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NOTARIATO
Legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 marzo, n. 55) -- sull'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili.
Preambolo
VITTORIO
EMANUELE III
per
grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE
D'ITALIA
Il
Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi
abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo
1
I
notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli
atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica
fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati
e gli estratti.
Ai
notai è concessa anche la facoltà di:
1°
sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari
di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni
a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2°
ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile
e commerciale;
3°
ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col
beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice
civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al
commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali
dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non
dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri
all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4°
procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria,
a)
all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti
dalle leggi civili e commerciali;
b)
agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini
dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che
il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non
creda di delegare il cancelliere;
c)
agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni
all'uopo necessarie;
5°
rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri
assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento
sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I
notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite
dalle leggi.
Articolo
2
L'ufficio
di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato
o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi
una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione
di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante,
di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore
del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione
esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.
Sono
eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente
letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche,
musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi
ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza;
quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo
dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale
presso gli uffici di pretura.
Articolo
3
In
ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale,
vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile.
Il
distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con
decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente
dalla stessa Corte d'appello.
Inoltre,
quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto
Reale, previo parere della Corte d'appello, ordinarsi la
riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa
Corte d'appello.
I
distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
Articolo
4
Un
decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge determinerà il numero e la
residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli
notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione,
della quantità degli affari, della estensione del territorio
e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola
ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato
sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila
di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni
Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.
La
tabella che determina il numero e la residenza dei notari,
dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere
riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente
anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata
la necessità.
LEGGE [1/2]
TITOLO
II
Capo
I
Articolo
5
Per
ottenere la nomina a notaro è necessario:
1°
essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni
21;
2°
essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3°
non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non
si può essere assunti o si è incapaci all'ufficio di giurati,
ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8 n. 2 e 3 della legge
8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata dall'art.
32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª):
4°
essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata
in una delle Università del Regno;
5°
avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione
fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto
la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso
un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso
del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per
coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario
almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per
i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta
la pratica per un anno continuo.
La
pratica incominciata in un distretto può essere continuata
in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà
trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo
distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la
pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6°
avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo
compiuta la pratica notarile.
Articolo
6
Nelle
isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale,
previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello,
essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni
uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti
necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto,
il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario
comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti
nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.
Nel
medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai Comuni
o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro
e che per le condizioni topografiche o di viabilità non
possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno,
comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.
L'esercente
in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto
alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente
dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno
esser depositati nell'archivio del distretto, osservando,
per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione
e la consegna degli atti e volumi dei notari.
Egli
non potrà prestare il proprio ministero fuori dell'isola,
del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto
Reale determina le condizioni relative all'esercizio.
Articolo
7
Chi
vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole
essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la
domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino
rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri
2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2,
3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame d'idoneità.
Il
Consiglio delibera sulla iscrizione o sull'ammissione all'esame,
e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale
deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata
all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile
nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio.
Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno
nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione,
ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera
di consiglio.
Il
ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato
e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico
ministero.
Qualora
il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un
mese dalla presentazione della domanda, il presidente del
Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione
fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua
prima adunanza.
Articolo
8
L'esame
è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto
notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione
composta di un consigliere delegato dal presidente della
Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del
pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da
nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato
dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede
la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile
del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio
stesso.
Articolo
9
L'esame
è scritto ed orale.
L'esame
scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi,
di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria
giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.
L'esame
orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale,
e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria
giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi e
sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle
tasse sugli affari.
Le
norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.
Nel
caso di mancata approvazione, il candidato non può essere
ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo
esame subito.
Articolo
10
Quando
si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente
del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla
pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale;
e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero
di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel
proprio bollettino.
Mancando
il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà
il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede
del Consiglio notarile.
Le
inserzioni nella Gazzetta Ufficiale
e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.
La
domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi
dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio
notarile entro il termine di 40 giorni successiva alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sotto
pena di decadenza.
Articolo
11
Il
Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti,
presenta la proposta per la nomina.
Nel
giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno
le norme seguenti:
a)
se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto
della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame,
dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che
abbiano affinità col notariato e le pubblicazioni;
b)
se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto,
in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che
la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente,
e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità,
ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che
abbiano affinità col notariato;
c)
se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in
esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati
alla lettera a) di questo articolo,
con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno
nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).
Nei
casi di cui alle lettere b) e c),
a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza
al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene
il posto messo a concorso.
Nelle
sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile,
potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che
il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo
dove trovasi il posto messo a concorso.
Articolo
12
Non
può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non
dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri
dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli,
o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa
di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
Articolo
13
La
proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti,
sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il pubblico
ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso
motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte
le carte al Ministero di grazia e giustizia.
Articolo
14
Se
entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo
capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza
giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente
del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi,
trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello,
la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.
Articolo
15
La
dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso,
sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata
nel Bollettino del Ministero stesso.
Articolo
16
I
notari sono nominati a vita con decreto Reale.
Il
cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso,
essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano
preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente
le loro funzioni, e purché si tratti di residenza di pressoché
uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei
richiedenti siano pressochè uguali.
Il
relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi
i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
LEGGE [1/2]
Capo
II
Dell'esercizio
delle funzioni notarili
Articolo
18
Il
notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni,
deve:
1°
dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;
2°
prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui
giurisdizione trovasi la sua sede, «di
essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e
tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore
e di coscienza le funzioni che gli sono affidate»;
3°
fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il
decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto
di prestazione di giuramento;
4°
ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese
gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5°
scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria
del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta
del sigillo anzidetto;
6°
provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo
62;
7°
adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24.
Articolo
19
La
cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico,
o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito
di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi
determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca
su beni immobili.
I
titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione
valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il
valore nominale.
Il
notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro
modo di cauzione.
Articolo
20
La
cauzione deve rappresentare il valore:
di
L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune
che abbia una popolazione eccedente i 100.000 abitanti;
di
L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune
che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;
di
9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che
abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
di
3000 lire per tutti gli altri notari.
Se
la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili,
questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare
della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori,
a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.
Il
suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia
redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile
e a spese del notaro interessato.
La
iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro.
La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche
a spese del notaro.
Articolo
21
L'idoneità
della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale
civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso
il parere del consiglio stesso e udito il pubblico ministero.
La
deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni,
a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al
pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro
la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione.
Articolo
22
La
cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine
seguente:
1°
al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio
delle sue funzioni;
2°
al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal Consiglio
notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo,
o nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;
3°
al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello
Stato;
4°
al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al
Consiglio notarile;
5°
al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio
delle sue funzioni.
Articolo
23
Il
sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare
lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N. ...N.
di ( o fu) notaro in N. ...» senza aggiunta di altri titoli
o indicazioni.
Nel
caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un
altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno
speciale.
Anche
di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del
Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Se
il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene,
ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo
annullamento lo conserverà come quelli dei notari che hanno
cessano dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
Articolo
24
Il
notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione
del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità
stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.
Tale
termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia
per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo
stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi
e giustificati motivi.
Adempiuto
a quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio
sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci
giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo
dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso
al Ministero e ne fa pubblicare gratuitamente nel giornale
degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio
delle sue funzioni.
Nel
caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato
può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di
consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro
è investito nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo
25
Le
disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche
nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza,
in quanto siano applicabili.
Qualora
la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la
pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta,
in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti
dei Consigli notarili.
Articolo
26
Per
assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio,
il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune
assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti,
registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente
allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario
che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello,
previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da
stabilirsi nel regolamento.
