IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificata dalla legge
1 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto legislativo:
1.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva fedele ricostruzione
di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione
edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere di urbanizzazione"
sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il termine
per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo
22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art.
22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività). - 1. Sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco
di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti
a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali
denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui
al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,
in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso
la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, è sostituito dal seguente:
"Art.
23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di
inizio attività). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento
è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia
è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In
caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro
il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con
il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività.";
g) all'articolo 31, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia
di inizio attività.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformità da esso," sono
aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle
ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 22," sono
aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti per la formazione del titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla
stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.".