Preambolo
Il
Presidente della Repubblica:
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art.
17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990,
n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per
l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della
legge n. 825 del 1971; Udito il parere della Commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata
legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre
1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
1. É
approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal
proponente e composto di 63 articoli.
Preambolo
TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI
TESTO UNICO [2/2]
Titolo
I
Articolo
1
(Art.
1 D.P.R. n. 637/1972) Oggetto dell'imposta.
1.
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai
trasferimenti di beni e diritti per successione a causa
di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione
o altra liberalità tra vivi.
2.
Si considerano trasferimenti anche la costituzione di
diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali
o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3.
L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel
possesso temporaneo dei beni dell'assistente e di dicharazione
di morte presunta, nonchè nei casi di donazione presunta
di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
4.
L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità
di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.
Articolo
2
(Art.
2 D.P.R. n. 637/1972) Territorialità dell'imposta.
1.
L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti
trasferiti, ancorchè esistenti all'estero.
2.
Se alla data dell'apertura della successione o a quella
della donazione il defunto o il donante non era residente
nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni
e ai diritti ivi esistenti.
3.
Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso
esistenti nello Stato:
a)
i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello
Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
b)
le azioni o quote di società, nonchè le quote di partecipazione
in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio
dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale;
c)
le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa
diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società
ed enti di cui alla lettera b);
d)
i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
e)
i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni
di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente
è residente nello Stato;
f)
i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino
a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente
dalla residenza del debitore;
g)
i beni viaggianti in territorio estero con destinazione
nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea
esportazione.
4.
Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato
i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati
al regime doganale della temporanea importazione.
Articolo
3
(Art.
3 D.P.R n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta.
1.
Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni
o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità
di pubblica utilità.
2.
I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni
o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli
indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta
se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso
comma.
3.
Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare,
entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della
donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato
i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla
loro alienazione per il conseguimento delle finalità
indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di
tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta
con gli interessi dalla data in cui avrebbe dovuto essere
pagata.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a
condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri
e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.
Articolo
4
(Art.
4 D.P.R. n. 637/1972) Aliquote.
1. L'imposta
è commisurata per scaglioni di valore imponibile con
le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata
al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art.
59.
Articolo
5
(Art.
5 e art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972) Soggetti
passivi.
1.
L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le
successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari
per le altre liberalità tra vivi.
2.
Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea
retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi
ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti
e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela
naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto
o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile
o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione
scritta del genitore verificata, se il valore imponibile
dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è
superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni
degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n.
23.
Articolo
6
(Art.
35 D.P.R. n. 637/1972) Ufficio competente.
1.
Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni
è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era
l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero
o non è nota, l'ufficio del registro di Roma.
2.
La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni
è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta
di registro.
TESTO UNICO [2/2]
Titolo
II
APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
Capo
I
Determinazione
dell'imposta.
Articolo
7
(Art.
6 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta.
1.
L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle
aliquote indicate nella colonna a)
della tariffa al valore globale netto dell'asse ereditario.
Se vi sono più eredi e se vi sono legatari l'imposta
è ripartita tra loro in proporzione al valore delle
rispettive quote di eredità e dei rispettivi legati.
2.
Se l'erede, il coerede o il legatario non è coniuge
nè parente in linea retta del defunto l'imposta determinata
nei suoi confronti a norma del comma 1 è aumentata dell'importo
risultante dall'applicazione delle aliquote indicate
nelle colonne b) della tariffa
al valore dell'eredità, della quota di eredità o legato.
3.
Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si
applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni
e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4.
Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non
è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata
considerando come eredi i chiamati che non vi hanno
rinunziato.
Articolo
8
(Art.
7 D.P.R. n. 637/1972) Base imponibile.
1.
Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito
dalla differenza tra il valore complessivo, alla data
dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti
che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo
le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare
complessivo delle passività deducibili e degli oneri
diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
2.
In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle
sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari
a seguito della chiusura del fallimento.
3.
Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato
al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano,
quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
4.
Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato,
ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili
a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale
complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto
agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di
cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate
all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente
o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma
degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote
ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi
fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni
fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale
delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni
e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione,
riferito alla piena proprietà anche per i beni donati
con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
II
Sezione
I
Articolo
9
(Art.
8 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 Art. 5
legge n. 880/1986) Attivo ereditario.
1.
L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i
diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione
di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli
2, 3, 12 e 13.
2.
Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro,
gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per
cento del valore globale netto imponibile dell'asse
ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per
un importo minore, salvo che da inventario analitico
redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice
di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un
importo diverso.
3.
Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati
all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i
beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art.
13.
Articolo
10
(Art.
9 D.P.R. n. 637/1972) Beni alienati negli ultimi sei mesi.
1.
Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni
e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso
dal defunto negli ultimi sei mesi.
2.
La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e
ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari
aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla
apertura della successione, a quelli alienati con atti
di donazione presunta di cui all'art. 1, comma 3, a
quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all'espropriante
nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla
cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa
esercitata dal defunto.
3.
Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato
secondo le disposizioni della sezione II, si deduce
l'ammontare:
a)
delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza
dell'alienazione, purchè indicati nella dichiarazione
della successione;
b)
del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti
in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati,
purché indicati nella dichiarazione della successione;
c)
dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto
del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata
all'acquirente;
d)
delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti
ad imposta indicati nella dichiarazione della successione
o di beni che, anteriormente all'apertura della successione,
sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti
per causa non imputabile al defunto;
e)
delle somme impiegate, successivamente alla alienazione,
nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti
da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi
all'apertura della successione;
f)
delle spese di mantenimento e delle spese mediche e
chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali
e protesi, sostenute dal defunto per sè e per i familiari
a carico successivamente all'alienazione; le spese di
mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile
di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila
per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi
interi.
4.
Le scritture private non autenticate si considerano
fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.
Articolo
11
(Art.
10 D.P.R. n. 637/1972 Art. 25 D.L. n. 69/1989, conv. dalla
legge n. 154/1989) Presunzione di appartenenza all'attivo
ereditario.
1.
