Ires e reddito di impresa: Guide e Consulenze Legali

Consulenza fiscale

Ricevi una consulenza fiscale in 48 ore
comodamente tramite email

Participation exemption (art. 87 del Testo Unico)

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico

5 Participation exemption (art. 87 del Testo Unico)

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, comprese quelle non rappresentate da titoli, con determinati requisiti.

Le plusvalenze conseguitre in regime pex rientrano nella categoria dei ricavi (parzialmente) non tassabili, cioè ricavi conseguiti dall’impresa, che sono inerenti l’attività aziendale e concorrono alla formazione del risultato di esercizio, ma sui quali il fisco non pretende imposizione, considerandoli esenti. L’esclusione ai fini fiscali di questi ricavi determina un imponibile minore (e di conseguenza un minor carico impositivo) rispetto alla quantificazione del reddito civilistico dell’anno di imposta; in altri termini danno origine a variazioni (differenze) definitive (o permanenti) che esplicano in modo definitivo un effetto sul reddito imponibile dell’esercizio senza alcun successivo riflesso sugli esercizi futuri.

Precisamente, una volta che il contribuente ha evidenziato e conteggiato la relativa variazione (positiva o negativa) in dichiarazione dei redditi, il fenomeno esaurisce i suoi effetti senza ulteriori conseguenze. L’esempio più importante è rappresentato appunto dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che rientrano nel regime della “participation exemption o pex”, in forza del quale, come detto, tali plusvalenze sono imponibili solo per il 5% del loro ammontare.

In dettaglio il regime della participation exemption si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in:

- società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.);

- società cooperative;

- società di mutua assicurazione;

- società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

- società di armamento;

- enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all'attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute.

Il campo di applicazione dell'esenzione si estende, oltre che alle plusvalenze relative alle azioni o quote di partecipazione, anche a quelle realizzate con riferimento:

- agli strumenti finanziari similari alle azioni, definiti dall'articolo 44 del nuovo TUIR;

- ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto.

In base alla circolare n. 36/E del 2004 (che considera l'articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale "ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento...") rilevano per l'esenzione anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali:

- il conferimento;

- la permuta;

- lo scambio di azioni.

Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento ed alla permuta) anche l'ipotesi disciplinata dall'articolo 166, comma 1, del nuovo Testo Unico. Tale articolo dispone che "costituisce realizzo" - al valore normale - anche il trasferimento all'estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell'azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

I requisiti per beneficiare dell’esenzione sono i seguenti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (cosiddetto criterio del LIFO). Il rispetto del periodo minimo di possesso deve sussistere anche in capo alle società costituite da meno di 12 mesi. Nel caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) nel computo del periodo di possesso occorre tenere conto anche del periodo di possesso della partecipazione ante operazione straordinaria;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Sono pertanto irrilevanti eventuali riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante poste in essere in esercizi successivi; ciò che rileva è la classificazione ab origine in bilancio della partecipazione;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale. Al momento del realizzo il requisito deve sussistere ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Qualora la società partecipata sia costituita da meno di tre anni è necessario fare riferimento al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della partecipazione.

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola. Pertanto le partecipazioni in società che rientrano nei suddetti casi non generano mai plusvalenze parzialmente esenti. L’entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili deve essere assunta, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa alla normativo in oggetto, a valori correnti e non a valori contabili; inoltre la verifica va fatta sempre nell’arco del triennio. Si deve quindi effettuare il confronto tra:

- il valore corrente degli immobili, che non rientrano nella categoria di quelli alla cui produzione ovvero al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa e che non sono utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa;

e

- il totale dell’attivo determinato a valori correnti.

Entrambi i termini della differenza vanno assunti al netto di eventuali elementi che incidono sul valore corrente degli stessi, come ad esempio l’iscrizione di una ipoteca su un immobile ovvero il rilascio del provvedimenti di edificabilità relativamente ad un terreno.

Il requisito “commerciale” deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso; nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni si farà riferimento al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della partecipazione. Il requisito di “commercialità” è stato chiarito dall’Amministrazione Finanziaria secondo la quale l’esercizio dell’attività commerciale deve essere effettivo e non solo potenziale. Pertanto le attività preliminari e propedeutiche all’esercizio di una attività commerciale (quali ad es. la costruzione di un albergo, la costruzione di un impianto di generazione di elettricità) svolte dalla società partecipata  non conferiscono alla stessa il requisito della “commercialità” previsto dalla normativa de qua.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d), devono sussistere, come detto, ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

L’esenzione di de quo si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2 del Testo Unico relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del Testo Unico. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla precedente lettera d) del non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

 

 

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Ires e reddito di impresa

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2624 UTENTI