Ires e reddito di impresa: Guide e Consulenze Legali

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I principali componenti positivi di reddito

Nell'approfondimento verranno esaminate le caratteristiche e le modalità di determinazione dei principali componenti positivi del reddito di impresa conseguito dalle imprese commerciali

4 I principali componenti positivi di reddito

Di seguito verranno esaminati i principali componenti positivi di reddito

4.1 Ricavi (art. 85 del Testo Unico)

Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si tratta di Cessioni e prestazioni che hanno per oggetto i beni ed i servizi ottenuti dalla gestione caratteristiche dell’impresa.

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Si tratta Cessioni e prestazioni di materiali utilizzati nella gestione caratteristica dell’impresa (ciclo produttivo).

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44. Si tratta di componenti positivi derivanti dalla cessioni di azioni o quote di partecipazione (anche se non rappresentate da titoli al capitale) nei seguenti tipi di società ed enti purché non costituiscano immobilizzazioni finanziarie:

i) S.p.a., s.r.l., s.a.p.a., ii) cooperative, società di mutua assicurazione residenti in Italia, iii) Enti commerciali pubblici e privati, residenti in Italia, iiii) Enti non commerciali residenti in Italia, iiiii) Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.

Si segnala che sono considerate immobilizzazioni finanziarie esclusivamente le partecipazioni iscritte come tali in bilancio. La cessione di partecipazioni iscritte come immobilizzazioni finanziarie non generano ricavi ma plusvalenze ovvero minusvalenze;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si tratta di componenti positivi derivanti dalla cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni, emessi da società ed enti soggetti ad Ires diversi da quelli cui si applica l’esenzione sulle plusvalenze (art.87, cosiddetta partecipation exemption), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, quindi che non sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio.

La cessione di Altri titoli o partecipazioni, quali ad esempio le quote di partecipazione in s.n.c. o s.a.s., i fondi comuni di investimento, ecc., in ogni caso non generano ricavi ma, eventualmente, plusvalenze, a prescindere dalla classificazione delle stesse in bilancio.

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Si tratta di corrispettivi derivanti dalla cessione di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa (ad es.: obbligazioni societarie, Bot, Cct, Btp, ecc.) anche se non rientrano tra quelli al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, quindi che non sono iscritte come tali in bilancio;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere. Si tratta di indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e);

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Si tratta di contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni precedenti assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

4.2 Plusvalenze patrimoniali (art. 86 del Testo Unico)

La cessione di beni diversi da quelli che generano ricavi danno luogo a plusvalenze patrimoniali. Esse concorrono a formare il reddito imponibile:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Pertanto le plusvalenze iscritte non sono imponibili fiscalmente. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili si considerano realizzate al momento della consegna del bene; quelle relativa alla cessione di beni immobili ed aziende al momento della stipulazione dell’atto di trasferimento.

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni strumentali (quindi non oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa). La plusvalenza si considera realizzata al momento della liquidazione del risarcimento.

c) se i beni strumentali vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La plusvalenza si considera realizzata al momento dell’assegnazione o della destinazione a finalità estranee all’impresa

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera c) la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti di cui all’articolo 87 del Testo Unico, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (calcolati secondo i giorni di calendario), o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all’articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Nelle ipotesi dell’articolo 47 , commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni .

4.3 Sopravvenienze attive (art. 88 del Testo Unico)

Costituiscono operazioni che danno origine a sopravvenienze attive:

a) Ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

b) Ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha costituito reddito in precedenti esercizi.

Se le indennità per il risarcimento delle perdite o danneggiamento dei beni strumentali sono incassate per un importo superiore a quello che ha costituito reddito nei precedenti esercizi, l’eccedenza è tassata in base alle norme previste per le plusvalenze; quindi se il bene è posseduto da almeno 3 anni, a scelta del contribuente, con una delle seguenti modalità:

- per intero, nell’esercizio di realizzo;

- in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in quote costanti in due, tre, quattro o cinque esercizi).

c) Sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

d) Risarcimenti, anche assicurativi, di danni che non danno origine né a ricavi (art. 85) né a plusvalenze (art. 86)

e) Proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità, esclusi

- Art. 88, c. 3 let. B primo cap.: i contributi che danno origine a ricavi (art. 85., contributi in denaro dovuti in base a contratto e contributi in conto esercizio a norma di legge);

- Art. 88, c. 3 let. B secondo cap.: i contributi in conto impianti per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato (es. contributi su leasing).

Tali proventi possono essere, a scelta del contribuente:

a) imputati interamente al reddito d’impresa del periodo di incasso,

b) tassati in quote costanti per massimo di 5 anni con inizio nell’esercizio di incasso

f) Valore normale dei beni in leasing in caso di cessione del contratto di leasing stesso.

Si mette in evidenza che, ai sensi dell’articolo art. 88 c. 4 del Testo Unico, non costituiscono sopravvenienze attive:

a) Versamenti a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia ai crediti effettuati dai soci a società di persone o di capitali, cooperative, mutue assicurazione, enti commerciali; b) Riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo; c) riduzione di debiti dell’impresa per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.

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