Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
L'art. 45 del codice civile, approvato con il regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:
Art.
45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
-- Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in
cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il
minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia
o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili
o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio
del genitore con il quale convive.
L'interdetto
ha il domicilio del tutore».
Articolo
2
L'art. 51 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
51 - Assegno alimentare a favore del coniuge
dell'assente. -- Il coniuge dell'assente, oltre ciò che
gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e
per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso
di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente».
Articolo
3
Il primo comma dell'art. 81 del codice civile è sostituito dal
seguente:
-- La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto
pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di
età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art.
84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga
il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a
risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte
e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.
Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni
corrispondono alla condizione delle parti».
Articolo
4
L'art. 84 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il
tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito
il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto
emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori
e al tutore.
Contro
il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La
corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa
in camera di consiglio.
Il
decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto
nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo».
Articolo
5
L'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
-- Non possono contrarre matrimonio tra loro:
1)
gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2)
i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3)
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4)
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso
in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto
o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti
civili;
5)
gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7)
i figli adottivi della stessa persona;
8)
l'adottato e i figli dell'adottante;
9)
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I
divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili
all'affiliazione.
I
divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il
rapporto dipende da filiazione naturale.
Il
tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8)
e 9), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato
dal n. 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo.
Il
decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84».
Articolo
6
L'art. 89 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento
giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il
caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi
dell'art. 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare,
di uno dei coniugi.
Il
tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando
è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta
da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto
con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il
divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata».
Articolo
7
L'art. 90 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte
d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore
speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali».
Articolo
8
Il primo e il secondo comma dell'art. 97 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
-- Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale
dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita
di entrambi gli sposi, nonchè ogni altro documento necessario
a provare la libertà degli sposi.
Coloro
che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta
di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità,
che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che
impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono
prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa
fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci».
Articolo
9
L'art. 100 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
100 - Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione. -- Il tribunale, su istanza degli interessati,
con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine
della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine
è dichiarata nella pubblicazione.
Può
anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
la omissione della pubblicazione, quando venga presentato un
atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti
degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando
esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza
dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza
che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86,
87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il
pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura
di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della
loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando
è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi,
per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono
presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto
di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97».
Articolo
10
L'art. 107 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile,
alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura
agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna
delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione
che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto
di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione».
Articolo
11
L'art. 111 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano
al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare
il matrimonio per procura.
La
celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno
degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da
valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro
sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La
procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale
il matrimonio si deve contrarre.
La
procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le
persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono
farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il
matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La
coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio
elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro
coniuge al momento della celebrazione».
Articolo
12
L'art. 117 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
117 -- Matrimonio contratto con violazione
degli articoli 84, 86, 87 e 88.
-- Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86,
87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi,
dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo
un interesse legittimo e attuale.
Il
matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico
ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta
personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento
della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza
del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero
vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia
accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo
matrimoniale.
Il
matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere
impugnato finchè dura l'assenza.
Nei
casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai
sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere
impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La
disposizione del primo comma del presente articolo si applica
anche nel caso di nullità di matrimonio previsto dall'art. 68».
Articolo
13
L'art. 118 del codice civile è abrogato.
Articolo
14
L'art. 119 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di
mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al
tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata
in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata
posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.
Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.
L'azione
non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi
è stata coabitazione per un anno».
Articolo
15
L'art. 120 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il matrimonio può essere impugnato da quello del coniugi
che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace
di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria,
al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle
facoltà mentali».
Articolo
16
L'art. 121 del codice civile è abrogato.
Articolo
17
L'art. 122 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi
il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo
sposo.
Il
matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi
il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità
della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro
coniuge.
L'errore
sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti
le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non
avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute
e purchè l'errore riguardi:
1)
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia
o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della
vita coniugale;
2)
l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo
alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile;
3)
la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4)
la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per
delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a
due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima
che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5)
lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto
caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi
dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato
il timore ovvero sia stato scoperto l'errore».
Articolo
18
L'art. 123 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi
quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi
e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione
non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto
come coniugi successivamente alla celebrazione medesima».
Articolo
19
L'art. 128 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio
valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza
che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto
in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto
con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi.
Gli
effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai
figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo,
nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se
le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno
solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di
lui e dei figli.
Il
matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi
i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai
figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità
dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi
di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato
di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento
è consentito».
Articolo
20
L'art. 129 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano
rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico
di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo
di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione
alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per
i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si
applica l'articolo 155».
Articolo
21
Dopo l'art. 129 del codice civile è inserito il seguente:
-- Responsabilità del coniuge in malafede e
del terzo. -- Il coniuge al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in
buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua
indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità
deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento
per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il
terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto
a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è
annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In
ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel
determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennità».
Articolo
22
L'art. 139 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una
causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro,
è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire
quarantamila a lire duecentomila».
Articolo
23
L'art. 140 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
140 -- Inosservanza del divieto temporaneo
di nuove nozze. -- La donna che contrae matrimonio contro
il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro
coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila».
Articolo
24
L'art. 143 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal
matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione.
Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze
e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo,
a contribuire ai bisogni della famiglia».
Articolo
25
Dopo l'art. 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:
-- Cognome della moglie. -- La moglie
aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva
durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».
-- Cittadinanza della moglie. -- La
moglie conservava la cittadinanza italiana, salvo sua espressa
rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento
di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza
straniera».
Articolo
26
L'art. 144 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
144 -- Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia. -- I coniugi concordano tra loro l'indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo
le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A
ciascuno del coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato».
Articolo
27
L'art. 145 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere,
senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite
le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai
figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta
di raggiungere una soluzione concordata.
Ove
questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione
della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora
ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che
ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della
famiglia».
Articolo
28
L'art. 146 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art.
143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza
giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La
proposizione della domanda di separazione o di annullamento
o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il
giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei
beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo
comma, e 147».
Articolo
29
L'art. 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere,
istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli».
Articolo
30
L'art. 148 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo
la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a
fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In
caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il
decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce
titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre
opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione
è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le
parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento».
Articolo
31
L'art. 149 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi
e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli
effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso,
ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto,
cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge».
Articolo
32
L'art. 150 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La
separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il
diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione
di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi».
Articolo
33
L'art. 151 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile
la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio».
Articolo
34
Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.
Articolo
35
L'art. 154 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della
domanda di separazione personale già proposta».
Articolo
36
L'art. 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale
dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa.
In
particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui
l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione
e all'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio
dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il
coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione
del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il
coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere
al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione
nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile,
al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il
giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei
beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà
sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi
al godimento dell'usufrutto legale.
In
ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole
sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità,
in un istituto di educazione.
Nell'emanare
i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo
al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo
fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto
alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione
di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal
giudice.
I
coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione
dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative
alla misura e alle modalità del contributo».
Articolo
37
L'art. 156 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
156 -- Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi. -- Il giudice, pronunziando
la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro
coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli
non abbia adeguati redditi propri.
L'entità
di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze
e ai redditi dell'obbligato.
Resta
fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti.
Il
giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge
di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti
dai precedenti commi e dall'art. 155.
La
sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
ai sensi dell'art. 2818.
In
caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice
può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato
e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente
somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata
direttamente agli aventi diritto.
Qualora
sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti
di cui ai commi precedenti».
Articolo
38
Dopo l'art. 156 del codice civile è inserito il seguente:
-- Cognome della moglie. -- Il giudice
può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando
tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti
autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora
dall'uso possa derivarle grave pregiudizio».
Articolo
39
L'art. 157 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
157 -- Cessazione degli effetti della separazione.
-- I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti
della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento
del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento
non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La
separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione
a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione».
Articolo
40
L'art. 158 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto
senza l'omologazione del giudice.
Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento
dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice
riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può
rifiutare allo stato l'omologazione».
Articolo
41
L'art. 159 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
159 -- Del regime patrimoniale legale tra i
coniugi. -- Il regime patrimoniale legale della famiglia,
in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art.
162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione
III del presente capo».
Articolo
42
L'art. 160 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri
previsti dalla legge per effetto del matrimonio».
Articolo
43
L'art. 162 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per
atto pubblico sotto pena di nullità.
La
scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le
convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando
le disposizioni dell'art. 194. Dopo la celebrazione del matrimonio
possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.
Le
convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi
quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati
la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma».
Articolo
44
L'art. 163 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o
successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico
non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state
parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se
uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico
alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti
se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso,
salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere
chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione
delle convenzioni o dai loro eredi.
Le
modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto
rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine
all'atto del matrimonio.
L'annotazione
deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli
articoli 2643 e seguenti».
Articolo
45
L'art. 164 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
164 -- Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
-- E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Le
controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti
di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la
presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono
state parti nelle convenzioni matrimoniali».
Articolo
46
L'art. 165 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di
prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali,
le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti
la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato
a norme dell'art. 90».
Articolo
47
Dopo l'art. 166 del codice civile è inserito il seguente:
-- Divieto di costituzione di dote.
-- E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione
di beni in dote».
Articolo
48
L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
Del
fondo patrimoniale
Articolo
49
L'art. 167 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo,
anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici
registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della
famiglia.
La
costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata
dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione
può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La
costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I
titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo».
Articolo
50
L'art. 168 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta
ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito
nell'atto di costituzione.
I
frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati
per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione
dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all'amministrazione della comunione legale».
Articolo
51
L'art. 169 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione,
non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque
vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso
di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione
concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di
consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente».
Articolo
52
L'art. 170 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non
può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere
stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Articolo
53
L'art. 171 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento
o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Se
vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della
maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può
dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione
del fondo.
Considerate
le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in
godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se
non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento
della comunione legale».
Articolo
54
Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono
abrogati.
Articolo
55
L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI
del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
Della
comunione legale
E'
soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del
capo VI del titolo VI dei libro I del codice civile.
Articolo
56
L'art. 177 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Costituiscono oggetto della comunione:
a)
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
b)
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti
e non consumati allo scioglimento della comunione;
c)
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se,
allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d)
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio.
