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Le risposte della Cassazione

1) Può un allenatore avere contemporaneamente con la medesima società un rapporto di lavoro subordinato e autonomo?

Anche ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 è configurabile un rapporto di lavoro autonomo tra un allenatore sportivo professionista ed una società sportiva, come confermato dall'art. 3, secondo comma, che, in relazione alla posizione degli atleti professionisti, prevede ipotesi di lavoro autonomo. Né può escludersi la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di lavoro autonomo, se sono ben distinte le prestazioni e i compensi relativi ai due diversi rapporti contrattuali, con la conseguenza che, in caso di recesso della società sportiva da ambedue i rapporti, la stessa per il rapporto di lavoro autonomo è tenuta, a norma dell'art. 2237 cod. civ., solo al compenso per l'opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del recesso.(Nella specie, all'allenatore sportivo responsabile della prima squadra per un'intera stagione calcistica - e come tale pacificamente vincolato da un rapporto di lavoro subordinato - era stato affidato anche il coordinamento e la supervisione del settore giovanile. La S.C., nel confermare, sulla base dei suesposti principi, la sentenza impugnata - che aveva ritenuto la sussistenza di due contratti, nonostante l'unicità del testo negoziale - ha in particolare rigettato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione come di lavoro autonomo del secondo rapporto, rilevando che neppure il ricorrente aveva dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lett. b) e c) dell'art. 3, secondo comma, citato da lui richiamato).

Sez. Lav., sent. n. 354 del 17-01-1996, Ghio c. Associazione Calcio Pavia (rv 495469).


2) E’ nullo il contratto di lavoro non conforme al contratto tipo anche se gli accordi collettivi non prevedono tale nullità?

Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91 per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Sez. Lav., sent. n. 1855 del 04/03/1999, Monelli c. Soc. Pescara Calcio (rv 523846).


3) La nullità del contratto di lavoro per mancanza di forma si applica anche al rapporto di lavoro tra lo sportivo e la Federazione?

L'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (in tema di lavoro sportivo), che prevede la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, si applica ai rapporti fra sportivi professionisti e società e non si può estendere ai distinti rapporti di questi con le federazioni sportive.

Sez. Lav., sent. n. 4219 del 13-04-1995, Salemme c. F.I.T (rv 491782).
28-12-1996, Alberti c. Soc. Calcio Venezia 1907 (rv 501531).



4) La comproprietà di uno sportivo può essere indicata come posta attiva nel bilancio della società?

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, è illecita la comproprietà di un calciatore. Conseguentemente, essa non può essere indicata quale posta attiva di bilancio. (Fattispecie di false comunicazioni sociali).

Sez. V, sent. n. 1079 del 30-01-1995 (cc. del 14-12-1994), Pozzo (rv 201036).