Il
notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in
tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua
sede notarile, semprechè ne sia richiesto.
Il
notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque
giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli
non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se
vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio
o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo
assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso
dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere
per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno
a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio
notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può
essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia,
udito sempre il parere del Consiglio notarile.
Tanto
il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio
notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso
notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.
Nei
Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti,
il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza
fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e
rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.
Tanto
il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione
di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque
modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.
Nei
luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il
Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al
notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne
in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori
quello proposto dallo stesso notaro assente.
Articolo
27
Il
notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta
che ne è richiesto.
Egli
non può prestarlo fuori del territorio del distretto in
cui trovasi la sede notarile.
Articolo
28
Il
notaro non può ricevere atti:
1°
se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente
contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2°
se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti
od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea
collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè
v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3°
se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la
moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi
anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per
l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi
in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona
in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato
dal testatore.
Le
disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili
ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il
notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino
presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle
spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse
al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
Articolo
29
E'
vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi
contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere
uno stesso testamento pubblico.
LEGGE [1/2]
Capo
III
Della
decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione
o interruzione dell'esercizio notarile.
Articolo
30
Il
notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art.
24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie
agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. Questa disposizione
si applica anche al caso di cambiamento di residenza del
notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche
nel luogo della sua precedente residenza.
Cessa
inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione
ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione
o destituzione.
Cessa
poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa
di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre
il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art.
26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso
all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
Articolo
31
La
dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando
il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto
incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto
dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.
Se
la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea,
il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo
determinato non maggiore di un anno.
Se
al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità
continui, il notaro sarà dispensato.
Parimenti
sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato
a termini degli articoli 321 e 339 del Codice civile.
Articolo
32
La
rimozione ha luogo:
1°
se il notaro accetta un impiego, esercita una professione
od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del
notariato;
2°
se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente
il termine assegnatogli per reintegrarla;
3°
se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da
oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4°
se si trova nella condizione prevista dall'art. 141.
Articolo
33
I
notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio,
concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano
cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed
alla dispensa.
I
notari rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio
nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile
i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero.
Articolo
34
La
decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per
dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto
Reale.
La
cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli
articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico
ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta
le norme stabilite negli articoli 151 e seguenti.
L'istanza
promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva
dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno
in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione
del medesimo fino al provvedimento definitivo.
Articolo
35
L'inabilitazione,
la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi
determinati dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.
Articolo
36
Quando
siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio
notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore
di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore
cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero,
il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro
durante il detto termine.
Quando
il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando
la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito
al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto
fino a che la cauzione non venga reintegrata.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano quando,
per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o
a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.
Articolo
37
La
cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni,
pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge,
sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio
notarile e gratuitamente nella Gazzetta
Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari,
e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio
notarile.
Un
esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al
presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.
Articolo
38
L'ufficiale
dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte
di un notaro, deve informare immediatamente il Consiglio
notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il pretore
del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.
Gli
eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne
il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane
notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento.
Articolo
39
Nel
caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio
notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione
dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte
relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio
del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita
la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli
atti e dei repertori all'archivio notarile distrettuale
a norma dell'art. 107.
Nei
casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla
rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con
l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del
distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti
o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
Nel
caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea
del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art.
43.
Articolo
40
Il
sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio,
od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato
nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente
del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui
il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.
Deve
pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo
del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio,
finché dura tale cessazione.
Articolo
41
Nel
caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo
della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella
cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da
cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato,
dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati
sottoposti alla ispezione notarile di cui all'articolo 108,
e riconosciuti regolari.
La
domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria
del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte
con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi
giudiziari delle Provincie a cui appartengono le residenze
nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione
alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro
ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta
dei rispettivi uffici del registro.
Le
opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria
del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.
Decorsi
sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che
siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà
lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.
Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può
essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano
state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.
Lo
stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante
o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare
istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della
cauzione.
Articolo
42
Le
disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle
domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento
di residenza del notaro.
LEGGE [1/2]
Capo
IV
Dei
coadiutori e delegati
Articolo
43
Nel
caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione
temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile
determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano
rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato
od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro
esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio
stesso.
Il
notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i
notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso,
inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino
altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza,
o, in mancanza, nella residenza più vicina.
Per
la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato
a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro
già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo
verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente
del Consiglio notarile.
Articolo
44
Quando
per assenza, sospensione, inabilitazione o interdizione
temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento
temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni,
il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio
un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di
cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti
e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.
Tale
funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito
gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo
precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.
Articolo
45
Al
notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a
scrivere, e che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo,
può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di
grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile,
un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti
per la nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello
stesso Comune.
Il
coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e
nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli
obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.
Il
notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore
e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili,
ma non può esercitarle da solo.
Un
coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato,
per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente
a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in
servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art.
44, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.
Articolo
46
Il
notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto,
non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti,
e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione,
indicandone la data senza esprimere la causa.
Al
notaro impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente
spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni
compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio
del quale rimarranno i rimanenti proventi.
LEGGE [1/2]
TITOLO
III
Capo
I
Della
forma degli atti notarili
Articolo
47
L'atto
notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza
delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente,
di due testimoni.
La
presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui
ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di
autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine,
e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili
mediante girata, e su quelli del debito pubblico.
Spetta
al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere
personalmente la compilazione integrale dell'atto.
Articolo
48
Per
tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti
di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere
e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo
alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa
menzione di tale accordo in principio dell'atto.
Se
una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto
dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Anche
nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda
necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.
L'atto
ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve
considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza
dei testimoni.
Articolo
49
Il
notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale
delle parti.
In
caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti
da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.
Articolo
50
I
testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini
del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno
esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.
Non
sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti
e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati
nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro
che non sanno o non possono sottoscrivere.
I
fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni,
ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate
nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter
sottoscrivere.
Articolo
51
L'atto
notarile è intitolato col nome del Re con la formula seguente:
(Il
nome del Re)
per
grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re
d'Italia
L'atto
deve contenere:
1°
l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese,
del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2°
il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del
notaro e del Collegio notarile presso cui è iscritto;
3°
il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita,
il domicilio o la residenza e la condizione delle parti,
dei testimoni e dei fidefacienti.
Se
le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo
di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno,
non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante.
La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in
originale o in copia, a meno che l'originale o la copia
non si trovi negli atti del notaro rogante;
4°
la dichiarazione della certezza della identità personale
delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5°
l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per
disteso, delle date, delle somme e della quantità delle
cose che formano oggetto dell'atto;
6°
la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto,
in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando
l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati,
per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura,
del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle
mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo
da accertare la identità degli immobili stessi;
7°
l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono
nell'atto;
8°
la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti
nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro,
da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza
dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il
notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto
che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone
il Codice civile in ordine ai testamenti.
La
lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere
omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano
leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;
9°
la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona
di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta
e delle pagine scritte;
10°
la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti,
dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I
fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione
prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro
firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve
fare menzione.
Se
alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse
o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che
glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa
dichiarazione;
11°
per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in
cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione
sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro
lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12°
negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in
margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle
parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato
il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le
sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su
ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto,
eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o
registrati.
Se
le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere,
eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro,
si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione
di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i
diversi interessi.
La
firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria,
se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.
Articolo
52
La
firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere
munita dell'impronta del suo sigillo.
Articolo
53
Gli
originali degli atti notarili saranno scritti in carattere
chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o
spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature,
correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto
e senza raschiature.