Qualora
si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente
al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne
solo gli utili e gli incrementi».
Articolo
57
L'art. 178 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi
costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa
costituita anche precedentemente si considerano oggetto della
comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di
questa».
Articolo
58
L'art. 179 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
del coniuge:
a)
i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario
o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b)
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel
testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c)
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i
loro accessori;
d)
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge,
tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente
parte della comunione;
e)
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità
lavorativa;
f)
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente
dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto
di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai
sensi delle lettere c), d)
ed f) del precedente comma, quando tale
esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato
parte anche l'altro coniuge».
Articolo
59
L'art. 180 del codice civile è sostituito dal seguente:
-
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza
in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente
ad entrambi i coniugi.
Il
compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
nonchè la stipula dei contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza
in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad
entrambi i coniugi».
Articolo
60
L'art. 181 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione
di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri
atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi
al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la
stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia
o dell'azienda che a norma della lettera d)
dell'art. 177 fa parte della comunione».
Articolo
61
L'art. 182 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
182 -- Amministrazione affidata ad uno solo
dei coniugi. -- In caso di lontananza o di altro impedimento
di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo
risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,
può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele
eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i
quali è richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi
i coniugi.
Nel
caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere
delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari
all'attività dell'impresa».
Articolo
62
L'art. 183 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero
se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice
di escluderlo dall'amministrazione.
Il
coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice
di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione.
La
esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e
permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione».
Articolo
63
L'art. 184 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
184 -- Atti compiuti senza il necessario consenso.
-- Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso
dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili
se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art.
2683.
L'azione
può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario
entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto
e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se
l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia
avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione
non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se
gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel
primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso
dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire
la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto
o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente
secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della
comunione».
Articolo
64
L'art. 185 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
185 -- Amministrazione dei beni personali del
coniuge. -- All'amministrazione dei beni che non rientrano
nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni
dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217».
Articolo
65
L'art. 186 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
186 -- Obblighi gravanti sui beni della comunione.
-- I beni della comunione rispondono:
a)
di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b)
di tutti i carichi dell'amministrazione;
c)
delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione
e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai
coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d)
di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi».
Articolo
66
L'art 187 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
187 -- Obbligazioni contratte dai coniugi prima
del matrimonio. -- I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte
da uno dei coniugi prima del matrimonio».
Articolo
67
L'art. 188 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
188 -- Obbligazioni derivanti da donazioni
o successioni. -- I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da
cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai
coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione».
Articolo
68
L'art. 189 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
189 -- Obbligazioni contratte separatamente
dai coniugi. -- I beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono,
quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali,
delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei
coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
senza il necessario consenso dell'altro.
I
creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito
è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in
via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente
alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari,
sono preferiti i creditori della comunione».
Articolo
69
L'art. 190 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
190 -- Responsabilità sussidiaria dei beni
personali. -- I creditori possono agire in via sussidiaria
sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della
metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti
a soddisfare i debiti su di essa gravanti».
Articolo
70
L'art. 191 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza
o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento,
per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione
giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel
caso di azienda di cui alla lettera d)
dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso,
per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art.
162».
Articolo
71
L'art. 192 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Ciascuno del coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione
le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento
delle obbligazioni previste dall'art. 186.
E'
tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art.
189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione
da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso
per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno
dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate
dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti
del patrimonio comune.
I
rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento
della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un
momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo
consente.
Il
coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni
comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso
si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro,
quindi sui mobili e infine sugli immobili».
Articolo
72
L'art. 193 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata
in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi
o di cattiva amministrazione della comunione.
Può
altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari
di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione
dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della
comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non
contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle
proprie sostanze e capacità di lavoro.
La
separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo
legale rappresentante.
La
sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno
in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare
il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del
presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La
sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale
delle convenzioni matrimoniali».
Articolo
73
L'art. 194 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La divisione dei beni della comunione legale si effettua
ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il
giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento
di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto
su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge».
Articolo
74
L'art. 195 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di
prelevare i beni mobili che appartengono ai coniugi stessi prima
della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima
per successione o donazione. In mancanza di prova contraria
si presume che i beni mobili facciano parte della comunione».
Articolo
75
L'art. 196 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
196 -- Ripetizione del valore in caso di mancanza
delle cose da prelevare. -- Se non si trovano i beni
mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare
a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza
di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o
per altra causa non imputabile all'altro coniuge».
Articolo
76
L'art. 197 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
197 -- Limiti al prelevamento nei riguardi
dei terzi. -- Il prelevamento autorizzato dagli articoli
precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la
proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data
certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto
di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge
nonchè sugli altri beni di lui».
Articolo
77
Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208 e 209 del codice civile sono abrogati.
Articolo
78
L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
Della
comunione convenzionale
Articolo
79
L'art. 210 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
210 -- Modifiche convenzionali alla comunione
legale dei beni. -- I coniugi possono, mediante convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della
comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto
con le disposizioni dell'art. 161.
I
beni indicati alle lettere c), d)
ed e) dell'art. 179 non possono essere
compresi nella comunione convenzionale.
