Il CONI
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato istituito nel 1942 con la legge
n. 426, ormai abrogato ed attualmente regolamentato dal DLT 23/07/1999 n.242,
con il precipuo il compito di potenziare il panorama dello sport Nazionale.
Il Comitato denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha
sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico
internazionale (cd. CIO).
L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in
particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per
le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o
internazionali finalizzate alla preparazione olimpica.
Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di
prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali
prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonchè la promozione
della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il
CONI può costituire, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le
attività culturali vigilante, società di capitali da esso controllate per
l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti le
proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.
I rapporti tra il CONI e le suddette società sono regolati con convenzioni
Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni,
sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di
attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche
private.