Occorrendo
di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima
della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete
e dei testimoni, il notaro deve:
1°
cancellare le parole che si vogliono togliere o variare
in modo che si possano sempre leggere;
2°
portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per
postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3°
fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni
del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille,
nonchè della lettura delle postille stesse se fatte dopo
che sia stata data lettura dell'atto.
Nel
caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della
fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione
o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò
che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.
Le
aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le
sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro
abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita
dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione
di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le
cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate
nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.
Articolo
54
Gli
atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando
però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana,
l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che
questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal
caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo
la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno
sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.
Articolo
55
Qualora
il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà
tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete,
che sarà scelto dalle parti.
L'interprete
deve avere i requisiti necessari per essere testimone e
non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti.
Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere
fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione
nell'atto.
Se
le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei
testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua
straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che
uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua
straniera.
L'atto
sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale
o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in
lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra
saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete
pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni
foglio tanto l'originale quanto la traduzione.
Articolo
56
Se
alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa
deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
Ove
il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un
interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento
tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia
farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete
deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e
prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art.
55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo,
e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o
di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo
il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.
Articolo
57
Se
alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento
dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si
osserveranno le seguenti norme:
il
muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli
stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo,
prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto
conforme alla sua volontà;
se
non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario
che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche
da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto
un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due
capoversi dell'articolo precedente.
Articolo
58
L'atto
notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316
del Codice civile:
1°
se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione
di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2°
se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio
per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la
cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale;
3°
se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2
e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la
nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4°
se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27,
47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art.
51;
5°
se esso manca della data e non contiene l'indicazione del
Comune in cui fu ricevuto;
6°
se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza
dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori
di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro
che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto
alle pene dalla medesima sancite.
Articolo
59
E'
vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni
sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla
legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento
delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione
demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni
riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione
di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria,
la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759
del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.
Articolo
60
Le
disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti
ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle
contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile
o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.
LEGGE [1/2]
Capo
II
Della
custodia degli atti presso il notaro e dei repertori
Articolo
61
Il
notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro,
con i relativi allegati:
a)
gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela
ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria,
salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b)
gli atti da lui depositati per disposizione di legge o a
richiesta delle parti.
A
questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico,
ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo.
Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo
dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.
I
testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti
segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima
della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli
distinti.
I
testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta
di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la
loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal
fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà
a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico
col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel
fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali
di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per
i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti
olografi.
Articolo
62
Il
notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre
leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi,
il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse
di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In
essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco
ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti
ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi
tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni
apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il
repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:
1°
il numero progressivo;
2°
la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione
del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3°
la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4°
i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5°
l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto
dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi
di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti
reali od il godimento di beni immobili, anche la situazione
dei medesimi;
6°
l'annotazione della seguìta registrazione e della tassa
pagata per gli atti registrati;
7°
l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
8°
le eventuali osservazioni.
Nel
repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno
solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La
serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori,
prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata
fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio
delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando
residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare
una nuova numerazione.
Nel
caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli
atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si
noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo
repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende
nel repertorio degli atti tra vivi.
Il
notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e
corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi
e cognomi delle parti desunti dallo stesso.
Se
il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari,
sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo;
ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal
testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano
di ufficio.
Il
notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia,
certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli
dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta
un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale,
da cui il notaro dipende.
Articolo
63
Nei
casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge,
abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio,
egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli,
esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente
dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli
atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul
repertorio appena gli sarà restituito.
Di
tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni»
del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli
a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.
Le
autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo
indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno
della presentazione e quello della restituzione.
Articolo
64
Ogni
repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato
in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro
ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica
di quanti fogli è composto il repertorio.
Articolo
65
Il
notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile
distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente
alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente,
con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa
la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art.
24 dell'annessa tariffa.
Tale
copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro,
e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora
nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà,
sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
Articolo
66
Il
notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli
atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere
obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e
nei modi determinati dalla legge.
Quando
non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione
o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo,
dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale
dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale,
copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione
o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio,
alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo
atto.
Il
notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto,
affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo
darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto
processo verbale.
Nel
caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento
segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli
913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio
del depositario del testamento.
Il
notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento
pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata,
all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di
dieci giorni dalla data dell'atto.
LEGGE [1/2]
Capo
III
Delle
copie degli estratti e dei certificati
Articolo
67
Il
notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio
notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli
solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura,
di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli
atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Egli
non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia
degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati,
durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo
od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel
caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo
777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà
di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne
ha il deposito.
Articolo
68
Le
disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere
scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o
cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti
ed ai certificati.
Le
variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme
stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito
nel corpo dell'atto, e non per postilla.
Le
copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri
mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.
Articolo
69
Il
notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure
annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè,
riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia
rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia
menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli
allegati non copiati.
Nel
rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno
le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.
Le
copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla
fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro
colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione,
quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale.
Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più
fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.
Oltre
le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle
copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice
di procedura civile.
LEGGE [1/2]
Capo
IV
Degli
atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione
e
della legalizzazione delle firme
Articolo
70
Oltre
i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare
in originale alle parti soltanto gli atti che contengono
procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni
riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo
affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato,
nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascierà
pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni
e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2,
3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui
agli articoli 47 e 72.
Articolo
71
Il
notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti,
per telegrafo o per telefono.
Nel
caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto,
il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito
verbale, in presenza della parte o delle parti.
Il
sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi
moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere
l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto
e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del
sigillo.
L'ufficio
telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il
telegramma è stato spedito realmente dal notaro.
Il
modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti
speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da
questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio
notarile distrettuale.
Quando
si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere
fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due
notari, i quali dovranno far risultare la loro identità
e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
Il
notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta
e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.
Tale
atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti
e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui
all'art. 67 per il notaro trasmittente.
Le
comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate,
si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.
Articolo
72
L'autenticazione
delle firme apposte in fine delle scritture private ed in
margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle
firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le
firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano,
dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione
del luogo.
Quanto
alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che
di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le
scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo
contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime.
In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro,
registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
Articolo
73
Gli
atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali
occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile,
saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.
LEGGE [1/2]
Capo
V
Degli
onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese
Articolo
74
Il
notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato,
e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della
sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante
onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli
onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso
al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente
legge.
Articolo
75
Se
l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti
onorari quante sono le convenzioni.
Quando
l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse
e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre,
sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione
che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure
essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
Articolo
76
Quando
l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione
della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede
per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto
o rimborso di spese.
Negli
accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma
di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme
che gli fossero state pagate.
Articolo
77
Il
notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale,
delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da
lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari
relativi.
Articolo
78
Salvo
quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le
persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le
parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento
degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle
spese.
Il
notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle
copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato
pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.
Articolo
79
E'
in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento
stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile.
In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari,
dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento
in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui
dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme
di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente
liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile,
o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
Articolo
80
Salvo
il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto
per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese
una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda
uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto
alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.
Articolo
81
Nelle
cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio
il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri
diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della
legge 7 luglio 1901, numero 283.
Articolo
82
Sono
permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo
stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte,
i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto
o in parte, per quote uguali o disuguali.
LEGGE [1/2]
TITOLO
IV
Dei
collegi e dei Consigli notarili.
Capo
I
Articolo
83
I
notari residenti in ciascun distretto formano un collegio.
In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.
La
sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel
caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato
nel decreto di riunione.
Articolo
84
Le
adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e
sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio
notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli
notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
Salvo
giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso
per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle
adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su
oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari
e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.