Non
sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione
dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente
ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale».
Articolo
80
L'art. 211 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
211 -- Obbligazioni dei coniugi contratte prima
del matrimonio. -- I beni della comunione rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio
limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso
prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a
norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione
dei beni».
Articolo
81
Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.
Articolo
82
L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
Del
regime della separazione dei beni
Articolo
83
L'art. 215 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
215 -- Separazione dei beni. -- I coniugi
possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità
esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio».
Articolo
84
L'art. 216 del codice civile è abrogato.
Articolo
85
L'art. 217 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni
di cui è titolare esclusivo.
Se
ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare
i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti,
egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se
uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura
senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi
eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti
a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli
consumati.
Se
uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra
i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti».
Articolo
86
L'art. 218 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
218 -- Obbligazioni del coniuge che gode dei
beni dell'altro coniuge. -- Il coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario».
Articolo
87
L'art. 219 del codice civile è sostituito dal seguente:
--Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro
la proprietà esclusiva di un bene.
I
beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà
esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi
i coniugi».
Articolo
88
Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
e 230 del codice civile sono abrogati.
Articolo
89
Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI dei I libro del
codice civile è inserita la seguente:
Sezione
VI
Dell'impresa
familiare
-- Impresa familiare. -- Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in
modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè
agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,
in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi
nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza,
dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di
agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà
su di essi.
Il
lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai
fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano
il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro
il secondo.
Il
diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile,
salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati
nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso
può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi
causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione
dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate,
in difetto di accordo, dal giudice.
In
caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda
i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione
sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
Le
comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».
Articolo
90
L'art. 232 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
232 -- Presunzione di concepimento durante
il matrimonio. -- Si presume concepito durante il matrimonio
il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento
giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La
presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia
di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi
avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a
vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione
o dei giudizi previsti nel comma precedente».
Articolo
91
L'art. 233 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
233 -- Nascita del figlio prima dei centottanta
giorni. -- Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo
se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono
la paternità».
Articolo
92
L'art. 234 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio,
nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento
o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato
concepito durante il matrimonio.
Possono
analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando
il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti
al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi
previsti nel comma precedente.
In
ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato
di legittimo».
Articolo
93
L'art. 235 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito
durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1)
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il
trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2)
se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza,
anche se soltanto di generare;
3)
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto
celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili
con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad
escludere la paternità.
La
sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione
di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o
dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi
in cui può essere esercitata dal padre».
Articolo
94
L'art. 238 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
238 -- Atto di nascita conforme al possesso
di stato. -- Salvo quanto disposto dagli articoli 128,
233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario
a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo
e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti
non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un
possesso di stato conforme all'atto di nascita».
Articolo
95
L'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'azione di disconoscimento della paternità da parte della
madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita
del figlio.
Il
marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo
di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del
suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la
residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se
egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti
giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione
di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio,
entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento
in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile il disconoscimento.
L'azione
può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato
dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici
anni».
Articolo
96
L'art. 245 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento
della paternità si trova in stato di interdizione per infermità
di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente
è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione.
L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore».
Articolo
97
L'art. 246 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità
muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il
termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1)
nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti
e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto
padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta
di figlio postumo;
2)
nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il
nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento
della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti».
Articolo
98
L'art. 247 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti
necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se
una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti
al quale il giudizio deve essere promosso.
Se
una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato,
l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore
parimenti nominato dal giudice.
Se
il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione
si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore
parimenti nominato dal giudice».
Articolo
99
L'art. 248 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
248 -- Legittimazione all'azione di contestazione
della legittimità. Imprescrittibilità. -- L'azione per
contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione
è imprescrittibile.
Quando
l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori
o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo
precedente.
Nel
giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori».
Articolo
100
L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice
civile è sostituita dalla seguente:
DELLA
FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE
Articolo
101
L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
Della
filiazione naturale
Articolo
102
L'art. 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti
dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in
matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il
riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non
produce effetto senza il suo assenso.
Il
riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni
non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia
già effettuato il riconoscimento.
Il
consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del
genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il
minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con
l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo
del consenso mancante.
Il
riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età».
Articolo
103
L'art. 251 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di
parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito
o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo
di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti
dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento
ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato
dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando
uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento
del figlio può essere fatto solo da lui.
Il
riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse
del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi
pregiudizio».
Articolo
104
L'art. 252 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
252 -- Affidamento del figlio naturale e suo
mantenimento nella famiglia legittima. -- Qualora il
figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante
il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in
ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento
a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale
inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di
uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora
ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato
il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonchè
dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore
cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
Qualora
il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio,
il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al
consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro
coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E'
altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che
abbia effettuato il riconoscimento».
Articolo
105
L'art. 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con
lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona
si trova».
Articolo
106
L'art. 254 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di
nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla
nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o
in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La
domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al
giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa
dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa
riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo».
(1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 2 ottobre 1976, n. 263]
Articolo
107
L'art. 256 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un
testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore,
anche se il testamento è stato revocato».
