Espropriazione per pubblica utilità
L’espropriazione è definita dall’art. 834 del c.c.
come quell’istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo
pagamento di una giusta indennità, può essere privato,
in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà
per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
Il rapporto espropriativo
Gli elementi del rapporto espropriativi sono:
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le parti:
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espropriato: è il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto
espropriato;
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autorità espropriante: l’autorità amministrativa titolare del
potere di
espropriare;
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beneficiario dell’espropriazione: è il soggetto, pubblico o privato,
in cui favore
è emesso il decreto di esproprio;
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promotore dell’espropriazione: è il soggetto, pubblico o privato, che
chiede
l’espropriazione.
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L’oggetto:
Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o
altro diritto reale.
Non possono essere oggetto di espropriazione gli edifici aperti al culto, i
beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili e le sedi di rappresentanze
diplomatiche di Stati esteri.
-
L’indennizzo:
L’indennità di espropriazione non è un prezzo perché
l’espropriazione non deve essere assimilata ad una vendita forzata, ed inoltre
il relativo importo non corrisponde necessariamente al valore di mercato del
bene espropriato.
La Corte Costituzionale in più occasioni (sent. n. 216\1990, n.
173\1991, n. 138\1993) ha precisato che l’indennizzo deve essere serio, congruo
ed adeguato.
Qualunque sia la natura dell’indennizzo, non vi è dubbio che attraverso
la sua previsione si sia voluta attuare una sorta di ripristino parziale
dell’equilibrio patrimoniale alterato a danno del privato sia pure per motivi
legittimi consistenti nella soddisfazione dell’interesse pubblico.
La procedura espropriativa prevista dal t.u. n. 327 del
2001
La procedura unica in materia di espropriazione è
caratterizzata dalle seguenti peculiarità:
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concentrazione in capo alla stessa amministrazione del compito di gestire gli
atti della procedura espropriativi;
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disciplina della fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato
dell’esproprio, con il coordinamento con la disciplina in tema di
pianificazione;
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applicazione del principio di partecipazione alla fase dell’apposizione del
vincolo e a quella di dichiarazione della pubblica utilità;
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possibilità di eseguire il decreto di esproprio nel termine di cinque
anni dall’acquisizione dell’efficacia dell’atto che dichiara la pubblica
utilità;
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istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica
utilità;
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regolamentazione della fase di approvazione del progetto definitivo di opera
pubblica;
-
regolamentazione del computo dell’indennità di espropri.
L’occupazione appropriativa
L’occupazione appropriativi è un istituto di pura
creazione pretoria.
L’inquadramento essenziale ed ancora attuale di tale istituto risale ad una
pronunzia della Cassazione a sezioni unite del 26 febbraio 1983, n. 1464, con
la quale venivano individuati i seguenti elementi connotativi: a) presupposto
per l’operatività dell’accessione invertita è che nel singolo
caso sia ravvisabile l’esistenza della dichiarazione di pubblica
utilità; b) il momento perfezionativo della fattispecie va individuato
nella irreversibile trasformazione del fondo a seguito dell’esecuzione di
un’opera pubblica; c) l’irreversibile trasformazione del fondo comporta
l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. a titolo originario; d)
tale acquisto è, tuttavia, pur sempre frutto di un’attività
illecita e fa, dunque, sorgere il diritto del privato espropriato al
risarcimento del danno.
Giurisdizione in materia di espropriazione
Al fine del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo è essenziale la distinzione tra carenza di potere
ovvero cattivo uso dello stesso da parte della P.A..
In particolare, spetterà alla giurisdizione del giudice ordinario non
soltanto ogni controversia sulla violazione del diritto all’indennità o
del diritto alla retrocessione, ma ogni controversia in cui si affermi
l’inesistenza del potere discrezionale da parte della P.A. o l’uso di potere
diverso.
L’art. 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998, riprodotto dall’art. 7 della legge n. 205
del 2000, lascia espressamente ferma la giurisdizione del giudice ordinario in
tema di controversie indennitarie, dando ad intendere che per il resto
l’espropriazione è devoluta alla giurisdizione esclusiva, quale branca
dell’urbanistica, del giudice amministrativo senza che assuma rilievo la
posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo. Su tale articolo, si
è pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 204 del 2004,
ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998.