Articolo
85
L'adunanza
ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi
del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina
dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo
e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo,
e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.
Le
adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio
lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo
almeno dei notari appartenenti al collegio.
Articolo
86
Terranno
l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente,
il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o,
in mancanza, chi ne fa le veci.
Per
la validità delle liberazioni è necessario l'intervento
almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se
alla prima convocazione non interviene la metà dei notari,
si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il
collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
dai notari presenti.
Articolo
87
Il
Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici
membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari
al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente
i trenta, i cinquanta o i settanta.
I
parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non
possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio
notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto
escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.
Articolo
88
I
membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti
nel distretto.
I
membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono
essere rieletti.
I
membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun
anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.
Tra
i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi
sarà estratto a sorte.
Chi
surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi
tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto
quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui
surrogato.
Fra
più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e,
in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio,
surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per
più lungo tempo.
Articolo
89
Le
elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella
prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato
la maggioranza assoluta dei voti.
Se
alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non
raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione,
si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione,
nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto
il maggior numero di voti.
A
parità di voti è preferito il più anziano in esercizio,
e fra egualmente anziani, il maggiore di età.
Articolo
90
Il
Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente,
il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite
nell'articolo precedente.
Essi
durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati
se conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il
presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente
fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio,
ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il
più anziano e per il segretario il più giovane d'età.
In
mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente
le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra
i membri del Consiglio.
Articolo
91
Il
presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il
segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce
tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione
del presidente, rilascia le copie.
I
processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal
segretario.
Chiunque
può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito
dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che
concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio
delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte
d'appello.
Articolo
92
Per
la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario
l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la
preponderanza.
I
membri che non intervengono alle adunanze per tre volte
consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo
impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio;
e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa
validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con
decreto dal presidente del tribunale.
Articolo
93
Il
Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono
demandate dalla legge:
1°
vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della
professione, e nella condotta dei notari iscritti presso
il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2°
vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi
adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3°
emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il
suo parere sulle materie attinenti il notariato;
4°
forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti
e praticanti;
5°
s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra
notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di
carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari,
o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del
notariato;
6°
riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto
delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo
dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.
Per
supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione
dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente,
quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata,
una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di
lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta
dal Consiglio ed approvata dal collegio.
Articolo
94
Il
tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute
al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le
ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta
per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di
registro.
Articolo
95
Il
ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte
d'appello il Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio
notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli
obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli
o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso,
e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni
del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale
civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno
in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato
dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto
bisogno.
Entro
i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei
nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.
Eletti
i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il
giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
LEGGE [1/2]
TITOLO
V
Capo
I
Degli
archivi notarili distrettuali.
Articolo
96
In
ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio
distrettuale.
Articolo
97
Gli
archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono
coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge.
Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e
giustizia.
L'amministrazione
degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti
e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il
bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero
di grazia e giustizia.
Articolo
98
Ogni
archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere
dell'archivio.
Oltre
al conservatore l'archivio ha degli altri impiegati che
sono richiesti dai bisogni del servizio.
Questi
avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive
funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti,
sottoarchivisti e assistenti.
Per
poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre,
oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:
a)
essere cittadino italiano, o di altre ragioni italiane anche
quando manchi la naturalità;
b)
essere di moralità e di condotta incensurate.
Sono
estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti
disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta
di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità
degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati
dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonché
le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo
stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano
la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni,
la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e
le punizioni disciplinari.
Le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina,
di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate
per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione
nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia
e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero,
che la presiede, del direttore capo divisione del notariato,
funzionante come capo del personale degli archivi, di un
ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere
della Corte di appello di Roma, e di un referendario del
Consiglio di Stato.
Le
norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione
saranno stabilite nel regolamento.
Articolo
99
Gli
impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del
notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento
di materie giuridiche ed archivistiche.
Sono
pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego,
salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo
caso, con decreto Ministeriale.
Tanto
il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti
ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune
dove è l'archivio.
Articolo
100
Il
conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale
in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per
regolamento.
Potranno
essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza
che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaro.
Saranno
titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia
archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio
prestato come impiegati di archivio notarile, tenendo conto
del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato
da almeno cinque anni.
Non
può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40
anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore
od archivista di archivio notarile distrettuale.
Articolo
101
Gli
altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto
Ministeriale sulla proposta del conservatore dell'archivio,
in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per
regolamento.
Potranno
essere nominati archivisti i sottoarchivisti laureati in
legge e i notari esercenti aspiranti, sottoarchivisti gli
assistenti e gli aspiranti e praticanti notari; ed assistenti
coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.
Saranno
titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia
archivistica e diplomatica e in paleografia e il lodevole
servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante
o amanuense negli uffici notarili.
Non
può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 anni
e più di 30 anni di età; sottoarchivista o archivista chi
abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso
che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio
notarile distrettuale.
Articolo
102
Il
conservatore deve fare cauzione entro due mesi dalla registrazione
del decreto di nomina.
La
cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio
e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico,
o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito
in danaro, presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei
modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.
I
titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione
valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il
valore nominale.
Nel
caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo
dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta
le norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili.
Articolo
103
Gli
archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della
media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure
della popolazione della città in cui l'archivio è posto,
secondo la tabella allegata alla presente legge.
Gli
stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe
d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati
nella tabella medesima.
La
pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione
del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi
debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo
la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita
con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro
quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Essa
potrà pure con decreto Reale essere modificata, ma solo
dopo un triennio dalla sua approvazione.
Tanto
per la formazione, quanto per le modificazioni delle piante
organiche sarà udito il parere della Commissione di cui
all'articolo 98.
Negli
archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare
le funzioni di conservatore un archivista, di archivista
un sottoarchivista e di sottoarchivista un assistente.
E'
istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio
di L. 800, fino alla prima modificazione della pianta organica,
per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono
inferiori in media a L. 4000.
Articolo
104
Gli
stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno
corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.
La
parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo
il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore
entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata
nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale
conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia
col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili
del Regno».
Omettendo
di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati
in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale
di L. 5 per ogni giorno di ritardo.
Il
maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed
alle modificazioni della pianta organica assorbe fino alla
sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato
fosse in godimento.
Articolo
105
Nel
caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire
al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero
di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza
col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo
precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi,
senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari
o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale,
previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello
di altro distretto, a meno che i Comuni componenti il distretto
non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua
conservazione, pagando la detta differenza.
Nei
casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art.
3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che
abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel
qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio
del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento.
Articolo
106
Nell'archivio
notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1°
le copie certificate conformi degli atti notarili che gli
uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi
due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono
essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli
articoli seguenti;
2°
i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui
è parola nell'art. 71;
3°
le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo
65;
4°
gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese
estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano
già depositate presso un notaio esercente;
5°
i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari
morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio,
ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto
di altro Consiglio notarile;
6°
gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare
le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio
stesso;
7°
i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23
e 40;
8°
le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro,
delle scritture private autenticate che i conservatori delle
ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni
della legge 28 giugno 1885, n. 3186;
9°
i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici
demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880,
n. 5253;
10°
le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari
comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge
previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio
nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione
dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.
Articolo
107
La
consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri
5, 6 e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di
un mese dal giorno della cessazione dell'esercizio o del
cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39,
la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro dal
pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice
pretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio,
con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del
distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di
dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la
consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale,
nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento
del presidente del Consiglio notarile del distretto presso
il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso
delegato.
Il
conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario
delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal
presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore,
dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è
compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso
a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio
notarile.
Le
spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli,
per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio
e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio
stesso.
