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Rimanenze, Spese di manutenzione, Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite
Rimanenze di merci, prodotti finiti, materie prime (Art. 92 del Testo Unico). Le variazioni, positive o negative, delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali di determinati beni concorrono a formare il reddito dell'esercizio. Precisamente con riferimento ai seguenti beni: - prodotti finiti (beni la cui produzione è diretta l'attività dell'impresa); - merci (beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa); - materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni (non strumentali) destinati a essere impiegati nella produzione.
7. Rimanenze, Spese di manutenzione, Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite
7.1 Rimanenze di merci, prodotti finiti, materie prime (Art. 92 del Testo Unico)
Le variazioni, positive o negative, delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali di determinati beni concorrono a formare il reddito dell’esercizio. Precisamente con riferimento ai seguenti beni:
- prodotti finiti (beni la cui produzione è diretta l’attività dell’impresa);
- merci (beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa);
- materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni (non strumentali) destinati a essere impiegati nella produzione.
Le rimanenze possono essere valutate per singoli beni ovvero per categorie omogenee.
a)Valutazione per singoli beni
La valutazione per singoli beni è attuata mediante il criterio del costo specifico, quindi imputando a ciascun bene il relativo costo di acquisto o produzione.
b) Valutazione per categorie omogenee
La valutazione delle rimanenze si attua mediante la seguente procedura:
- i beni che costituiscono le rimanenze siano raggruppati in categorie omogenee, per natura e per valore;
- il valore da attribuire a ciascun gruppo di beni non deve essere inferiore a quello che risulta dall’applicazione di uno dei metodi di seguito indicati.
Le rimanenze sono valutate:
a) nel primo esercizio in cui si formano attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell’esercizio per la quantità acquistata o prodotta;
b) negli esercizi successivi:
- se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità sono valutate attribuendo ad ogni bene il valore che risulta dividendo il costo complessivo dei beni prodotti o acquistati nell’esercizio per la quantità acquistata o prodotta;
- se la quantità delle rimanenze è diminuita rispetto all’esercizio precedente, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente (criterio del LIFO a scatti annuale).
Nondimeno sono consentiti, in alternativa al su indicato metodo del LIFO a scatti annuali, i seguenti metodi alternativi utilizzati dalle imprese per le valutazione di bilancio civilistico.
i) Metodo della media ponderata: le rimanenze sono valutate dividendo il prezzo complessivo di acquisto o di produzione dei beni per la loro quantità acquisita o prodotta;
ii) Metodo del “primo entrato, primo uscito”(FIFO): le rimanenze sono valutate ai valori di acquisto o di produzione più recenti in quanto si considera che i beni entrati per primi siano anche i primi ad uscire;
iii) Varianti del metodo ordinario (LIFO a scatti annuale): è consentito che il metodo ordinario sia applicato con delle varianti;
iiii) E’ consentito agli esercenti attività di commercio al minuto di valutare le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, purché nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato ne siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione.
Il valore normale e la svalutazione delle rimanenze
Se in un esercizio il Valore unitario medio dei beni, determinato con il criterio ordinario (LIFO a scatti annuale) o con i su indicati metodi alternativi eventualmente adottati, è superiore al loro valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo delle rimanenze è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni per il valore normale, indipendentemente dall’esercizio di formazione. Tale minor valore può essere mantenuto ai fini fiscali anche negli esercizi successivi, purché le relative rimanenze non siano state iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
Il valore normale è il prezzo mediamente praticato, per i beni della stessa specie o similari:
- in condizioni di libera concorrenza;
- al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Le fonti per determinare il valore normale sono, per quanto possibile:
- i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni;
- le mercuriali e i listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d'uso, in mancanza dei listini o delle tariffe del soggetto che ha fornito i beni;
- i provvedimenti in vigore, per i beni soggetti a disciplina dei prezzi.
Si tratta del valore minimo fiscalmente riconosciuto da attribuire alle rimanenze, sotto il quale il contribuente deve operare una rettifica in aumento dell'utile di bilancio per determinare il reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi.
Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione
I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (purché l’esecuzione abbia durata contrattuale prevista inferiore a 12 mesi) al termine dell’esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute.
Si devono quindi considerare:
- il costo dei beni impiegati (prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati),
- il costo del personale impiegato,
- gli altri oneri di produzione (ad es. lavorazione di terzi, o i costi interni di produzione).
Sono invece escluse dalla valutazione le spese generali e gli interessi passivi.
Questi ultimi rientrano invece nella determinazione delle rimanenze se relativi a prestiti stipulati
per la costruzione o ristrutturazione di immobili da parte di imprese edili.
Rimanenze finali e iniziali
L’ammontare indicato dal contribuente quale valore delle rimanenze finali di un esercizio deve essere ri-assunto quale valore delle esistenze iniziali dell’esercizio successivo.
L’eventuale rettifica del valore delle rimanenze operata dall’Ufficio imposte ha effetto per i successivi esercizi e l’Ufficio ne dovrà tenere conto nell’eventualità di rettifiche relative a tali esercizi.
7.2 Spese di manutenzione (Art.102 comma 6 del Testo Unico)
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali, se non vengono imputate in bilancio ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono (c.d. manutenzioni incrementative) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio ancora utilizzati dall’azienda alla fine dell’esercizio.
La deduzione, per i beni acquistati o ceduti nell’esercizio, spetta in proporzione alla durata del possesso.
Il costo dei beni a deduzione limitata (es. autovetture, vedasi art. 106 TUIR ) ha rilevanza nei limiti del costo fiscalmente ammortizzabile.
Nel calcolo non si tiene conto del costo dei beni per i quali vige un contratto di manutenzione, in quanto i relativi compensi sono deducibili secondo il criterio di competenza.
Esclusivamente per le imprese di nuova costituzione il limite si calcola sul costo complessivo dei beni risultante alla fine dell’esercizio. L’eccedenza rispetto al limite del 5% è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Tale eccedenza e le relative quote di ammortamento vanno riportate sul libro dei beni ammortizzabili.
7.3 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (Art. 101 del Testo Unico)
Minusvalenze su beni e aziende
Le minusvalenze relative a beni strumentali ed aziende sono deducibili se realizzate in conseguenza di:
- cessione onerosa,
- risarcimento, anche in forma assicurativa, perdita o danneggiamento,
- assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Pertanto non sono deducibili le minusvalenze:
- esclusivamente iscritte in bilancio
- relative a partecipazioni che possono dare origine a plusvalenze esenti (di cui all’Art.87 del Testo Unico)
- derivanti da cessioni dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.
La minusvalenza è pari alla differenza negativa tra corrispettivo o indennizzo conseguito, diminuito degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene.
7.4 Sopravvenienze passive
Si considerano sopravvenienze passive deducibili:
- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno costituito redditi in precedenti esercizi;
- il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi e altri proventi che hanno costituito reddito in precedenti esercizi;
- l’ insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle relative a partecipazioni che possono dar luogo a plusvalenze esenti (di cui all’articolo 87 del Testo Unico).
7.5 Perdita di beni e di crediti
Perdite di beni
Sono deducibili le perdite di titoli costituenti immobilizzazioni finanziari e le perdite di beni strumentali per la parte di costo non ammortizzato, se risultano da elementi certi e precisi.
Perdite di crediti
Le perdite su crediti sono deducibili, alle seguenti condizioni:
1) se risultano da elementi certi e precisi,
2) in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, esclusa l’amministrazione controllata).
Con riferimento all’ipotesi in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali si rileva che per la determinazione del periodo in cui dedurre la perdita su crediti occorre fare riferimento al momento la stessa è stata imputata a bilancio; e ciò deve avvenire quando la perdita assume i requisiti di certezza e determinabilità: quindi non necessariamente nello stesso esercizio di emanazione del provvedimento ma anche successivamente (Cassazione n. 12831/2002).
Come noto il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data:
- della sentenza dichiarativa di fallimento,
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa,
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo,
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La perdita è deducibile per la parte che eccede accantonamenti e svalutazioni dedotti nei precedenti esercizi (è quindi richiesto il preventivo utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti).
Perdite da partecipazione in S.n.c. e S.a.s.
Le perdite relative alla partecipazione in S.n.c. e S.a.s. si deducono in proporzione alla quota di perdita d’esercizio attribuibile fiscalmente all’impresa partecipante.
Se l’impresa partecipante è socio accomodante in una sas la perdita non è deducibile in misura superiore alla quota di capitale sociale posseduta.
Versamenti in conto capitale
I versamenti in conto capitale o la rinuncia ai crediti effettuati dai soci a favore di S.n.c. e S.a.s. non sono deducibili ed il loro ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
Minusvalenze di beni non totalmente deducibili
Le minusvalenze relative alle cessioni di beni non totalmente deducibili (es. autovetture vedi art. 164.) hanno rilevanza nella stessa proporzione esistente tra il fondo ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivo.