Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2003
(*) Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Principi generali
1. La
Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento
sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento
della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i
casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Art. 2.
Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In
applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento
sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e
statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al
fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le
associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le
previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano
e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento
sportivo.
2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo
scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento
delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi
pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche,
di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate,
anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una
partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al
presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile.
Art. 3.
Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma
restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra
societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti
del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non
riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi
dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito
dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui
all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui
all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva,
anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito
con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo
23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale
amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro
conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del
Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il
ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma
undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.
5. (comma soppresso).
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.