L'inventario
va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
Articolo
108
Quando
sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori
e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione
e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri,
in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà
constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore
in carta libera.
Copia
tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo
precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di
lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se
lo richiedano.
Articolo
109
Gli
atti originari ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio,
in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le
copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi
degli originali di ciascun notaro.
Articolo
110
Il
conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui
interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con
regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione
del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che
come convenuto.
Occorrendo,
la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura
erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti
delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del
caso, lo stesso conservatore d'archivio.
Il
conservatore è responsabile della custodia e conservazione
di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio.
Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto
adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio
e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in
cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza
delle disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni
anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno
decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette
per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.
Articolo
111
Il
conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio,
riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti
e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa
annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio,
e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Per
il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio,
ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito
patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione
indicata nell'art. 81.
Articolo
112
Il
conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti
depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma
esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi
o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
In
ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico
in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato,
annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli
estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di
legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
Nella
copia, nel certificato o nell'estratto sarà fatta espressa
menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico,
ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro
medesimo all'atto che si rilascia.
Il
conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate
sarà passibile di una penale nella misura di L. 25 a L.
50.
Tale
registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'articolo
64.
Il
conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura,
pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti
depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute
negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
Nelle
copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi,
dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli
68 e 69 della presente legge e vi si dovrà sempre apporre
l'impronta del sigillo d'ufficio.
Il
conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento,
può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato
dell'archivio, purché di grado non inferiore a sottoarchivista,
o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata
dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non
venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il
presidente del tribunale.
Nel
caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino
oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione
o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di
grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
Qualora
la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti
necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi
al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo
che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere
alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione
di testamenti olografi o segreti.
Articolo
113
L'importo
delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto
di scritturazione, spetta per una metà al notaro finché
vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua
morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei
modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati
scritta in carta semplice. Le tasse ed i diritti spettanti
agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono
da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio
dell'atto che ha dato luogo a riscossione.
Il
notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa,
prendere visione degli atti originali e dei repertori da
lui depositati.
Articolo
114
Ogni
archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche
relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio
distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto,
secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
In
ogni archivio saranno compilati due indici generali per
ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi
ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data
del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato;
e l'altro indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute
nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali
ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo
sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome
del notaro rogante.
Articolo
115
E'
vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo
di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque
tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio,
senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile
delle disposizioni date.
Articolo
116
Salvo
le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori
dell'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di
L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il
recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito
anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
Articolo
117
Le
penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono
applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato.
Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.
LEGGE [1/2]
Capo
II
Degli
archivi notarili mandamentali.
Articolo
118
Gli
archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese
dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie
certificate conformi degli atti notarili che gli uffici
del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai
termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla
registrazione dell'atto.
Articolo
119
A
conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato
un notaro residente nel Comune capoluogo del mandamento,
o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.
Articolo
120
Il
conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito
a concorso per titoli con decreto Reale, uditi i pareri
delle Giunte dei Comuni interessati, del conservatore dell'archivio
notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende,
e della Corte d'appello in Camera di consiglio.
Articolo
121
Lo
stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta
per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia,
sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del
conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico
ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.
Articolo
122
Il
conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel
Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto
dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però
sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero
di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore
dell'archivio notarile e distrettuale, e del pubblico ministero.
Articolo
123
Sono
pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale
le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli
impiegati civili indicate nell'art. 98 e gli ultimi tre
capoversi dell'art. 112.
Articolo
124
Salvo
il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore
dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione
e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati,
gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice
civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Articolo
125
I
proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate
le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devolute
a vantaggio dei Comuni interessati.
Articolo
126
Gli
archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione
e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale,
e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e
116.
LEGGE [1/2]
TITOLO
VI
Della
vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi.
-- Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei
procedimenti per l'applicazione delle medesime.
Capo
I
Della
vigilanza e delle ispezioni.
Articolo
127
Il
ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza
sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili,
e può ordinare le ispezioni che creda opportune.
La
stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le
Corti d'appello ed ai procuratori del Re, nei limiti delle
rispettive giurisdizioni.
Articolo
128
Nel
primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno
presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore,
al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti
rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.
Il
notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la
sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.
In
tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella
redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei
repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse,
siano state osservate le disposizioni di legge.
Articolo
129
Le
ispezioni saranno eseguite:
1°
agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio
notarile e da un consigliere da lui delegato, unitamente
al conservatore dell'archivio notarile del distretto od
a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore
non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e,
in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino,
il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta
in volta il conservatore di altro archivio;
2°
agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari
ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore
del Ministero.
Le
ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite
da un funzionario della magistratura giudicante o del pubblico
ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.
Articolo
130
Per
l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al
presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato,
quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci,
una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento
atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.
Nel
caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra
indicati, è dovuta parimente l'indennità per intero, come
sopra stabilita.
Articolo
131
Il
Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il
numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di
grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio
delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni
per il regolare andamento del medesimo.
Articolo
132
Indipendentemente
dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art.
128, il ministro di grazia e giustizia può far procedere
ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare
le operazioni di verifica di cui all'art. 129.
Qualora
in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna
irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di
lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico
di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a
carico del Ministero.
Ugualmente
se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni
dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili
saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza
pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite
dalla presente legge.
Articolo
133
Di
ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio
esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo
le norme che verranno stabilite nel regolamento.
Articolo
134
Tutte
le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi
ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento
della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere
occorrenti per la esecuzione della presente legge saranno
pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli
archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi
e prestiti.
Articolo
135
Le
pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri
sono:
1°
l'avvertimento;
2°
la censura;
3°
l'ammenda;
4°
la sospensione;
5°
la destituzione.
Tali
pene si applicano indipendentemente da quelle comminate
da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca
la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro
reato.
Articolo
136
L'avvertimento
consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa,
con esortazione a non ricadervi.
La
censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza
commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere
affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle
riunioni del Consiglio notarile.
Articolo
137
E'
punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene
alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art.
51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione
degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle
disposizioni degli articoli 61 e 62.
E'
punito con l'ammenda da L. 50 a L. 400 il notaro che contravviene
alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri 1, 8, 10, 11,
12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.
E'
punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante
la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati
od estratti.
Articolo
138
E'
punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:
1°
che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;
2°
che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55,
56 e 57;
3°
che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti
o presso lui depositati;
4°
che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure
lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;
5°
che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1,
8, 10, 11, 12 dell'art. 51;
6°
che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende
altrimenti impossibili.
E'
punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro
che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28,
29, 47, 48 e 49.
La
sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità
di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità
fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.
Articolo
139
E'
inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni
il notaro:
1°
contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
2°
che sia stato condannato per alcuni reati indicati nell'art.
5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata,
e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza
o con provvedimento non ancora definitivi;
3°
che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva
della libertà personale, la stia scontando.
Articolo
140
Può
essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il
notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per
contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o
per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro
contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva
per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà
personale non inferiore a tre mesi.
Articolo
141
Qualora
l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga
per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio
ed il suo posto diviene vacante.
Egli
potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente
ad un posto vacante.
Articolo
142
E'
punito con la destituzione:
il
notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione
o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso
dell'articolo 137;
il
notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27,
o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3,
4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni
all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;
il
notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione
di malattie epidemiche o contagiose;
il
notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli
atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le
pene maggiori sancite dal Codice penale.
E'
destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle
condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza
interdetto dall'ufficio di giurato.
Articolo
143
Salvo
particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro,
per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le
leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate
per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
Articolo
144
Se
nel fatto imputato al notaro concorrono le circostanze attenuanti,
la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite
di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione la
sospensione, ed alla censura l'avvertimento.
