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CODICE CIVILE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
FAMIGLIA
RAPPORTI
GIUDIZIARI CON L'ESTERO
Legge
31 maggio 1995, n. 218 (in Suppl. ordinario n. 68, alla Gazz. Uff. n.
128, del 3 giugno). -- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
Oggetto
della legge.
1.
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone
i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina
l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Articolo
2
Convenzioni
internazionali.
1.
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione
delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2.
Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Articolo
3
Ambito
della giurisdizione.
1.
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato
o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile
e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle
sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi
con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore
per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio
di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese
nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie
la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la
competenza per territorio.
Articolo
4
Accettazione
e deroga della giurisdizione.
1.
Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste
se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione
sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza
eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore
di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata
per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano
la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Articolo
5
Azioni
reali relative ad immobili siti all'estero.
1.
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi
ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Articolo
6
Questioni
preliminari.
1.
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano
nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere
sulla domanda proposta.
Articolo
7
Pendenza di un processo straniero.
1.
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra
le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene
che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento
italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria
giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento
italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza
della parte interessata.
2.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo
la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano
può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero
possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Articolo
8
Momento
determinante della giurisdizione.
1.
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art.
5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste
se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del
processo.
Articolo
9
Giurisdizione
volontaria.
1.
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre
che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli
in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano,
quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una
persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti
ai quali è applicabile la legge italiana.
Articolo
10
Materia
cautelare.
1.
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento
deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione
nel merito.
Articolo
11
Rilevabilità
del difetto di giurisdizione.
1.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato
e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia
espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E'
rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del
processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art.
5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di norma
internazionale.
Articolo
12
Legge
regolatrice del processo.
1.
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Articolo
13
Rinvio.
1.
Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si
tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero
alla legge di un altro Stato:
--a)
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
--b)
se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2.
L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
--a)
nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile
la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle
parti interessate;
--b)
riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
--c)
in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
3.
Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio
soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente
lo stabilimento della filiazione.
4.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Articolo
14
Conoscenza
della legge straniera applicabile.
1.
L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice.
A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati
dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite
del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti
o istituzioni specializzate.
2.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata,
neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante
altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Articolo
15
Interpretazione
e applicazione della legge straniera.
1.
La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione
e di applicazione nel tempo.
Articolo
16
Ordine
pubblico.
1.
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico.
2.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa.
In mancanza si applica la legge italiana.
Articolo
17
Norme
di applicazione necessaria.
1.
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme
italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono
essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Articolo
18
Ordinamenti
plurilegislativi.
1.
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della
presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale
o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati
da quell'ordinamento.
2.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema
normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più
stretto.
Articolo
19
Apolidi,
rifugiati e persone con più cittadinanze.
1.
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge
nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica
la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato
di residenza.
2.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra
gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto.
Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Capo
II
Capacità
e diritti delle persone fisiche.
Articolo
20
Capacità
giuridica delle persone fisiche.
1.
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge
regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Articolo
21
Commorienza.
1.
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra
e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si
accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale
l'accertamento rileva.
Articolo
22
Scomparsa,
assenza e morte presunta.
1.
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte
presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
--a)
se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
--b)
se l'ultima residenza della persona era in Italia;
--c)
se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta
può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Articolo
23
Capacità
di agire delle persone fisiche.
1.
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive
condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla
stessa legge.
2.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato,
la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto
è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale
solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto,
era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla
legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità
derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio
a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità
dell'autore dell'atto.
4.
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi
a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli
atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso
da quello in cui l'atto è compiuto.
Articolo
24
Diritti
della personalità.
1.
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati
dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano
da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale
rapporto.
2.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Articolo
25
Società
ed altri enti.
1.
Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico
o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla
legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento
di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova
l'oggetto principale di tali enti.
2.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
--a)
la natura giuridica;
--b)
la denominazione o ragione sociale;
--c)
la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
--d)
la capacità;
--e)
la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
--f)
la rappresentanza dell'ente;
--g)
le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio
nonchè i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
--h)
la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
--i)
le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3.
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di
enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in
essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
Articolo
26
Promessa
di matrimonio.
1.
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono
regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla
legge italiana.
Articolo
27
Condizioni
per contrarre matrimonio.
1.
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato
per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Articolo
28
Forma del matrimonio.
1.
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno
dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato
di comune residenza in tale momento.
Articolo
29
Rapporti personali tra coniugi.
1.
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
comune.
2.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze
comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale
è prevalentemente localizzata.
Articolo
30
Rapporti
patrimoniali tra coniugi.
1.
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile
ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per
iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge
dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno
uno di essi risiede.
2.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato
tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato
stipulato.
3.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge
straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza
o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali
su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state
rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato
in cui i beni si trovano.
Articolo
31
Separazione
personale e scioglimento del matrimonio.
1.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati
dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di
separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica
la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
2.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non
siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla
legge italiana.
Articolo
32
Giurisdizione
in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento
del matrimonio.
1.
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno
dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in
Italia.
Articolo
33
Filiazione.
1.
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al
momento della nascita.
2.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui
uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
3.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti
e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di
figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale
di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale
legge.
Articolo
34
Legittimazione.
1.
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge
nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale
di uno dei genitori nel medesimo momento.
2.
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato
di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti
il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere
effetto dopo la morte del genitore legittimamente, si tiene conto della
sua cittadinanza al momento della morte.
Articolo
35
Riconoscimento
di figlio naturale.
1.
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate
dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento,
nel momento in cui questo avviene.
2.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla
sua legge nazionale.
3.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui
esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Articolo
36
Rapporti
tra genitori e figli.
1.
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la
potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Articolo
37
Giurisdizione
in materia di filiazione.
1.
