Il consiglio nazionale del CONI
E’composto da l presidente del CONI, i presidenti delle federazioni sportive
nazionali, i membri italiani del CIO, atleti e tecnici sportivi in
rappresentanza delle federazioni sportive nazionali (a condizione che non
abbiano subìto sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente
all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle
attività sportive), un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi
periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli organi
periferici di livello provinciale del CONI.
Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti,
senza tuttavia, senza diritto di voto.
Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi
emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e
coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle
federazioni sportive nazionali.
I compiti del Consiglio :
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adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza,
nonchè i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
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stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono
uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle
federazioni sportive nazionali;
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delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi,
delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive,
degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre
discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della
rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale
riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
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stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e
nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la
distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
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stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle
federazioni sportive nazionali e dei controlli da parte di queste sulle società
sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
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formula indirizzi generali sull'attività dell'ente e sui criteri di
formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo schema di bilancio
preventivo dell'ente e ne approva il bilancio consuntivo;
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esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
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svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento
della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e
persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per
gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni,
per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale
funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi
dell'ente.
In tal caso è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione
degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
Il CONI è articolato su base regionale, provinciale e locale, in cui dispone di
propri uffici di competenza territoriale.
Per ciascuno sport poi, il CONI, si avvale delle Federazioni Sportive
Nazionali.