Il presidente del CONI
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle
organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti
dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal
presente decreto e dallo statuto.
Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex
tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Il presidente
è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il presidente ed i membri della giunta nazionale (i dieci
rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali
eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.), sono eletti da un collegio
composto:
-
i presidenti delle federazioni sportive nazionali e i membri italiani del CIO
che partecipano al consiglio nazionale.
-
da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna
federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed
almeno uno deve essere tecnico sportivo;
-
gli atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni
sportive nazionali. I componenti del consiglio nazionale sono
eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle
federazioni sportive nazionali.
Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la
disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle
procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi.