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Dividendi, interessi, e proventi immobiliari

Modalità di determinazione e tassazione dei dividendi, degli interessi e dei proventi immobiliare, ossia dei proventi derivanti da immobili che non né sono oggetto dell'attività di impresa (cosiddetti beni merce), né beni strumentali

6 Dividendi, interessi, e proventi immobiliari

6.1 Dividendi (art. 89 del Testo Unico)

Gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito, indipendentemente dallo loro effettiva percezione, nell’esercizio in cui sono maturati gli stessi, proporzionalmente, di regola, alla quota di partecipazione al capitale sociale. Tali proventi concorrono a formare il reddito imponibile secondo il criterio di competenza.

 Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) - società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti nella misura del 5% del loro ammontare; quindi sono ex lege esclusi dalla formazione del reddito della società di capitali o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Se gli stessi sono percepiti da imprenditori individuali ovvero società di persone sono tassati per il 40% dell’ammontare percepito.

La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Testo Unico, quindi i contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Nondimeno per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti.

Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ultimo periodo del Testo Unico - quindi la  remunerazione del titolo sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; e a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi - l’esclusione dalla tassazione del dividendo si applica anche agli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) (enti non residenti) e alle remunerazioni derivanti dai su indicati contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti. Sempreché tali soggetti non residenti siano  diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la su indicata condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

6.2 Interessi attivi (art. 89 del Testo Unico)

Gli interessi costituiscono reddito per l’ammontare maturato nell’esercizio, anche se non ancora percepito.

Gli interessi di mora, tuttavia, costituiscono reddito (e sono deducibili) nell’esercizio in cui sono percepiti (o corrisposti) (art. 110, c.7). Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale, (attualmente 1% annuo).

Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

6.3 Proventi immobiliari (art. 90 del Testo Unico)

L’articolo 90 del Testo Unico testualmente recita:

I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I del Testo Unico per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 del Testo Unico per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32 del Testo Unico, pur se nei limiti ivi stabiliti. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”.

Pertanto 'art. 90 del Testo Unico dispone che il reddito degli immobili che non costituiscono né beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di questa, concorrono (convenzionalmente) a formare il reddito tassabile nell'ammontare determinato secondo le regole previste dal Capo II del titolo I del Testo Unico per i redditi fondiari. E' dunque evidente che l'assunzione dei redditi catastali in luogo di quelli effettivi porta ad individuare un reddito tassabile che non è perfettamente equivalente (se non per puro caso) all'utile (perdita) dell'esercizio di cui al n. 26) del conto economico.

Occorrerà dunque, anche in questo caso, ricorrere alle variazioni in più od in meno al fine di coniugare le esigenze fiscali con quelle civilistiche.

Per quanto concerne la corretta allocazione in bilancio dei proventi immobiliari, essi debbono confluire nella voce A5) «altri ricavi e proventi» del conto economico, quali proventi della gestione ordinaria, ma non caratteristica dell'impresa.

Non producono redditi fondiari ma in ogni caso reddito d’impresa gli immobili relativi ad imprese commerciali, diversi da quelli che costituiscono:

- beni strumentali per l’esercizio dell’impresa,

- beni al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa (beni merce).

Quindi il reddito di tali immobili (per esempio civili abitazioni concesse in locazione) pur rientrando nella determinazione del reddito di impresa, viene calcolato ai fini fiscali non nella sua quantificazione di ricavi meno costi ma secondo al determinazione forfetaria disciplinata nel titolo primo del TUIR per i redditi fondiari.

Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole: queste ultime danno luogo in ogni caso a reddito d’impresa.

Criteri di determinazione del reddito d’impresa degli immobili secondo la tipologia di immobile

a) Immobili merce, quindi immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, sono tassati secondo i valori di bilancio, pertanto ricavi meno costi inerenti

b) Immobili strumentali - quindi fabbricati appartenenti alla categoria A10 (uffici), o ai gruppi catastali B, C, D, E, sia se utilizzati direttamente da parte dell’impresa, sia se non utilizzati o concessi in locazione o comodato - sono tassati secondo i valori di bilancio, pertanto ricavi meno costi inerenti

c) altri immobili, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale o agricola, sono tassati secondo i valori di bilancio, pertanto ricavi meno costi inerenti.

e) Altri immobili, diversi da beni strumenti e da beni merce (per esempio appartamenti dati in locazione) sono tassati secondo le regole dei redditi fondiari e dell’art. 90 in oggetto.

Immobili locati

In caso di immobili concessi in locazione, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 2, risulti superiore alla rendita catastale, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione

Esercizio di durata diversa da 12 mesi

Se la durata dell’esercizio è superiore o inferiore a 12 mesi ( ad esempio, l’esercizio di inizio attività), i proventi immobiliari devono essere ragguagliati all’effettiva durata.

Componenti negativi

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili non strumentali per natura o per destinazione non sono ammesse in deduzione.

6.4 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito (articoli 91 del Testo Unico)

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta;

b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;

d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

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