sez. V, sent. n. 1079 del 30-01-1995 (cc. del 14-12-1994), Pozzo (rv 201036).