Articolo
145
Si
avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzioni sia
commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.
Articolo
146
L'azione
disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse
alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento,
la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione,
si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione,
ancorché vi siano stati atti di procedura.
La
condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine
di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.
Articolo
147
Il
notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta
nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione
e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni
degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita
concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione
fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione.
La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro,
dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
per contravvenzione alla disposizione del presente articolo,
vi contravvenga nuovamente.
LEGGE [1/2]
Capo
III
Dell'applicazione
delle pene disciplinari
Articolo
148
Le
applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura
spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il
Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente,
oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti,
e previo avviso dato al notaro dal presidente, di prestare
entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.
Articolo
149
Del
provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi,
copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale
civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.
Tanto
il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di
appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta
la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale
pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.
Articolo
150
Se
il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento
o la censura sono applicati con decreto del presidente del
tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito
l'avviso del pubblico ministero.
In
tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni
sarà dato dal presidente del tribunale.
Del
decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore
del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo,
reclamo al tribunale.
Per
quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo
precedente.
Contro
la sentenza del tribunale non è ammesso appello.
Articolo
151
Le
pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione
sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione
è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il
notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione
punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il
corso del procedimento, pagando una somma corrispondente
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge,
oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.
Articolo
152
Su
l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del
tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà
comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.
Copia
dell'istanza e del decreto è notificato al notaro nei modi
stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini
fissati dal decreto medesimo.
Tra
il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione
devono passare almeno dieci giorni.
Articolo
153
Il
notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario,
munito di un mandato speciale; può farsi assitere da un
avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua
difesa.
Il
mandato può essere scritto in fine della copia del decreto
notificata al notaro.
Articolo
154
Il
tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico
ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze
proposte.
Copia
della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere,
notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti
dal regolamento.
Articolo
155
La
sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma
solo ad appello.
L'appello,
tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza,
con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e
notificato all'altra parte.
Il
cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo,
il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della
discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del
cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni
prima della discussione.
Le
norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate
nel procedimento avanti la Corte d'appello.
Articolo
156
Dalle
sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso
alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione
o falsa applicazione della legge.
Il
ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti
dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa.
Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto
articolo stabilite.
Articolo
157
Sono
nel rimanente applicabili ai precedenti, di cui nel presente
capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti
gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.
Articolo
158
Nelle
sentenze di condanna a pene che producono di diritto la
destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.
Tanto
nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la
destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione
del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto
dell'art. 139.
Qualora
tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero
dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato
di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà
emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata
da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione
sarà fatta dalla sezione penale della Corte d'appello.
La
pronunzia della inabilitazione nei casi degli articoli 139
e 140 è esecutiva nonostante appello.
Di
tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro
i notari in materia legale e disciplinare, sarà data comunicazione
a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia
ed al Consiglio notarile.
Dei
provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare
sarà data comunicazione, a cura del presidente, del Ministero
di grazia e giustizia.
Articolo
159
Il
notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio
notarile con deliberazione del Consiglio notarile:
1°
se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni
delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per
uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5;
2°
se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla
destituzione o dalla espiazione della pena.
La
domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano
presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata
al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando
fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere
sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la
quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
Non
potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che
sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione
indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.
Articolo
160
Salvi
i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre
1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate
per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti
alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede
il magistrato che pronunciò in primo grado.
LEGGE [1/2]
Capo
IV
Disposizioni
finali e transitorie.
Articolo
161
E'
approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante
della presente legge.
Articolo
162
Dal
giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato
per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi,
i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate
nella medesima.
Articolo
163
Il
Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale,
udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione
della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda
fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del
medesimo.
Articolo
164
Nel
giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili
esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale
civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato,
ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino
alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
Nei
due mesi successivi saranno convocati straordinariamente
i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da
cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere
alla nomina dei membri del Consiglio.
Le
adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale
o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario
di cancelleria.
Allo
stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi,
a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.
Le
carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli
notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio
che subentra ai medesimi.
Articolo
165
Sono
conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari
che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano
il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per
nomina già conseguita.
Articolo
166
Dopo
l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a
concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito
di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che
abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro
un anno dalla detta attuazione.
Però
la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo
la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata
sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma
della legge stessa.
Quelli
che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto
il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti,
saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo
anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano
dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
La
stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi
compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la
laurea in giurisprudenza.
Articolo
167
Per
il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente
legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che
seguono:
a)
per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente
superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità
di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla
detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei
candidati laureati in giurisprudenza;
b)
per i candidati notari muniti di laurea, che al momento
dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro
esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio
notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti,
sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo
ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione,
nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte
dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile
del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
Articolo
168
Nel
periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge
e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane
sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti,
salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia
in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
Articolo
169
Entro
tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari
dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei
fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno
del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando
la numerazione secondo l'antico repertorio.
Articolo
170
I
notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge
anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita
dalla presente legge, finché rimangono nelle sedi in cui
presentemente si trovano.
Articolo
171
I
notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione
della presente legge, avranno diritto a godere dei termini
stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.
Articolo
172
Nei
Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti
notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare
a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente
disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed
il Consiglio di Stato.
Articolo
173
Per
quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi
di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni
più favorevoli della presente legge, anche relativamente
agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.
Articolo
174
Gli
impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni
od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini
dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi
dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione
scritta al ministro di grazia e giustizia.
I
conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento
dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio
del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento
ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un
grado superiore.
Articolo
175
Gli
impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili,
saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente
nelle rispettive residente, e percepiranno lo stipendio
corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno
assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente
legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.
Potranno
però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente
inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello
stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.
Potranno
inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei
posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano
i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di
conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito
della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio
del notariato.
Per
i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto,
per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea
in legge.
Ai
conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione
secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione
dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione
della cauzione.
Articolo
176
Le
altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi
obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio,
si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio
all'attuazione della presente legge.
Articolo
177
Entro
due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere
dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione
di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili
che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente
o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente
ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale
negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.
Essi
potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della
pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire
l'indennità di cui all'articolo 15, n. 3 della legge 12
dicembre 1907, n. 755.
Articolo
178
E'
mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali
archivi comunali, destinata alla conservazione delle carte
depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile
precedente, e che non sono a carico del Governo stesso,
ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio
notarile distrettuale.
Articolo
179
Alla
cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili,
già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi
per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore
25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva
la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge
stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare,
una indennità corrispondente ai sette decimi della media
desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti
uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di
acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al
1° gennaio 1874.
Ordiniamo
che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 16 febbraio 1914.
(Si
omette la firma ).
Preambolo
Tariffa
annessa alla legge sull'ordinamento del notariato
e
degli archivi notarili
TARIFFA [2/2]
Capo
I
Degli
onorari e dei diritti accessori dovuti ai notari
Articolo
1
Al
notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessori
e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:
1°
onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2°
onorari proporzionali sul valore dell'atto;
3°
onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli
atti, se per volontà delle parti ebbero luogo;
4°
onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli
12 e 13;
5°
onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione,
lettura e collazione degli atti;
6°
onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato
dalle parti o dall'autorità giudiziaria;
7°
diritti accessori e rimborso spese.
Non
è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte
che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate
ai medesimi.
Articolo
2
Per
gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati
dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero,
al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.
Per
gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale,
che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto
è compilato, e per un terzo all'altro notaro.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
1
Articolo
3
Per
tutti gli atti che contengono procure generali ad
negotia, l'onorario è di L. 10.
