Responsabilità dell e società sportive
Le società o associazioni sportive sono soggetti tanto dell’ordinamento dello
Stato che dell’ordinamento sportivo e pertanto agli obblighi e doveri che
derivano dalle leggi dello stato si affiancano quelli derivanti da dalle regole
sportive.
Mediante l’affiliazione ad una FSN o DA le società o associ. Sportive diventano
centro di imputazione di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa
federale, come del resto per tutti coloro che entrano e far parte
dell’organizzazione sportiva ufficiale.
La violazione delle regole federali comporta l’insorgenza a carico del
trasgressore di una responsabilità e l’applicazione della conseguente sanzione
da parte degli Organi di giustizia federali.
La sanzione sarà prettamente sportiva nel caso di violazione di una regola
tecnico – sportiva e disciplinare nel caso di violazione di una regola di
condotta per la quale è stabilita l’applicazione di una sanzione disciplinare.
In taluni casi lo stesso fatto può essere generatore di responsabilità sia
nell’ordinamento sportivo sia nell’ordinamento statale.
I due procedimenti sono autonomi , ma le regole sportive potranno essere
utilizzate dal giudice statale al fine di giudicare comportamenti sportivamente
correttiva quelli che invece travalicano le finalità agonistiche e le strette
esigenze di gara.
Dal punto di vista dell'ordinamento sportivo la violazione di obblighi o
divieti contemplati dai regolamenti federali, per i quali sia prevista la
combinazione di sanzioni amministrative sportive della conseguente insorgenza
nei confronti dei trasgressori di una responsabilità di tipo disciplinare,
configura le ipotesi del cosiddetto “illecito sportivo”, che comporta
l'insorgere di responsabilità disciplinare.
Per le società sportive è prevista una responsabilità nei seguenti casi:
-
quando il fatto è commesso da chi rappresenta l'ente ai sensi della normativa
federale;
-
quando il fatto è commesso da persone estranee alla società , ma lo stesso
risulti vantaggioso per la compagine sociale;
-
in conseguenza di fatti violenti commessi dei propri sostenitori in occasione
di una gara.
Si suole solitamente parlare in questi casi di responsabilità oggettiva, che un
istituto tipico dell'ordinamento sportivo.
Invero sarebbe corretto parlare di responsabilità oggettiva solo per le due
ipotesi sub b) e c) in quanto in tali casi la sanzione è applicabile anche a
prescindere dal previo accertamento dell'esistenza (ho dalla ha accertata
l'inesistenza) di un rapporto causale tra il fatto contestato ed una condotta
dolosa o semplicemente colposa addebitabile agli organi rappresentativi della
società, mentre nella ipotesi sub a) l’ illecito è addebitabile direttamente
alla società in virtù del rapporto organico che lega l'ente e i soggetti che
rappresentano, quindi la responsabilità e diretta.
Le figure di responsabilità oggettiva che si riscontrano nell'ambito
dell'ordinamento sportivo rispondono un'esigenza di tutela dei terzi ed alla
ratio di indurre le società sportive a porre in essere tutti accorgimenti
necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti.
E difatti una scelta politica per porre freno a determinati comportamenti che
potrebbero causare seri danni all'incolumità delle persone e compromettere la
regolarità dei campionati.
Le sanzioni applicabili variano a seconda della gravità dei fatti commessi e
consistono in una serie di provvedimenti riguardanti:
-
lo svolgimento delle gare (ad esempio: la squalifica del
campo, o la disputa di uno più grave a porte chiuse);
-
la posizione in classifica (ad esempio: penalizzazione di
uno o più punti; retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato;
l'esclusione dal campionato; non assegnazione o revoca dell'attesa zona del
titolo di campione d'Italia );
-
provvedimenti natura economica (ad esempio: ammenda).
Accanto a responsabilità derivante dalla violazione dei precetti sportivi,
sussiste, l'ordinaria responsabilità sia penale che civile.
La disciplina delle società sportive non differisce da quella delle ordinarie
società è strada del capitano degli ordinari principi di diritto.
Dal punto di vista penalistico saranno, pertanto, ravvisabili
tutte le responsabilità previste a carico degli amministratori, in particolare
con riferimento alle società sportive possono segnalarsi casi di responsabilità
al titolo di colpa per le conseguenze dannose derivanti da incidenti
verificatisi negli impianti d a esse gestiti gestiti.
Inoltre ricordato le figure delittuose in materia tributaria per evasione delle
imposte, previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e quelle contenute
nella legge fallimentare.
Dal punto di civilistico, saranno applicabili i comuni
principi della responsabilità civile.
E’ interessante notare come la giurisprudenza nella fattispecie di evento
verificati nell'esercizio dell'attività sportiva a danno dell'atleta ad essa
legato da un rapporto contrattuale, abbia considerato una assunzione del
rischio da parte dell'atleta come indice per valutare la responsabilità o meno
della società sportiva.
