Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO
I
NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA
SOMMERSA
Articolo
1
(Dichiarazione di emersione).
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro
irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
fiscale e previdenziale, possono farlo emergere,
tramite apposita dichiarazione di emersione, da
presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di
categoria, approva i programmi di emersione di cui
all'articolo 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data
di presentazione della dichiarazione di emersione
di cui al comma 1, e per i due periodi successivi,
la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale
e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di
cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione,
e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato,
rispetto a quello relativo al periodo di imposta
immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che
hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota
del 10 per cento per il primo periodo di imposta,
del 15 per cento per il secondo periodo di imposta
e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta.
Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel
calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali
variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso.
Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai
redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente
alla dichiarazione di emersione, si applica una
contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo,
del 10 per cento per il secondo periodo e del 12
per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano
nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi,
si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento
per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo
anno e del 10 per cento per il terzo anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta,
la dichiarazione di emersione vale anche come proposta
di concordato tributario e previdenziale, se presentata
prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni
e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento
o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza
del costo del lavoro oggetto della dichiarazione
di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno
dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato
si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali,
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento
del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato,
senza applicazione di sanzioni e interessi. Per
ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della
sussistenza dei requisiti di legge, il concordato
produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali,
fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta
sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione,
entro il termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, con una riduzione del 25 per cento,
ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal
predetto termine, senza applicazione di interessi.
Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti
di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo
37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché
i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative
e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso
di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione
degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai
programmi di emersione possono, parallelamente,
estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali,
connessi alla prestazione di lavoro irregolare,
per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare,
mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva,
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno
pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità
di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento
fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per
gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro
posizione pensionistica per gli anni pregressi,
fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente
mediante contribuzione volontaria integrata fino
al massimo di un terzo con trasferimenti a carico
del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili
presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non
si applicano con riferimento al lavoro irregolare
prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati,
i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo
e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo
63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti,
è definito un piano straordinario di accertamento,
operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto
dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità
di intervento delle autorità di vigilanza del settore
ed é basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo
incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale,
dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei
registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di
base imponibile connessa ai programmi di emersione,
con esclusione di quelle contributive, affluiscono
al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze è determinata la quota
del predetto fondo destinata al riequilibrio dei
conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
determinata la quota destinata alla riduzione della
pressione contributiva, al netto delle risorse destinate
all'integrazione del contributo previdenziale dei
lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione
ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo,
e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione
della loro posizione previdenziale relativamente
agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente
articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata
la misura dell'eventuale integrazione del contributo
previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi
oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti
delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo,
nonché la quota del trattamento previdenziale relativa
ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive
versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata
legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
Articolo
2
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione
- Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi
di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare
i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime
di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni
amministrative e penali in materia ambientale che
determinano solo lesione di interessi amministrativi
e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e
non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi
i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere
su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici,
realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli
articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi in materia
di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali,
in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica
amministrazione, consistente nel pagamento di una
somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria
amministrativa non inferiore alla metà del massimo
di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza
all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario
dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima
dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali
di carattere amministrativo, consistente nel pagamento
di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le
violazioni connotate da danno ambientale così come
accertato da autorità pubblica competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla
verifica dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell'estinzione delle violazioni
amministrative in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione
dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali
e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi
di coordinamento e incentivazione delle attività
delle autonomie locali finalizzati al risanamento
ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla
riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
Articolo
3
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto interministeriale sono determinati
forma e contenuto della dichiarazione di emersione
di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione,
in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo
fiscale a tassazione separata in caso di cumulo
tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le
modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni
sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e
4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni
sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni
predette e sulle attività amministrative idonee
a garantire adeguate forme di partecipazione delle
organizzazioni sindacali e di categoria al fine
di favorire l'emersione dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di
cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque
compensabili e non sono deducibili ai fini della
determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.
Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), non genera credito di imposta
in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili
degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni
e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del
presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti
gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili,
anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.
CAPO
II
INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
Articolo
4
(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
reinvestito).
1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa
e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume
degli investimenti in beni strumentali realizzati
nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge successivamente al
30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo,
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti,
con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute
per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza
negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre
anni, e alle spese sostenute per la formazione e
l'aggiornamento del personale. A questo importo
si aggiunge anche il costo del personale impegnato
nell'attività di formazione e aggiornamento, fino
a concorrenza del 20 per cento del volume delle
relative retribuzioni complessivamente corrisposte
in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di
effettività delle spese sostenute è rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si
applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi
in attività alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche se con un'attività d'impresa
o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per
tali soggetti la media degli investimenti da considerare
è quella risultante dagli investimenti effettuati
nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge
o a quello successivo, con facoltà di escludere
dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento
è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione
nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il
completamento di opere sospese, l'ampliamento, la
riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti
e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante
contratti di locazione finanziaria. L'investimento
immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali
a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai
sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, possono usufruire degli incentivi tributari
di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato
decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore
o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano
i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro
autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo
all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di
imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG
è calcolato, in base alle disposizioni della legge
23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe applicata
in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale
sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo
3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489.
Articolo
5
(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata
alla presente legge sono soppresse, salvo quanto
segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso
alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato
investimenti ed eseguito conferimenti in denaro
o accantonamenti di utili a riserva assoggettati
alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da
8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, possono continuare a fruire dei relativi
benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo
di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
Il cumulo degli incentivi è comunque consentito
per le spese sostenute per formazione e aggiornamento
del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano
già eseguito operazioni di variazione in aumento
del capitale ai sensi del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi
benefici. Il valore del patrimonio netto che si
assume a questi fini da parte di persone fisiche,
società in nome collettivo e società in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria, anche
per opzione irrevocabile, non può eccedere quello
risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio
anteriore a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, salvi gli eventuali
decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono,
in alternativa e per ciascun periodo di imposta,
rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione
dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il
cumulo degli incentivi è comunque consentito per
le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato
ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per
cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi
dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire
dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e
per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti
benefici optando per l'applicazione dell'incentivo
di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli
incentivi è comunque consentito per le spese sostenute
per la formazione e l'aggiornamento del personale,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni
contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
non rilevano ai fini della attribuzione del credito
di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci
di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
Articolo
6
(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del
capitale sociale).
1. La sottoscrizione del capitale delle società
per azioni, delle società in accomandita per azioni
e delle società a responsabilità limitata può essere,
in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di
una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o
fideiussione stipulate e capitale sottoscritto,
in quanto fondo di garanzia e parametro operativo,
sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà
le banche e gli altri enti e società finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni,
nonché le imprese di assicurazione.
Articolo
7
(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali
per invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione
pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"ART.
24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente
decreto e all'articolo 34 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il
rapporto di lavoro intercorre con una università
o con una pubblica amministrazione avente fra i
suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il
ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In
caso di più autori, dipendenti delle università,
delle pubbliche amministrazioni predette ovvero
di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali,
salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta
la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per
l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università
o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore
aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno
del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento
dell'invenzione. Nel caso in cui le università o
le amministrazioni pubbliche non provvedano alle
determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio
del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi
causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale,
a meno che ciò non derivi da cause indipendenti
dalla loro volontà, la pubblica amministrazione
di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione
acquisisce automaticamente un diritto gratuito,
non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare
da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore
di esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applica a
tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
CAPO
IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
Articolo
8
(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
di alcuni libri contabili obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"ART.
2215. - (Modalità di tenuta delle scritture contabili).
- I libri contabili, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura
o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o
da un notaio secondo le disposizioni delle leggi
speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero
dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono
essere numerati progressivamente e non sono soggetti
a bollatura né a vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione
e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito
dal seguente:
"I
registri previsti dal presente decreto, compresi
i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile
e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari
a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili
secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione
finanziaria su richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente:
"Fermo
restando quanto stabilito dal codice civile per
il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da
esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture
ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere
tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso
e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture
cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino
devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta
di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma,
del codice civile sono tenuti da soggetti diversi
da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa
di concessione governativa per la bollatura e la
numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di
lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole:
"Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima
pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o
nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237, e successive modificazioni".
Articolo
9
(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione
dell'euro).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal
seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese
le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto
da notaio, non sono soggette alla omologazione di
cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice
civile";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le operazioni di conversione in euro del
capitale sociale possono essere deliberate dall'organo
amministrativo secondo le stesse modalità di cui
al comma 5".
2. Per le società di persone, in conformità alle
disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97
del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del
Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione
degli importi, espressi in lire, delle quote di
conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce
mero atto interno della società da adottare con
semplice delibera dei soci.
Articolo
10
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione
di atti giudiziari trasmessi a distanza).
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore
munito di procura speciale, nelle forme previste
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata
ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale,
essa deve essere autenticata dal responsabile del
predetto centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione
a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di
telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo
7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664,
l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto
anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio
ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla
copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la
sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
Articolo
11
(Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).