Si considerano compresi nell'attivo ereditario:
a)
i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato
indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata
dal defunto, salvo quanto disposto nell'art. 12, comma
1, lettera b);
b)
i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie
posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo
nome.
2.
Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b),
depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi
quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori
di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri
titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del
defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti
da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali
cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali
se non risultano diversamente determinate. Se i cointestatari
sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova
contraria, si considerano appartenenti esclusivamente
al defunto; questa disposizione non si applica per i
beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano
oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti
del codice civile.
3.
Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano
comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola
del contratto di società o dell'atto costitutivo o per
patto parasociale ne sia previsto a favore di altri
soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto
ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 16,
comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di
accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il
valore della partecipazione si aggiunge a quello della
quota o del legato; se non sono eredi o legatari la
partecipazione è considerata come oggetto di un legato
a loro favore.
Articolo
12
(Art.
11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 L. n. 952/1977 Art. 4 legge
n. 512/1982) Beni non compresi nell'attivo ereditario.
1.
Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a)
i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici
registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale,
atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra
scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto
la titolarità, salvo disposto dell'art. 10;
b)
le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto,
alienati anteriormente all'apertura della successione
con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto
dell'art. 10;
c)
le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma,
e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per
diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni
previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d)
i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura
della successione, fino a quando la loro sussistenza
non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale
o con transazione;
e)
i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli
per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando
non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione
debitrice;
f)
i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione
della dichiarazione della successione;
g)
i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni
ivi stabilite;
h)
i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono
compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati
di credito del tesoro;
i)
gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati,
nonchè ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti
dall'imposta da norme di legge;
l)
i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Articolo
13
(Art.
11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) Beni
culturali.
1.
I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati
sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura
della successione e sono stati i conseguenti obblighi
di conservazione e protezione.
2.
L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei
beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere
compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione
particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea
alla loro identificazione, al competente organo periferico
del Ministero per i beni culturali e ambientali, il
quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del
vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione
e protezione. L'attestazione deve essere presentata
all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione
della successione o, se non vi sono altri beni ereditari,
nel termine stabilito per questa.
3.
Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso
gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione
di accoglimento del ricorso deve essere presentata in
copia, entra trenta giorni dalla sua comunicazione,
all'ufficio del registro competente, che provvede al
rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.
4.
L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al
comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura
della successione, la loro tentata esportazione non
autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili
non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi
prescritti per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei
beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni
culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione
all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento
della comunicazione inizia a decorrere il termine di
cui all'art. 27, comma 3 o comma 4.
5.
Per i territori della Regione siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di
cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente
competenti.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione
II
Valore
dei beni e dei diritti.
Articolo
14
(Art.
20 D.P.R. n. 637/1972) Beni immobili e diritti reali immobiliari.
1.
La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi
nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a)
per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio
alla data di apertura della successione;
b)
per la proprietà gravata da diritti reali di godimento,
la differenza tra il valore della piena proprietà e
quello del diritto da cui è gravata;
c)
per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore
determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità
pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della
piena proprietà per il saggio legale d'interesse;
d)
per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone
annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore
della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione;
per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
Articolo
15
(Art.
21 D.P.R. n. 637/1972) Aziende, navi e aeromobili.
1.
La base imponibile, relativamente alle aziende comprese
nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore
complessivo, alla data di apertura della successione,
dei beni e dei diritti che le compongono, compreso l'avviamento
ed esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle
passività risultanti a norma degli articoli da 21 a
23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario
di cui all'art. 2217 del codice civile, si ha riguardo
alle attività e alle passività indicate nell'ultimo
inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo
conto dei mutamenti successivamente intervenuti e dell'avviamento.
2.
Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili,
che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi
mediamente praticati sul mercato per beni della stessa
specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo
trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
3.
In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei
commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 1, lettere b) e
c).
Articolo
16
(Art.
22 D.P.R. n. 637/1972) Azioni e obbligazioni, altri titoli,
quote sociali.
1.
La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni,
altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario,
è determinata assumendo:
a)
per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato
ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi
fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della
successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi
successivamente maturati, e in mancanza il valore di
cui alle lettere successive;
b)
per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione
al capitale di enti divesi dalle società, non quotate
in borsa, nè negoziati al mercato ristretto, nonchè
per le quote di società non azionarie, comprese le società
semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente
corrispondente al valore, alla data di apertura della
successione, del patrimonio netto dell'ente o della
società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o
dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato,
tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in
mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo
dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla
società al netto delle passività risultanti a norma
degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati
alle lettere h) e i)
dell'art. 12 e aggiungendo l'avviamento;
c)
per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni
d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni
fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
d)
per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a), b)
e c) il valore comparato a quello
dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in
borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza
desunto da altri elementi certi.
2.
In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art.
14, comma 1, lettere b) e c).
Articolo
17
(Art.
23 D.P.R. n. 637/1972) Rendite e pensioni.
1.
La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni
comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a)
il ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita
perpetua o a tempo indeterminato;
b)
il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio
legale di interesse e non superiore al ventuplo della
stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
se è prevista la cessazione per effetto della morte
del beneficiario o di persona diversa, il valore non
può superare quello determinato a norma della lettera
c) con riferimento alla durata
massima;
c)
il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per
il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato
al testo unico sull'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, in relazione all'età della persona alla cui
morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione
vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di più persone si tiene conto
dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista
la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi,
dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento
fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della
morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto
dell'età di questa.
Articolo
18
(Art.
24 D.P.R. n. 637/1972) Crediti.
1.
La base imponibile, relativamente ai crediti compresi
nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a)
per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi
maturati;
b)
per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno
un anno dalla data dell'apertura della successione,
il loro valore attuale calcolato al saggio legale di
interesse;
c)
per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono
oggetto;
d)
per il diritto alla liquidazione delle quote di società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte
sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile,
il valore delle quote determinato a norma dell'art.
16.
Articolo
19
(Art.
25 D.P.R. n. 637/1972) Altri beni.
1.
La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti
compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati
nell'art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è
determinata assumendo il valore venale in comune commercio
alla data di apertura della successione.
