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Consolidato fiscale nazionale (artt. Da 117 a 129 del Testo Unico)
Il consolidato fiscale nazionale è un regime di tassazione opzionale che permette alle società consolidanti, indipendentemente dall'obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l'IRES in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato. In altre parole il consolidato si realizza determinando in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile per l'intero gruppo di imprese, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa a seguito di una specifica opzione facoltativa.
10. Consolidato fiscale nazionale (artt. Da 117 a 129 del Testo Unico)
10.1 Aspetti generali
Il consolidato fiscale nazionale è un regime di tassazione opzionale che permette alle società consolidanti, indipendentemente dall’obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l’IRES in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato. In altre parole il consolidato si realizza determinando in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa a seguito di una specifica opzione facoltativa.
Con l’introduzione di tale istituto viene riconosciuta nel nostro ordinamento, anche ai fini delle imposte sul reddito, la realtà economica dei gruppi di imprese, con le finalità indicate nella relazione al decreto, di “rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea”.
Il modello di consolidamento adottato prevede la determinazione di una base imponibile unica per le società che partecipano alla tassazione di gruppo, senza però imporre l’obbligo, come detto, di redigere un bilancio consolidato.
La base imponibile consolidata è determinata dalla capogruppo nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 del Testo Unico (di seguito dichiarazione dei redditi del consolidato), attraverso:
1. La somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime di tassazione di gruppo;
2. La rettifica di tale importo per effetto delle variazioni di consolidamento previste dall’articolo 122 del TUIR.
Nel consolidato nazionale la somma algebrica delle basi imponibili riguarda l’intero reddito delle società consolidate, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione in esse detenuta dal soggetto consolidante, e consente di compensare immediatamente ed integralmente i redditi e le perdite prodotti nell’ambito del gruppo.
Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione per il regime in parola, in altri termini, può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società costituenti il gruppo (cd. Principio del CHERRY PICKING).
10.2 Caratteristiche essenziali del consolidato fiscale
1. I dividendi distribuiti tra i soggetti che partecipano al consolidato sono completamente esclusi dal concorso alla formazione del reddito di gruppo (di seguito, reddito complessivo globale). Pertanto alle società partecipanti al consolidato non si applica l’ordinario regime di tassazione dei dividendi nei limiti del 5% del loro ammontare (articolo 89 comma 2 del Tento Unico);
2. Possibilità di compensare crediti e debiti d’imposta tra le diverse società comprese nell’ambito di operatività del regime (cosiddetto “perimetro da consolidamento);
3. Le perdite fiscali individuali conseguite durante il periodo di vigenza del consolidato sono computate ai fine della determinazione del risultato consolidato. Mentre le perdite ante adesione al consolidato possono essere utilizzate solo dai soggetti che le hanno prodotte.
4. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla consolidante secondo le regole ordinarie;
5. L’adesione al redime consolidato è irrevocabile per tre esercizi sociali;
6. La consolidata deve eleggere obbligatoriamente il domicilio presso quello della consolidante fino al termine del regime di consolidamento.
7. Nella pratica si stipulano tra le società partecipanti al consolidamento i cosiddetti accordi di consolidamento; tali accordi regolano la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Tali somme di compensazione non sono soggette a tassazione. A tal riguardo si osserva che qualora nell’ambito degli accordi di gruppo fosse previsto un riconoscimento a titolo di indennizzo nei confronti del soggetto controllante per gli oneri sostenuti nell’ambito della gestione degli adempimenti amministrativi connessi all’adozione del consolidato fiscale, tale somma – rilevata nel bilancio del soggetto consolidante alla voce A.5) Altri ricavi e proventi del conto economico – non rappresentando la contropartita di un vantaggio fiscale, concorrerà alla formazione del reddito imponibile del soggetto consolidante, e sarà quindi deducibile dal reddito imponibile delle società consolidate.
