Ires e reddito di impresa: Guide e Consulenze Legali

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Ires: aspetti essenziali

Nel seguente approfondimento vengono individuati gli aspetti essenziali dell'Ires con riguardo al presupposto dell'imposta, ai soggetti passivi, ed alle principali caratteristiche applicative

2 Ires: aspetti essenziali 

2.1 Presupposto dell’Ires e soggetti passivi (Artt.72 e 73 Testo Unico)

L’Ires applica sui redditi in denaro o in natura di qualsiasi categoria posseduti dai soggetti di seguito indicati

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni non residenti.

Si segnale che nel caso in cui in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

2.2 Concetto di Residenza

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Si segnala che una società o ente che alla data di chiusura del proprio esercizio o periodo di gestione detiene partecipazioni di controllo (ai sensi dell'art. 2359, c. 1, c.c.: 445) in società o enti residenti in Italia, si presume, salvo prova contraria, con sede amministrativa in Italia, e quindi residente, quando ricorre anche solo uno dei seguenti presupposti:

i) alla data di chiusura del proprio esercizio o periodo di gestione è controllata anche indirettamente (ai sensi dell'art. 2359, c. 1, c.c.) da soggetti (persone fisiche, società o enti) residenti in Italia. Al fine di stabilire se una persona fisica abbia il controllo si computano anche i voti dei familiari fiscalmente a carico:

ii) per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. 16.2.2007, n. 11, par. 12.3) è amministrata da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.

2.3 Stato ed enti pubblici

Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’Ires.

Inoltre si rileva che non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:

a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

2.4 Base imponibile (Art. 75 Testo Unico)

Società ed enti commerciali residenti

L’Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito d’impresa per le società e per gli enti commerciali residenti in Italia. Quindi tutto il reddito generato rientra nell’ambito del reddito di impresa.

Enti non commerciali residenti

L’Ires si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per gli enti non commerciali residenti in Italia, quindi si deve effettuare la somma delle varie categorie di reddito così come previsto per le persone fisiche.

Società ed enti commerciali non residenti

L’ire si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni relative al reddito per le società di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti in Italia (Capo IV e V).

2.5 Periodo d’imposta (Art. 76 del Testo Unico)

L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84 del Testo Unico.

Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare.

2.6 Aliquota dell’IRES (Art. 77 del Testo Unico)

L’imposta è calcolata applicando sul reddito complessivo netto l’aliquota unica del 27,5%.

2.7 Detrazione d’imposta per oneri (art. 78 del Testo Unico)

Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1-bis del Testo Unico: un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici. La detrazione è consentita sulla quota di erogazioni liberale non inferiori a Euro 51,65 e non superiori a Euro 103.291,38.

E’ necessario che i versamenti risultino eseguiti mediante versamento bancario o postale.

La detrazione si applica limitatamente alle società e agli enti commerciali residenti, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

Inoltre è ammessa, per i medesimi soggetti Ires, la detrazione per oneri di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del Testo Unico: dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a Euro 1.500,00 effettuate alle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo modalità stabilite dal Ministero.

2.8 Scomputo degli acconti e delle ritenute (Art. 79 TUIR)

Come noto  versamenti di acconto dell'IRES, nonché quelli relativi all'IRAP, possono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

Inoltre il contribuente può, a sua scelta ed alternativamente, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta relativa all’anno precedente (cosiddetto acconto su base storica) o a quella che si prevede di determinare per lo stesso anno in corso (cosiddetto acconto su base previsionale).

Dopo aver quantificato la misura dell’acconto dovuto si procede ad un primo versamento del 40% di tale importo, il secondo acconto va versato entro il mese di novembre. Si ricorda che il saldo va versato l’anno successivo ed è pari alla differenza tra il debito Ires di competenza e gli acconti versati.

Dall’imposta Ires si scomputano, oltre agli acconti versati, le ritenute d’acconto subite.

In via generale le ritenute si scomputano per competenza e non per cassa.

Peraltro le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi vanno scomputate nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate (quindi principio di  cassa).

2.9 Riporto o rimborso delle eccedenze (art. 80 del Testo Unico)

Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di:

- computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo,

- chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi

- utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

2.10 Reddito complessivo (Art. 81 del Testo Unico)

Il reddito complessivo delle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative, mutue assicurazione e degli enti commerciali residenti in Italia da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni previste per tale tipo di reddito.

2.11 Determinazione del reddito complessivo (Art. 83 del Testo Unico)

Il reddito d’impresa è determinato sulla base dell’utile o della perdita risultante del conto economico, rettificato con le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa.

2.12 Riporto delle perdite (Art. 84 del Testo Unico)

La perdita di un esercizio può essere portata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. In alternativa, la perdita può essere utilizzata in diminuzione del reddito complessivo in misure diverse, per esempio tali che l’Ires corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenza a credito riportate dell’esercizio precedente.

Le perdite dei primi tre periodi possono essere compensate con il reddito dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, anche oltre i quinto esercizio successivo.

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