2.
In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni
dell'art. 14, comma 1, lettere b)
e c).
TESTO UNICO [2/2]
Sezione
III
Articolo
20
(Art.
12 D.P.R. n. 637/1972) Passività deducibili.
1.
Le passività deducibili sono costituite dai debiti del
defunto esistenti alla data di apertura della successione
e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'art.
24.
2.
La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti
di cui agli articoli da 21 a 24.
Articolo
21
(Articoli
13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972 Art. 7 legge
n. 880/1986) Condizioni di deducibilità dei debiti.
1.
I debiti del defunto devono risultare da atto scritto
di data certa anteriore all'apertura della successione
o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
2.
I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi
in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili
obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma
di legge.
3.
Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture
contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende
o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei
conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano
dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente
tenute a noma di legge, del trattario o del prenditore
o dell'azienda o istituto di credito.
4.
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato,
compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto
e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili
nell'ammontare maturato alla data di apertura della
successione, anche se il rapporto continua con gli eredi
o i legatari.
5.
I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla
data di apertura della successione, nonchè i debiti
tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente
alla stessa data, sono deducibili anche se accertati
in data posteriore.
6.
Per debito del defunto si intende anche quello di somme
dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza
di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti
civili dello stesso.
Articolo
22
(Articoli
13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972) Limiti alla deducibilità
dei debiti.
1.
Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto
di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario;
se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo
in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al
valore di tale parte.
2.
I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi
sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo
è stato impiegato nei modi indicati nell'art. 10, comma
3, lettere d), e)
ed f); negli stessi limiti sono
computati, per la determinazione del saldo dei conti
correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni
emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi.
Le disposizioni del presente comma non si applicano
per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni
emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.
3.
Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari
non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da
assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni
prima dell'apertura della successione.
4.
I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone,
compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari
cointestati, sono deducibili nei limiti della quota
del defunto; le quote dei condebitori si considerano
uguali se non risultano diversamente determinate.
Articolo
23
(Articoli
13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972) Dimostrazione dei
debiti.
1.
La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione,
in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento
di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:
a)
di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di
imprese;
b)
di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
c)
di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice,
o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto
dopo l'apertura della successione, per i debiti verso
pubbliche amministrazioni;
d)
di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale
del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
2.
La deduzione dei debiti verso aziende o istituti di
credito, anche se risultanti nei modi indicati nel comma
1, è subordinata alla produzione di un certificato,
rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla
richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla
dichiarazione della successione e controfirmato dal
capo del servizio o dal contabile addetto al servizio.
Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale
di ciascun debito con la specificazione di tutti gli
altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti
e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto
alla data di apertura della successione presso tutte
le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali
dell'azienda o istituto di credito; per i saldi passivi
dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale
svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore
all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo
saldo attivo.
3.
La sussistenza dei debiti alla data di apertura della
successione, se non risulta da uno dei documenti di
cui ai commi 1 e 2 , deve risultare da attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati
alla dichiarazione della successione nonchè, tranne
che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del
defunto ovvero, per le passività indicate nell'art.
16, comma 1, lettera b), dal
legale rappresentante della società o dell'ente. Le
firme devono essere autenticate.
4.
L'esistenza di debiti deducibili, ancorchè non indicati
nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata,
nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine
di tre anni dalla data di apertura della successione,
prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti
giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni,
fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento
giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.
Articolo
24
(Art.
17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, legge n. 880/1986)
Spese mediche e spese funerarie.
1.
Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli
ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese
quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili
a condizione che risultino da regolari quietanze, anche
se di data anteriore all'apertura della successione.
2.
Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze
sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
III
Articolo
25
(Art.
18 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 Art.
3 legge n. 880/1986) Riduzioni dell'imposta.
1.
Se la successione è aperta entro cinque anni da altra
successione o da una donazione avente per oggetto gli
stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo
inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione
di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella
successione non sono compresi tutti i beni e diritti
oggetto della precedente successione o donazione o sono
compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si
applica sulla quota di imposta proporzionale al valore
dei beni e dei diritti compresi in entrambe.
2.
Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili
culturali di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente
all'apertura della successione al vincolo previsto nell'art.
2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, l'imposta dovuta
dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta
per cento del loro valore. L'erede o legatario deve
presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene
spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata
degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione,
al competente organo periferico del Ministero per i
beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui
alla legge 1º giugno 1939, n. 1089; l'attestazione deve
essere allegata alla dichiarazione della successione.
L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui
alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile
al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni
dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.
3.
Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici,
incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti
sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti
al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o
sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario
al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al quaranta per cento della parte del
loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni.
La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario
sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga
nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che
l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione
dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione
della successione. É diretto-coltivatrice la famiglia
che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione
dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame,
semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare non sia inferiore (1) al terzo di quella occorrente
per le normali necessità della coltivazione del fondo
e dell'allevamento e del governo del bestiame; ai fini
del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna
è equiparato a quello dell'uomo.
4.
Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti
di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti
al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo
grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana
familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985,
n. 443, e dall'art. 230-bis
del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario
al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al quaranta per cento della parte del
loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni,
a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare
artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura
privata autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera
a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 23 febbraio 1990, n.
46 ]
Articolo
26
(Art.
19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 880/1986)
Detrazione di altre imposte.
1.
Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti
si detraggono:
a)
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
liquidata in dipendenza dell'apertura della successione
per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza
della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile
stesso;
b)
le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza
della stessa successione ed in relazione a beni esistenti
in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta
di successione proporzionale al valore dei beni stessi,
salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
IV
Accertamento
e liquidazione dell'imposta.
Articolo
27
(Articoli
33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972) Procedimento
e termini.
1.
La successione deve essere dichiarata all'ufficio del
registro, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine
stabilito dall'art. 31.
2.
L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione
della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamente
liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di
successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva
o integrativa di cui all'art. 28, comma 6. La liquidazione
deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine
di decadenza di tre anni dalla data di presentazione
della dichiarazione della successione o della dichiarazione
sostitutiva o integrativa.
