Principi generali del tesseramento
Fonte primaria del tesseramento sono gli statuti e regolamenti federali nei
quali si trovano i principi riguardanti l'ingresso dell'oggetto d'ordinamento
federale.
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Necessità di presentazione di apposita domanda contenente le
richieste di regione alla federazione e l'impegno a rispetto delle regole da
esse adottate.
Il tesseramento è atto di adesione attraverso il quale il soggetto esercita il
diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni
organizzate dal Coni e dalle Federazioni Sportive nazionali e Discipline
Associate.
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Le procedure per ottenere il tesseramento sono improntate ai criteri di
rigida tipicità e stretto formalismo.
La richiesta di testamento di norma è contenuta in un modulo di adesione,
predisposto dalle singole federazioni, compilata e sottoscritta dai soggetti
interessati al tesseramento alla federazione
Le parti, di norma, non possono alcun modo modellare il contenuto degli accordi
e creare così figure atipiche di tesseramento, né porre condizioni e termini di
durata diversa da quelli stabiliti dalle federazioni poiché patti aggiunti
conclusi tra le parti non avrebbero effetto.
Il tesseramento è atto di adesione del soggetto al movimento sportivo ed il
modulo lo strumento attraverso il quale la volontà del soggetto viene
manifestata, ma non pone essere alcuna attività negoziale fra le federazione e
lo sportivo che chiede tesseramento in quanto allo scopo da essi perseguito,
l'esercizio della pratica sportiva, è comune.
Con la sottoscrizione del modulo di tesseramento lo sportivo manifesta
l'intenzione di voler partecipare ai campionati e alle gare organizzate della
federazione .
Non vi é necessità della doppia sottoscrizione ai sensi articolo 1341 del
codice civile in quanto non è applicabile al tesseramento la disciplina delle
clausole vessatorie relativa ai contratti per assenza di contrapposizione
d'interessi.
Non sussistono norme che prevedono quale causa di annullamento del tesseramento
vizi della volontà.
Errore dolo e violenza non incidono sulla validità del tesseramento che rimane
sempre valido in quanto elemento psicologico non può influenzare la valutazione
circa l'invalidità o meno dell'atto nel quale si sostanzia il tesseramento.
Ciò per consentire alla federazione di appartenenza la verifica della
permanenza o meno nell'associazione sia ai fini del controllo della regolare
posizione dal punto amministrativo e del mantenimento dei requisiti oggettivi e
soggettivi.
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Per gli atleti è necessario l’ intervento, come firmatario o come
inoltrante, dell'società sportiva di appartenenza della sportivo.
L'atleta si tessera alla Federazione Sportiva per i tramite della associazione
sportiva alla quale intende dedicare le proprie energie fisiche.
Tranne casi del tutto particolari dove è consentito il tesseramento diretto
alle Federazioni Sportive Nazionali, la regola è quella del tesseramento per il
tramite delle società di appartenenza.
Ciò vuol dire che l'atleta si vincola con la società sportiva e
contemporaneamente si associa alla Federazione nazionale .
L’atleta è vincolato con la società e tesserato con la federazione. I termini
affiliazione, vincolo, tesseramento vengono spesso confusi. Per chiarire:
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l'affiliazione è il rapporto fra le società della
federazione;
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il tesseramento è rapporto fra l'atleta e la Federazione
Sportiva Nazionale;
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il vincolo e rapporto fra l'atleta e la società.
Il momento temporale della nascita del rapporto con la Federazione varia negli
sport che hanno adottato un settore professionistico rispetto a quelli in cui
non è stata ancora data tale qualifica ai propri tesserati.
Nel primo caso il tesseramento consegue al deposito del contratto di
prestazione sportiva e dal riscontro di conformità dello stesso alle norme
organizzative interne, mentre nel caso del dilettantismo e nel caso dei
giovani, il tesseramento consegue all'inoltro della domanda ed al riscontro
dell'assenza di eventuali impedimenti previsti da norme federali.
Ai fini degli effetti del tesseramento occorre distinguere:
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o per gli atleti professionisti il diritto della società di utilizzare le
prestazioni sportive dell’atleta coincide temporalmente con la durata del
contratto di prestazione sportiva;
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o per gli atleti dilettanti il vincolo è stabilito dalle norme federali, le
quali, per alcuni sport stabiliscono un vincolo dell’atleta nei confronti del
sodalizio a tempo indeterminato (oggi abrogato).