Difatti si è stabilito che " se vi è certamente una certa” zona di rischio”
naturale..... è l'allievo con la sua scelta sportiva accetta", tuttavia "la
palestra..... ha il dovere di organizzare i corsi, di vigilare sull'attività
degli istruttori e sull'andamento delle elezioni, di impartire le opportune
disposizioni finalizzate sempre a tutelare gli incolumità fisica degli allievi
impedendo che la situazione sportiva traligni oltre i confini del rischio
naturale suddetto".
Inoltre si è stabilito che per andare esente da responsabilità, la società
sportiva deve fornire la prova di aver posto in essere le misure idonee a
garantire lo svolgimento della competizione secondo le regole che le sono
proprio.
La società sportiva, quindi, non deve dimostrare di aver posto in essere misure
idonee ad eliminare il rischio inevitabile del gioco, posto che l'atleta non
può rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della società, se
l'accaduto rientra nell'alea normale dell'attività agonistica prescelta.
Va Segnalata in tema di responsabilità e di rapporto di lavoro tra l'atleta
professionista e la società sportiva, come la giurisprudenza abbia stabilito
che una società sportiva possa essere chiamata a rispondere ai sensi
dell'articolo 2087 del codice civile, di eventuali danni
occorsi in capo all’ atleta per carenza di necessarie trattamenti sanitari e/o
per errori nelle diagnosi e nelle terapie prescritte, sussistendo in capo alla
stessa un obbligo di adottare tutte le misure di dirigenza e prudenza, nonché
tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
La società difatti potrà rispondere sia ai sensi dell'articolo 2049 codice
civile, che ai sensi dell'articolo 1228 codice civile.
La responsabilità del società sportive è stato inoltre affermata in
applicazione all'articolo 2051 codice civile, nel caso di
evento dannoso verificatosi a causa di una buca presente sul campo da tennis,
ovvero nel caso di urto di uno sciatore con tubi lo deposto sulla pista
battuta.
In tali casi è stato stabilito che il dovere di controllo di custodia sussiste
anche relazione alle cose inerti e prive di proprio dinamismo, ben potendo
anche queste essere stridore a cagionare danno.
Qualora una società sportiva sia anche organizzatrice di evento sportivo è da
ritenere responsabile anche nei confronti dei soggetti che non partecipano al
gioco, ma a vario titolo sono presenti sul luogo ove si svolge la competizione
sportiva, come ad esempio nei confronti degli spettatori.
Ciò in quanto incombe sulla stessa società sportiva il dovere di adottare ogni
misura idonea ad evitare la possibilità di eventi dadi eventi dannosi che
vedano coinvolti spettatori.
Ad esempio è stata ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 2043 per
codice civile la società organizzatrice di una partita di squah
per le lesioni procurate ad uno spettatore da una palla scagliata erroneamente
da un giocatore, sulla base della mancata predisposizione di barriere
sufficientemente alte a protezione del pubblico.
Il principio, infatti, dell'accettazione del rischio non può valere per lo
spettatore in quanto la volontà di assistere allo spettacolo e di esporsi al
pericolo creato da altri non può mai inibire la pretesa risarcitoria.
Un cenno merita la disposizione contenuta all'articolo 1786 del codice
civile, che estende agli imprenditori di casa di cura,
stabilimenti di pubblici spettacoli, balneari, pensioni e simili la disciplina
deposto in albergo (articolo 1783 e seguenti del codice civile).
La giurisprudenza annovera nell'ambito degli imprenditori assimilati ai sensi
dell’ articolo 1786 codice civile, anche coloro che esercitano, sotto forma di
impresa, attività di palestra, piscina, circoli sportivi vista l'impossibilità
pratica in cui viene a trovarsi chi frequenta tali ambienti di provvedere
direttamente, durante la permanenza in essi, alla custodia delle cose che non
può mai essere tenute con se data la natura della attività svolta.
Le disposizioni del codice civile distinguono tra cose affidate in custodia
all'albergatore e cose portate nei locali, ma non consegnate al gestore.
Nel primo caso l'albergatore (o l'imprenditore determinato ex articolo 1786
codice civile), dato che ricorra un'ipotesi di forza maggiore, risponderà
illimitatamente della perdita della quota;
Nel secondo caso la responsabilità dell'imprenditore non potrà superare, al
massimo, l'equivalente di 100 volte il prezzo dell'alloggio per la giornata.
In quest'ultima ipotesi il soggetto leso dovrà provare la sua qualità di
cliente, e il deterioramento, distruzione, sottrazione della cosa con il
conseguente danno ed infine l'introduzione della cosa di locali dell'impresa.
Nel caso in cui si tratti di attività svolte in locali dove non è previsto
alloggio quali impianti sportivi, si potrà utilizzare come parametro il prezzo
della prestazione ricevuta l'esercizio quali, per esempio, il costo
dell’accesso alla palestra o piscina.
Frequente l'abitudine di esporre all'interno degli spogliatoi dei centri
sportivi avvisi contenenti clausole di esonero della responsabilità per le cose
in custodia.
In realtà esse non hanno alcuna valenza giuridica dal momento che soltanto
l'espresso accettazione da parte il cliente di una clausola di esonero della
responsabilità potrà escludere responsabilità dell'imprenditore.