3.
Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione,
o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta
o infedele ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, procede
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta
a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata,
mediante avviso, entro il termine di decadenza di due
anni dalla data in cui è stata notificata la liquidazione
di cui al comma 2.
4.
Se la dichiarazione della successione è stata omessa,
l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma
dell'art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva
o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma
6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione
dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di
decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione omessa.
5.
Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono
stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere
alla correzione e liquidare la maggiore imposta che
ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere notificato
entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione
alla quale si riferisce la correzione.
6.
L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata
oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4;
in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si
applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7.
É principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni
presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta,
liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica,
suppletiva quella liquidata per correggere errori od
omissioni di una precedente liquidazione.
Articolo
28
(Articoli
35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 Art. 4, comma
4, legge n. 880/1986) Dichiarazione della successione.
1.
La dichiarazione della successione deve essere presentata
all'ufficio del registro competente, che ne rilascia
ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera
presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata
all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo
involucro il timbro a calendario.
2.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati
all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura
della successione per dichiarazione di morte presunta,
ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel
possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori
dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli
esecutori testamentari.
3.
La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità,
essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del
registro, conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta
da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante
negoziale.
4.
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione
questa non si considera omessa se presentata da uno
solo.
5.
I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo
della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza
del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato
all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso
di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore
dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del
codice civile, e ne hanno informato per raccomandata
l'ufficio del registro, allegando copia autentica della
dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza
di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6.
Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione
sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art.
13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione
dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta
in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se
per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione
sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni
dei commi 1, 3 e 8.
7.
Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta
al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e
l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire
cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti
reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8.
La dichiarazione nulla si considera omessa.
Articolo
29
(Art.
37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) Contenuto della dichiarazione.
1.
Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a)
le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale
del defunto;
b)
le generalità, la residenza e il codice fiscale dei
chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di
parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni
o rinunzie;
c)
la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi
nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi
valori;
d)
gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso
di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
e)
i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a
seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti
negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti
di prova;
f)
gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi
o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art.
1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla
data di apertura della successione;
g)
i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione
degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e
delle generalità e residenza dei debitori;
h)
i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui
all'art. 12, comma 1, lettera e);
i)
le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione
dei documenti di prova;
l)
il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi
o legatari residenti all'estero;
m)
il valore globale netto dell'asse ereditario;
n)
le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e
26, con l'indicazione dei documenti di prova.
2.
Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione
devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1,
lettere a) e b),
nonchè quelli di cui alle lettere c),
i) e n)
limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f)
limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera
l) limitatamente al suo domicilio.
3.
Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento
dei relativi importi alle mille lire, per difetto se
la frazione non è superiore a cinquecento lire, per
eccesso se è superiore.
Articolo
30
(Art.
38 D.P.R. n. 637/1972) Allegati alla dichiarazione.
1.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
a)
il certificato di morte o la copia autentica della sentenza
dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b)
il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli
degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela
o affinità con lui, nonchè i documenti di prova della
parentela naturale;
c)
la copia autentica degli atti di ultima volontà dai
quali è regolata la successione;
d)
la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo
delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima
lesi;
e)
gli estratti catastali relativi agli immobili;
f)
un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione
degli elementi di individuazione delle navi e degli
aeromobili;
g)
la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario
di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1,
lettera b), nonchè delle pubblicazioni
e prospetti di cui alla lettera c)
dello stesso articolo e comma;
h)
la copia autentica degli altri inventari formati in
ottemperanza a disposizioni di legge;
i)
documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili
nonchè delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli
25 e 26.
2.
Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione
devono essere allegati soltanto i documenti di cui al
comma 1, lettere a), b)
e c), nonchè quelli di cui alle
lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3.
I certificati di morte e di stato di famiglia possono
essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art.
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4.
Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica
l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5.
L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività
e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste
risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante,
invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo
periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica
gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti
devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione
dell'avviso.
6.
Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni
che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione
di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri
documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni
di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purchè alla
dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio,
la disposizione dell'art. 23, comma 4.
Articolo
31
(Art.
39 D.P.R. n. 637/1972) Termine per la presentazione della
dichiarazione.
1.
La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi
dalla data di apertura della successione.
2.
Il termine decorre:
a)
per i rappresentanti legali degli eredi o legatari,
per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari dalla data, successiva a quella di apertura
della successione, in cui hanno avuto notizia legale
della loro nomina;
b)
nel caso di fallimento del defunto in corso alla data
dell'apertura della successione o dichiarato entro sei
mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
c)
nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta,
dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero,
se non vi è stata anteriore immissione nel possesso
dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la
sentenza dichiarativa della morte presunta;
d)
dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario,
se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario
entro il termine di cui al comma 1;
e)
dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art.
28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato
dimostri di averne avuto notizia;
f)
dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28,
comma 7;
g)
per gli enti che non possono accettare l'eredità o il
legato senza la preventiva autorizzazione, purchè la
relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi
dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno
avuto notizia legale dell'autorizzazione;
h)
per gli enti non ancora riconosciuti, purchè sia stata
presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione
all'accettazione entro un anno dalla data di apertura
della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia
legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3.
Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della
successione può essere modificata con l'osservanza delle
disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4.
La presentazione ad ufficio del registro diverso da
quello competente si considera avvenuta nel giorno in
cui la dichiarazione è prevenuta all'ufficio competente.
Articolo
32
(Art.
40 D.P.R. 637/1972) Irregolarità, incompletezza e infedeltà
della dichiarazione.
1.
La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni
di cui all'art. 29, comma 1, lettere a),
b) e c),
o non è corredata dai documenti indicati nell'art. 30,
comma 1, lettere a) e b),
e da quelli indicati nelle successive lettere da c)
ad h) di cui ricorrono i presupposti.
In
tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante
avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione
entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata
nel termine si considera omessa.
2.
La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati
tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario,
inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui
all'art. 10.
3.
La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi
nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori
a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli
da 14 a 19 e dell'art. 10; se vi sono indicati, sulla
base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli
23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del
tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate
donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore
a quello determinato secondo le disposizioni dell'art.
