Società sportive di capitali o società cooperative
Le società sportive dilettantistiche di capitali IN O SOCIETÀ COOPERATIVE o
sono costituite ai sensi del comma 17, lettera c) dell’articolo 90, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro
Ne consegue la possibilità di costituire società di capitali senza scopo di
lucro per il loro svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in
evidente deroga delle disposizioni societarie contenute nel codice civile, in
particolare deroga all’articolo 2274 del codice civile che prevede tra i
requisiti necessari di ogni società lo scopo di divisione degli utili tra i
soci (cosiddetto lucro soggettivo).
La lettera c) del comma 17 non indica chiaramente quale forma di società di
capitali possa utilizzata per la costituzione della nuova società sportiva
dilettantistiche né contiene alcuna specifica limitazione.
Si ritiene, pertanto, possibile adottare una delle diverse forme previste dal
codice in civile: società per azioni, società in accomandita per azioni e
società a responsabilità limitata.
È questa una differenza con le società sportive professionistiche per le quali
l’articolo 10 della legge n. 91 del 1981 esclude la possibilità di costituirsi
con la forma di società in accomandita per azioni, a causa della presenza dei
soci accomandatari, illimitatamente responsabili.
Con una norma quando mai opportuna, l’articolo 4 del decreto legge n. 72 del
2004 poi convertito con la legge n. 128 del 2004, il legislatore ha consentito
al società sportive dilettantistiche di assumere la forma della società
cooperativa che peraltro già da tempo aveva trovato cittadinanza all’interno
del coordinamento sportivo.
Nella prima versione il comma 18 dell’ articolo 90 operava un rinvio ad uno o
più regolamenti di attuazione, i quali avrebbero dovuto stabilire:
-
i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo della società e delle
associazioni sportive dilettantistiche, sia di nuova costruzione sia già in
attività al primo gennaio 2003;
-
le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi
e di affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate o uno degli Enti di promozione sportiva cui la società o
l’associazione intende affiliarsi
-
i provvedimenti da adottare in casa di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ ordinamento sportivo.
Tali regolamenti di attuazione, dopo oltre un anno, non sono stati ancora
emanati rendendo di fatto impossibile costituire società di capitali senza
scopo di lucro per lo svolgimento concreto di attività sportiva
dilettantistiche che, nel contempo, potessero usufruire del a agevolazioni
tributarie loro garantite proprio dall’articolo 90 della finanziaria 2003.
Risolvendo l’ampasse il legislatore statale è intervenuto direttamente col
citato articolo 4, comma 6 ter, della legge n. 128 del 20044 stabilendo il
contenuto minimo degli atti costitutivi e dello statuto delle società e
associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare, a norma del nuovo comma 18 dell’articolo 90, nello statuto
devono essere espressamente previsti:
-
la sede legale;
-
la denominazione nella quale dovrà necessariamente essere indicata la
finalità sportiva ad dilettantistica;
-
l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività
dilettantistiche compresa l’attività didattica;
-
la rappresentanza legale della associazione;
-
assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci o gli associati anche, in
forme indirette, in conformità i di quanto già previsto dalla normativa
federale delle singole Federazione Sportive Nazionale
-
le norme sull’ ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle
elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportiva
dilettantistiche assumono la forma di società di capitali o cooperative per le
quali si applicano le disposizioni del codice civile;
-
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziario, nonché le
modalità di attuazione da parte degli organi statutari;
-
le modalità di scioglimento della associazione;
-
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento della società è delle associazioni.
Inoltre è stato introdotto il comma 18 bis contenente il divieto per gli
amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettanti nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina
Associata, se riconosciuta dal CONI , ovvero nell’ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
E’ stato invece opportunamente eliminato l’obbligo della gratuità degli
incarichi degli amministratori, che avrebbe impedito a coloro i quali rivestono
importanti cariche operative in società sportiva dilettantistiche anche di
vertice (si pensi ad esempio alla società di pallavolo di serie A) di ricevere
compensi, chiaramente una limitazione ingiustificata.
Il testo normativo originale ( commi 20,21 e 22) prevedeva che per accedere ai
contributi pubblici di qualsiasi natura tutte le società sportive dilettanti di
dover dimostrare l’avvenuta iscrizione nel Registro delle società ed
associazioni sportive dilettantistiche , così da esercitare una attività di
controlli.
Detto registro avrebbe dovuto essere distinto in tre sezioni, associazioni con
personalità giuridica, associazioni senza personalità giuridica è società
sportive di capitali e le sue modalità di tenuta., nonché le procedure di
verifica, la notifica della variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione
avrebbero dovuto essere disciplinate da una apposita delibera della Consiglio
Nazionale del CONI.
Il comma 6 quater dell’articolo 4 della legge n. sono un128 del 2004 ha
abrogarlo di suddetti commi i20, 21 e 22 dell’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002 n. 289, suscitando la preoccupazione dello sporto italiano per il
rischio della mancata unicità del ordinamento sportivo, della legittimazione e
della costituzione di società e associazioni di non riconosciute ai fini
sportivi dal CONI, che opererebbero senza direttive da parte delle autorità
sportive e senza garanzia nei rapporti con gli utenti generando una sorta di
“anarchia generalizzata” foriera di danni sia per le Federazioni e per gli
organismi riconosciuti, sia per le casse erariali a causa dell’estensione dei
benefici fiscali a soggetti diversi non più individuabili e quantificabili.
Al fine di evitare tutto questo pericolo, l’art. 7 del DLn. 136/2004 ha
confermato che il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva
attività sportiva svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche e che
le disposizioni dell’art. 90 l. 289/2002 e succ. mod. si applicano
esclusivamente alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che
sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale
garante della unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.
Il CONI a tal fine dovrà trasmettere annualmente al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Agenzia delle entrate l’elenco delle società o associazioni
sport. Dilett. riconosciute a i fini sportivi.