8. E’ previsto un particolare regime di responsabilità tributaria solidale. In dettaglio:
a) maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al reddito complessivo “personale” della consolidata: la responsabilità fiscale è della consolidata, peraltro risponde in via solidale anche la consolidante
b) some dovute a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione della consolidata: la responsabilità fiscale è della consolidata, peraltro risponde in via solidale anche la consolidante
c) violazione degli obblighi propedeutici/strumentali alla redazione della dichiarazione della consolidata: la responsabilità fiscale è esclusivamente della consolidata
d) Violazione degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale: la responsabilità è esclusivamente della consolidante
e) omessi versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi consolidata: la responsabilità è della consolidante, peraltro rispondono in via solidale sussidiaria anche le consolidate
10.3 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
L’ammissione al regime di consolidato nazionale è subordinata ad una specifica opzione da esercitarsi congiuntamente tra il soggetto controllante e ognuna delle società controllate che intendono aderire alla tassazione di gruppo. Con riferimento alla natura giuridica dei soggetti ammessi ad esercitare l’opzione, l’articolo 117 del TUIR distingue tra “le società o l’ente controllante”, che effettua il consolidamento, e “ciascuna società controllata” che può essere inclusa nel consolidato. Prima di valutare l’opportunità di esercitare l’opzione per il consolidato occorre valutare il cosiddetto “perimetro di consolidamento” ossia le società che rientrano nell’area all’interno della quale è possibile effettuare le scelte. I confini di tale perimetro sono determinati:
a) La consolidante deve possedere una partecipazione rilevante nella consolidata. Si considera sussistente una partecipazione rilevante quando la consolidante ha oltre al controllo di diritto previsto dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (possesso della maggioranza del capitale sociale), anche una partecipazione superiore al 50% in termini sia di diritti di voto esercitabili nella assemblea ordinaria sia di partecipazione agli utili. Nel caso di partecipazione indiretta la verifica della sussistenza delle percentuali di controllo va verificata tenendo conto anche del cosiddetto “effetto demoltiplicativo” prodotto dalla catena di controllo. In altri termini il controllo di diritto deve sussistere in ogni parte della catena di controllo.
b) le società incluse nel perimetro di consolidamento non siano soggette ad espresse preclusioni previste dal legislatore:
- non devono fruire di una riduzione dell’aliquota d’imposta;
- non devono essere sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
-·non devono avero optato per il regime di trasparenza o per quello della tonnage tax;
- deve sussistere identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante.
Tali requisiti devono essere posseduti fin dall’inizio del periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
c) le società partecipanti al consolidamento devono avere una determinata forma giuridica. Precisamente:
- la consolidante può avere la forma giuridica di Spa, Sapa, Srl, Cooperativa, Società di mutua assicurazione, ente commerciale;
- le società consolidate devono avere la forma giuridica di Spa, Sapa, Srl;
d) le società consolidate devono avere la residenza in Italia, mentre la consolidante può anche essere residente all’estero a condizione che:
- il paese di residenza della stessa deve aver stipulato con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni
- la consolidante deve esercitare in Italia una attività di impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio è compresa la partecipazione in ciascuna società controllata inclusa nel consolidato.
Nel caso in cui le su indicate cause di preclusione di verifichino durante il periodo di vigenza del regime de qua si determina automaticamente la cessazione del regime per le società coinvolte in tali eventi.
10.4 Le perdite del consolidato
L’aspetto rilevante del consolidato è sicuramente rappresentato dalla possibilità di compensare i redditi conseguiti da alcune società con le perdite prodotte da altre società partecipanti a medesimo gruppo fiscale.
Come detto le perdite fiscali individuali conseguite durante il periodo di vigenza del consolidato sono computate ai fine della determinazione del risultato consolidato. Mentre le perdite ante adesione al consolidato possono essere utilizzate solo dai soggetti che le hanno prodotte.
La società del gruppo che viene, “lato sensu”, espropriata della propria perdita perché acquisita alla tassazione di gruppo, perde un notevole vantaggio riferibile direttamente alla propria posizione individuale, ossia perde la possibilità di impiegare ai sensi dell’articolo 84 del Tuir quella base imponibile negativa in compensazione dei propri redditi futuri.
L’entità della perdita che viene trasferita dovrà pertanto trovare un’adeguata partita compensativa da parte della consolidante sulla base di quanto verrà stabilito negli su citati accordi di consolidamento.
10.5 Opzione la regime consolidato
L’esercizio dell’opzione deve essere comunicata dalla consolidante all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico di apposito modello: “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”.
L’invio del modello è obbligatorio per accedere al regime in parola. Tale modello deve contenere, a pena di nullità dello stesso,:
- la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale dei soggetti che esercitano l’opzione;
- la qualità di consolidante ovvero di consolidata assunta dai soggetti che effettuano l’opzione
- l’elezione del domicilio della consolidata presso quello della consolidante ai fini della notifica degli eventuali atti di accertamento e, in generale, provvedimento amministrativi relativi ai periodi di imposta di vigenza del regime di consolidamento.
- i soggetti che hanno versato l’acconto in modo separato prima della comunicazione dell’opzione all’agenzia delle entrate
- i criteri di attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipate dal regime
La comunicazione va inviata telematicamente entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio di validità dell’opzione. Il medesimo termine deve essere rispettato in caso di rinnovo.