Articolo
108
L'art. 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore
da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto
di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere
indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni,
qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il
pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile
che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti
con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni
stesse devono essere cancellate».
Articolo
109
Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.
Articolo
110
L'art. 261 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
261 -- Diritti e doveri derivanti al genitore
dal riconoscimento. -- Il riconoscimento comporta da
parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti
i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi».
Articolo
111
L'art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per
primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre.
Se
la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio
naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo
a quello della madre.
Nel
caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione
del cognome del padre».
Articolo
112
L'art. 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore
età e lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare
il riconoscimento.
Tuttavia
il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza
del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che
abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso
che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione
per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale».
Articolo
113
L'art. 269 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
269 -- Dichiarazione giudiziale di paternità
e maternità. -- La paternità e la maternità naturale
possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il
riconoscimento è ammesso.
La
prova della paternità e della maternità può essere data con
ogni mezzo.
La
maternità è dimostrata provando la identità di colui che si
pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna,
la quale si assume essere madre.
La
sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti
tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non
costituiscono prova della paternità naturale».
Articolo
114
L'art. 270 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la
paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo
al figlio.
Se
il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può
essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione
promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti».
Articolo
115
Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.
Articolo
116
L'art. 273 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
273 -- Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
-- L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la
paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse
del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art.
316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione
del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre
il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione
se egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per
l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice».
Articolo
117
Il primo comma dell'art. 274 del codice civile è sostituito
dal seguente:
-- L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità naturale è ammessa solo quando concorrono (1) specifiche
circostanze tali da farla apparire giustificata».
(1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 13 ottobre 1975, n. 272]
Articolo
118
L'art. 275 del codice civile è abrogato.
Articolo
119
Il secondo comma dell'art. 277 del codice civile e sostituito
dal seguente:
«Il
giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la
tutela degli interessi patrimoniali di lui».
Articolo
120
L'art. 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse
nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei
figli incestuosi è vietato.
Possono
essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza
carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento».
Articolo
121
L'art. 279 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
279 -- Responsabilità per il mantenimento e
l'educazione. -- In ogni caso in cui non può proporsi
l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità,
il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato
di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione
è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo
274.
L'azione
può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore
speciale munito dal giudice
L'azione
può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore
speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero
o del genitore che esercita la potestà».
Articolo
122
L'art. 280 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del
matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa
avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale
o per provvedimento del giudice».
Articolo
123
L'art. 281 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Non possono essere legittimati i figli che non possono essere
riconosciuti».
Articolo
124
L'art. 283 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
283 -- Effetti e decorrenza della legittimazione
per susseguente matrimonio. -- I figli legittimati per
susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi
dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi
i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal
giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio».
Articolo
125
L'art. 284 dei codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
284 -- Legittimazione per provvedimento del
giudice. --- La legittimazione può essere concessa con
provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi
del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
1)
che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che
il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art.
250;
2)
che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo
a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3)
che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è
unito in matrimonio e non è legalmente separato;
4)
che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto
gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore se il
figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già
riconosciuto.
La
legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli
legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale
deve ascoltare i figli legittimi o legittimati se di età superiore
ai sedici anni».
Articolo
126
L'art. 285 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
285 -- Condizioni per la legittimazione dopo
la morte dei genitori. -- Se uno dei genitore ha espresso
in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare
i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare
la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero
2) dell'articolo precedente.
In
questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti,
discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi
parenti del genitore entro il quarto grado».
Articolo
127
L'art. 287 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
287 -- Legittimazione in base alla procura
per il matrimonio. -- Nei casi in cui è consentito di
celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni
per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione
dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se
questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del
mandante.
Quando
i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione
è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli
o di legittimarli».
Articolo
128
L'art. 288 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi
deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione
il richiedente ha la residenza.
Il
tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza
delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera,
in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
Il
pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa,
richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
In
ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in
calce all'atto di nascita del figlio».
Articolo
129
L'art. 289 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce
l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio
legittimo per la mancanza delle condizioni indicate nel numero
1) dell'art. 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando
la disposizione dell'art. 263.
Se
manca la condizione indicata nel numero 3) dell'art. 284 la
contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale
è mancato l'assenso».
Articolo
130
L'art. 290 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
290 -- Effetti e decorrenza della legittimazione
per provvedimento del giudice. -- La legittimazione per
provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione
per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento
e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione
è stata concessa.
Se
il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli
effetti risalgono alla data della morte, purchè la domanda di
legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale
data».
Articolo
131
L'art. 293 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
293 -- Divieto d'adozione di figli nati fuori
del matrimonio. -- I figli nati fuori del matrimonio
non possono essere adottati dai loro genitori.
Non
può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se,
al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale
dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione
giudiziale.
Se
l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere
sempre dichiarata la nullità dell'adozione».
Articolo
132
L'art. 297 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando
e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se
coniugati e non legalmente separati.
Quando
è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti
gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso
dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente,
dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può
pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso
per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».
Articolo
133
L'art. 301 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
301 -- Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato.
-- La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano
all'adottante.
L'adottando
ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'art. 147.
Se
l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante
la minore età dell'adottato, spetta all'adottante; il quale
non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per
le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore,
con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero.
