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Espropriazione per pubblica utilità

L’espropriazione è definita dall’art. 834 del c.c. come quell’istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.

Il rapporto espropriativo

Gli elementi del rapporto espropriativi sono:

  1. le parti:
    • espropriato: è il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
    • autorità espropriante: l’autorità amministrativa titolare del potere di
      espropriare;
    • beneficiario dell’espropriazione: è il soggetto, pubblico o privato, in cui favore
      è emesso il decreto di esproprio;
    • promotore dell’espropriazione: è il soggetto, pubblico o privato, che chiede
      l’espropriazione.
  2. L’oggetto:
    Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o altro diritto reale.
    Non possono essere oggetto di espropriazione gli edifici aperti al culto, i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili e le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.
  3. L’indennizzo:
    L’indennità di espropriazione non è un prezzo perché l’espropriazione non deve essere assimilata ad una vendita forzata, ed inoltre il relativo importo non corrisponde necessariamente al valore di mercato del bene espropriato.

    La Corte Costituzionale in più occasioni (sent. n. 216\1990, n. 173\1991, n. 138\1993) ha precisato che l’indennizzo deve essere serio, congruo ed adeguato.
    Qualunque sia la natura dell’indennizzo, non vi è dubbio che attraverso la sua previsione si sia voluta attuare una sorta di ripristino parziale dell’equilibrio patrimoniale alterato a danno del privato sia pure per motivi legittimi consistenti nella soddisfazione dell’interesse pubblico.

La procedura espropriativa prevista dal t.u. n. 327 del 2001

La procedura unica in materia di espropriazione è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:

  • concentrazione in capo alla stessa amministrazione del compito di gestire gli atti della procedura espropriativi;
  • disciplina della fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato dell’esproprio, con il coordinamento con la disciplina in tema di pianificazione;
  • applicazione del principio di partecipazione alla fase dell’apposizione del vincolo e a quella di dichiarazione della pubblica utilità;
  • possibilità di eseguire il decreto di esproprio nel termine di cinque anni dall’acquisizione dell’efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità;
  • istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità;
  • regolamentazione della fase di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica;
  • regolamentazione del computo dell’indennità di espropri.

L’occupazione appropriativa

L’occupazione appropriativi è un istituto di pura creazione pretoria.

L’inquadramento essenziale ed ancora attuale di tale istituto risale ad una pronunzia della Cassazione a sezioni unite del 26 febbraio 1983, n. 1464, con la quale venivano individuati i seguenti elementi connotativi: a) presupposto per l’operatività dell’accessione invertita è che nel singolo caso sia ravvisabile l’esistenza della dichiarazione di pubblica utilità; b) il momento perfezionativo della fattispecie va individuato nella irreversibile trasformazione del fondo a seguito dell’esecuzione di un’opera pubblica; c) l’irreversibile trasformazione del fondo comporta l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. a titolo originario; d) tale acquisto è, tuttavia, pur sempre frutto di un’attività illecita e fa, dunque, sorgere il diritto del privato espropriato al risarcimento del danno.

Giurisdizione in materia di espropriazione

Al fine del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è essenziale la distinzione tra carenza di potere ovvero cattivo uso dello stesso da parte della P.A..

In particolare, spetterà alla giurisdizione del giudice ordinario non soltanto ogni controversia sulla violazione del diritto all’indennità o del diritto alla retrocessione, ma ogni controversia in cui si affermi l’inesistenza del potere discrezionale da parte della P.A. o l’uso di potere diverso.

L’art. 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998, riprodotto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, lascia espressamente ferma la giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie indennitarie, dando ad intendere che per il resto l’espropriazione è devoluta alla giurisdizione esclusiva, quale branca dell’urbanistica, del giudice amministrativo senza che assuma rilievo la posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo. Su tale articolo, si è pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998.