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Le società sportive professionistiche

Ogni Federazione Sportiva Nazionale in presenza di determinati presupposti, può richiedere al CONI l’istituzione del settore professionistico nell’ambito di attività sportiva svolta.

L’articolo 23 dei principi fondamentali del CONI infatti stabilisce che l’istituzione del settore professionistico da parte della Federazione Sportiva Nazionale è possibile mediante specifica previsione statutaria in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno ed a condizione che la relativa attività sia ammessa dalla rispettiva federazione internazionale.

Solo le Società sportive affiliate ad un settore professionistico di una FSN sono dunque professionistiche e pertanto gli si applica la L. n° ’91 del 1981.

Ne consegue che solo atleti, allenatori, direttori tecnico sportive preparatori atletici che stipulano contrastti con queste possono vedere riconosciuto lo status di sportivo professionista.

L’articolo 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (legge sul professionismo sportivo) stabilisce requisiti di una società sportiva deve avere per esser professionistica e poter stipulare contratti con sportivi professionisti:

  1. costituirsi nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata;
  2. nominare in ogni caso il collegio sindacale in deroga all’articolo 2477 codice civile;
  3. prevedere lo svolgimento, in via esclusiva, di attività sportive e attività connesse o strumentali;
  4. prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a squadre giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva;
  5. esser affiliata alla rispettiva Federazione Nazionale riconosciuta dal coni.

Perché sia eliminato il divieto di lucro produttivo occorrerà aspettare il decreto-legge 20 settembre 1996 n 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, cosiddetta legge BOSMAN , dal cognome del calciatore belga che ricorse alla Corte di Giustizia europea per vedere riconosciuta la possibilità di trasferirsi ad un'altra società sportiva senza l’obbligo da parte di quest'ultima di pagare una indennità al titolo di trasferimento.

A causa della immediata efficacia della sentenza Bosman nel nostro ordinamento alla società sportive non era più consentito percepire, in occasione dei contratti stipulati dai propri giocatori con altre società, indennità di preparazione e di promozione prevista dal testo originario dell'articolo 6 della legge 91 del 1981.

Legge 18 novembre 1996 n. 586 ha fatto fronte all'effetto dirompente che la sentenza Bosman aveva sui bilanci delle società sportive le quali, non avendo più diritto a percepire le suddette indennità, hanno visto azzerati i relativi crediti iscritti all'attivo dello Stato patrimoniale, con l'aumento esponenziale delle loro perdite.

Per evitare ciò , le legge 586 del '96:

  • ha eliminato il divieto di distribuzione degli utili ai storici, stabilendo unicamente l'obbligo di destinare almeno il 10% di questi a squadre giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva;
  • ha individuato espressamente l'oggetto sociale delle società sportive professionistiche nella possibilità di svolgere esclusivamente attività sportive o attività ad esse connesse o strumentali;
  • ha ridisegnato il sistema dei controlli delle società sportive.

Per questo il Consiglio Nazionale del Coni con delibera del 23 marzo 2004 ha fissato i criteri generali e le modalità con cui devono essere effettuati i controlli sulle società professionistiche da parte delle Federazioni sportive nazionali:

  1. essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali e con il versamento delle ritenute fiscali;
  2. essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento delle relative imposte;
  3. presentare il presentare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio regolarmente certificato da società di revisione , ove previsto la normativa vigente;
  4. presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico trimestrale regolarmente certificato società da società di revisione accompagnato da un budget che garantisca l'equilibrio finanziario allo svolgimento dell'intera stagione agonistica.

Le federazioni sportive nazionali dovranno prevedere un adeguato sistema di controllo tramite un apposito organismo di controllo adeguato di adeguata professionalità che fornirà al Coni una dettagliata informativa trimestrale.

Il coni, ove dovesse verificare l'inadeguatezza del sistema di controllo federale, provvederà in via sostitutiva ad effettuare tale controllo.

A seguito di queste modifiche legislative le società sportive professionistiche sono stato equiparate in tutto alle tipiche società di capitali commerciali, compresa possibilità di effettuare operazioni sul capitale ed in particolare facoltà di negoziare, nei mercati primari, le proprie azioni.