Si applicano le disposizioni dell'art. 382».
Articolo
134
L'art. 303 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti
della potestà, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi
parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio,
può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona
dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei
suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della
potestà sia ripreso dai genitori».
Articolo
135
L'art. 310 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Gli effetti dell'adozione cessano:
1)
per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2)
per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3)
per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante».
Articolo
136
La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita
dalla seguente:
DELLA
POTESTA' DEI GENITORI
Articolo
137
L'art. 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire,
in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finchè convive con essa».
Articolo
138
L'art. 316 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età
maggiore o alla emancipazione.
La
potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In
caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno
dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando
i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se
sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per
il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili.
Il
giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli
anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più
utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione
a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più
idoneo a curare l'interesse del figlio».
Articolo
139
L'art. 317 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento
che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della
potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La
potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione,
di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi.
L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo
quanto disposto nell'art. 155».
Articolo
140
Dopo l'art. 317 del codice civile è inserito il seguente:
-- Esercizio della potestà. -- Al genitore
che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su
di lui.
Se
il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio
della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano
conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i
genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore
con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno
di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice,
nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente;
può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i
genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il
genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita
del figlio minore».
Articolo
141
L'art. 318 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del
genitore che esercita su di lui la potestà nè la dimora da essi
assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori
possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare».
Articolo
142
L'art. 319 del codice civile è abrogato.
Articolo
143
L'art. 320 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri
in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti
di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali
si concedono o si acquistano diritti personali di godimento,
possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si
applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I
genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte,
accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o
locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la
ordinaria amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere
in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità
o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice
tutelare.
I
capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio
di una impresa commerciale non può essere continuato se non
con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa,
fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se
sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi
che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare
nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge
tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore».
Articolo
144
L'art. 321 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello
di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono
o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio,
eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta
del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti
che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al
figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di
tali atti».
Articolo
145
L'art. 322 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
322 -- Inosservanza delle disposizioni precedenti.
-- Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti
articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza
dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi
o aventi causa».
Articolo
146
L'art. 323 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure
all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli
atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi
o aventi causa.
I
genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore».
Articolo
147
L'art. 324 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto
dei beni del figlio.
I
frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia
e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non
sono soggetti ad usufrutto legale:
1)
i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2)
i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera,
un'arte o una professione;
3)
i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti
la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione
però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo
di legittima;
4)
i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e
accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione,
l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui».
Articolo
148
L'art. 325 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario».
Articolo
149
L'art. 326 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
326 -- Inalienabilità dell'usufrutto legale.
Esecuzione sui frutti. -- L'usufrutto legale non può
essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione
da parte dei creditori.
L'esecuzione
sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori
o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver
luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti
per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Articolo
150
L'art. 327 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo
titolare dell'usufrutto legale».
Articolo
151
L'art. 328 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto
legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del
figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo».
Articolo
152
L'art. 330 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In
tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento
del figlio dalla residenza familiare».
Articolo
153
L'art. 331 del codice civile è abrogato.
Articolo
154
L'art. 332 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che
ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza
è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio
per il figlio».
Articolo
155
L'art. 333 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
333 -- Condotta del genitore pregiudizievole
ai figli. -- Quando la condotta di uno o di entrambi
i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza
prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al
figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti
convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali
provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».
Articolo
156
L'art. 334 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale
può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi
nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di
essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte,
dell'usufrutto legale.
L'amministrazione
è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi
i genitori».
Articolo
157
L'art. 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati
su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche
del genitore interessato.
Il
tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni
e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In
caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio,
provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio».
Articolo
158
L'art. 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni
che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà
e per l'amministrazione dei beni».
Articolo
159
Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.
Articolo
160
L'art. 347 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo
che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori.
Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa
tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale».
Articolo
161
Il numero 3) dell'art. 352 del codice civile è abrogato.
Articolo
162
L'art. 359 del codice civile è abrogato.
Articolo
163
L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile
è sostituita dalla seguente:
DELL'AFFILIAZIONE
E DELL'AFFIDAMENTO
Articolo
164
L'art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del
coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.
Se
il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà,
il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente
l'affiliazione».
Articolo
165
L'art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
406 -- Procedimento per la dichiarazione di
affiliazione. -- Il giudice tutelare, prima di provvedere
sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle
condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente,
sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione
ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali
ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto
presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito,
i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonchè il
coniuge del richiedente se questi è separato.
Il
giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore.
Il
provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato
dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato
a margine dell'atto di nascita del minore».
Articolo
166
L'art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti
alla potestà dei genitori.
L'affiliante
deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente
a quanto è prescritto nell'art. 147. Sono applicabili le disposizioni
degli articoli 301, terzo comma e 302.
Il
coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate,
che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.
Se
il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei
poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi».
Articolo
167
L'art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potestà, di
legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare
delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione,
ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà.
In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.
L'affiliazione
non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso
dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che
sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un
istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e
fondati motivi.
Se
l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito
il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.
Il
giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni
per l'ulteriore educazione del minore».