8, comma 4.
Articolo
33
(Articoli
33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972) Liquidazione
dell'imposta in base alla dichiarazione.
1.
L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla
dichiarazione della successione, anche se presentata
dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia
stato notificato accertamento d'ufficio, tenendo conto
delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate
a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma
3.
2.
In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere
gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante
nella determinazione della base imponibile e ad escludere:
a)
le passività esposte nella dichiarazione per le quali
non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli
articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità
di cui agli articoli 22 e 24, nonchè gli oneri non deducibili
a norma dell'art. 8, comma 1;
b)
le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione
che non risultano dai documenti prodotti in allegato
alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
c)
le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione
non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti
dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione
o su richiesta dell'ufficio.
3.
Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono
risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione
sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta
in base a dichiarazione integrativa.
Articolo
34
(Art.
26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n. 880/86 Art. 12
D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88) Rettifica e liquidazione
della maggiore imposta.
1.
L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione
della successione, o la dichiarazione sostitutiva o
integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con
lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della
maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione
della liquidazione dell'imposta principale nella misura
del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
2.
L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore
imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti
non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto
negli ultimi sei mesi, con l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito
a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione
delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo
valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate;
l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione
dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma
4, e 10; l'indicazione delle passività e degli oneri
ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione
degli elementi di prova contraria alle attestazioni
e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione
delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore
imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e
4 devono essere indicati anche gli elementi in base
ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne
è stato determinato il valore o il maggior valore.
3.
Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
è determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti
a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie,
anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura
della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi
immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni,
ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili,
capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta
data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari,
nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche
sulla base di indicazioni fornite dai comuni.
4.
Per la determinazione del valore delle aziende, dei
diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui
all'art. 16, lettera b), l'ufficio
può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad
altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni
e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta
sul valore aggiunto.
5.
Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili
iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato
in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque
volte il reddito dominicale risultante in catasto e,
per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante
in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi nè i valori della nuda proprietà
e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi
dichiarati in misura non inferiore a quella determinata
su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del
presente comma non si applica per i terreni per i quali
gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
6.
Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto
edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione della successione la disposizione
del comma 5 si applica a condizione: a)
che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata
nella dichiarazione della successione; b)
che in allegato alla domanda di voltura catastale, la
quale in tal caso non può essere inviata per posta,
sia presentata specifica istanza di attribuzione della
rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione
del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di
successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia
ricevuta in duplice esemplare; c)
che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione,
sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne restituisce
un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione.
L'ufficio
tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione
dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio
del registro un certificato attestante l'avvenuta iscrizione
in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se
l'imposta era già stata liquidata in base al valore
indicato nella dichiarazione della successione e tale
valore risulta inferiore a cento volte la rendita così
attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente
valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento,
l'ufficio del registro, nel termine di decadenza di
cui al comma 3 dell'art. 27, liquida la maggiore imposta
corrispondente alla differenza, con gli interessi di
cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente
liquidazione e senza applicazione di sanzioni.
7.
Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti
stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per
le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo
a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali.
Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e
cento volte, previste nell'art. 52, comma 5, del testo
unico dell'imposta di registro approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto
per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono
disposte.
8.
Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore
imposta non si tiene conto delle differenze di valore
relative ai beni indicati nell'art. 16, comma 1, lettere
b) e d),
e nell'art. 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.
Articolo
35
(Art.
33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972) Accertamento e liquidazione
d'ufficio.
1.
In caso di omissione della dichiarazione della successione
l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo
ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi
dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti
a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni
considerate omesse a norma degli articoli 28, comma
8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati,
nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi
dalla data di scadenza del termine entro il quale la
dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
2.
L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere:
l'indicazione delle generalità dei chiamati all'eredità;
la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo
ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno
di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli
a norma degli articoli da 14 a 19, 34, commi 3 e 4,
e 10; l'indicazione degli estremi e del valore delle
donazioni anteriori di cui all'art. 8, comma 4; l'indicazione
delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
3.
L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di
riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate,
nei modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2 e 3,
25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di
notificazione dell'avviso.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano salvo
il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione
dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione
sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta
in caso di omissione della dichiarazione integrativa.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
V
Riscossione
dell'imposta.
Articolo
36
(Art.
46 D.P.R. n. 637/1972) Soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
1.
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta
nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai
legatari.
2.
Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento,
a norma del comma 1, nel limite del valore della propria
quota ereditaria.
3.
Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non
sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati
all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato,
e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente
dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari
rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del
testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4.
L'ufficio del registro può chiedere la fissazione di
un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'art.
481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredità
giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice.
5.
I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta
relativa ai rispettivi legati.
Articolo
37
(Articoli
41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 Art. 28
D.P.R. n. 602/1973) Pagamento dell'imposta.
1.
Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare
con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta
suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni
da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.
2.
Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1
decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50
per cento per ogni semestre compiuto.
3.
Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo
di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila.
4.
Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con
cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei
casi previsti dalla legge anche non scadute, computate
per il loro importo netto, nonchè con titoli di credito
bancari e postali a copertura garantita.
Articolo
38
(Art.
43 D.P.R. n. 637/1972) Dilazione del pagamento.
1.
Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento
dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e
degli interessi di mora a rate annuali posticipate.
La dilazione non può estendersi oltre il decimo anno
successivo a quello dell'apertura della successione.
2.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza
dalla data di concessione della dilazione, gli interessi
a scalare nella misura del nove per cento annuo.
3.
La dilazione è concessa a condizione che sia prestata
idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa,
o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito
o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni
autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione
e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta
di registro e ipotecaria in misura fissa.
4.
Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere
la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o
diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo
superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare,
maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali
ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni
e diritti.
5.
Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni
stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio
della dilazione se non provvede al pagamento delle rate
scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di
apposito avviso. É tuttavia in facoltà dell'ufficio
competente di concedere una nuova dilazione.
Articolo
39
(Art.
42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Art. 6 legge n. 512/1982)
Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.
1.
Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione
allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta
sulla successione, delle relative imposte ipotecaria
e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle
pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati,
di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite
da non più di cinquanta anni.
2.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata
dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori
e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta
a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario
e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali
ed all'ufficio del registro competente, nel termine
previsto dall'art. 37 per il pagamento dell'imposta.
La presentazione della proposta interrompe il termine.
3.
L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta
per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'art. 13, comma 1,
e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse
dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi
o eseguite da non più di cinquanta anni è dichiarato
dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
4.
Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti
con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita
commissione nominata con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da
un suo delegato e composta da due rappresentanti del
Ministero per i beni culturali e ambientali, da due
rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante
del Ministero del tesoro. Il proponente può chiedere
di essere sentito dalla commissione personalmente o
a mezzo di un suo delegato.
5.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta
la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti
pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano
i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere.
La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli
enti interessati, è integrata da un rappresentante di
ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.
6.
Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi
dalla data di presentazione della proposta di cessione
ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla
data di notificazione del decreto il proponente notifica
al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena
di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata.
Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione
costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento
nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere
consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione
dell'accettazione.
7.
Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del
debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro
competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione
di accettazione, le copie autentiche della stessa e
del decreto recante l'indicazione del valore dei beni
ceduti.
8.
Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore
all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato
a pagare la differenza; se il valore è superiore, non
ha diritto al rimborso.
9.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto
con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione
dello Stato non intende acquisire il bene offerto in
cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di
non accettare la proposta. Della mancata cessione il
Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata
comunicazione all'ufficio del registro e al proponente;
dalla data di ricevimento della comunicazione decorre
il termine per il pagamento delle somme di cui al comma
1.
Articolo
40
(Art.
44 D.P.R. n. 637/1972) Riscossione in pendenza di giudizio.
1.
Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione
dell'imposta principale. La somma che risulta pagata
in più in base alla decisione della controversia deve
essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta
giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.
2.
L'imposta complementare, se il contribuente propone
ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine
di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione
della commissione tributaria di primo grado e per il
resto dopo la decisione della commissione tributaria
di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme
già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi
motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione
della commissione tributaria di primo grado.
3.
Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al
comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso,
a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per effetto
della decisione della commissione tributaria è inferiore
a quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata
d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla
notificazione della decisione.
4.
L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad
apposito avviso, per intero dopo la decisione della
Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello
o dell'ultima decisione non impugnata.
Articolo
41
(Articoli
41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972) Riscossione
coattiva e prescrizione.
1.
Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse
e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo
le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio
si estingue con il decorso di cinque anni dalla data
di apertura della successione o, in caso di dilazione
del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata
ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza
prevista dall'art. 27.
2.
Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta
definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Articolo
42
(Art.
47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986) Rimborso dell'imposta.
1.
Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle
soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati,
l'imposta:
a)
pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma
dell'art. 40, commi da 1 a 3;
b)
relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti
a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa
anteriore all'apertura della successione a seguito di
evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento,
risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di
acquisto;
c)
pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di
assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa
ritorno o ne è accertata l'esistenza;
d)
pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione
ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi
e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento
legale;
e)
risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto
mutamento della devoluzione ereditaria;
f)
risultante pagata in più a seguito di accertamento,
successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di
passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
g)
risultante pagata in più a seguito di accertamento della
parentela naturale successivamente alla liquidazione;
h)
risultante pagata in più a seguito della chiusura del
fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione
della dichiarazione della successione.
2.
Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1
e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro
tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore,
da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
La domanda deve essere presentata all'ufficio competente,
che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita
mediante plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento.
3.
Dalla data di presentazione della domanda di rimborso
decorrono gli interessi di mora di cui all'art. 37,
comma 2.
4.
Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi
di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila;
gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
VI
Norme
particolari per le successioni testamentarie.
Articolo
43
(Art.
28 D.P.R. n. 637/1972) Disposizioni testamentarie impugnate
o modificate.
1.
Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica
in base alle disposizioni contenute nel testamento,
anche se impugnate giudizialmente, nonchè agli eventuali
accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari,
risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,
salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione
o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o
dell'art. 42, comma 1, lettera e).
Articolo
44
(Articoli
29 e 30 D.P.R. n. 637/1972) Disposizioni testamentarie
condizionali.
1.
L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a
condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie
dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della
condizione, con le aliquote proprie dell'erede subentrante.
2.
L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a
condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie
di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede
istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art.
3, che è soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione
della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta a
persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato
avveramento della condizione.
3.
L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione
sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato
disposto e, nel caso di avveramento della condizione,
si applica nei confronti del legatario; se il legato
è sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica
nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento
della condizione, si applica nei confronti dell'erede.
4.
Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri
si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
Articolo
45
(Art.
31 D.P.R. n. 637/1972) Sostituzione fedecommissaria.
1.
L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice
civile, si applica nei confronti dell'istituito su un
valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano
oggetto della sostituzione fedecommissaria.
2.
L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei
confronti del sostituito in base al valore dei beni
alla data dell'apertura della successione, ferma restando
l'imposta già applicata a norma del comma 1.
3.
L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica
nei confronti dell'istituito in base al valore della
piena proprietà dei beni alla data di apertura della
successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.
Articolo
46
(Art.
32 D.P.R. n. 637/1972) Presunzione di legato.
1.
Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati
beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si
presumono compresi nell'attivo ereditario appartengono
ad un terzo è considerato legato a favore di questo,
se non è dimostrato che alla data dell'apertura della
successione i beni già gli appartenevano.
2.
Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento
è considerato legato, se l'esistenza del debito non
è dimostrata nei modi indicati nell'art. 23.
3.
L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha
per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati
individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
VII
Articolo
47
(Art.
48 D.P.R. n. 637/1972) Poteri dell'Amministrazione finanziaria.
1.
L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della
riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà
previste nel presente testo unico, può:
a)
invitare i soggetti obbligati alla presentazione della
dichiarazione della successione, indicandone il motivo,
a produrre documenti, o a comparire di persona o per
rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti
ai fini dell'accertamento;
b)
inviare agli stessi soggetti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati;
c)
richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli
enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare
i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d)
dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise
e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento
a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura
della successione, di atti costitutivi di passività
deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della
determinazione della base imponibile o dell'imposta.
