Il professionismo sportivo
E’ professionista sportivo colui il quale esercita attività sportiva a favore
di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità
nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il
professionismo.
Testo base è la Legge n. 91 del 1981 e successive modificazioni. Che disciplina
il rapporto di lavoro sportivo.
Il rapporto di lavoro sportivo viene disciplinato in maniera diversa dal
rapporto di lavoro ordinario, per i soggetti , che per il contenuto della
prestazione che , infine per la forma del contratto.
Solo quegli atleti che gareggiano per società sportive affiliate a Federazioni
che hanno riconosciuto il professionismo, possono essere considerati sportivi
professionisti.
Tutti gli altri saranno considerati sportivi dilettanti, anche se hanno
conseguito notevoli guadagni dalla propria attività sportiva.
Si comprende la portato di quanto detto se si pensa che ad oggi il CONI ha
riconosciuto il professionismo solo per 6 Federazioni sportive Nazionali ,
ovvero Calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro.
L’art. 2 della l. 91 contiene l’elenco degli sportivi professionisti, atleti,
allenatori i direttori tecnico sportivi, ed i preparatori atletici, anche se
solo per l’atleta vige la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, mentre
per le altre figure professionali dovrà essere accertato di volta in volta
sulla base di criteri forniti dal diritto del lavoro.
La prestazione può formare oggetto di lavoro autonomo solo ove ricorrano i
requisiti stabiliti dall’ art. 3 comma 2 l. 91.
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l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
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l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
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la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno .
Il rapporto di lavoro nello sport si costituisce mediante assunzione diretta,
con la stipulazione di un contratto in cui la forma scritta è richiesta ad
substantiam. , secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla
Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie
interessate.
Il Contratto individuale stipulato nelle forme suddette deve essere depositato
presso la Federazione sportiva o la Lega di appartenenza che lo approva
perfezionandolo.
Il contratto deve contenere clausole quali il rispetto da parte dello sportivo
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento
degli scopi agonistici.
Sono di regola inserite clausole compromissorie con le quali le controversie
relative all’attuazione del contratto, insorte tra le parti siano deferite a
collegi arbitrali.
Il contratto di lavoro non può avere durata superiore a 5 anni.
Trova applicazione al lavoro sportivo lo Statuto dei Lavoratori ad eccezione:
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art. 18, in materia di licenziamenti individuali dei seguenti articoli;
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art. 4, sul divieto di impianti audiovisivi;
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art. 5, sugli accertamenti sanitari;
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art. 13, in tema di qualifiche e mansioni;
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artt. 33 e 34, in materia di assunzione mediante collocamento;
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art. 7, per le sanzioni irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali.
L’art. 7 della L. 91\1981 prevede che l’'attività sportiva professionistica è
svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni
Sportive Nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità.
Prevede anche l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo
professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno
semestrale.
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti
clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società
sportiva e, per gli atleti con rapporto di lavoro autonomo, dagli atleti
stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva
nazionale.
Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli
atleti professionisti gravano sulle società sportive mente gli atleti con
rapporto di lavoro autonomo , detti oneri sono a carico degli atleti stessi.
L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione
per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento
dell'attività degli sportivi professionisti.
L’art. 8 dispone che le società sportive devono stipulare una polizza
assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il
rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il
proseguimento dell'attività sportiva professionistica.