Articolo
168
L'art. 433 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1)
il coniuge;
2)
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in
loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3)
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
4)
i generi e le nuore;
5)
il suocero e la suocera;
6)
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza
dei germani sugli unilaterali».
Articolo
169
L'art. 435 del codice civile è abrogato.
Articolo
170
L'art. 436 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza
sui genitori legittimi o naturali di lui».
Articolo
171
L'art. 467 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi
o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti
i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità
o il legato.
Si
ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il
testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito (1)
non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre
che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto
di natura personale».
(1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 13 ottobre 1975, n. 272]
Articolo
172
L'art. 536 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota
di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge,
i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai
figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A
favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva
gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali».
Articolo
173
L'art. 537 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
537 -- Riserva a favore dei figli legittimi
e naturali. -- Salvo quanto disposto dall'art. 542, se
il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi
è riservata la metà del patrimonio.
Se
i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I
figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi
si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate
le circostanze personali e patrimoniali».
Articolo
174
L'art. 538 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
538 -- Riserva a favore degli ascendenti legittimi.
-- Se chi muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti
legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio,
salvo quanto disposto dall'art. 544.
In
caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra
i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569».
Articolo
175
L'art. 539 del codice civile è abrogato.
Articolo
176
L'art. 540 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro
coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di
concorso con i figli.
Al
coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati
i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto
o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e,
qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota
di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata
ai figli».
Articolo
177
L'art. 541 del codice civile è abrogato.
Articolo
178
L'art. 542 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo
o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio
ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando
i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente
riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto
del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli,
legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si
applica il terzo comma dell'art. 537».
Articolo
179
L'art. 543 del codice civile è abrogato.
Articolo
180
L'art. 544 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
544 -- Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.
-- Quando chi muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali,
ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata
la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In
caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'art. 569».
Articolo
181
Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.
Articolo
182
L'art. 548 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'art.
151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il
coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se
al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti
a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle
sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi,
e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione
alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso
in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi».
Articolo
183
L'art. 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge,
ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi,
ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine
e secondo le regole stabilite nel presente titolo».
Articolo
184
I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono
unificati, con la seguente intitolazione:
DELLA
SUCCESSIONE DEI PARENTI
Conseguentemente
il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II
divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III, restando
invariate le rubriche.
Articolo
185
L'art. 566 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
566 -- Successione dei figli legittimi (1)
naturali. -- Al padre ed alla madre succedono i figli
legittimi (1) naturali, in parti uguali.
Si
applica il terzo comma dell'art. 537».
(1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 13 ottobre 1975, n. 272]
Articolo
186
L'art. 571 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
571 -- Concorso di genitori o ascendenti con
fratelli e sorelle. -- Se coi genitori o con uno soltanto
di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti
sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè
in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà.
Se
vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue
la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di
questi ultimi.
Se
entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione
e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve,
nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata
a uno dei genitori in mancanza dell'altro».
Articolo
187
Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.
Articolo
188
L'art. 580 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
580 -- Diritti dei figli naturali non riconoscibili.
-- Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione
e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno
vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità
alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata
o riconosciuta.
I
figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi,
in beni ereditari».
Articolo
189
L'art. 581 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli
naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto
alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo
figlio, e ad un terzo negli altri casi».
Articolo
190
L'art. 582 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
582. -- Concorso del coniuge con ascendenti
legittimi, fratelli e sorelle. -- Al coniuge sono devoluti
i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi
o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli
uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è
devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo
le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti
il diritto a un quarto della eredità».
Articolo
191
L'art. 583 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti,
di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità».
Articolo
192
L'art. 584 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte
di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta
la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.
Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art.
540.
Egli
è però escluso dalla successione, quando la persona della cui
eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della
morte».
Articolo
193
L'art. 585 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori
del coniuge non separato.
Nel
caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni
del secondo comma dell'art. 548».
Articolo
194
L'art. 593 del codice civile è abrogato.
Articolo
195
L'art. 594 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
594 -- Assegno ai figli naturali non riconoscibili.
-- Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione
a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di
cui all'art. 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art.
580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento
in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in
loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere
l'assegno».
Articolo
196
L'art. 595 del codice civile è abrogato.
Articolo
197
L'art. 692 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta
o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente
il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare
e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima,
a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza
del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La
stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se
trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali
da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà
la pronuncia di interdizione.
Nel
caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i
beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale
gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La
sostituzione è priva di effetto nel caso in cui sia negata o
il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo
di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione
o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli
obblighi di assistenza.
In
ogni altro caso la sostituzione è nulla».
Articolo
198
E' abrogato il terzo comma dell'art. 693 del codice civile.
Articolo
199
L'art. 696 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte
dell'istituito.
Se
le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono
o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione
dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi
dell'incapace».
Articolo
200
L'art. 716 del codice civile è abrogato.
Articolo
201
L'art. 737 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi
e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono
conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto
per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto
non li abbia da ciò dispensati.
La
dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti
della quota disponibile».
Articolo
202
L'art. 738 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore
fatte al coniuge».
Articolo
203
L'art. 740 del codice civile è sostituito dal seguente:
--
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire
ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui
abbia rinunziato all'eredità di questo».
