L'imposta sulle successioni
Il D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, Testo Unico in materia di imposta sulle
successioni, disciplinava interamente la materia anteriormente all'entrata in
vigore del Collegato alla Finanziaria 2000 prima, e del c.d. pacchetto dei
cento giorni, ossia la Legge 18 ottobre 2001, n. 383, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 24 ottobre 2001 ed applicabile alle successioni mortis causa
aperte a decorrere dal 25 ottobre dello stesso anno, dopo.
Il nostro legislatore, dunque, inizialmente ha escluso la tassazione dell'intero
patrimonio ereditario, determinando l'imposta con riferimento soltanto alle
quote spettanti a ciascun erede ed a ciascun legatario, per ognuno dei quali ha
stabilito una franchigia pari a Lit 350.000.000
La riforma del 2001, invece, all'art. 14, ha soppresso l'imposta sulle
successioni all'evidente scopo di agevolare il trasferimento di diritti a causa
di morte, eliminando così alla radice tutte le problematiche sollevate
dalla previgente normativa in merito al presupposto del tributo ed ai soggetti
passivi di esso; la base imponibile era comunque costituita dal valore netto
del patrimonio ereditario.
Allo stato attuale, dunque, permane esclusivamente, a carico dei soggetti tenuti
a norma di legge, l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro
sei mesi dalla morte del de cuius, qualora la massa ereditaria comprenda anche
beni immobili; in caso contrario non sussiste neppure tale obbligo.
Quanto all'individuazione dei soggetti obbligati, essa è tuttora
desumibile dall'art. 28 T.U. successioni, in base al quale sono tenuti a
presentare la dichiarazione:a) i chiamati all'eredità ed i legatari; b)
i soggetti immessi nel possesso, sia pure temporaneo, dei beni del defunto; c)
gli amministratori dell'eredità; d) i curatori delle eredità
giacenti; e) gli esecutori testamentari.
Ciò detto, all'atto della presentazione della denuncia di successione,
continuano ad essere dovute le imposte ipotecarie e catastali, nella misura
rispettivamente del 2% e dell'1% del valore lordo dei beni e dei diritti
immobiliari, a meno che cada in successione la proprietà della c.d.
"prima casa", nel qual caso tali imposte risulteranno dovute nella
misura fissa di Euro 129,11 ciascuna.
Qualora la predetta dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza
del termine prescritto, vengono irrogate sanzioni pecuniarie, di importo
variabile a seconda dell'entità del ritardo (è prevista, per
esempio, una maggiorazione del 6% nel caso in cui la denuncia sia depositata
entro l'ottavo mese dalla morte).
Per quel che riguarda, pertanto, i soggetti obbligati al pagamento di detti
tributi, occorre fare riferimento all'art. 36 T.U. successioni, il quale
stabilisce che i chiamati all'eredità e gli altri soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione rispondono solidalmente dell'imposta dovuta
nei limiti del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti, mentre gli
eredi rispondono in solido dell'imposta complessivamente da versare ed i
legatari sono obbligati esclusivamente al pagamento dell'imposta relativa ai
beni oggetto dei legati loro destinati.
Da ultimo, va altresì precisato che quanti presentino idonea denuncia di
successione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ICI relativa
agli immobili trasferiti mortis causa, posto che in tal caso l'Agenzia delle
Entrate provvederà a comunicare al Comune competente le variazioni
riscontrate.