Per
le procure generali alle liti, di L. 6.
Per
le procure speciali ad negotia,
di L. 5.
Per
le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle Corti,
di L. 3.
Per
le procure alle liti davanti ai pretori, di L. 2.
Per
le procure alle liti davanti ai conciliatori, di L. 1.
Per
le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la
parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato
d'indigenza rilasciato dal sindaco.
Quando
sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari
delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato
per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi
di procure alle liti davanti ai conciliatori.
Parimente
l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni
persona, quando più siano i mandatari con facoltà di agire
separatamente l'uno dall'altro.
Articolo
4
Per
gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di L. 3.
Per
gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente,
di L. 4.
Per
gli atti di promessa di matrimonio, di L. 5.
Per
gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto
di elettorato, di L. 5.
Per
gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica,
di L. 5.
Per
gli atti di nomina di arbitri, di L. 15.
Per
il ricevimento di un testamento segreto, di L. 25.
Per
il deposito di un testamento olografo, di L. 10.
Per
la restituzione del testamento segreto od olografo, di L.
5.
Per
gli atti di deposito di altri documenti, di L. 5.
Per
la restituzione di un documento depositato, di L. 3.
Per
le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto
ad onorario fisso questo è ridotto alla metà.
Per
gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di L. 5 per
ogni figlio riconosciuto.
Per
il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso,
dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi 50, se
la pensione non eccede le L. 500 annue, di una lira se l'eccede.
Non
è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso al matrimonio,
e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la
parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato
dal sindaco.
Articolo
5
Per
ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine
in danaro o in derrate, l'onorario è:
per
somma inferiore alle L. 200, di L. 2;
da
200 a meno di 500, di L. 2,50;
da
500 a meno di 1000, di L. 3.
Quest'onorario
è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purché
non si eccedano le L. 20.
Oltre
questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per
la trascrizione dell'intero registro dei protesti per intiero,
giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto
per l'originale atto di protesto.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
2
Onorari
proporzionali al valore.
Articolo
6
Per
i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o
mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso
o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di
fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi,
di rinvestimento, se il valore non eccede le L. 500, è dovuto
l'onorario di L. 5.
Se
eccede le L. 500, ma non le L. 1000, sono dovute oltre le
L. 5, altre L. 3.
-------------------+----------------+-----------------------------
| | Sono dovuti oltre i prece-
Se eccede le lire | Ma non le lire | denti onorari per ogni
| | cento lire in più
-------------------+----------------+-----------------------------
1.000 | 5.000 | cent. 50
5.000 | 10.000 | >> 30
10.000 | 20.000 | >> 25
20.000 | 100.000 | >> 15
100.000 | 500.000 | >> 10
500.000 | 1.000.000 | >> 03
Al
di sopra di 1.000.000 è dovuto, oltre i precedenti onorari,
un centesimo ogni cento lire in più.
Per
gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati
sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior
valore.
Gli
onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto
a condizione sospensiva.
Gli
onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi
la condizione, sono ridotti al quarto.
Articolo
7
Gli
onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:
per
i contratti di società e di comunione di beni, sul valore
delle cose conferite in società o poste in comunione;
per
gli atti di divisione, sul valore della massa senza detrazione
di debiti;
per
gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto
della medesima;
per
i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;
per
i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di
proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione
di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento
di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione
di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice
civile, ridotti al terzo;
per
gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di
L. 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo
articolo, l'onorario non può essere minore di L. 5.
Articolo
8
Per
l'autenticazioni delle firme apposte agli atti o contratti
indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari
fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario
non può essere minore di L. 3.
Se
l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre
detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario
di L. 3 per ognuno degli altri.
Per
l'autenticazione di firme apposte per l'esazione di somme
presso pubblici uffizi è dovuto l'onorario di centesimi
25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore
di L. 2, né maggiore di L. 25.
Articolo
9
Al
notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico,
oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono
dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari
stabiliti dall'art. 6, sul valore dei beni che formano oggetto
delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però
il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.
Al
notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo
sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti
al quinto.
Detti
onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.
Articolo
10
Gli
uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore
dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro,
il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali,
e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaro.
Articolo
11
Gli
onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono,
quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio,
esatti dal conservatore e corrisposti al notaro ed ai suoi
eredi.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
3
Onorari
per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.
Articolo
12
Per
gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti,
e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause
indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario
di lire 5 per ciascuna ora in tal lavoro impiegato.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
4
Articolo
13
L'onorario
ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni
in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite
giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione
e di offerta reale, salvo, nel caso di accettazione dell'offerta,
l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali
di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni
e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti
gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.
E'
dovuto lo stesso onorario al notaro per il ricevimento del
testamento pubblico e per il processo verbale di apertura
e pubblicazione del testamento segreto od olografo.
L'onorario
di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaro è richiesto
per tali atti di nottetempo.
L'onorario
ad ore è di L. 10 per le prime due ore, e di L. 5 per ciascun'ora
successiva.
Il
notaro ha diritto all'onorario di L. 10 stabilito per le
prime due ore, ancorché impieghi minor tempo.
In
questo caso però l'onorario è ridotto a L. 5 se l'affare
non abbia un valore superiore alle lire mille.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
5
Onorario
per copie, estratti, certificati, ispezione,
lettura
e collazione degli atti.
Articolo
14
Per
ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto
dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti,
qualora questi non superi le L. 200, ed il quinto per gli
onorari superiori.
L'onorario
non potrà essere minore di L. 3.
Questo
si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta
in forma esecutiva.
Articolo
15
Per
ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il sesto
di quello pagato per l'originale.
Esso
non potrà in tutti i casi essere inferiore a L. 3, né maggiore
di L. 20.
Per
le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di L.
3, se l'onorario dovuto al notaro per l'atto originale sia
superiore alle L. 5, di L. 2 se non eccederà tale somma.
L'onorario
per le copie all'ufficio del registro è sempre di L. 2.
Per
gli atti che si compongono di più verbali, come inventari,
divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.
A
tutte le copie è applicabile la disposizione dell'art. 75
della legge.
Articolo
16
Per
ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario
è di L. 3.
Articolo
17
Per
ogni certificato è pure dovuto l'onorario di L. 3. Se il
certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di L.
3, dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire una
per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.
Per
gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica
l'onorario ad ore, a norma dell'art. 13.
Articolo
18
Salvo
i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per
gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono
più convenzioni distinte, spetterà, oltre l'onorario di
estratto e di certificato per una convenzione, una lira
per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti
e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso
onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli
estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.
Articolo
19
Per
la ricerca di un atto spetta l'onorario di centesimi cinquanta
se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non
s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno,
l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali
la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo
anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui
la ricerca si è estesa.
Articolo
20
Per
l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati,
è dovuto l'onorario di una lira.
Se
il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure
dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.
Non
è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la
parte ne commette pure la copia.
Lo
stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto
coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il
rilascio della copia da parte del notaro.
Non
è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la
lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni
di pubblico servizio da una Amministrazione governativa.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
6
Onorari
per le operazioni di cui il notaro è incaricato
dalle
parti o dall'autorità giudiziaria.
Articolo
21
Al
notaro che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle
parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare
titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere
conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13.
Tale
onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata
tradotta in atto pubblico rogato da lui.
Per
le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche
per attergati, traslazione e divisione di rendita, per la
formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto
al notaro è di lire una per ogni mille lire di capitale
nominale, e non potrà mai essere minore di L. 5.
Per
i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo
dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque
per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore,
per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo
per ogni 100 lire.
Per
la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione
l'onorario è quello stabilito dall'art. 15 della tariffa
per le copie.