2.
Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su
richiesta del Ministro delle finanze, controlla l'esattezza
delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2.
Articolo
48
(Art.
49 D.P.R. n. 637/1972) Divieti e obblighi a carico di
terzi.
1.
Gli uffici dello stato civile devono trasmettere all'ufficio
del registro competente, nei primi quindici giorni di
ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel
comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre
precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo
stato di famiglia di ciascuna.
2.
Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali
ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici
e degli arbitri, non possono compiere atti relativi
a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita
la prova della presentazione, anche dopo il termine
di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione
della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio,
e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato
che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio
del registro competente, entro quindici giorni, le notizie
relative a trasferimenti per causa di morte apprese
in base agli atti del processo.
3.
I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli
appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare
i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi
causa, se non è stata fornita la prova della presentazione,
anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.
27, comma 4, della dichiarazione della successione o
integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni
suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica
o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato
che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
I debitori del defunto devono comunicare per lettera
raccomandata all'ufficio del registro competente, entro
dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui
all'art. 12, lettere d) ed e).
4.
Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli
enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati
ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori,
non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro
scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli
trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita
la prova della presentazione, anche dopo il termine
di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione
della successione o integrativa con l'indicazione dei
suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in
rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per
iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di
presentare la dichiarazione.
5.
Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare
la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti,
di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro
quindici giorni all'ufficio del registro competente.
6.
Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai
concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto
la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora
dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti
in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e
abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso
che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle
sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo
la morte del concessionario o di uno dei concessionari,
possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario
dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che
redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione
da parte del concedente all'ufficio del registro, nella
cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario,
del giorno e dell'ora dell'apertura.
7.
Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso
di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi
chiusi depositati presso banche o altri soggetti che
esercitano tale servizio.
Articolo
49
(Disposizione
nuova) Notificazioni.
1. Gli
avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati,
nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi,
dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati
a norma di legge dagli uffici del registro o da messi
comunali o di conciliazione.
TESTO UNICO [2/2]
Capo
VIII
Articolo
50
(Articoli
50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) Omissione o tardività della
dichiarazione.
1.
L'omissione e la tardività della dichiarazione della
successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite
con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta
liquidata o riliquidata d'ufficio; se è stata omessa
o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa,
la pena pecuniaria è commisurata alla maggiore imposta
liquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, pur essendovi
beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire
sessantamila a trecentomila.
2.
La pena pecuniaria è ridotta a un quarto, col minimo
di lire ottomila, se la dichiarazione è stata presentata
con ritardo non superiore a trenta giorni.
3.
La pena pecuniaria è ridotta a un sesto del massimo
se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento
o vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla
notificazione dell'avviso di fissazione della prima
udienza della commissione tributaria di primo grado.
Articolo
51
(Art.
51 D.P.R. 637/1972 - Art. 9 legge n. 880/1986) Imcompletezza
e infedeltà della dichiarazione.
1.
L'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione della
successione, o della dichiarazione sostitutiva o integrativa,
sono punite, rispettivamente, con la pena pecuniaria
da due a quattro volte e con la pena pecuniaria da una
a due volte la maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie
sono ridotte alla metà se la maggiore imposta non è
superiore al quarto dell'imposta totale e non si applicano
se non è superiore a lire cinquantamila. Si applicano
le disposizioni dell'art. 50, comma 3.
2.
Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedeltà
della dichiarazione non si tiene conto della parte della
maggiore imposta corrispondente alla differenza, se
non superiore al quarto del valore accertato, tra il
valore accertato e il valore dichiarato dei beni e dei
diritti diversi da quelli indicati nell'art. 34, comma
5.
3.
Se nella dichiarazione sono indicate passività in tutto
o in parte insussistenti, sulla base di attestazioni
di cui all'art. 23, comma 4, non conformi a verità,
i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
che hanno sottoscritto le attestazioni stesse sono puniti
con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta
corrispondente, in aggiunta a quella per infedeltà della
dichiarazione applicabile a norma dei commi 1 e 2. Con
la stessa pena pecuniaria sono puniti i creditori che
hanno sottoscritto le attestazioni e i creditori o altri
soggetti che hanno sottoscritto o rilasciato altri documenti
di prova, non conformi a verità, di passività indicate
nella dichiarazione.
Articolo
52
(Art.
52 D.P.R. n. 637/1972) Omissione e tardività del pagamento.
1.
Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata
entro il termine stabilito, si applica una soprattassa
pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato
in ritardo.
2.
La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è
avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.
Articolo
53
(Art.
53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) Altre
violazioni.
1.
L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti
beni culturali è punito, nei casi previsti nell'art.
13, comma 4, con la pena pecuniaria da due a cinque
volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma
dell'art. 32 o dell'art. 35, in dipendenza della inclusione
dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della
riduzione d'imposta di cui all'art. 25, comma 2.
2.
Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'art. 48, commi
da 2 a 4, o non adempie l'obbligo di cui al comma 5
dello stesso articolo, è punito con la pena pecuniaria
da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta
dovuta o che sarebbe stata dovuta dagli eredi o dai
legatari in relazione ai beni e diritti ereditari ai
quali si riferisce la violazione.
3.
In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48,
comma 6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel
successivo comma 7, nonchè i concedenti o depositari,
sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila
a cinque milioni.
4.
Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio del registro
fatte a norma dell'art. 47 è punito con la pena pecuniaria
da lire sessantamila a unmilioneduecentomila; chi dichiara
di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione scritture contabili obbligatorie è punito
con la pena pecuniaria da lire unmilioneduecentomila
a sei milioni.
5.
Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art.
23, comma 3, di consegnare ai soggetti obbligati alla
dichiarazione della successione i titoli delle passività
o permettere che ne sia fatta copia autentica, di consegnare
o rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche
di cui all'art. 23 e all'art. 30, comma 1, è punito
con la pena pecuniaria da lire centoventimila a unmilioneottocentomila.
6.
Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti
nel presente testo unico è punita, se non è diversamente
disposto, con la pena pecuniaria da lire sessantamila
a trecentomila. La pena pecuniaria è raddoppiata per
la violazione di obblighi o divieti stabiliti a carico
di pubblici ufficiali, di impiegati dello Stato e di
enti pubblici territoriali e di aziende o istituti di
credito; delle violazioni l'ufficio del registro dà
comunicazione all'amministrazione di appartenenza o
agli organi di vigilanza.
Articolo
54
(Art.
54 D.P.R. n. 637/1972) Applicazione e pagamento delle
pene pecuniarie e delle soprattasse.
1.
Le pene pecuniarie previste per le violazioni che danno
luogo a rettifica o ad accertamento d'ufficio sono irrogate
con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento;
le altre pene pecuniarie e le soprattasse mediante apposito
avviso da notificare entro il termine di decadenza di
cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
2.
Nella determinazione della misura della pena pecuniaria
si tiene conto della gravità del danno o del pericolo
cagionato all'erario e della personalità dell'autore
della violazione desunta dai suoi precedenti.
3.
Nella determinazione delle pene pecuniarie commisurate
all'imposta o maggiore imposta questa è assunta al netto
delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli
25 e 26.
4.
Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate
entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso
ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione
di nuovo avviso dopo che la decisione della controversia
è divenuta definitiva. Si applicano le disposizioni
dell'art. 37, commi 2 e 3.
TESTO UNICO [2/2]
Titolo
III
APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI
Articolo
55
(Art.
56 D.P.R. n. 637/1972) Registrazione degli atti di donazione.
1.
Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione
secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti
da registrare in termine fisso.
2.
Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui
all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto
del comma 3 dello stesso articolo.
Articolo
56
(Art.
55 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta.
1.
L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle
aliquote indicate nella colonna a)
della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti
oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui
è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art.
58, comma 1.
2.
Se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più
soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni
a favore di soggetti diversi l'imposta è determinata
in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti
donati ed è ripartita tra i donatari in proporzione
al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti
attribuiti a ciascuno di essi.
3.
Se il donatario non è coniuge nè parente in linea retta
del donante l'imposta è aumentata dell'importo risultante
dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne
b) della tariffa al valore globale
netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui
al comma 2, al valore della quota spettante o dei beni
e diritti attribuiti al donatario stesso, diminuito
degli oneri a suo carico.
4.
Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato
a norma degli articoli da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4.
5.
Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo
quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art.
51, comma 2, e le detrazioni previste nell'art. 26.
É inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione
dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta
sul valore aggiunto afferente la cessione.
Articolo
57
(Disposizione
nuova) Donazioni anteriori.
1.
Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto
della donazione è maggiorato, ai soli fini della determinazione
delle aliquote applicabili a norma dell'art. 56, di
un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni,
anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese
quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse
quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate
gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura
fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini,
nelle ipotesi di cui all'art. 56, comma 2, il valore
globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente
donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo
di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari
e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti
attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo
pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte
dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si
intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati;
si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi
atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni
di pari data.
2.
Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art.
26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle
donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario
o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data
degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza
o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico
solidalmente dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria
da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
Articolo
58
(Disposizione
nuova) Disposizioni varie.
1.
Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per
oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente,
si considerano donazioni a favore dei beneficiari.
2.
Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano
le disposizioni relative all'imposta di registro. Le
donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di
enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g)
e h), si considerano sottoposte
a condizione sospensiva.
3.
Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione
di cui all'art. 692 del codice civile si applicano le
disposizioni dell'art. 45.
4.
Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi
di cui all'art. 42, comma 1, lettere b),
d) e g).
5.
Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto
compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi
diversi dalla donazione.
Articolo
59
(Disposizione
nuova) Applicazione dell'imposta in misura fissa.
1.
L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila:
a)
per le donazioni di beni culturali vincolati di cui
all'art. 12, lettera g), a condizione
che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione
prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito
nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b)
per le donazioni di titoli e altri beni di cui all'art.
12, lettere h) e i).
2.
Per le donazioni di veicoli di cui all'art. 12, lettera
l), l'imposta si applica nelle
misure fisse stabilite nell'art. 7 della parte prima
della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art.
6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384.
3.
Se i beni di cui al presente articolo sono compresi
insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto
di donazione, del loro valore non si tiene conto nella
determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.
Articolo
60
(Art.
56 D.P.R. n. 637/1972) Rinvio.
1. Per
le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta
o maggiore imposta determinata a norma degli articoli
56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei
diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di
omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione
e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi
a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in
quanto non diversamente disposto in questo titolo e
nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo
unico sull'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
TESTO UNICO [2/2]
Titolo
IV
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
61
(Vedi
art. 80, secondo comma, T.U. registro) Consolidazione
dell'usufrutto.
1.
L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla
nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa
di morte si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto
si è verificata anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle
imposte già pagate.
Articolo
62
Agevolazioni.
1. Restano
ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni
di legge.
Articolo
63
Entrata
in vigore.
1. Il
presente testo unico entra in vigore il 1º gennaio 1991
e si applica alle successioni aperte e alle donazioni
fatte a partire da tale data.
Allegato
unico
Tariffa
ALIQUOTE
PERCENTUALI PER SCAGLIONI
+ +
b) Aliquote sull'eredità e
sulle quote ereditarie, sui
a) Aliquote legati e sulle donazioni
sul valore
Valore imponibile globale Fratelli Altri
(scaglioni in milioni netto dello e sorelle parenti Altri
di lire) asse eredi- e affini fino al soggetti
tario e in linea quarto
delle dona- retta grado e
zioni affini
in linea
collate-
rale fi-
no al
terzo
grado
Oltre 5 fino a 60 ......... - - 3 6
Oltre 60 fino a 120 ....... - 3 5 8
Oltre 120 fino a 200 ...... 3 6 9 12
Oltre 200 fino a 400 ...... 7 10 13 18
Oltre 400 fino a 800 ...... 10 15 19 23
oltre 800 fino a 1.500 .... 15 20 24 28
Oltre 1.500 fino a 3.000... 22 24 26 31
Oltre 3.000 ............... 27 25 27 33