La pianificazione urbanistica
La pianificazione urbanistica – assieme a quella della bonifica e del credito -
costituisce storicamente uno dei primi esempi di pianificazione del nostro
ordinamento. Rimane probabilmente la più importante non solo per il suo
carattere globale, ma anche perché non si esaurisce in un insieme di
indicazioni generiche sprovviste di forza cogente, ma si atteggia come una vera
e propria pianificazione coercitiva, sia per i soggetti pubblici che privati.
Secondo la legge del 17 agosto 1942, n. 1150 c.d. <<legge
urbanistica>> il sistema si presenta nel seguente modo:
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al
livello più alto si trovano i piani territoriali di coordinamento
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al livello intermedio trovano posto i piani comunali (piano
regolatore generale, programma di fabbricazione, piano intercomunale);
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alla base della piramide stanno, infine, i piani attuativi (piani
particolareggiati).
Piani territoriali di coordinamento
Tale piano - di carattere facoltativo – ha avuto limitatissime applicazioni. Ha
carattere sovracomunale, nel senso che, anzitutto, abbraccia il territorio di
più Comuni e, in secondo luogo, le sue previsioni condizionano i
contenuti dei singoli strumenti urbanistici comunali, in modo da orientare e
coordinare gli insediamenti, secondo le esigenze economiche, tecniche e sociali
considerate unitariamente e al di sopra del particolarismo comunale.
Le direttive del piano riguardano principalmente: a) le zone da riservare a
speciali destinazioni (c.d. zonizzazione funzionale) e quelle soggette a
speciali vincoli o limitazioni di legge (vincoli idrogeologici, paesistici,
monumentali, ecc.); b) le località da scegliere come sede di nuovi
nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza (aeroporti,
grandi complessi ospedalieri, ecc.); c) la rete delle principali linee di
comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche.
Poiché tale piano è uno strumento urbanistico di orientamento
generale, le sue direttive non vincolano i privati, ma soltanto i comuni e le
altre pubbliche amministrazioni.
Il piano regolatore generale
Esso deve anzitutto considerare la totalità del territorio comunale: sia
nella parte urbana che extraurbana.
Sono parti essenziali del piano le seguenti:
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le localizzazioni: con cui determinate aree sono destinate a sede di
opere o impianti pubblici e quindi ad una futura espropriazione;
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la zonizzazione: con cui è effettuata la divisione in
<<zone>> del territorio comunale, con la precisazione di quelle
destinate all’espansione urbana e la determinazione dei vincoli e dei caratteri
da osservare in ciascuna di esse. I criteri fondamentali per l’individuazione
delle singole <<zone>> sono stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n.
3519 che definisce appunto una mappa di zone-tipo: zona A centro storico;
zona B zona di completamento; zona C di espansione
ecc..
La
zonizzazione non riguarda soltanto la parte del territorio
destinata ad usi residenziali, ma anche le aree ad utilizzazione produttiva
(industriale, turistica, commerciale, agricola);
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ricognizione e tutela del patrimonio culturale e ambientale: il
piano regolatore generale deve inoltre individuare le zone di interesse
paesaggistico, nonché i complessi storici, monumentali, ambientali ed
archeologici, con la previsione dei relativi vincoli;
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la ricognizione del patrimonio urbanistico edilizio da recuperare: l’art.
27 della legge n. 457\1987 stabilisce che attraverso il p.r.g. o
successivamente mediante apposita delibera consiliare, devono individuarsi le
zone ove per le condizioni di degrado, si rende opportuno, il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione
del patrimonio stesso;
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le norme per l’attuazione del piano: trattasi delle norme
urbanistico-edilizie d’attuazione, rivolte a precisare i caratteri e le
limitazioni di zona (indice di sfruttamento edilizio), nonché i vincoli
attinenti alle particolari servitù e contenenti gli elementi atti ad
integrare il regolamento edilizio comunale.
I piani particolareggiati
I piani particolareggiati costituiscono, assieme alle lottizzazioni, strumenti
d’attuazione del piano regolatore generale. Dato il carattere essenzialmente
esecutivo del paino particolareggiato, esso (di regola) non può
contraddire la disciplina stabilita nel p.r.g., dovendo, invece, sviluppare con
prescrizioni più dettagliate le direttive di massima contenute in questa
ultimo.
A differenza del p.r.g. che ha durata illimitata, il piano particolareggiato
deve essere attuato nel tempo massimo di dieci anni (art. 16, l.u.). Scaduto
inutilmente tale termine, esso diviene inefficace nella parte in cui non abbia
avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di
osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli
esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano
stesso.
L’effetto fondamentale del piano particolareggiato è il vincolo di
espropriazione sui beni destinati a sede di impianti pubblici: l’approvazione
del piano equivale, infatti, a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere nello stesso previste.
Le aree espropriabili sono anzitutto quelle destinate dal piano a sede di
impianti pubblici comunali; in secondo luogo le aree inedificate e quelle su
cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano
carattere provvisorio, a seguito dell’approvazione del p.r.g., per consentirne
l’ordinata attuazione nelle zone di espansione.