Per
ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale
l'onorario è di L. 5.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
7
Articolo
22
Al
notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi
dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:
1°
per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri
dal proprio ufficio, L. 2;
2°
id. a distanza maggiore di due chilometri, L. 3;
3°
id. a distanza maggiore di cinque chilometri, L. 5;
4°
id. a distanza maggiore di dieci chilometri, L. 10; a distanza
maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per
ogni chilometro in più.
Qualora
negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata,
tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di
un biglietto di 1ª classe.
Nella
misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via
per l'andata quanto di quella pel ritorno.
Per
ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di L. 8.
Se
tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare
un tempo maggiore di sei ore, l'indennità per il soggiorno
è di L. 5.
Se
l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di
nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.
Per
nottetempo si intende lo spazio compreso tra le ore cinque
della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al
31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino,
dal 1° aprile al 30 settembre.
Non
è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per
la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di
registro e per la trasmissione delle note dei repertori
agli archivi.
Sarà
però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto
che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria
residenza.
Lo
stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio
notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo
capoverso dell'art. 66.
Per
la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo
del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai
diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art.
13.
Articolo
23
Per
la scritturazione di due pagine di originali, di copie,
di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto
di sessanta centesimi.
La
carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte
cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Articolo
24
Per
l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro
il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi
le lire 5; e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario
supera tale cifra.
Per
ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati
centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale.
Articolo
25
Per
ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed
ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è
dovuto al notaro l'onorario di una lira.
Non
è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro
è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse
pubblico.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
8
Disposizioni
comuni ai paragrafi precedenti.
Articolo
26
Nei
casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti,
i diritti si debbono liquidare per analogia ai casi espressi
nei paragrafi medesimi.
Per
gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili
i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non
vi provvede la presente.
TARIFFA [2/2]
Capo
II
Dei
diritti dovuti ai Consigli notarili.
Articolo
27
Ai
consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:
per
conciliazione e pareri;
per
esami e iscrizioni;
per
copie, estratti e certificati e per diritti accessori.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
1
Per
conciliazioni e pareri.
Articolo
28
Per
ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate
nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione
della nota giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute
le seguenti tasse:
Se
l'oggetto supera
il valore di L. 50 ........... L. 2
id. >> 100 ........... >> 3
id. >> 500 ........... >> 5
id. >> 1.000 ........... >> 10
id. >> 5.000 ........... >> 20
id. >> 10.000 ........... >> 40
Se
l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa
di L. 6.
Tale
diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni
che saranno determinate dal Consiglio notarile.
Se
la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto
dalla parte che ne ha fatta la domanda.
Articolo
29
Per
ogni parere richiesto ad un notaro per affare attinente
all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute L. 6.
Se
la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione
di ciascun quesito sono dovute L. 3.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
2
Articolo
30
Per
la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute
L. 20.
Per
l'esame di idoneità sono dovute L. 50 per la prima volta
e, in caso di mancata approvazione, L. 25 per ogni volta
successiva.
Per
l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal
notaro la tassa di L. 40.
Se
si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta
la tassa di L. 20 se le sedi appartengono a diverso collegio
notarile; di L. 10 se appartengono allo stesso collegio.
TARIFFA [2/2]
Paragrafo
3
Per
copie, estratti, certificati e diritti accessori.
Articolo
31
Per
le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile
o dal suo segretario sono dovuti allo stesso Consiglio gli
onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.
Per
le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo
capoverso dell'articolo 91 della legge, è dovuto l'onorario
di lire 3.
Per
la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati
è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato
dall'articolo 23.
Articolo
32
Per
l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per
ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti,
sono dovute al Consiglio notarile lire 2.
TARIFFA [2/2]
Capo
III
Delle
tasse dovute agli archivi notarili.
Articolo
33
Per
ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio
le seguenti tasse:
1°
tassa fissa di L. 0,30 se l'onorario competente al notaro,
giusta la presente tariffa, non supera le L. 2;
tassa fissa di L. 0,60 se supera le L. 2
id. id. 0,90 id. id. 5
id. id. 1,20 id. id. 10
id. id. 2,40 id. id. 20
id. id. 3,60 id. id. 30
id. id. 4,80 id. id. 40
id. id. 6,00 id. id. 50
2°
tassa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario
supera le lire cento.
Le
stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale
spettante al notaro o ai suoi eredi per l'art. 9 della presente
tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno
della liquidazione della tassa di successione fatta dall'ufficio
del registro.
Se
nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto,
la tassa di archivio sarà liquidata sull'onorario di L.
1000, salvo che si tratti di semplice errore od omissione
a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito
ad analogo avviso del conservatore.
Articolo
34
Le
tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.
Articolo
35
Per
le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura
di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per
ogni altra operazioni sono dovute all'archivio le tasse
medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di
diritti accessori.
Per
gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8,
9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno
aumentate di un terzo.
Non
è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte
ne commette pure la copia.
Articolo
36
Per
ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art.
112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi
cinquanta.
Articolo
37
Le
tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura
stabilita dall'art. 19. Qualora la ricerca debba estendersi
al repertorio o ad altri volumi di più notari, sono dovute
tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è
estesa.
Articolo
38
Non
è dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le
ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.
Dovranno,
peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una
speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia
il quale potrà anche, udito il parere del conservatore,
permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi
sotto sigillo da oltre cento anni.
L'autorizzazione
stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di
archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli
scopi sopraindicati.
TARIFFA [2/2]
Capo
IV
Disposizioni
comuni ai capi precedenti.
Articolo
39
Non
è dovuta alcuna tassa né diritto per le copie, gli estratti,
i certificati e per qualunque altra operazione richiesta
per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità
alle norme che saranno stabilite nel regolamento.
TARIFFA [2/2]
Capo
V
Degli
emolumenti dovuti ai periti.
Articolo
40
Ove
sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione
o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse
dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria
in materia civile.
Le
dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti
è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello
Stato.
(Si
omette la firma ).
Allegato
unico
Tabella degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili
(art. 103 della legge).
----------------------------------------------------+--------------+
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| |
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CATEGORIE DEGLI ARCHIVI | Classi +
| |
| |
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- |
A) Con una media di proventi superiori a L. 35.000 | 1ª classe |
o posti in città con oltre 150.000 abitanti. -+ |
| 2ª classe |
- |
|
- |
B) Con una media di proventi superiore a L. 18.000 | 1ª classe |
o posti in città con oltre 10.000 abitanti. -+ |
| 2ª classe |
- |
|
- |
C) Con una media di proventi superiore a L. 10.000 | 1ª classe |
o posti in città con oltre 70.000 abitanti. -+ |
| 2ª classe |
- |
|
- |
D) Con una media di proventi superiore a L. 5.00 | 1ª classe |
o posti in città con oltre 40.000 abitanti -+ |
| 2ª classe |
- |
|
- |
| 1ª classe |
E) Per tutti gli altri archivi ................. -+ |
| 2ª classe |
- |
|
------------------------------------------------------------------
GRADI
----------------+--------------+-------------------+--------------
| | |
Conservatori | Archivisti | Sottoarchivisti | Assistenti
| | |
----------------+--------------+-------------------+--------------
Lire | Lire | Lire | Lire
| | |
6.000 | 3.000 | 2.500 | 1.800
| | |
5.500 | 2.800 | 2.200 | 1.600
| | |
| | |
| | |
5.000 | 2.800 | 2.200 | 1.600
| | |
4.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500
| | |
| | |
| | |
4.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500
| | |
3.500 | 2.200 | 1.800 | 1.300
| | |
| | |
| | |
3.000 | 2.200 | 1.800 | 1.400
| | |
2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.200
| | |
| | |
| | |
2.000 | 1.600 | 1.400 | 1.200
| | |
1.500 | 1.300 | 1.200 | 1.000
| | |
| | |
(Si
omette la firma ).