1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di addizionale comunale
all'IRPEF, è sostituito dal seguente:
"3.
I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale da applicare
a partire dall'anno successivo con deliberazione
da pubblicare su un sito informatico individuato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì
le necessarie modalità applicative. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla pubblicazione
sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento
annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche
in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
CAPO
V
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Articolo
12
(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia
di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili).
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante
dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi e le relative risorse sono riordinate con
uno o più decreti del Presidente della Repubblica,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione
di competenze, con attribuzione delle predette funzioni
ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi
di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche
conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi
informatici esistenti, con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le
modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi sono comunque stabilite con
decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata
in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente
comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi
del capo VI della presente legge, è prioritariamente
addetto alla realizzazione del piano straordinario
di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7,
previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione
a cura della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle
entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle
finanze può stipulare apposite convenzioni con università
degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione,
di personale docente universitario, anche in posizione
di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati
nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, partecipano alle procedure di trasferimento
e mobilità tra università, con applicazione delle
disposizioni in materia, anche di incompatibilità,
vigenti per i professori ordinari, conservando i
diritti inerenti alla posizione di provenienza,
anche connessi ad esercizio di opzione.
4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione
delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti
e degli altri soggetti appartenenti alle strutture
interessate dal riordino previsto dal presente articolo
può essere disposto unilateralmente il passaggio
ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza
del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel
senso che le relative disposizioni si applicano
a tutti i beni immobili compresi nelle saline già
in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati,
alla data di entrata in vigore della citata legge
n. 26 del 2001, a riserva naturale.
CAPO
VI
SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E
DONAZIONI
Articolo
13
(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione
o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia
pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti
diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta
e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono
soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente
applicabili per le operazioni a titolo oneroso,
se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario
è superiore all'importo di 350 milioni di lire.
In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore
della quota che supera l'importo di 350 milioni
di lire, le aliquote previste per il corrispondente
atto di trasferimento a titolo oneroso.
Articolo
14
(Esenzioni e riduzioni di imposta).
1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni,
franchigie e determinazione della base imponibile,
già vigenti in materia di imposta sulle successioni
e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta
per gli atti di trasferimento di cui all'articolo
13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali applicate in misura fissa sugli immobili
dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli
o montani non può comunque eccedere il valore fiscale
dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente
comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo
15
(Disposizioni di attuazione e di semplificazione).
1. In attesa della emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre
2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con
l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari
oggetto di successione, è presentata secondo le
modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione
di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati
a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso
il quale è presentata la dichiarazione di successione
ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero,
l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione
di successione è quello nella cui circoscrizione
era stata fissata l'ultima residenza italiana; se
quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente
è quello di Roma.
Articolo
16
(Disposizioni antielusive).
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di
altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori
mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa
a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi
entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento
dell'imposta sostitutiva come se la donazione non
fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta
sostitutiva delle imposte eventualmente assolte
ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione
per causa di morte o di donazione dell'azienda o
del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività
di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti
ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo
69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
si applicano con riferimento alle imposte dovute
in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione
o altra liberalità.
Articolo
17
(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al
Governo per il coordinamento di disposizioni in materia
fiscale).
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
alle successioni per causa di morte aperte e alle
donazioni fatte successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma
3, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
per effettuare la registrazione volontaria delle
liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero
a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta
di registro nella misura del 3 per cento sull'importo
che eccede la franchigia indicata all'articolo 13,
comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
di coordinamento tra la vigente disciplina in materia
di imposta di registro e di ogni altra forma di
imposizione fiscale sugli atti di successione e
di donazione e le norme di cui al presente capo,
assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi,
senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
I medesimi decreti legislativi dovranno disporre
inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni
di legge incompatibili con le norme recate dal presente
capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69
della legge 21 novembre 2000, n. 342.
CAPO
VII
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo
18
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione
di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e
dall'articolo 11 della presente legge, valutati
in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi
per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e
2002, con quota delle maggiori entrate recate dal
capo II della presente legge e, per l'anno 2003,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti
per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica: lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500
milioni;
e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione:
lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attività culturali:
lire 11.870 milioni;
m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire
2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante
utilizzo di quote delle maggiori entrate recate
per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che
confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi
per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno
2002, in apposita contabilità speciale denominata
"Fondi per il rilancio dell'economia", intestata
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti
maggiori entrate recate dal capo II per gli anni
2001 e 2002, al netto altresì di quelle richiamate
dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei
saldi dei rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo
19
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.