Articolo
204
L'art. 741 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore
dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio,
per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale,
per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita a loro favore o per pagare i loro debiti».
Articolo
205
Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
Articolo
206
L'art. 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art.
2647 -- Costituzione del fondo patrimoniale
e separazione di beni. -- Devono essere trascritti, se
hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale,
le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla
comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento
della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma
delle lettere c), d),
e) ed f) dell'art.
179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo
patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa
di far parte della comunione.
Le
trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite
anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano
a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla
comunione tra i coniugi.
La
trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito
per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore
contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di
morte».
Articolo
207
L'art. 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati
nell'art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli
altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità
e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati
dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La
trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili».
Articolo
208
L'art. 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:
-- Hanno ipoteca legale:
1)
l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli
obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2)
i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali
incombe tale obbligo;
3)
lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale».
Articolo
209
Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.
Articolo
210
Al numero 2) dell'art. 2941 del codice civile, le parole: «patria
potestà» sono sostituite dalle altre: «potestà di cui all'art.
316».
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Articolo
211
Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso
a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi
abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi
sia titolare l'altro coniuge.
Articolo
212
Il termine di sette anni previsto dall'art. 3, n. 2, lettera
b), terzo comma della legge 1° dicembre
1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti
del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata
esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi
dell'art. 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia
opposizione dell'altro coniuge.
Articolo
213
L'art. 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo
1942, numero 318, è sostituito dal seguente:
«Il
pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti
di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale».
Articolo
214
L'art. 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Nel
caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale in camera
di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge,
e sentito il pubblico ministero».
Articolo
215
L'art. 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Sulla
domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice
provvede il tribunale per i minorenni».
Articolo
216
Dopo l'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile
è inserito il seguente:
-- Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla
data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica
delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso
previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione
matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello
stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 163 del codice».
Articolo
217
L'art. 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Il
riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice
è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da
riconoscere è minore.
Sulla
domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione
di minore di età provvede il tribunale per i minorenni».
Articolo
218
L'art. 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«La
rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143-terdel
codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile
del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri
di cittadinanza.
Qualora
la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta
dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza.
L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente
copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità
competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza».
Articolo
219
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento
di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza
italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge,
la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente
a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
E'
abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che
sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Articolo
220
L'art. 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«L'iscrizione
nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza
spese.
L'iscrizione
della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì annotata
in margine all'iscrizione del decreto di adozione».
Articolo
221
L'art. 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Sono
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo,
250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.
Sono
emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non
è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria.
In
ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito
il pubblico ministero.
Quando
il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo
si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
Articolo
222
L'art. 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«I
provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza
del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza
familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del
luogo del domicilio di uno dei coniugi».
Articolo
223
L'art. 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Nel
registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali
per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per
i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
A
tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento
deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio
del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio
per la prescritta annotazione».
Articolo
224
Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni
sono regolate dalle disposizioni anteriori.
Articolo
225
Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 128 del codice
civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche
se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
226
Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle
di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori
e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
Nel
provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali
a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche
degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione
consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
227
Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata
in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati
dalle norme anteriori.
Articolo
228
Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data,
sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni
acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro
lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria
in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile
del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro
lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati
anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati
al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli
atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali
e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli
onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà.
Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati
a margine dell'atto di matrimonio.
Articolo
229
Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle
relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio,
si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
L'azione
del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine
stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà
se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.
L'azione
della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione
del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti
ha una scadenza anteriore.
Articolo
230
Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento
dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti
prima della sua entrata in vigore.
Il
riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data
fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori,
non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano
le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni
della presente legge.
Tale
riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte
prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i
diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza
passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti
interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della
successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione
ereditaria sui beni della successione.
Articolo
231
Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati
a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per
i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto
dell'interesse morale e materiale del minore.
Articolo
232
Le disposizioni della presente legge relative all'azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonchè
alle azioni previste dall'art. 279 del codice civile, si applicano
anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
Articolo
233
La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche
ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge.
Dalla
stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la
legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione
della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori
si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'art. 290
del codice civile.
Articolo
234
Le disposizioni dell'art. 310 del codice civile si applicano
anche nel caso in cui l'adozione sia avvenuta anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente
dal momento in cui il riconoscimento è avvenuto.
Articolo
235
Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato
art. 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per
l'amministrazione dei beni non possono essere iniziate o proseguite
azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.
Dalla
stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo
ufficio.
Articolo
236
Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato
art. 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite
azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti
provvedimenti.
Articolo
237
Le disposizioni degli articolo 580 e 594 del codice civile si
applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata
in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali
non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata
in giudicato o mediante convenzione.
Articolo
238
La disposizione dell'art. 692 del codice civile si applica anche
alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge a meno che la nullità della sostituzione non
sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato.
Salvo
quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie
anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate
dalle disposizioni anteriori.
Articolo
239
Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere pronunziata
la nullità prevista dall'abrogato art. 780 del codice civile
rispetto agli atti anteriori.
Articolo
240
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.