I titoli abilitativi
Già agli inizi del ‘900 si avvertiva chiaramente che l’ordinato sviluppo
delle città richiedeva un controllo puntuale del Comune sulle singole
iniziative edificatorie. Accadde così che nei regolamenti edilizi
cominciarono ad essere inserite, sempre più frequentemente, disposizioni
che subordinavano l’attività costruttiva ad apposita autorizzazione. Il
Consiglio di Stato, in un primo momento, avversò questa prassi, ma,
successivamente finì per avallarla.
Nel 1935 con il R.D.L. n. 240 sulle zone sismiche la licenza edilizia ebbe il
suo primo riconoscimento legislativo, ma è con la legge urbanistica del
1942 che l’istituto trova definitiva sistemazione: l’art. 31 prescrive
l’obbligo della licenza per tutte le nuove costruzioni da sorgere nell’ambito
dell’aggregato urbano (non anche per le costruzioni nelle zone agricole) e
fissa il termine di sessanta giorni per il rilascio della stessa.
Successivamente la legge n. 10 del 1977 non solo sostituisce la vecchia
denominazione <<licenza>> con quella di
<<concessione>>, ma attribuisce anche carattere oneroso a quest’
ultima.
La dottrina del tempo ritenne di poter dedurre da ciò un nuovo
<<regime dei suoli>> basato appunto sullo scorporo dello jus
aedificandi dalla proprietà.
Attività edilizia libera
Non sono soggetti a titolo abilitativi e possono conseguentemente essere
realizzati senza permesso edilizio e denunzia di attività: gli
interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi in edifici privati volti
all’eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino la
realizzazione di rampe, di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato (art. 6 T.U.).
La norma in commento ha rango legislativo ed identifica le categorie di
interventi edilizi liberi (ossia non sottoposti ad alcun assenso
pubblicistico), espressione di una facoltà che discende immediatamente
dal diritto di proprietà.
L’attività costruttiva libera, anche in assenza di un procedimento di un
controllo puntuale, resta comunque sottoposta alla vigilanza della pubblica
amministrazione: ciò al fine di verificare se quanto attuato in concreto
dal privato sia effettivamente riconducibile alla categoria di interventi
tipizzate dall’articolo 6 T.U..
Il permesso di costruire
Ai sensi dell’art. 10 T.U. il permesso edilizio è oggi necessario: per
gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di ristrutturazione
urbanistica; per alcuni interventi di ristrutturazione edilizia espressamente
indicati dallo stesso articolo: quelli che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche di volume, sagoma, destinazione d’uso di edifici siti
nei centri storici, ecc..
Le altre <<ristrutturazioni edilizie>> non innovative sono invece
assoggettate al regime della <<denuncia di attività>>.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a
chi abbia titolo per richiederlo è, inoltre, trasferibile, insieme
all’immobile, ai successori o aventi causa, è irrevocabile nonché
oneroso ai sensi dell’art. 16 T.U..
Presupposto per il rilascio è la conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, oltre che all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di
procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell’intervento oggetto del permesso.
Competente al rilascio del permesso di costruire è il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.
Denuncia di inizio attività
L’art. 22 comma 1 del T.U. sull’edilizia consente di realizzare mediante DIA
tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e all’art.
6.
La logica sottesa all’articolo in esame appare diametralmente opposta a quella
della precedente legislazione, la quale statuiva in via generale il rilascio
della concessione edilizia per la realizzazione di una qualsiasi significativa
trasformazione del territorio, mentre erano le eccezioni a detta regola a dover
essere tassativamente indicate.
Il T.U. capovolge tale impostazione, individuando specificatamente le ipotesi
in cui è necessario il permesso di costruire e lasciando al regime della
denuncia tutte le fattispecie non riconducibili all’art. 10.
Il nuovo T.U. sull’edilizia, così come novellato dall’art. 3 del d.lg 27
dicembre 2002, n. 301, contempla due distinte ipotesi di DIA: quella c.d.
“semplice” e la c.d. “super DIA”.
Il procedimento ha inizio con la presentazione allo sportello unico della
denuncia (art. 23 T.U.): essa va fatta trenta giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, e va accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, in
cui si asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. Il Comune, ove riscontri l’assenza di una o più
delle condizioni stabilite, emette ordine motivato di non effettuare le
previste trasformazioni. In questi casi l’interessato può inoltrare una
nuova denuncia purchè siano soddisfatte le condizioni richieste e siano
effettuati gli adempimenti stabiliti dalla legge. Il potere di verifica deve
essere esercitato entro, e non oltre, trenta giorni dalla presentazione della
denuncia. Trascorso tale termine il potere di interdire i lavori si consuma,
pur residuando i generali poteri sanzionatori previste dalla legislazione per
le opere abusive.
La denuncia d’inizio attività ha una validità massima di tre anni
con l’obbligo per l’interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione
dei lavori. A lavori ultimati il progettista emana il certificato di collaudo
finale, attestante la conformità dell’opera al progetto presentato.