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli
la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino
italiano o risiede in Italia.
Articolo
38
Adozione.
1.
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati
dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o,
in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale
è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si
applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione
di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Articolo
39
Rapporti
fra adottato e famiglia adottiva.
1.
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli
adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto
dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da
quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
Articolo
40
Giurisdizione
in materia di adozione.
1.
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorchè:
--a)
gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero
stranieri residenti in Italia;
--b)
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2.
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante
o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione,
oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione
si è costituita in base al diritto italiano.
Articolo
41
Riconoscimento
dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.
1.
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili
in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione
dei minori.
Capo VI
Protezione
degli incapaci e obblighi alimentari.
Articolo
42
Giurisdizione
e legge applicabile in materia di protezione dei minori.
1.
La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile
in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24
ottobre 1980, n. 742.
2.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè alle persone la cui
residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Articolo
43
Protezione
dei maggiori d'età.
1.
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci
maggiori di età, nonchè i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura,
sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere
in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice
italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Articolo
44
Giurisdizione
in materia di protezione dei maggiori d'età.
1.
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci
maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli
3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via
provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino
in Italia.
2.
Quando in base all'art. 66 dell'ordinamento italiano si producono gli
effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno
straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti
modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Articolo
45
Obbligazioni
alimentari nella famiglia.
1.
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate
dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile
alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre
1980, n. 745.
Articolo
46
Successione
per causa di morte.
1.
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
2.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello
Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte
il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione
di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la
legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento
della morte della persona della cui successione si tratta.
3.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge
del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno
o più beni ereditari.
Articolo
47
Capacità
di testare.
1.
La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo
è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento,
della modifica o della revoca.
Articolo
48
Forma
del testamento.
1.
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge
dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte,
era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o
la residenza.
Articolo
49
Successione
dello Stato.
1.
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili,
non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti
in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Articolo
50
Giurisdizione
in materia successoria.
1.
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
--a)
se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
--b)
se la successione si è aperta in Italia;
--c)
se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata
in Italia;
--d)
se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
--e)
se la domanda concerne beni situati in Italia.
Articolo
51
Possesso
e diritti reali.
1.
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili
ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda
da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Articolo
52
Diritti
reali su beni in transito.
1.
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo
di destinazione.
Articolo
53
Usucapione
di beni mobili.
1.
L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui
il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Articolo
54
Diritti
su beni immateriali.
1.
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato
di utilizzazione.
Articolo
55
Pubblicità
degli atti relativi ai diritti reali.
1.
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione
dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene
si trova al momento dell'atto.
Articolo
56
Donazioni.
1.
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento
della donazione.
2.
Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla
legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale
l'atto è compiuto.
Capo
X
Obbligazioni
contrattuali.
Articolo
57
Obbligazioni
contrattuali.
1.
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione
di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975,
senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto
applicabili.
Capo
XI
Obbligazioni
non contrattuali.
Articolo
58
Promessa
unilaterale.
1.
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
Articolo
59
Titoli
di credito.
1.
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati
dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno
1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario,
di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla
legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti
di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge
24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori
dei territori degli Stati contraenti e allorchè esse designino la legge
di uno Stato non contraente.
3.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in
cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella
principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata
assunta.
Articolo
60
Rappresentanza
volontaria.
1.
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui
il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca
a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile
dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato
in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel
caso concreto.
2.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto
alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza
oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.
Articolo
61
Obbligazioni
nascenti dalla legge.
1.
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate
dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui
si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Articolo
62
Responsabilità
per fatto illecito.
1.
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato
in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere
l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto
che ha causato il danno.
2.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo
Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Articolo
63
Responsabilità
extracontrattuale per danno da prodotto.
1.
La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato,
dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione
del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato
acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato
immesso in commercio senza il suo consenso.
Titolo IV
EFFICACIA
DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Articolo
64
Riconoscimento
di sentenze straniere.
1.
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario
il ricorso ad alcun procedimento quando:
--a)
il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo
i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano;
--b)
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto
in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto
il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
--c)
le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove
si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità
a tale legge;
--d)
essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata;
--e)
essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato;
--f)
non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo
oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
--g)
le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Articolo
65
Riconoscimento
di provvedimenti stranieri.
1.
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità
delle persone nonchè all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti
della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità
dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge
o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati
da autorità di altro Stato, purchè non siano contrari all'ordine pubblico
e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Articolo
66
Riconoscimento
di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.
1.
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che
siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili,
quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata
dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento
di quello Stato ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero
sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Articolo
67
Attuazione
di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento.
1.
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento
della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello
del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma
1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito
pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Articolo
68
Attuazione
ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.
1.
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione
e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno
Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Articolo
69
Assunzione
di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.
1.
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami
di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri
mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con
decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali
atti.
2.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere
unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato
gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice,
la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3.
La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
4.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri
atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano semprechè essi
non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge
italiana. Tuttavia si osservano le norme espressamente richieste dall'autorità
giudiziaria straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento
italiano.
Articolo
70
Esecuzione
richiesta in via diplomatica.
1.
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione
è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito
un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari
per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni
sono fatte a cura del cancelliere.
Articolo
71
Notificazione
di atti di autorità straniere.
1.
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere
o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico
ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione
si deve eseguire.
2.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del
pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera
in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni
caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione,
al destinatario che lo accetti volontariamente.
Titolo V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
72
Disposizioni
tansitorie.
1.
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data
della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni
esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale
privato.
2.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le
norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Articolo
73
Abrogazione
di norme incompatibili.
1.
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge
in generale premesse al codice civile, nonchè gli articoli 2505 e 2509
del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli
dal 796 all'805 del codice di procedura civile.
Articolo
74
Entrata
in vigore.
1.
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.